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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Ludovica Dotti Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3904 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'avvocatura Generale Dello Stato Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , che lo/a rappresenta e difende con unitamente all'Avv. C.F._1
Appellante
E
(C.F. ), difesa dall'Avv. Fimmano' Francesco Controparte_1 P.IVA_2 unitamente all'Avv. Fico Antonio e dall'Avv. Scamardella Guglielmo;
Appellata
Oggetto: appello contro la sentenza n. 6778/2020 emessa dal Tribunale di Roma in data
30/04/2020.
1
FATTO E DIRITTO
§ 1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è riassunta nella sentenza del Tribunale di Roma n. 6778/2020 impugnata come segue:
-La ( già NE Skylines PA) aveva agito nei confronti del Controparte_1 [...]
, del Tribunale Ordinario di Roma, della Procura della Repubblica di Roma, Parte_1
allegando che il non aveva adempiuto al suo obbligo di Parte_1
affidamento alla società del servizio di installazione del software TIAP presso gli altri uffici giudiziari sul territorio nazionale e così dovevano dichiararsi risolti, con conseguente obbligo di risarcimento del danno, gli accordi stipulati il 28.12.2005 ( in particolare l'art. 13 del “regolamento” e la dichiarazione aggiunta al “regolamento” di pari data) con cui era stato pattuito il riconoscimento della proprietà del software al Parte_1
, prima dell'inizio delle attività, con la sola retribuzione del futuro, eventuale,
[...] servizio di installazione e assistenza in altri Uffici Giudiziari” e “dichiara di riconoscere
( trasferire) la proprietà del software TIAP al , con la sola Parte_1
retribuzione del futuro, eventuale, servizio di installazione e assistenza sul territorio nazionale”;
- l'eccezione di prescrizione del risarcimento sollevata dal non poteva essere Parte_1
accolta, posto che il termine decennale – previsto per la responsabilità contrattuale – doveva farsi decorrere dalla cessazione dei rapporti contrattuali tra le parti, risalenti al
2010;
-i contratti intercorsi tra le parti erano nulli per contrarietà a norme imperative, in quanto il contratto a prestazioni corrispettive con una Pubblica amministrazione necessitava di un preventivo bando pubblico per la selezione del contraente;
il che determinava sia la nullità del contratto a prestazioni corrispettive che la nullità dell'impegno della P.A. ad affidare un futuro contratto senza rispettare le procedure ad evidenza pubblica;
-parimenti, anche a voler configurare una cessione gratuita della proprietà del software al
, essa sarebbe stata da ritenere nulla in quanto atto di liberalità privo del prescritto Parte_1
regime di atto pubblico;
-Alla declaratoria di nullità conseguiva la mancata acquisizione da parte del della Parte_1
proprietà del software TIAP;
-Attesa la nullità dei contratti non sussistevano i presupposti per una condanna al risarcimento del danno nè alla corresponsione dell'indebito arricchimento ex art. 2041 cc.
2 Il proponeva appello e chiedeva l'annullamento della sentenza Parte_1
gravata ed il rigetto della domanda di , deducendo: CP_1
a) l'erroneità dell'interpretazione del contratto ( artt. 1362 – 1371 cc), posto che, ai sensi dell'art. 1362 cc, oggetto del contratto non era il trasferimento del software ma una prestazione ad esso collegata del tutto eventuale costituente un auspicio della società contraente di successivo affidamento, e che, ai sensi dell'art. 1367 e 1419 cc, sarebbe stata da considerarsi prevalente un'interpretazione del contratto che ne favorisse la produzione di effetti rispetto a quella, recessiva, che ne avesse escluso l'efficacia, così dovendosi escludere la nullità dell'intero programma negoziale per effetto della sola eventuale nullità della clausola sub art. 13 censurata dal Tribunale (i.e. quella relativa alla ricognizione della proprietà del software ed al successivo eventuale corrispettivo di installazione negli altri uffici giudiziari sul territorio nazionale);
b) l'erroneità della qualificazione della clausola in questione come atto di liberalità, posto che, invece, la prestazione rientrava nell'ambito di un più ampio programma negoziale, preceduto da specifica gara, per il quale era prevista specifica remunerazione a favore della
; con la conseguenza che tale clausola poteva essere alternativamente qualificata CP_1
come 1) autonomo negozio a titolo gratuito o 2) una clausola del più ampio negozio come controprestazione a titolo oneroso, in ogni caso esente dal requisito della forma pubblica obbligatoria;
c) in via subordinata, il complessivo accordo negoziale era idoneo ad integrare un negotium mixtum cum donatione, nel quale la prestazione del trasferimento del software aveva una controprestazione di valore inferiore consistente nell'auspicio di una futura eventuale assegnazione;
conseguentemente la semplice forma scritta adottata era da ritenersi sufficiente.
