CA
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/12/2025, n. 3425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3425 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 139/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 139/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
L. MANARA, 15 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FEROLETO
ANNAIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
VA IO IA ( ) via De Nittis, 7 71121 C.F._2
Foggia;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. ), elettivamente domiciliato in MILANO Controparte_1 P.IVA_1
20144 VIA ALTINO 4 presso lo studio dell'avv. SCALTRITI LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 P.IVA_2
FREGUGLIA, 10 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DAVELLI CATERINA
ANTONIETTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10865/2024 emessa dal
Tribunale di Milano, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Salerno, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 277/2023, pubblicata il 17/12/2024, notificata il 19.12.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità ex articolo 2051 c.c. del sito in CP_2
Milano alla Via Galilei n.14 nonché del , in quanto custodi dell'area Controparte_1
interessata dall'insidia e per l'effetto condannare al pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della NO quantificati Parte_1
in €.92.622,50 o della diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di pagina 2 di 12 causa e ritenuta di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data del fatto illecito fino al saldo. In via gradata e in subordine accertare e dichiarare la responsabilità ex articolo 2043 c.c. e per l'effetto condannare al risarcimento danni in favore della NO . Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
In via istruttoria si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
vero che il giorno 08/02/2022 alle ore 20:00 si trovava sul marciapiede di Via Galilei all'altezza del numero civico 14, nei pressi del Ristorante “Al Galileo”;
vero che ha soccorso la NO che giaceva a terra sulla grata provvedendo Pt_1
a chiamare l'ambulanza;
vero che la anomalia della grata era segnalata.
Si chiede altresì disporsi consulenza medico legale al fine di accertare il grado di invalidità e/o inabilità della NO e i conseguenti postumi in Parte_1
percentuale per le lesioni riportate.
Si chiede altresì disporsi ctu sui luoghi dell'accaduto.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico della ctu tecnico ricostruttiva sui luoghi del sinistro.
Per : Controparte_1
Nel merito, in via principale:
Rigettare l'appello proposto dalla NO e per l'effetto Parte_1
pagina 3 di 12 confermare la sentenza n. n.10865/2024, resa dal Tribunale di Milano, in esito al procedimento R.G. n.277/2023, pubblicata il 17 dicembre 2024 e notificata il successivo 19 dicembre 2024.
Con vittoria delle competenze di lite, oltre accessori di legge.
Nel merito, in via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'attrice, determinare l'ammontare del risarcimento dovuto tenuto conto del concorso colposo della vittima e condannare altresì il CP_2
di Milano a tenere indenne e manlevato l'ente comunale da quanto
[...]
questo fosse condannato a pagare all'attrice.
In via ulteriormente subordinata:
Accertare e dichiarare il diritto di regresso del nei Controparte_1
confronti del , accertando le rispettive quote di Controparte_2
responsabilità e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a rifondere al
[...]
le somme che questo dovesse essere condannato a pagare CP_1
all'attrice.
Per Controparte_2
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, reietta ogni diversa istanza eccezione o deduzione, giudicare:
-- In via pregiudiziale: dichiarare inammissibile il proposto appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. per le ragioni espresse in narrativa, con rifusione di spese e compensi professionali;
-- In subordine, nel merito: respingere l'appello proposto per le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 10865 depositata in data 17 dicembre 2024, con rifusione di spese e compensi pagina 4 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto ha impugnato la sentenza n.10865\2024 emessa dal Tribunale di Milano, pubblicata il Parte_1
17-12-2024, che respingeva la domanda di risarcimento del danno dalla stessa proposta nei confronti del e del , condannando l'attrice al pagamento Controparte_1 Controparte_3 delle spese processuali.
La NO aveva dedotto, avanti al detto tribunale, che il giorno 8-2-2021 alle ore 20 circa, Pt_1 mentre percorreva a piedi, in compagnia della propria figlia, il marciapiede di via Galilei in Milano, all'altezza del civico n.14, era stata vittima di una improvvisa e rovinosa caduta a terra, causata dal fatto che la propria scarpa era rimasta incastrata in una grata, presente sul marciapiede, a servizio dello stabile di via Cartesio n.2, che presentava una anomalia, costituita da una maggiore distanza, in un solo punto della stessa, tra i singoli listelli, con la conseguente formazione di uno spazio.
L'attrice esponeva di avere riportato, a seguito della caduta, la frattura del femore sinistro, con rilevanti postumi permanenti, ed assumendo la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., od in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., del quale gestore delle strade e dei marciapiedi, e del Controparte_1
sito in via Galilei n.14, proprietario e custode delle “bocche di lupo” dove era Controparte_2 avvenuta la caduta, chiedeva la condanna di entrambi al risarcimento del danno.
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti.
Il Comune di Milano chiedeva il rigetto della domanda attorea, premettendo che la descrizione dei luoghi offerta dalla controparte non fosse di facile comprensione, e facendo rilevare come, in ogni caso, la proprietà e la custodia della grata dovevano ricondursi al , avendo l'ente pubblico CP_2 unicamente autorizzato la posa della stessa in forza di un atto di concessione.
