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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/12/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2475/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2475/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
[...] [...]
Controparte_2 CONVENUTI CONTUMACI
CP_3
CONVENUTO COSTITUITO
Oggi 10 dicembre 2025 ad ore 11:50 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. PLUTINO STEFANIA e l'avv. , oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Gabriele Rosati
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_1
Per l'avv. e l' avv. oggi sostituito dall'avv. CP_1
Per 'avv. e l' avv. oggi sostituito dall'avv. Controparte_4
Per con l'avv. Antonio Micucci CP_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 8 Alle ore 12:50, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2475/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PLUTINO Parte_1 P.IVA_1
STEFANIA, elettivamente domiciliato in Via Leopardi n°60/62 60015 Falconara Marittima presso il difensore avv. PLUTINO STEFANIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. Controparte_4 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ANTONIO MICUCCI, CP_3 C.F._4 elettivamente domiciliato ad Ancona in Piazza Roma n°13
CONVENUTO COSTITUITO
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
pagina 3 di 8 - in via principale, accertare l'accettazione presunta ai sensi dell'art. 485 c.c. dell'eredità dei Sigg.ri
e da parte del Sig. in conseguenza del possesso dei beni CP_5 CP_6 CP_1 ereditati da parte di quest'ultimo nonché della mancata redazione dell'inventario entro i termini di legge, per l'effetto dichiarare il Sig. erede puro e semplice ex art 485 co. 2 c.c. e, CP_1 conseguentemente condannare lo stesso al pagamento di complessivi €10.104,05 in favore del
odierno ricorrente;
Parte_1
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare l'accettazione tacita ex art 476 c.c. dell'eredità dei Sigg.ri e CP_5 da parte del Sig. in conseguenza del compimento di atti di gestione CP_6 CP_1 incompatibili con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non nella qualità di erede, così come descritto in narrativa, per l'effetto dichiarare il Sig. erede puro e semplice ex CP_1 art 485 co. 2 c.c. e, conseguentemente condannarlo al pagamento di complessivi €10.104,05 in favore del odierno ricorrente;
Parte_1
- in via ulteriormente subordinata, rispetto ad eventuali difese incidentalmente presentate dagli eredi necessari Sig. e Sig.ra nonché dall'ulteriore erede testamentario Sig. CP_3 Controparte_4
previo accertamento e consequenziale dichiarazione del rispettivo stato di erede, CP_1 condanni i soggetti designati al pagamento pro quota di €3.493,07 ed in solido fra loro di €6.610,98, il tutto in favore del condominio di . Parte_1
In ogni caso, con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio e della fase di mediazione”.
Parte convenuta costituita CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, per le motivazioni suesposte, rigettare ogni domanda svolta nei confronti del sig. Con vittoria di spese e compensi di lite”. CP_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
***
Parte ricorrente afferma nel proprio atto introduttivo che con testamento olografo dell'08.04.2016 (cfr. pagina 4 di 8 doc. n°1 del ricorso introduttivo) la Sig.ra (C.F. ) ed il Sig. CP_6 C.F._5
(C.F. ) designavano quali propri eredi, disponendo CP_5 C.F._6 dell'appartamento di , i nipoti e Parte_1 CP_1 CP_1
Parte ricorrente affermava che con riferimento ai suddetti testamenti non risultavano rinunce all'eredità od accettazioni con beneficio di inventario (cfr. docc.ti n°3 e 6 del ricorso introduttivo) e che tanto con riferimento all'eredità della Sig.ra quanto con riferimento all'eredità del Sig. erano da CP_6 CP_3 considerarsi eredi legittimari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 536 c.c., individuati nei Sigg.ri CP_4
CP_
madre degli eredi testamentari e , e entrambi figli dei de
[...] CP_1 CP_3 cuius.
Affermava, altresì, parte ricorrente che e erano proprietari dell'immobile CP_5 CP_6 di , afferente all'omonimo Condominio, ciascuno per la quota indivisa di ½, e che i Parte_1 defunti accumulavano un debito complessivo, per oneri condominiali impagati riferiti all'immobile de quo, pari ad €.3.493,07 così determinati:
- €.2.526,95 per le rate di esercizio ordinario impagate;
- €.966,12 per la rata di esercizio straordinario “Mediazione Borioni” anch'essa impagata;
il tutto come desumibile dal prospetto dell'amministratore OS S.r.l. (sul punto cfr. doc. n°8 del ricorso introduttivo).