La si costituiva contestando le argomentazioni di parte appellante come Controparte_1
segue:
a) Preliminarmente reiterava la propria prospettazione degli accordi in questione in termini di rapporto sinallagmatico tra il trasferimento della proprietà del software al Parte_1
e l'attribuzione alla società del servizio di installazione e assistenza a tutti gli
[...]
uffici giudiziari sul territorio nazionale qualora la sperimentazione a livello locale ( presso gli uffici giudiziari di Roma) avesse avuto esito positivo e, come poi successivamente accaduto, se ne fosse esteso l'utilizzo anche agli altri uffici.
3 Pertanto, non essendo possibile la retrocessione del software, creato appositamente per le esigenze del , aveva richiesto la risoluzione per inadempimento Parte_1
con conseguente risarcimento del danno da lucro cessante e danno emergente o, in via subordinata e per la verosimile ipotesi che la clausola fosse da ritenersi nulla per violazione delle norme sull'affidamento ad evidenza pubblica, il pagamento di un'indennità ex art. 2041 cc;
b) Il in primo grado aveva sostenuto la nullità della clausola per la parte relativa al Parte_1
successivo affidamento del servizio di assistenza a livello nazionale (salvo poi, in sede di appello, optare per una tesi difensiva tesa a sostenere la validità dell'accordo) e, processualmente, non aveva mosso alcuna contestazione alle allegazioni di parte attrice, né alla circostanza dell'affidamento del servizio a terzi né alla quantificazione del danno rivendicato dalla società.
c) In via di appello incidentale deduceva:
1) La risoluzione del contratto ex art. 1454 cc, sul presupposto che, a fronte del riconoscimento della proprietà del software, la controprestazione sarebbe consistita nell'affidamento del servizio d'installazione e assistenza sul territorio nazionale, condotta rimasta inadempiuta da parte del nonostante l'avveramento della condizione di Parte_1
estensione del software anche agli uffici giudiziari, e che la clausola di controprestazione sarebbe stata comunque valida in quanto proveniente dalla procedura selettiva a monte dell'aggiudicazione del subingresso nell'attività svolta dalla società precedente affidataria;
2) In via subordinata, il riconoscimento di un indennizzo ex art. 2041 cc, previa declaratoria di nullità della sola clausola relativa al trasferimento della proprietà del software e della relativa conseguente retribuzione (sub art. 13 del regolamento), e non dell'intero contratto come dichiarato dal tribunale, per l'utilità economica conseguita all'illegittimo sfruttamento del software di proprietà della il che evidenziava l'errore di diritto CP_1
della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto la declaratoria di nullità presupposto di non accoglimento della domanda ex art. 2041 cc.
3) La quantificazione del danno, a titolo risarcitorio o indennitario, in virtù di consulenza e sul presupposto della sostanziale inutilizzabilità del software creato appositamente per le specifiche esigenze del , in misura non inferiore ai 4.000.000 €. Parte_1
4) L'erroneità della compensazione delle spese di lite operata dal primo giudice nonostante l'esito vittorioso della causa.
In corso di causa la , deducendo che nel frattempo si stava concretizzando un'attività CP_1
4 di indebita utilizzazione e di acquisizione del software TIAP da parte di altra società affidataria del ( Enegineering PA) e che la causa verteva essenzialmente sulla Parte_1
contesa proprietà del software, avanzava istanza cautelare di sequestro in corso di causa, che la Corte d'appello, con provvedimento dell'8.11.2022, respingeva per difetto di allegazione di specifico periculum .
A seguito dell'udienza tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§2. L'appello è fondato e deve essere accolto sulla base delle seguenti argomentazioni.