In via subordinata, l'ente pubblico chiedeva, nel caso di accoglimento della domanda dell'attrice, di essere manlevato dal CP_2
Aggiungeva il predetto convenuto come l'evento era integralmente addebitabile alla negligenza della NO , che aveva ritenuto di camminare sulla grata pur indossando, all'evidenza, calzature Pt_1 dotate di un tacco, che del tutto prevedibilmente, avrebbe potuto rimanere incastrato tra i listelli della grata.
Anche il contestava il fondamento della domanda della NO , Controparte_2 Pt_1 assumendo che unico custode del marciapiede\grata non poteva che essere il . Controparte_1
pagina 5 di 12 Il faceva rilevare come, in ogni caso, il comportamento dell'attrice aveva costituito l'unica CP_2 causa del danno, e quindi escludeva la responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c.
Il tribunale, istruita la causa mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di una ctu medico- legale, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il percorso argomentativo del primo giudice si snoda nei termini che seguono.
Il tribunale ha anzitutto rilevato come parte attrice non avesse dimostrato che le parti convenute fossero custodi della grata, a causa della quale la medesima era rovinata a terra, procurandosi lesioni.
Non era stato chiarito in giudizio, secondo il giudice di primo grado, se le “bocche di lupo” oggetto della concessione comunale in favore del fossero quelle dove era avvenuta la caduta, visto CP_2 che le grate presenti sul luogo, raffigurate nelle fotografie prodotte in giudizio da parte attrice, erano più di due, e conseguentemente la NO non aveva dimostrato il rapporto di custodia tra la Pt_1 cosa che aveva prodotto il danno ed i soggetti individuati come responsabili.
Il tribunale ha poi ritenuto che l'evento dannoso dovesse ricondursi alla condotta imprudente della stessa NO , idonea e sufficiente a interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e Pt_1 il danno, con conseguente impossibilità, in ogni caso, di configurare una responsabilità per il custode ex art. 2051 c.c.
In particolare, dalle stesse fotografie prodotte dall'attrice risultava come il marciapiede dove erano collocate le grate che avevano causato la caduta della NO , era abbastanza ampio da Pt_1 consentire con estrema facilità ai pedoni di aggirare le dette grate.
Doveva anche considerarsi, secondo il giudice di primo grado, come l'attrice, con una maggiore diligenza e prudenza, si sarebbe potuta rendere conto della pericolosità di procedere sovrastando le grate metalliche indossando scarpe con il tacco, che verosimilmente avrebbero potuto incastrarsi tra le maglie delle grate anche a prescindere da una anomalia delle stesse.
A maggior ragione, andava esclusa una responsabilità delle parti convenute sotto il profilo della responsabilità ex art. 2043 c.c., soggetta a requisiti ancora più stringenti.
Detta sentenza è stata impugnata da che ne chiede l'integrale riforma con Parte_1
l'accoglimento della propria domanda risarcitoria, in forza di sette formali motivi di appello.
Si sono costituite entrambi le parti appellate.
Il ha contestato il fondamento della impugnazione e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Il ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c, Controparte_2 chiedendone comunque il rigetto.
pagina 6 di 12 Alla prima udienza del 16-9-2025, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i tre termini previsti da detta norma (ridotti, rispettivamente, a giorni trenta, venti e dieci), fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 28 ottobre 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i predetti termini, e depositate le note scritte da parte dell'appellante e del la causa CP_2
è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 28 ottobre
2025, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Dovendosi necessariamente intendere il richiamo formulato dal all'art. 348 Controparte_2 bis nella vigente formulazione, osserva il Collegio come la fissazione dell'udienza ex art. 352 c.p.c. da parte del consigliere istruttore comporti l'implicito rigetto della richiesta di fissazione di udienza ex art. 350 bis c.p.c., fermo restante che la asserita, da parte appellata, manifesta infondatezza della impugnazione non determinerebbe alcuna pronuncia di inammissibilità della stessa.
Ciò posto, il primo formale motivo di appello non può considerarsi tale, perché consiste nella illustrazione delle ragioni a fondamento della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo l'appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui aveva escluso un rapporto di custodia tra la grata che aveva causato la caduta ed i convenuti in primo grado.
Assume la difesa della NO come la manutenzione delle grate poste sul marciapiede non Pt_1 poteva che competere al quale proprietario del marciapiede, ed al che traeva CP_1 CP_2 utilità dalle dette grate, utilizzandole.
Anche volendo ritenere che l'attrice non avesse fornito la prova dell'effettivo utilizzo delle grate da parte del questo, secondo l'appellante, non poteva condurre al rigetto della domanda CP_2 attorea, che doveva invece essere accolta nei confronti dell'ente pubblico, comunque rimasto custode del marciapiede dove si trovavano le grate in questione.
Con il terzo motivo l'appellante assume l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la condotta della danneggiata fosse stata da sé sola in grado di determinare l'evento dannoso.