Tale debito complessivo, continua la ricorrente, rimaneva integralmente impagato, sicché il quantum come sopra individuato avrebbe dovuto essere ripartito, ex art. 754 co. 1 c.c., tra i soggetti che verranno individuati quali eredi dei Sigg.ri e . CP_5 CP_6
La ricorrente precisava, poi, che per quanto concerne, invece, il debito complessivo accumulato dopo l'apertura della successione dei citati e come si desume dal bilancio consuntivo CP_3 CP_6 dell'esercizio ordinario dal 01.03.2024 al 28.02.2025, dal bilancio preventivo dell'esercizio ordinario dal 01.03.2025 al 28.02.2026 e dal bilancio straordinario “Esercizio tinteggiature vano scale” dal
01/10/2024 al 28/10/2025 (per tutto cfr. docc.ti n°11, 12 e 13 del ricorso introduttivo), gli eredi di e sono debitori del , in solido tra loro, per CP_5 CP_6 Controparte_7 la complessiva somma di €.6.610,98, significando che nel caso di specie, i soggetti chiamati all'eredità, indipendentemente dal titolo della rispettiva chiamata, sarebbero tenuti pro quota ex art. 754 c.c. al pagamento di complessivi €.3.493,07 e solidalmente ex comb. disp. artt. 1292 e 1294 c.c. al pagamento di complessivi €.6.610,98.
Si costituiva solo il convenuto il quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva, non CP_3 avendo ancora promosso alcuna azione di riduzione quale erede legittimo totalmente pretermesso dal testamento sopra indicato, sicché risulterebbe ancora privo della qualità di erede o di chiamato pagina 5 di 8 all'eredità, che acquisterebbe solo con vittorioso esperimento della citata azione di riduzione.
Tutto ciò, a suo dire, nel tempo che viene concesso al legittimario pretermesso di soddisfare il diritto alla reintegrazione della legittima, allo stesso non potrà essere richiesto il pagamento dei debiti ereditari, i quali non possono ricadere su di lui e verranno in considerazione solo nella fase di accertamento della causa di riduzione quale posta negativa della riduzione fittizia ai fini del calcolo della quota riservata, concludendo pertanto nella reiezione della domanda avanzata nei propri confronti.
Tutti gli altri resistenti rimanevano contumaci.
***
Si ritiene necessario, preliminarmente, risolvere l'eccezione avanzata dal convenuto costituitosi.
Su punto si osserva che il soggetto che sia stato totalmente pretermesso dal testamento, non essendo erede, non può rispondere dei debiti, anche tributari, del de cuius.
In materia successoria, infatti, il Codice civile prevede che i coeredi contribuiscano al pagamento dei debiti del de cuius in proporzione alle rispettive quote ereditarie (art. 752) e che gli eredi siano tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente, in proporzione alla propria quota (art. 754).
Posto quanto sopra, si ha l'assunzione qualità di erede solo con accettazione, non bastando la mera chiamata all'eredità, né la denuncia di successione, trattandosi di un atto di natura meramente fiscale.
L'assunzione di tale qualità consegue, pertanto, "solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius", sicché risulta necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza.
In tale contesto, l'onere della prova dell'avvenuta accettazione della eredità incombe su colui che afferma tale circostanza, secondo i generali principi in tema di onere probatorio dettati dall'art. 2697
c.c. (cfr. Cassazione Civile, ord. n°9186 del 22.03.2022), rilevando che il creditore può esperire l'azione di riduzione, in via surrogatoria, se il legittimario pretermesso rimane inerte (cfr. Cass. Civ.
n°16623 del 20.06.2019).
La domanda rivolta nei confronti degli eredi legittimi pretermessi, pertanto, non può trovare accoglimento, così come nei confronti dell'erede testamentario il quale ad oggi non CP_1 risulta di avere accettato l'eredità testamentaria disposta nei suoi confronti dai nonni, proprietari dell'immobile oggetto delle pretese creditizie del Parte_1
Rimane, pertanto, da verificare la posizione di erede testamentario e resistente CP_1 contumace nel presente giudizio.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente si rileva che chiamato all'eredità e nel CP_1
pagina 6 di 8 possesso nei beni (circostanza documentalmente provata dal doc. n°14 allegato al ricorso introduttivo) non ha provveduto alla redazione dell'inventario nei termini di legge ex art. 485 c.c. al fine di evitare la successione a titolo di erede puro e semplice, con la conseguenza che l'accettazione dell'eredità si considera essere avvenuta nella forma cd. pura e semplice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485, co. 2 con i conseguenti effetti di confusione patrimoniale tra i beni di titolarità propria dell'erede e i beni del de cuius, di cui l'erede era già comunque in possesso con tutto quello che giuridicamente ne consegue
(cfr. Cass. Civ. n°10387 del 31.03.2022)
A sostegno di quanto sopra si osserva che lo stesso, come da certificato di residenza storico prodotto
(cfr. doc. n°14 del ricorso introduttivo), risiede stabilmente nell'immobile ricompreso nell'asse ereditario ed in relazione al quale sussiste il quantum dovuto per oneri condominiali rimasti impagati, formalmente sin dal 05.01.2021.