Va preliminarmente evidenziato che la materia del contendere del presente giudizio si è sostanzialmente concentrata sulla portata di una specifica clausola del “Regolamento di erogazione dei servizi già prestati dalla soc. presso il Tribunale e la Parte_2
Procura della Repubblica di Roma, da parte del RT ( (subentrante) IE PA ( mandataria) e NE PA ( mandante )” sottoscritto dalla Procura della Repubblica di
Roma, dal Tribunale di Roma e dal RT il 28 dicembre 2005; specificamente, la clausola n. 13, relativa al “ riconoscimento della proprietà del software al , Parte_1 prima dell'inizio dell'attività, con la sola retribuzione del futuro, eventuale, servizio di installazione e assistenza in altri uffici giudiziari ( all.7)” , ed il relativo allegato, in pari data, in cui “Il raggruppamento Temporaneo di imprese, di seguito RT, ….dichiara di riconoscere la proprietà del software TIAP al , con la sola Parte_1
retribuzione del futuro eventuale servizio di installazione e assistenza sul territorio nazionale”.
Con i tre motivi di appello, il , nel contestare la sentenza Parte_1 impugnata che ha ritenuto l'intero contratto, e la clausola in questione in particolare, affetti da nullità per violazione di norme imperative sotto diversi profili, richiama i canoni di interpretazione dei contratti e la violazione degli artt. 1362 e 1363 cc, per evidenziare come il regolamento contrattuale intercorso tra le parti vada esaminato alla luce del comportamento complessivo delle parti e nella sua interezza e, di conseguenza, come vada giuridicamente qualificato in maniera diversa da quanto fatto dal giudice di prime cure, anche se con portata ed effetti differenti da quelli prospettati dalla società controparte.
5 Attesa la stretta connessione tra i vari motivi di appello, tutti correlati ad un apprezzamento dell'intero regolamento convenzionale, ed in particolare della specifica clausola in contestazione, se ne ritiene necessaria una disamina congiunta, necessariamente involgente una valutazione complessiva dell'accordo e della clausola specifica onde stabilirne la portata ed i conseguenti effetti per le parti.
Risulta dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, sostanzialmente concordi nella ricostruzione della vicenda sottostante, che prima del 2005 (in ogni caso almeno dal 2002) presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Roma operava la società Parte_2
per il compimento di attività telematiche di vario tipo ( v. nota Tribunale -Procura
[...]
della Repubblica dd 6 dic. 2005 -all. 3 parte appellante), tra le quali:
-assistenza specialistica all'utenza in relazione all'informatizzazione del processo civile- esecuzione immobiliare, con l'impiego di software in comodato d'uso e n. 7 unità di personale, presso il Tribunale Civile (autorizzazione DGSIA n. 9543 del 1.7.2004);
- assistenza specialistica alle cancellerie con impiego di n. 14 unità di personale presso l'Ufficio GIP – GUP (autorizzazione DGSIA n. 24254 del 23.11.2004);
- Assistenza agli applicativi ricezione notizia di reato (Archimedia T – Archimendia Lite) con l'impiego a tempo parziale di n. 1 unità presso la Procura della Repubblica
(autorizzazione DGSIA n. 4614 del 5.4.2004);
- progetto TIAP (Trattamento Informatizzato Atti Processuali) con l'impiego di software in comodato d'uso e n. 16 unità presso la Procura della Repubblica e n. 6 unità presso l'Ufficio GUP (approvazione del progetto e relative autorizzazioni nn. 8377, 8378, 8376 del 22.11.2002).
Avendo la società il 23.9.2005, dichiarato il proprio stato di Parte_2 liquidazione, si era creata per gli uffici interessati l'urgenza di assicurare il “prosieguo di tali prestazioni”, di natura riservata, indispensabili per lo svolgimento dei servizi nei due
Uffici.
A tal fine erano state “raccolte offerte di disponibilità al subentro, semmai nel medesimo regime di riconoscimento del debito già praticato” che tenessero conto delle seguenti esigenze organizzative ed obiettivi tecnico/ operativi:
- Progetto TIAP: “sostituzione/ristrutturazione del software in uso senza costi aggiuntivi”;
- Riconoscimento della proprietà del software al , con retribuzione Parte_1
del futuro, eventuale servizio di installazione ed assistenza sul territorio nazionale;
6 - Offerta migliorativa del costo pagina (€ 0,17.5)/ giornata uomo ( € 123,94);
- Utilizzo del personale attualmente impiegato nel numero che attualmente presta servizio presso gli uffici giudiziari e tipologia del contratto con incremento del numero delle unità necessarie allo sviluppo del progetto di cui al punto 1;
- Attuali o precedenti esperienze sul trattamento informatico del cartaceo presso gli uffici giudiziari;
- Attuali o precedenti esperienze in amministrazioni pubbliche;
- Eventuale fornitura dell'hardware necessario per il completamento del progetto di cui al punto 1( TIAP) con pagamento della stessa mediante aumento in percentuale dei costi di cui al punto 3 ( costo/ pagina – giornata/uomo) e comunque di eventuale saldo a scelta dell'amministrazione;
- Assistenza sistemica specializzata software hardware senza costi aggiuntivi;
- Corsi periodici al personale dell'amministrazione senza costi aggiuntivi;
- Garanzie di solidità finanziaria;
- Accettazione della cessazione delle prestazioni per eventuale disposizione Ministeriale o per mancata, non corretta esecuzione dell'offerta.