Sostiene la difesa della NO che il giudice di primo grado aveva omesso di considerare che Pt_1 la grata presentava una oggettiva anomalia, rappresentata da una maggiore distanza dei listelli in un punto, non visibile e non segnalata, che il transito pedonale sulla grata non era vietato, e che l'utilizzo di scarpe con il tacco non poteva considerarsi di per sé imprudente, mentre la mera possibilità di pagina 7 di 12 utilizzare un percorso alternativo non escludeva il nesso causale, dovendo valutarsi la concreta percepibilità del pericolo.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta una errata interpretazione del regime di responsabilità disciplinato dall'art. 2051 c.c.
In particolare si censura la pronuncia impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che la condotta della danneggiata avesse integrato il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la res in custodia e l'evento lesivo.
Fa rilevare la difesa della NO come la responsabilità da cosa in custodia avesse, secondo il Pt_1 consolidato orientamento della Suprema Corte, carattere oggettivo, e come il custode, per andare esente da responsabilità, era onerato della dimostrazione del caso fortuito, fattore che atteneva al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettività ed inevitabilità, che poteva essere anche il fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta una erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di primo grado.
Sostiene la difesa della NO che dalle fotografie prodotte in giudizio si evinceva che Pt_1
l'unico percorso che la medesima poteva percorrere era quello effettivamente percorso, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale.
Lamenta l'appellante anche la mancata ammissione, da parte del primo giudice, di una ctu
“ricostruttiva sui luoghi dell'accaduto”, che avrebbe confermato la documentazione fotografica prodotta a sostegno degli assunti posto a fondamento della domanda risarcitoria.
Con il sesto motivo, l'appellante lamenta l'illogicità della sentenza, che prima aveva ammesso la ctu medico-legale sui danni e poi aveva respinto la domanda attorea.
Con il settimo motivo di appello viene impugnato il capo della sentenza di primo grado che ha regolato le spese.
Sostiene l'appellante come gli importi liquidati alle controparti erano eccessivi rispetto all'attività processuale effettivamente svolta.
Osserva la Corte che, come sopra osservato, il primo motivo non può considerarsi tale, perché non contiene alcuna critica alla sentenza ma attiene unicamente alla istanza ex art. 283 c.p.c.
Il secondo motivo è parzialmente fondato, anche se ciò non conduce all'accoglimento della impugnazione nel merito.
pagina 8 di 12 In linea di fatto, la circostanza che la NO sia caduta mentre camminava sopra una delle Pt_1 grate situate sul marciapiede antistante il civico n.14 della via Galilei in Milano, oltre a non essere stato contestato in modo specifico dalle parti convenute, ha trovato conferma nella istruttoria orale, ed in particolare dalla deposizione della teste , figlia della odierna appellante. Testimone_1
Posto che come emerge dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio da parte attrice, risulta come le grate presenti in quel tratto di marciapiede fossero più di due, quello che è rimasto indimostrato, secondo il tribunale, è se la grata ove si è verificata la caduta è, o meno, una delle due oggetto della concessione rilasciata al Condominio dal Comune di Milano.
L'appellante non offre alcun elemento o argomentazione per superare questa incertezza, si che per questa parte la censura non ha fondamento.
Deve invece affermarsi come tutte le grate presenti sul marciapiede siano comunque nella custodia del
. Controparte_1
Come affermato dalla Suprema Corte, in tema di grate poste su marciapiedi siti in centri cittadini, una esclusiva proprietà condominiale può ipotizzarsi — ai sensi dell'art. 1117 cod. civ. — sicuramente per il cavedio a copertura del quale è posta la grata, ma non per quest'ultima, trattandosi di parte integrante del marciapiede, bene appartenente al in quanto pertinenza della pubblica strada, ciò che, CP_1 sempre secondo la Corte Regolatrice, permette di ritenere l'ente pubblico custode della stessa, e comunque non impedisce, in linea di principio, ricorrendone le condizioni -che nella presente fattispecie non sussistono, per quanto sopra osservato- di ravvisare una concorrente situazione di custodia anche nei confronti del utilizzatore della grata di proprietà comunale (Cass. CP_2
2328\2018; Cass.16770\2006).
L'affermazione di una custodia, in capo al di Milano, della grata dove si è verificata la caduta, CP_1 non determina tuttavia l'accoglimento della domanda risarcitoria dell'appellante, per quanto di seguito si osserverà.
I motivi dal terzo al quinto, alcuni dei quali parzialmente sovrapponibili tra loro, possono essere congiuntamente esaminati, atteso che con essi l'appellante mira ad ottenere l'accertamento della esistenza di una responsabilità del custode della cosa che, nella prospettazione della NO , Pt_1 aveva causato l'evento dannoso, ed al tempo stesso della insussistenza di una propria condotta colposa od imprudente nell'occasione.
E' opportuno ricordare come secondo il prevalente, e condivisibile, indirizzo della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in pagina 9 di 12 interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., da ciò conseguendo che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso
(Cass.456\2021; Cass. 29465\2020; Cass. 17873\2020; Cass. 9315\2019; Cass. 2483\2018).