Posto quanto sopra, dall'analisi dei documenti prodotti da parte ricorrente, non si può non accertare l'accettazione tacita dell'eredità dei sigg.ri e da parte di con la CP_3 CP_6 CP_1 conseguenza che la domanda proposta dal ricorrente in via Principale deve essere accolta, con il favore delle spese.
Va, però, accolta anche la domanda principale del convenuto costituito per le ragioni di cui sopra, con il favore delle spese.
Le spese di causa tra le altre parti contumaci devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara l'accettazione presunta ai sensi dell'art. 485 c.c. dell'eredità di Controparte_8 da parte di in conseguenza del possesso dei beni ereditati da parte di
[...] CP_1 quest'ultimo nonché della mancata redazione dell'inventario entro i termini di legge, per l'effetto dichiara erede puro e semplice ex art 485 co. 2 c.c. e, conseguentemente condanna lo CP_1 stesso al pagamento di complessivi €.10.104,05, oltre interessi, in favore del Condominio odierno ricorrente;
Rigetta ogni domanda svolta nei confronti del sig. e dei convenuti contumaci CP_3 CP_1
e
[...] Controparte_4
Condanna a rimborsare alla parte ricorrente, Condominio di Ancona, le CP_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in €.518,00 per spese ed in €.3.397,00 per compensi, di cui €.919,00 per fase studio, €.777,00 per fase introduttiva ed €.1.701,00 per fase decisionale, oltre spese generali, i.v.a.,
c.p.a. come per legge se ed in quanto dovuti;
pagina 7 di 8 Condanna parte ricorrente, di Ancona, a rimborsare a le Parte_1 CP_3 spese di lite, che si liquidano in €.1.700,00 per compensi di cui €.460,00 per fase studio, €.389,00 per fase introduttiva ed €.581,00 per fase decisionale, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge se ed in quanto dovuti;
Compensa integralmente le spese di causa tra le altre parti del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 10 dicembre 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2475/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
[...] [...]
Controparte_2 CONVENUTI CONTUMACI
CP_3
CONVENUTO COSTITUITO
Oggi 10 dicembre 2025 ad ore 11:50 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. PLUTINO STEFANIA e l'avv. , oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Gabriele Rosati
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_1
Per l'avv. e l' avv. oggi sostituito dall'avv. CP_1
Per 'avv. e l' avv. oggi sostituito dall'avv. Controparte_4
Per con l'avv. Antonio Micucci CP_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 8 Alle ore 12:50, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2475/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PLUTINO Parte_1 P.IVA_1
STEFANIA, elettivamente domiciliato in Via Leopardi n°60/62 60015 Falconara Marittima presso il difensore avv. PLUTINO STEFANIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. Controparte_4 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ANTONIO MICUCCI, CP_3 C.F._4 elettivamente domiciliato ad Ancona in Piazza Roma n°13
CONVENUTO COSTITUITO
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
pagina 3 di 8 - in via principale, accertare l'accettazione presunta ai sensi dell'art. 485 c.c. dell'eredità dei Sigg.ri
e da parte del Sig. in conseguenza del possesso dei beni CP_5 CP_6 CP_1 ereditati da parte di quest'ultimo nonché della mancata redazione dell'inventario entro i termini di legge, per l'effetto dichiarare il Sig. erede puro e semplice ex art 485 co. 2 c.c. e, CP_1 conseguentemente condannare lo stesso al pagamento di complessivi €10.104,05 in favore del
odierno ricorrente;
Parte_1
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare l'accettazione tacita ex art 476 c.c. dell'eredità dei Sigg.ri e CP_5 da parte del Sig. in conseguenza del compimento di atti di gestione CP_6 CP_1 incompatibili con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non nella qualità di erede, così come descritto in narrativa, per l'effetto dichiarare il Sig. erede puro e semplice ex CP_1 art 485 co. 2 c.c. e, conseguentemente condannarlo al pagamento di complessivi €10.104,05 in favore del odierno ricorrente;
Parte_1
- in via ulteriormente subordinata, rispetto ad eventuali difese incidentalmente presentate dagli eredi necessari Sig. e Sig.ra nonché dall'ulteriore erede testamentario Sig. CP_3 Controparte_4
previo accertamento e consequenziale dichiarazione del rispettivo stato di erede, CP_1 condanni i soggetti designati al pagamento pro quota di €3.493,07 ed in solido fra loro di €6.610,98, il tutto in favore del condominio di . Parte_1
In ogni caso, con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio e della fase di mediazione”.