Ne erano seguite varie offerte da differenti società preventivamente invitate, tra cui l'appellata (all'epoca in raggruppamento temporaneo di imprese (RT) con la IE PA), che, poi, ad una valutazione tecnica comparativa da parte della specifica articolazione del
Ministero della Giustizia, era risultata quella portatrice dell'offerta tecnico economica più favorevole per gli uffici (v. “Regolamento di erogazione dei servizi già prestati dalla soc.
presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Roma da parte del Parte_2
RT (subentrante) IE PA (mandataria) e NE PA ( mandante) “ dd 28.12.2005 – sub “norme regolatrici” ).
Il 28.12.2005 veniva siglato il “Regolamento di erogazione dei servizi già prestati dalla soc. presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Roma da parte Parte_2
del RT (subentrante) IE PA ( mandataria) e NE PA ( mandante) “ tra le parti interessate, Procura della Repubblica di Roma e Tribunale Ordinario di Roma, con preventiva autorizzazione della DGSIA del Ministero della Giustizia alla prosecuzione delle attività in questione secondo l'istituto del riconoscimento del debito, e l'
[...]
, con cui si conveniva ( per quel che in questa sede rileva), inter alia: Controparte_2
7 - Come “servizi oggetto della fornitura” : 1) l'ingegnerizzazione del software TIAP come rilevato al momento della presa in carico dal RT ; 2) servizio di formazione e training on the job al personale per l'utilizzo del TIAP;
3) supporto all'utente mediante call center con presenza in loco;
4) servizio di scansione presso gli uffici giudiziari di Procura e Tribunale
Roma al costo di € 0,169 pagina;
5) servizio alle cancellerie per l'attività di supporto e assistenza nell'ambito dei sistemi informativi automatizzati al Tribunale penale di Roma al costo di € 119,00; 6) servizio alle cancellerie per acquisizione ed archiviazione dei fascicoli dell'Ufficio Esecuzioni immobiliari presso il Tribunale Civile di Roma al costo di € 149,00 per giornata/ uomo;
7) servizio di assistenza degli applicativi esistenti (
; Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
; AP.LE; RE.PA; Liquidazione custodi giudiziari) al costo di € 245,32 Controparte_6
per giornata /uomo per una media di 35 giornate/mese complessive;
8) migrazione della base dati in Oracle (opzionale ed a richiesta dell'amministrazione); 9) predisposizione di una soluzione di disaster recovery (opzionale ed a richiesta dell'amministrazione).
- “Per tali servizi il RT si impegna(va) a”: 10) utilizzare il personale già impiegato nello stesso numero in servizio presso gli uffici giudiziari;
11) fornire la documentazione tecnica relativa alla fornitura;
12) fornire l'hardware necessario per il completamento del progetto
TIAP con pagamento mediante aumento dei costi del servizio di scansione ( punto 4) o eventuale saldo da parte dell'amministrazione; 13) riconoscimento della proprietà del software al , prima dell'inizio dell'attività, con la sola Parte_1
retribuzione del futuro, eventuale, servizio di installazione e assistenza in altri Uffici
Giudiziari ( all. 7); 14) accettazione della cessazione delle prestazioni per eventuale disposizione Ministeriale o per mancata non corretta esecuzione dell'opera.
Con l'allegato 7 al regolamento, l'RT ( contestualmente Parte_3 unilateralmente dichiara(va) “di riconoscere la proprietà del software TIAP al
[...]
, con la sola retribuzione del futuro eventuale servizio di installazione e Parte_1 assistenza sul territorio nazionale”.
- Il “Piano di esecuzione della fornitura” prevedeva, inter alia, e con specifico riferimento al TIAP, che: il tempo di avvio delle attività presso il committente ( T0) veniva stabilito al
2.1.2006; l'ingegnerizzazione del TIAP, come rilevato al momento della presa in carico dal RT, avrebbe avuto una durata di 3 mesi a partire dalla data di inizio progetto T0; la
8 messa a disposizione di personale dedicato, da parte dell'RT e la messa a disposizione dei locali per l'ingegnerizzazione da parte dell'Amministrazione.