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha poi superato quell'indirizzo, secondo cui la condotta assunta dal soggetto danneggiato, dovrebbe presentarsi, per interrompere il nesso causale tra cosa e danno, come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, così da essere dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo.
Si afferma infatti come l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone unicamente che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, quelle caratteristiche di eccezionalità, imprevedibilità ed imprevenibilità, affermate da altri precedenti arresti della Suprema Corte (Cass. 8450\2025, Cass. 4051\2024, Cass. 2376\2024; Cass. 14228\2023;
Cass.SU 20943\2022).
L'applicazione dei suddetti principi alla fattispecie concreta in esame, porta al rigetto dei motivi in scrutinio.
Contrariamente a quanto assume, in modo peraltro generico, l'appellante, dalle fotografie dalla stessa prodotte in giudizio si ricava che, come rilevato dal primo giudice, il marciapiede percorso dalla NO era di ampiezza tale da permettere ai pedoni di evitare, agevolmente, di transitare Pt_1 sopra le grate.
Certamente la circostanza, in sé considerata, di indossare delle scarpe con tacchi non integra alcuna condotta colposa ed imprudente, ma non è questo ciò che ha affermato il giudice di primo grado.
Il tribunale ha piuttosto affermato, con valutazione condivisa dalla Corte, che la condotta della NO
è stata imprudente, non per avere indossato delle scarpe con i tacchi, ma per avere poi Pt_1 camminato su una grata formata da listelli di metallo distanziati tra loro, che rendevano palese il pericolo di inciampare, e ciò pur potendo l'attrice in primo grado percorrere la ampia parte di marciapiede coperto dal manto stradale.
pagina 10 di 12 Una elementare regola di prudenza avrebbe dovuto indurre la NO ad evitare di camminare Pt_1 sulle grate, atteso che la distanza tra i listelli rappresentava, in considerazione del tipo di calzature indossate dalla odierna appellante, comunque un elemento di pericolo, facilmente prevedibile, per la concreta possibilità che i tacchi si incastrassero tra le maglie della grata, anche a prescindere dalla anomalia allegata dalla danneggiata, consistita nel fatto che in un punto la distanza tra i listelli risultasse maggiore di quella esistente nel resto della grata, ed al tempo stesso agevolmente evitabile, attesa la ampiezza della parte di marciapiede transitabile, privo di grate, che la danneggiata avrebbe potuto utilizzare.
La caduta deve essere pertanto ricondotta ad una condotta colposa della danneggiata, tale da escludere ogni nesso causale con la grata di proprietà, e nella custodia, del CP_1
Il sesto capitolo è inammissibile, prima che infondato.
Dalla formulazione letterale della censura (“La sentenza impugnata appare illogica anche nelle conclusioni rispetto alle premesse. Non va dimenticato infatti che il giudice di prime cure ha ritenuto di dover disporre la consulenza medica sulla per poi rigettare la richiesta di risarcimento del Pt_1 danno”) non è possibile individuare, con sufficiente specificità, la ragione per la quale la statuizione di rigetto della domanda sarebbe illogica, che certamente non può risiedere nel fatto di avere disposto, nella fase istruttoria, una ctu medico-legale.
Il settimo motivo è parimenti inammissibile, in ragione della sua genericità, prima ancora che infondato.
Al di là di un generico riferimento alla eccessività del compenso liquidato dal primo giudice, non è dato comprendere se l'appellante lamenti una scorretta individuazione dello scaglione applicabile o all'interno dello scaglione una errata applicazione della misura dei compensi ivi previsti.
Peraltro, deve osservarsi come la liquidazione del tribunale risulti del tutto congrua.
Considerato lo scaglione di valore applicabile (da euro 52.001 ad euro 260.000), tenuto conto che nel giudizio di primo grado è stata svolta anche attività istruttoria, il compenso liquidato dal tribunale, pari ad euro 6.400,00 per il di Milano e di euro 11.777,00 per il risulta, CP_1 Controparte_2 il primo, parametrato -come espressamente indicato dal giudice di primo grado- al valore minimo della tabella, ed il secondo, quantificato in misura inferiore al valore medio della tabella, pari ad euro
14.103,00.