Parte convenuta costituita CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, per le motivazioni suesposte, rigettare ogni domanda svolta nei confronti del sig. Con vittoria di spese e compensi di lite”. CP_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
***
Parte ricorrente afferma nel proprio atto introduttivo che con testamento olografo dell'08.04.2016 (cfr. pagina 4 di 8 doc. n°1 del ricorso introduttivo) la Sig.ra (C.F. ) ed il Sig. CP_6 C.F._5
(C.F. ) designavano quali propri eredi, disponendo CP_5 C.F._6 dell'appartamento di , i nipoti e Parte_1 CP_1 CP_1
Parte ricorrente affermava che con riferimento ai suddetti testamenti non risultavano rinunce all'eredità od accettazioni con beneficio di inventario (cfr. docc.ti n°3 e 6 del ricorso introduttivo) e che tanto con riferimento all'eredità della Sig.ra quanto con riferimento all'eredità del Sig. erano da CP_6 CP_3 considerarsi eredi legittimari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 536 c.c., individuati nei Sigg.ri CP_4
CP_
madre degli eredi testamentari e , e entrambi figli dei de
[...] CP_1 CP_3 cuius.
Affermava, altresì, parte ricorrente che e erano proprietari dell'immobile CP_5 CP_6 di , afferente all'omonimo Condominio, ciascuno per la quota indivisa di ½, e che i Parte_1 defunti accumulavano un debito complessivo, per oneri condominiali impagati riferiti all'immobile de quo, pari ad €.3.493,07 così determinati:
- €.2.526,95 per le rate di esercizio ordinario impagate;
- €.966,12 per la rata di esercizio straordinario “Mediazione Borioni” anch'essa impagata;
il tutto come desumibile dal prospetto dell'amministratore OS S.r.l. (sul punto cfr. doc. n°8 del ricorso introduttivo).
Tale debito complessivo, continua la ricorrente, rimaneva integralmente impagato, sicché il quantum come sopra individuato avrebbe dovuto essere ripartito, ex art. 754 co. 1 c.c., tra i soggetti che verranno individuati quali eredi dei Sigg.ri e . CP_5 CP_6
La ricorrente precisava, poi, che per quanto concerne, invece, il debito complessivo accumulato dopo l'apertura della successione dei citati e come si desume dal bilancio consuntivo CP_3 CP_6 dell'esercizio ordinario dal 01.03.2024 al 28.02.2025, dal bilancio preventivo dell'esercizio ordinario dal 01.03.2025 al 28.02.2026 e dal bilancio straordinario “Esercizio tinteggiature vano scale” dal
01/10/2024 al 28/10/2025 (per tutto cfr. docc.ti n°11, 12 e 13 del ricorso introduttivo), gli eredi di e sono debitori del , in solido tra loro, per CP_5 CP_6 Controparte_7 la complessiva somma di €.6.610,98, significando che nel caso di specie, i soggetti chiamati all'eredità, indipendentemente dal titolo della rispettiva chiamata, sarebbero tenuti pro quota ex art. 754 c.c. al pagamento di complessivi €.3.493,07 e solidalmente ex comb. disp. artt. 1292 e 1294 c.c. al pagamento di complessivi €.6.610,98.
Si costituiva solo il convenuto il quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva, non CP_3 avendo ancora promosso alcuna azione di riduzione quale erede legittimo totalmente pretermesso dal testamento sopra indicato, sicché risulterebbe ancora privo della qualità di erede o di chiamato pagina 5 di 8 all'eredità, che acquisterebbe solo con vittorioso esperimento della citata azione di riduzione.
Tutto ciò, a suo dire, nel tempo che viene concesso al legittimario pretermesso di soddisfare il diritto alla reintegrazione della legittima, allo stesso non potrà essere richiesto il pagamento dei debiti ereditari, i quali non possono ricadere su di lui e verranno in considerazione solo nella fase di accertamento della causa di riduzione quale posta negativa della riduzione fittizia ai fini del calcolo della quota riservata, concludendo pertanto nella reiezione della domanda avanzata nei propri confronti.
Tutti gli altri resistenti rimanevano contumaci.
***
Si ritiene necessario, preliminarmente, risolvere l'eccezione avanzata dal convenuto costituitosi.
Su punto si osserva che il soggetto che sia stato totalmente pretermesso dal testamento, non essendo erede, non può rispondere dei debiti, anche tributari, del de cuius.