- le “Modalità di fatturazione” statuivano le modalità di corresponsione della retribuzione dovuta dall'Amministrazione per i servizi ricevuti ed era convenuto che l'RT avrebbe fatturato mensilmente le prestazioni erogate, poi liquidate da DGSIA.
Fatta questa necessaria premessa sull'ampia portata degli accordi intercorsi tra le parti, si osserva che il giudice di prime cure ha considerato nullo l'intero contratto intercorso tra le parti (il cd. “Regolamento”) per effetto della nullità della sola clausola 13, con cui l'Amministrazione, in cambio del riconoscimento della proprietà del software da parte del
RT, si impegnava ad affidare a quest'ultimo futuri appalti di servizi informatici presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia, sotto un duplice profilo: a) per violazione delle norme imperative sull'obbligo di una preventiva procedura di gara per l'affidamento del futuro appalto;
b) per violazione della forma di atto pubblico richiesta per la cessione unilaterale,
a titolo di donazione, del software da parte dell'RT all'Amministrazione.
Ne ha inferito, il giudice di prime cure, un conseguente mancato acquisto della proprietà del software TIAP da parte del . Parte_1
La Corte non ritiene condivisibili le conclusioni della sentenza gravata per le seguenti ragioni.
Le argomentazioni ivi svolte partono dall'assorbente presupposto che, nell'ambito dell'intero Regolamento intercorso tra le parti il 28.12.2005 per la disciplina del subingresso del RT nella futura gestione di svariate attività informatiche già in essere presso i diversi settori degli uffici giudiziari di Roma ( cancelleria civile, esecuzioni civili, processo penale, liquidazione custodi giudiziari, iscrizioni notizie di reato , ecc..),
l'epicentro del sinallagma contrattuale fosse nella sola clausola n.13 con cui l'RT riconosceva al , prima dell'inizio delle attività, la proprietà del Parte_1
software TIAP in cambio di un futuro eventuale servizio di installazione o assistenza in altri Uffici Giudiziari, per desumerne che un impegno a contrarre dell'Amministrazione elusivo di ogni prescrizione ordinamentale sull'affidamento dei contratti di servizi mediante una procedura ad evidenza pubblica inficiasse ab origine non solo la clausola, ma l'intero accordo.
Una tale lettura dell'accordo intercorso tra le parti non è condivisibile e, a seguire, non
9 sono condivisibili i profili di nullità evidenziati nella sentenza gravata, gli unici, rispetto all'intero “Regolamento” siglato il 28.12.2005, ad aver formato oggetto della materia del contendere processuale tra le odierne parti, tra le quali risulta incontestato che il suddetto accordo presenti la prescritta forma scritta richiesta per i contratti della P.A. e che sia stato preceduto da una procedura di gara per la selezione del contraente.
Ai fini dell'interpretazione del suddetto accordo e della sua portata obbligatoria per le parti appare necessario un preliminare breve riferimento ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss cc come interpretati dalla Suprema Corte, secondo cui:
A norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa
l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime ( v. Cass. civ. n.
32786/2022 ) ;
Nell'interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere
l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti;
pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (v. Cass. civ. n. 20294/2019 ); e ancora, In tema di interpretazione di una clausola contrattuale controversa, solo la lettura dell'intero
10 testo contrattuale consente una corretta comprensione della convenzione e suo tramite della comune intenzione delle parti, mentre l'enucleazione di singole parole può comportare lo stravolgimento del significato della clausola con particolare riferimento alle pattuizioni limitative dell'efficacia del negozio che, in presenza di un processo ermeneutico frammentato, possono amplificare o ridurre la portata dell'accordo (v. Cass. civ. n. 2945/2021).