L'appello proposto va pertanto respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
pagina 11 di 12 Secondo il principio della soccombenza, l'appellante va condannata al pagamento delle spese processuali di questo grado di appello, in favore di ognuna delle due parti appellate, liquidate, tenuto conto dei parametri di cui al DM n.55 del 10-3-2014 (come modificato), utilizzando, quanto al i valori medi dello scaglione di riferimento (cause di valore da euro 52.001 ad Controparte_4 euro 260.000), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, e comunque nei limiti dell'importo indicato nella nota spese, in euro 6.600,10 per compenso oltre iva, cpa, e 15% per rimborso spese forfettarie;
quanto al , applicati i valori Controparte_1 minimi delle tabelle in relazione al limitato ambito delle difese svolte dell'ente pubblico, il compenso deve essere liquidato in euro 4.997,00 oltre iva, cpa, e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma l'impugnata sentenza;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dal Controparte_1 liquidate in euro 4.997,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dal Controparte_2 liquidate in euro 6.600,10 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
d)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano il 5 novembre 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 139/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
L. MANARA, 15 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FEROLETO
ANNAIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
VA IO IA ( ) via De Nittis, 7 71121 C.F._2
Foggia;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. ), elettivamente domiciliato in MILANO Controparte_1 P.IVA_1
20144 VIA ALTINO 4 presso lo studio dell'avv. SCALTRITI LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 P.IVA_2
FREGUGLIA, 10 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DAVELLI CATERINA
ANTONIETTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10865/2024 emessa dal
Tribunale di Milano, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Salerno, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 277/2023, pubblicata il 17/12/2024, notificata il 19.12.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità ex articolo 2051 c.c. del sito in CP_2
Milano alla Via Galilei n.14 nonché del , in quanto custodi dell'area Controparte_1
interessata dall'insidia e per l'effetto condannare al pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della NO quantificati Parte_1
in €.92.622,50 o della diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di pagina 2 di 12 causa e ritenuta di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data del fatto illecito fino al saldo. In via gradata e in subordine accertare e dichiarare la responsabilità ex articolo 2043 c.c. e per l'effetto condannare al risarcimento danni in favore della NO . Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
In via istruttoria si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
vero che il giorno 08/02/2022 alle ore 20:00 si trovava sul marciapiede di Via Galilei all'altezza del numero civico 14, nei pressi del Ristorante “Al Galileo”;
vero che ha soccorso la NO che giaceva a terra sulla grata provvedendo Pt_1
a chiamare l'ambulanza;
vero che la anomalia della grata era segnalata.
Si chiede altresì disporsi consulenza medico legale al fine di accertare il grado di invalidità e/o inabilità della NO e i conseguenti postumi in Parte_1
percentuale per le lesioni riportate.
Si chiede altresì disporsi ctu sui luoghi dell'accaduto.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico della ctu tecnico ricostruttiva sui luoghi del sinistro.
Per : Controparte_1
Nel merito, in via principale:
Rigettare l'appello proposto dalla NO e per l'effetto Parte_1
pagina 3 di 12 confermare la sentenza n. n.10865/2024, resa dal Tribunale di Milano, in esito al procedimento R.G. n.277/2023, pubblicata il 17 dicembre 2024 e notificata il successivo 19 dicembre 2024.
Con vittoria delle competenze di lite, oltre accessori di legge.
Nel merito, in via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'attrice, determinare l'ammontare del risarcimento dovuto tenuto conto del concorso colposo della vittima e condannare altresì il CP_2
di Milano a tenere indenne e manlevato l'ente comunale da quanto
[...]
questo fosse condannato a pagare all'attrice.
In via ulteriormente subordinata:
Accertare e dichiarare il diritto di regresso del nei Controparte_1
confronti del , accertando le rispettive quote di Controparte_2
responsabilità e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a rifondere al
[...]
le somme che questo dovesse essere condannato a pagare CP_1
all'attrice.
Per Controparte_2
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, reietta ogni diversa istanza eccezione o deduzione, giudicare:
-- In via pregiudiziale: dichiarare inammissibile il proposto appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. per le ragioni espresse in narrativa, con rifusione di spese e compensi professionali;
-- In subordine, nel merito: respingere l'appello proposto per le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 10865 depositata in data 17 dicembre 2024, con rifusione di spese e compensi pagina 4 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto ha impugnato la sentenza n.10865\2024 emessa dal Tribunale di Milano, pubblicata il Parte_1
17-12-2024, che respingeva la domanda di risarcimento del danno dalla stessa proposta nei confronti del e del , condannando l'attrice al pagamento Controparte_1 Controparte_3 delle spese processuali.
La NO aveva dedotto, avanti al detto tribunale, che il giorno 8-2-2021 alle ore 20 circa, Pt_1 mentre percorreva a piedi, in compagnia della propria figlia, il marciapiede di via Galilei in Milano, all'altezza del civico n.14, era stata vittima di una improvvisa e rovinosa caduta a terra, causata dal fatto che la propria scarpa era rimasta incastrata in una grata, presente sul marciapiede, a servizio dello stabile di via Cartesio n.2, che presentava una anomalia, costituita da una maggiore distanza, in un solo punto della stessa, tra i singoli listelli, con la conseguente formazione di uno spazio.
L'attrice esponeva di avere riportato, a seguito della caduta, la frattura del femore sinistro, con rilevanti postumi permanenti, ed assumendo la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., od in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., del quale gestore delle strade e dei marciapiedi, e del Controparte_1
sito in via Galilei n.14, proprietario e custode delle “bocche di lupo” dove era Controparte_2 avvenuta la caduta, chiedeva la condanna di entrambi al risarcimento del danno.
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti.
Il Comune di Milano chiedeva il rigetto della domanda attorea, premettendo che la descrizione dei luoghi offerta dalla controparte non fosse di facile comprensione, e facendo rilevare come, in ogni caso, la proprietà e la custodia della grata dovevano ricondursi al , avendo l'ente pubblico CP_2 unicamente autorizzato la posa della stessa in forza di un atto di concessione.