In materia successoria, infatti, il Codice civile prevede che i coeredi contribuiscano al pagamento dei debiti del de cuius in proporzione alle rispettive quote ereditarie (art. 752) e che gli eredi siano tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente, in proporzione alla propria quota (art. 754).
Posto quanto sopra, si ha l'assunzione qualità di erede solo con accettazione, non bastando la mera chiamata all'eredità, né la denuncia di successione, trattandosi di un atto di natura meramente fiscale.
L'assunzione di tale qualità consegue, pertanto, "solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius", sicché risulta necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza.
In tale contesto, l'onere della prova dell'avvenuta accettazione della eredità incombe su colui che afferma tale circostanza, secondo i generali principi in tema di onere probatorio dettati dall'art. 2697
c.c. (cfr. Cassazione Civile, ord. n°9186 del 22.03.2022), rilevando che il creditore può esperire l'azione di riduzione, in via surrogatoria, se il legittimario pretermesso rimane inerte (cfr. Cass. Civ.
n°16623 del 20.06.2019).
La domanda rivolta nei confronti degli eredi legittimi pretermessi, pertanto, non può trovare accoglimento, così come nei confronti dell'erede testamentario il quale ad oggi non CP_1 risulta di avere accettato l'eredità testamentaria disposta nei suoi confronti dai nonni, proprietari dell'immobile oggetto delle pretese creditizie del Parte_1
Rimane, pertanto, da verificare la posizione di erede testamentario e resistente CP_1 contumace nel presente giudizio.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente si rileva che chiamato all'eredità e nel CP_1
pagina 6 di 8 possesso nei beni (circostanza documentalmente provata dal doc. n°14 allegato al ricorso introduttivo) non ha provveduto alla redazione dell'inventario nei termini di legge ex art. 485 c.c. al fine di evitare la successione a titolo di erede puro e semplice, con la conseguenza che l'accettazione dell'eredità si considera essere avvenuta nella forma cd. pura e semplice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485, co. 2 con i conseguenti effetti di confusione patrimoniale tra i beni di titolarità propria dell'erede e i beni del de cuius, di cui l'erede era già comunque in possesso con tutto quello che giuridicamente ne consegue
(cfr. Cass. Civ. n°10387 del 31.03.2022)
A sostegno di quanto sopra si osserva che lo stesso, come da certificato di residenza storico prodotto
(cfr. doc. n°14 del ricorso introduttivo), risiede stabilmente nell'immobile ricompreso nell'asse ereditario ed in relazione al quale sussiste il quantum dovuto per oneri condominiali rimasti impagati, formalmente sin dal 05.01.2021.
Posto quanto sopra, dall'analisi dei documenti prodotti da parte ricorrente, non si può non accertare l'accettazione tacita dell'eredità dei sigg.ri e da parte di con la CP_3 CP_6 CP_1 conseguenza che la domanda proposta dal ricorrente in via Principale deve essere accolta, con il favore delle spese.
Va, però, accolta anche la domanda principale del convenuto costituito per le ragioni di cui sopra, con il favore delle spese.
Le spese di causa tra le altre parti contumaci devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara l'accettazione presunta ai sensi dell'art. 485 c.c. dell'eredità di Controparte_8 da parte di in conseguenza del possesso dei beni ereditati da parte di
[...] CP_1 quest'ultimo nonché della mancata redazione dell'inventario entro i termini di legge, per l'effetto dichiara erede puro e semplice ex art 485 co. 2 c.c. e, conseguentemente condanna lo CP_1 stesso al pagamento di complessivi €.10.104,05, oltre interessi, in favore del Condominio odierno ricorrente;
Rigetta ogni domanda svolta nei confronti del sig. e dei convenuti contumaci CP_3 CP_1
e
[...] Controparte_4
Condanna a rimborsare alla parte ricorrente, Condominio di Ancona, le CP_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in €.518,00 per spese ed in €.3.397,00 per compensi, di cui €.919,00 per fase studio, €.777,00 per fase introduttiva ed €.1.701,00 per fase decisionale, oltre spese generali, i.v.a.,
c.p.a. come per legge se ed in quanto dovuti;
pagina 7 di 8 Condanna parte ricorrente, di Ancona, a rimborsare a le Parte_1 CP_3 spese di lite, che si liquidano in €.1.700,00 per compensi di cui €.460,00 per fase studio, €.389,00 per fase introduttiva ed €.581,00 per fase decisionale, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge se ed in quanto dovuti;
Compensa integralmente le spese di causa tra le altre parti del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 10 dicembre 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
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