In ossequio a tali principi, da una lettura del “ Regolamento” , degli atti che lo hanno preceduto e di quelli che ne hanno costituto parte integrante, oltre che dalle allegazioni delle parti e dalle condotte successive, è dato rilevare, in primo luogo, che il contesto in cui è maturato l'accordo in questione era costituito dal sostanziale “subingresso” della
NE PA ( all'epoca in RT con altra società) ad una società precedente affidataria, per la prosecuzione di una variegata attività di gestione di software già installati ed operativi presso gli uffici giudiziari di Roma, di servizi di digitalizzazione, di supporto ed assistenza alle cancellerie di vari uffici giudiziari – civili e penali - per la gestione di sistemi informativi, per l'acquisizione, archiviazione e gestione dei fascicoli, per la gestione delle spese dei custodi giudiziali ed altro ancora, addirittura anche mantenendo in servizio lo stesso personale già operante con la precedente società, in cambio del pagamento di un corrispettivo economico da parte dell'Amministrazione parametrato a pagina e/o, per i servizi di assistenza alle cancellerie e per la gestione degli applicativi, ad ore/uomo; il tutto come ampiamente risultante già dalle condizioni di gara e poi trasfuso nelle ampie e variegate condizioni del Regolamento del 28.12.2005 (come sopra richiamato nei suoi tratti salienti), che, infatti, proprio a rimarcare la genesi ed il contesto del costituendo rapporto tra le parti veniva definito come Regolamento di erogazione dei servizi già prestati dalla soc. presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Roma da parte Parte_2
del RT (subentrante) IE PA ( mandataria) e NE PA ( mandante) “.
Il TIAP ( Trattamento Informatizzato Atti Processuali), per come emerge dagli atti e come sopra già evidenziato, era solo una parte, certamente non il fulcro, dell'intero più ampio programma economico contrattuale e, peraltro, oggetto di un progetto già avviato e, dunque, di un software già in essere presso le infrastrutture dei soli Uffici Giudiziari interessati al momento del subentro dell'RT; in sostanza, un progetto in fase ancora sperimentale limitato ai soli uffici giudiziari di Roma con una prospettiva di sviluppo del tutto eventuale per la quale, come espressamente chiarito alle società invitate già nelle condizioni di gara, non erano promessi costi aggiuntivi.
Conclusioni cui conduce con chiarezza una lettura piana di una molteplicità di elementi:
11 - già tra le condizioni della gara tesa all'individuazione di una società subentrante nei servizi in essere era esplicitato che il TIAP era un software, già esistente ed installato presso gli uffici giudiziari e già in uso al momento del subentro, da implementare “senza costi aggiuntivi”, e la cui proprietà andava riconosciuta al;
Parte_1
- la scheda di valutazione di congruità delle offerte tecniche economiche raccolte per il subentro rappresentava, appunto, la preesistenza di un ambiente operativo e di una piattaforma applicativa, su cui la società subentrante avrebbe dovuto operare ( v. all.5 al
Regolamento del 28.12.2005);
- il programma contrattuale e, dunque, i suoi parametri sinallagmatici si concentravano eminentemente sui molteplici servizi di gestione applicativi ed assistenza agli uffici, per i quali era prevista una specifica remunerazione basata sull'attività svolta, nella quale ( per il costo pagina) era ricompresa anche una quota parte a titolo di implementazione software;
tanto è vero – e questo anche a riprova della non onerosità per l'Amministrazione degli specifici interventi sul software TIAP - che anche la eventuale fornitura di hardware da destinare al progetto TIAP sarebbe stata remunerata mediante l'aumento in percentuale dei costi di scansione degli atti di cui al punto 4 del Regolamento;
- Sia nelle condizioni di gara e, poi, nel Regolamento del 28.12.2005 si prevedeva come specifica obbligazione unilaterale del RT ( v. nel Regolamento sub § “per tali servizi il
RT si impegna a:”) il riconoscimento della proprietà del software TIAP al Ministero della
Giustizia “prima dell'inizio dell'attività”.
- Cui va aggiunto che anche nelle previsioni esecutive (v. nel Regolamento sub § “piano di esecuzione della fornitura:”) l'ingegnerizzazione del TIAP, della durata di 3 mesi, avrebbe avuto luogo su tale preesistente software, “come rilevato al momento della presa in carico dal RT”.