In via subordinata, l'ente pubblico chiedeva, nel caso di accoglimento della domanda dell'attrice, di essere manlevato dal CP_2
Aggiungeva il predetto convenuto come l'evento era integralmente addebitabile alla negligenza della NO , che aveva ritenuto di camminare sulla grata pur indossando, all'evidenza, calzature Pt_1 dotate di un tacco, che del tutto prevedibilmente, avrebbe potuto rimanere incastrato tra i listelli della grata.
Anche il contestava il fondamento della domanda della NO , Controparte_2 Pt_1 assumendo che unico custode del marciapiede\grata non poteva che essere il . Controparte_1
pagina 5 di 12 Il faceva rilevare come, in ogni caso, il comportamento dell'attrice aveva costituito l'unica CP_2 causa del danno, e quindi escludeva la responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c.
Il tribunale, istruita la causa mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di una ctu medico- legale, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il percorso argomentativo del primo giudice si snoda nei termini che seguono.
Il tribunale ha anzitutto rilevato come parte attrice non avesse dimostrato che le parti convenute fossero custodi della grata, a causa della quale la medesima era rovinata a terra, procurandosi lesioni.
Non era stato chiarito in giudizio, secondo il giudice di primo grado, se le “bocche di lupo” oggetto della concessione comunale in favore del fossero quelle dove era avvenuta la caduta, visto CP_2 che le grate presenti sul luogo, raffigurate nelle fotografie prodotte in giudizio da parte attrice, erano più di due, e conseguentemente la NO non aveva dimostrato il rapporto di custodia tra la Pt_1 cosa che aveva prodotto il danno ed i soggetti individuati come responsabili.
Il tribunale ha poi ritenuto che l'evento dannoso dovesse ricondursi alla condotta imprudente della stessa NO , idonea e sufficiente a interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e Pt_1 il danno, con conseguente impossibilità, in ogni caso, di configurare una responsabilità per il custode ex art. 2051 c.c.
In particolare, dalle stesse fotografie prodotte dall'attrice risultava come il marciapiede dove erano collocate le grate che avevano causato la caduta della NO , era abbastanza ampio da Pt_1 consentire con estrema facilità ai pedoni di aggirare le dette grate.
Doveva anche considerarsi, secondo il giudice di primo grado, come l'attrice, con una maggiore diligenza e prudenza, si sarebbe potuta rendere conto della pericolosità di procedere sovrastando le grate metalliche indossando scarpe con il tacco, che verosimilmente avrebbero potuto incastrarsi tra le maglie delle grate anche a prescindere da una anomalia delle stesse.
A maggior ragione, andava esclusa una responsabilità delle parti convenute sotto il profilo della responsabilità ex art. 2043 c.c., soggetta a requisiti ancora più stringenti.
Detta sentenza è stata impugnata da che ne chiede l'integrale riforma con Parte_1
l'accoglimento della propria domanda risarcitoria, in forza di sette formali motivi di appello.
Si sono costituite entrambi le parti appellate.
Il ha contestato il fondamento della impugnazione e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Il ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c, Controparte_2 chiedendone comunque il rigetto.
pagina 6 di 12 Alla prima udienza del 16-9-2025, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i tre termini previsti da detta norma (ridotti, rispettivamente, a giorni trenta, venti e dieci), fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 28 ottobre 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i predetti termini, e depositate le note scritte da parte dell'appellante e del la causa CP_2
è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 28 ottobre
2025, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Dovendosi necessariamente intendere il richiamo formulato dal all'art. 348 Controparte_2 bis nella vigente formulazione, osserva il Collegio come la fissazione dell'udienza ex art. 352 c.p.c. da parte del consigliere istruttore comporti l'implicito rigetto della richiesta di fissazione di udienza ex art. 350 bis c.p.c., fermo restante che la asserita, da parte appellata, manifesta infondatezza della impugnazione non determinerebbe alcuna pronuncia di inammissibilità della stessa.
Ciò posto, il primo formale motivo di appello non può considerarsi tale, perché consiste nella illustrazione delle ragioni a fondamento della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo l'appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui aveva escluso un rapporto di custodia tra la grata che aveva causato la caduta ed i convenuti in primo grado.
Assume la difesa della NO come la manutenzione delle grate poste sul marciapiede non Pt_1 poteva che competere al quale proprietario del marciapiede, ed al che traeva CP_1 CP_2 utilità dalle dette grate, utilizzandole.
Anche volendo ritenere che l'attrice non avesse fornito la prova dell'effettivo utilizzo delle grate da parte del questo, secondo l'appellante, non poteva condurre al rigetto della domanda CP_2 attorea, che doveva invece essere accolta nei confronti dell'ente pubblico, comunque rimasto custode del marciapiede dove si trovavano le grate in questione.
Con il terzo motivo l'appellante assume l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la condotta della danneggiata fosse stata da sé sola in grado di determinare l'evento dannoso.