Dunque, dall'insieme di tutti gli elementi che precedono se ne può inferire che: il programma contrattuale era ad ampio spettro e l'epicentro della sinallagmaticità contrattuale era concentrato sul rapporto tra la molteplicità di servizi e di impegni prestati dal RT e la corrispondente remunerazione corrisposta dall'Amministrazione, come riconosciuto dalla stessa , secondo cui il Regolamento aveva ad oggetto l'erogazione CP_1
di una serie di servizi informatici – prevalentemente di digitalizzazione degli atti processuali ( v. atto di citazione p.2.), nonché la prestazione di attività accessorie a fronte di precisi costi unitari indicati per ciascun tipo di servizio e liquidati da DGSIA in regime di ricognizione di debito;
il contratto riposava sull'acclarata e convenuta preesistenza del software TIAP sulle infrastrutture degli uffici coinvolti e di un suo pregresso utilizzo,
12 rispetto al quale il riconoscimento della proprietà in capo al , Parte_1 Parte_1 prima ancora dell'avvio delle attività da parte del RT subentrante (odierna appellata), si poneva come riconoscimento di uno status quo, il cd. “Tempo 0” (T0) da cui la subentrante sarebbe partita per il prosieguo della sua attività; e che il software con il quale la società avrebbe successivamente operato era già, e non poteva essere altrimenti non avendo la ancora iniziato la sua attività, di proprietà dell'Amministrazione. CP_1
Ne consegue che il riconoscimento della proprietà del software al Parte_1
al momento della conclusione del contratto e “prima dell'inizio delle attività” poteva avere, come testimoniato anche dalla stessa espressione letterale della clausola, solo un'efficacia puramente ricognitiva ed istantanea;
peraltro formulazione così netta che neppure accennava ad una creazione futura. Dunque, nessuna portata traslativa poteva attribuirsi alla clausola ed al relativo allegato 7 per la semplice ragione che al momento della sigla dell'accordo con cui riconosceva la proprietà del TIAP al Ministero, il RT, non avendo ancora iniziato ad operare, non aveva creato nulla e, dunque, non aveva nulla da trasferire, l'”oggetto” di un ipotetico negozio traslativo era del tutto inesistente al momento della conclusione dell'accordo né vi si accennava alla creazione di un altro software.
Dunque, secondo le previsioni regolamentari, l'attività sul software TIAP del Parte_1
(già installato ed abbondantemente in uso al momento dell'accordo) si compendiava in interventi di ingegnerizzazione che la società, come da quest'ultima riconosciuto, avrebbe dovuto eseguire al fine di rendere “il suo uso più semplice e sempre più completo” (v. atto di citazione p. 3). Ed era chiaro, sin dalle condizioni di gara e dall'offerta tecnica economica dell'RT, che la tecnica di implementazione del TIAP fosse tesa alla continuità operativa del sistema in esercizio e che vi fosse la cessione del software TIAP al
[...]
senza corrispettivo ( v. all. 5 parte appellante in 1.4.elemento qualificanti Parte_1 dell'offerta ( tecnica)), che tali interventi sul software sarebbero stati eseguiti senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione e che solo l'hardware necessario allo scopo sarebbe stato pagato mediante un incremento delle remunerazioni previste per i servizi (o a saldo), il cui costo a carico dell'Amministrazione prevedeva già anche una componente di prezzo per l'attività di implementazione, come evidenziato dalla stessa parte appellata in una nota del
2010 ( v. all. 6 parte appellante).
Inoltre, con riguardo all'opera poi successivamente prestata, la stessa parte attrice (odierna appellata) non risulta aver neppure specificamente allegato le caratteristiche del software asseritamente “creato” ed una sua autonoma configurazione rispetto al software preesistente, non essendo peraltro neanche allegato in dettaglio quanto è effettivamente
13 durato l'intervento specifico sul software che per contratto sarebbe dovuto durare soltanto tre mesi e/o quale autonoma configurazione abbiano eventualmente assunto tali interventi rispetto al software preesistente e, ancora, quale parte ( in termini oggettivi e temporali) di attività sul software sia stata sviluppata dall'una o dall'altra società del RT affidatario, emergendo dagli atti che dal contratto (2005) e fino alla fine del 2007 ha operato l'altra società, la Insiel, a cui ( nel 2008) sarebbe subentrata l'attuale appellata ( v. atto di CP_1
recesso da RT e comunicazione prosecuzione rapporto ), che in questa sede agisce CP_1
individualmente allegando il trasferimento di un intero software TIAP.
Non soccorrono in tal senso le due consulenze allegate dalla parte, in primo luogo perché non possono tener luogo di un preciso onere allegativo gravante sulla parte che agisce per la tutela di un diritto ed in secondo luogo perché, comunque, non raggiungono lo scopo, essendo una meramente rappresentativa dei vari metodi di quantificazione economica dei software e l'altra tesa esclusivamente alla quantificazione del potenziale danno sofferto per la mancata installazione in tutti gli altri uffici.