Sostiene la difesa della NO che il giudice di primo grado aveva omesso di considerare che Pt_1 la grata presentava una oggettiva anomalia, rappresentata da una maggiore distanza dei listelli in un punto, non visibile e non segnalata, che il transito pedonale sulla grata non era vietato, e che l'utilizzo di scarpe con il tacco non poteva considerarsi di per sé imprudente, mentre la mera possibilità di pagina 7 di 12 utilizzare un percorso alternativo non escludeva il nesso causale, dovendo valutarsi la concreta percepibilità del pericolo.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta una errata interpretazione del regime di responsabilità disciplinato dall'art. 2051 c.c.
In particolare si censura la pronuncia impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che la condotta della danneggiata avesse integrato il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la res in custodia e l'evento lesivo.
Fa rilevare la difesa della NO come la responsabilità da cosa in custodia avesse, secondo il Pt_1 consolidato orientamento della Suprema Corte, carattere oggettivo, e come il custode, per andare esente da responsabilità, era onerato della dimostrazione del caso fortuito, fattore che atteneva al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettività ed inevitabilità, che poteva essere anche il fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta una erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di primo grado.
Sostiene la difesa della NO che dalle fotografie prodotte in giudizio si evinceva che Pt_1
l'unico percorso che la medesima poteva percorrere era quello effettivamente percorso, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale.
Lamenta l'appellante anche la mancata ammissione, da parte del primo giudice, di una ctu
“ricostruttiva sui luoghi dell'accaduto”, che avrebbe confermato la documentazione fotografica prodotta a sostegno degli assunti posto a fondamento della domanda risarcitoria.
Con il sesto motivo, l'appellante lamenta l'illogicità della sentenza, che prima aveva ammesso la ctu medico-legale sui danni e poi aveva respinto la domanda attorea.
Con il settimo motivo di appello viene impugnato il capo della sentenza di primo grado che ha regolato le spese.
Sostiene l'appellante come gli importi liquidati alle controparti erano eccessivi rispetto all'attività processuale effettivamente svolta.
Osserva la Corte che, come sopra osservato, il primo motivo non può considerarsi tale, perché non contiene alcuna critica alla sentenza ma attiene unicamente alla istanza ex art. 283 c.p.c.
Il secondo motivo è parzialmente fondato, anche se ciò non conduce all'accoglimento della impugnazione nel merito.
pagina 8 di 12 In linea di fatto, la circostanza che la NO sia caduta mentre camminava sopra una delle Pt_1 grate situate sul marciapiede antistante il civico n.14 della via Galilei in Milano, oltre a non essere stato contestato in modo specifico dalle parti convenute, ha trovato conferma nella istruttoria orale, ed in particolare dalla deposizione della teste , figlia della odierna appellante. Testimone_1
Posto che come emerge dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio da parte attrice, risulta come le grate presenti in quel tratto di marciapiede fossero più di due, quello che è rimasto indimostrato, secondo il tribunale, è se la grata ove si è verificata la caduta è, o meno, una delle due oggetto della concessione rilasciata al Condominio dal Comune di Milano.
L'appellante non offre alcun elemento o argomentazione per superare questa incertezza, si che per questa parte la censura non ha fondamento.
Deve invece affermarsi come tutte le grate presenti sul marciapiede siano comunque nella custodia del
. Controparte_1
Come affermato dalla Suprema Corte, in tema di grate poste su marciapiedi siti in centri cittadini, una esclusiva proprietà condominiale può ipotizzarsi — ai sensi dell'art. 1117 cod. civ. — sicuramente per il cavedio a copertura del quale è posta la grata, ma non per quest'ultima, trattandosi di parte integrante del marciapiede, bene appartenente al in quanto pertinenza della pubblica strada, ciò che, CP_1 sempre secondo la Corte Regolatrice, permette di ritenere l'ente pubblico custode della stessa, e comunque non impedisce, in linea di principio, ricorrendone le condizioni -che nella presente fattispecie non sussistono, per quanto sopra osservato- di ravvisare una concorrente situazione di custodia anche nei confronti del utilizzatore della grata di proprietà comunale (Cass. CP_2
2328\2018; Cass.16770\2006).
L'affermazione di una custodia, in capo al di Milano, della grata dove si è verificata la caduta, CP_1 non determina tuttavia l'accoglimento della domanda risarcitoria dell'appellante, per quanto di seguito si osserverà.
I motivi dal terzo al quinto, alcuni dei quali parzialmente sovrapponibili tra loro, possono essere congiuntamente esaminati, atteso che con essi l'appellante mira ad ottenere l'accertamento della esistenza di una responsabilità del custode della cosa che, nella prospettazione della NO , Pt_1 aveva causato l'evento dannoso, ed al tempo stesso della insussistenza di una propria condotta colposa od imprudente nell'occasione.
E' opportuno ricordare come secondo il prevalente, e condivisibile, indirizzo della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in pagina 9 di 12 interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., da ciò conseguendo che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso
(Cass.456\2021; Cass. 29465\2020; Cass. 17873\2020; Cass. 9315\2019; Cass. 2483\2018).
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha poi superato quell'indirizzo, secondo cui la condotta assunta dal soggetto danneggiato, dovrebbe presentarsi, per interrompere il nesso causale tra cosa e danno, come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, così da essere dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo.
Si afferma infatti come l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone unicamente che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, quelle caratteristiche di eccezionalità, imprevedibilità ed imprevenibilità, affermate da altri precedenti arresti della Suprema Corte (Cass. 8450\2025, Cass. 4051\2024, Cass. 2376\2024; Cass. 14228\2023;
Cass.SU 20943\2022).
L'applicazione dei suddetti principi alla fattispecie concreta in esame, porta al rigetto dei motivi in scrutinio.
Contrariamente a quanto assume, in modo peraltro generico, l'appellante, dalle fotografie dalla stessa prodotte in giudizio si ricava che, come rilevato dal primo giudice, il marciapiede percorso dalla NO era di ampiezza tale da permettere ai pedoni di evitare, agevolmente, di transitare Pt_1 sopra le grate.
Certamente la circostanza, in sé considerata, di indossare delle scarpe con tacchi non integra alcuna condotta colposa ed imprudente, ma non è questo ciò che ha affermato il giudice di primo grado.
Il tribunale ha piuttosto affermato, con valutazione condivisa dalla Corte, che la condotta della NO
è stata imprudente, non per avere indossato delle scarpe con i tacchi, ma per avere poi Pt_1 camminato su una grata formata da listelli di metallo distanziati tra loro, che rendevano palese il pericolo di inciampare, e ciò pur potendo l'attrice in primo grado percorrere la ampia parte di marciapiede coperto dal manto stradale.
pagina 10 di 12 Una elementare regola di prudenza avrebbe dovuto indurre la NO ad evitare di camminare Pt_1 sulle grate, atteso che la distanza tra i listelli rappresentava, in considerazione del tipo di calzature indossate dalla odierna appellante, comunque un elemento di pericolo, facilmente prevedibile, per la concreta possibilità che i tacchi si incastrassero tra le maglie della grata, anche a prescindere dalla anomalia allegata dalla danneggiata, consistita nel fatto che in un punto la distanza tra i listelli risultasse maggiore di quella esistente nel resto della grata, ed al tempo stesso agevolmente evitabile, attesa la ampiezza della parte di marciapiede transitabile, privo di grate, che la danneggiata avrebbe potuto utilizzare.
La caduta deve essere pertanto ricondotta ad una condotta colposa della danneggiata, tale da escludere ogni nesso causale con la grata di proprietà, e nella custodia, del CP_1
Il sesto capitolo è inammissibile, prima che infondato.
Dalla formulazione letterale della censura (“La sentenza impugnata appare illogica anche nelle conclusioni rispetto alle premesse. Non va dimenticato infatti che il giudice di prime cure ha ritenuto di dover disporre la consulenza medica sulla per poi rigettare la richiesta di risarcimento del Pt_1 danno”) non è possibile individuare, con sufficiente specificità, la ragione per la quale la statuizione di rigetto della domanda sarebbe illogica, che certamente non può risiedere nel fatto di avere disposto, nella fase istruttoria, una ctu medico-legale.
Il settimo motivo è parimenti inammissibile, in ragione della sua genericità, prima ancora che infondato.
Al di là di un generico riferimento alla eccessività del compenso liquidato dal primo giudice, non è dato comprendere se l'appellante lamenti una scorretta individuazione dello scaglione applicabile o all'interno dello scaglione una errata applicazione della misura dei compensi ivi previsti.
Peraltro, deve osservarsi come la liquidazione del tribunale risulti del tutto congrua.
Considerato lo scaglione di valore applicabile (da euro 52.001 ad euro 260.000), tenuto conto che nel giudizio di primo grado è stata svolta anche attività istruttoria, il compenso liquidato dal tribunale, pari ad euro 6.400,00 per il di Milano e di euro 11.777,00 per il risulta, CP_1 Controparte_2 il primo, parametrato -come espressamente indicato dal giudice di primo grado- al valore minimo della tabella, ed il secondo, quantificato in misura inferiore al valore medio della tabella, pari ad euro
14.103,00.
L'appello proposto va pertanto respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
pagina 11 di 12 Secondo il principio della soccombenza, l'appellante va condannata al pagamento delle spese processuali di questo grado di appello, in favore di ognuna delle due parti appellate, liquidate, tenuto conto dei parametri di cui al DM n.55 del 10-3-2014 (come modificato), utilizzando, quanto al i valori medi dello scaglione di riferimento (cause di valore da euro 52.001 ad Controparte_4 euro 260.000), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, e comunque nei limiti dell'importo indicato nella nota spese, in euro 6.600,10 per compenso oltre iva, cpa, e 15% per rimborso spese forfettarie;
quanto al , applicati i valori Controparte_1 minimi delle tabelle in relazione al limitato ambito delle difese svolte dell'ente pubblico, il compenso deve essere liquidato in euro 4.997,00 oltre iva, cpa, e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma l'impugnata sentenza;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dal Controparte_1 liquidate in euro 4.997,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dal Controparte_2 liquidate in euro 6.600,10 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
d)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano il 5 novembre 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 12 di 12