Ne consegue che il difetto di tale allegazione e prova avvalora ulteriormente l'unica lettura evincibile, allo stato, dagli atti, ovvero che l'attività sul software da parte del RT, e della dal 2008 ( ammesso che la specifica attività sul software fosse proseguita anche dopo CP_1
i tre mesi convenuti per l'ingegnerizzazione del TIAP da parte del RT subentrante ma il punto non emerge con chiarezza dagli atti ), consisteva in un'attività di intervento su un software preesistente meramente funzionale allo svolgimento di quella che era la preminente prestazione pattuita, di digitalizzazione ed archiviazione degli atti processuali, in cambio di specifica remunerazione a consumo da parte dell'Amministrazione.
Risulta, infatti, ulteriore evidente conferma di ciò dalla documentazione allegata dalla stessa parte appellata ( v. nota referenti per l'informatica Corte d'appello di Napoli dd.
9.3.2009), da cui è dato evincere che: il progetto TIAP nasceva come progetto – pilota negli uffici giudiziari di Roma;
il TIAP non aveva un costo in sé ma, compendiandosi in un'attività di digitalizzazione, scansione, ed indicizzazione degli atti, gli uffici di Roma pagavano alla un tale servizio a pagina scansita e indicizzata ed eventuali CP_1 adattamenti o evoluzioni del sistema dovevano intendersi compresi nell'opera di dematerializzazione degli atti remunerata in proporzione all'opera prestata (dunque, “senza costi aggiuntivi” come da previsione di gara e regolamentare); e, pertanto, i referenti per l'informatica degli uffici giudiziari di Napoli apprezzavano la vantaggiosità di un tale sistema sostanzialmente gratuito.
14 Al che va anche aggiunto che secondo il Regolamento, la parte affidataria si era impegnata ad accettare la cessazione del rapporto in qualsiasi momento per dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione senza previsione di conguagli, compensazioni o risarcimenti in caso di interruzione del rapporto per volontà dell'Amministrazione, in maniera sostanzialmente coerente con l'impianto del programma negoziale, che si compendiava nella fornitura di svariati servizi da parte della ed il pagamento a consumo ( in regime di ricognizione CP_1 di debito) da parte dell'Amministrazione.
A questo punto, esclusa la portata traslativa del riconoscimento di proprietà di cui alla clausola 13 del Regolamento, anche la previsione di una retribuzione mediante futuro eventuale affidamento dell'installazione del servizio anche in altri Uffici giudiziari non poteva assumere una connotazione sinallagmatica di corrispettivo senza una corrispondente controprestazione.
E' assolutamente pacifico che, attesa la natura sperimentale del sistema, la possibilità di una installazione del sistema TIAP anche in altri uffici giudiziari, ancora ampiamente dibattuta quattro anni dopo la sottoscrizione del “Regolamento” in disamina ( v. sopra - nota referenti per l'informatica Corte d'appello di Napoli dd. 9.3.2009), era sin dal suo avvio prima del regolamento in questione una mera opzione organizzativa assolutamente incerta e futuribile che, nel quadro di contesto, non poteva che costituire una mera aspettativa di fatto della;
e d'altronde, la previsione nel contratto stesso di una tale CP_1 evenienza come “futura” ed “eventuale” è già in sé un argomento dirimente.
Confermano ulteriormente una simile lettura anche - come evidenziato dal primo giudice-
l'ostacolo ordinamentale di un affidamento con procedura ad evidenza pubblica e la conseguente impossibilità per l'Amministrazione di impegnarsi in tal senso e, soprattutto,
l'estrema genericità della previsione, priva di qualsiasi dettaglio, anche embrionale, sui contenuti di questa presunta obbligazione futura a carico dell'Amministrazione in termini di oggetto, tempi e modalità; il tutto ulteriormente avvalorato anche dalla condotta tenuta successivamente dalla parte, là dove emerge in maniera chiara dagli atti che, dopo gli uffici giudiziari di Roma ed al 2016, il TIAP era stato già installato in più di 80 uffici giudiziari
( v. Comunicato stampa 6.7.2016) senza che la se ne Parte_1 CP_1
dolesse.
Dunque, dal contesto dell'intera operazione e dalle intenzioni delle parti effettivamente sottese all'accordo non può non ricavarsi il valore della previsione in termini di mera aspettativa de facto;
ed invero, anche la stessa parte appellata ne ammette una tale possibile interpretazione a sostegno della domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa
15 di cui all'art. 2041 c.c. ( v. p. 10 atto di citazione).
Consegue a tutto quanto sopra che, non potendosi configurare nella previsione della clausola n. 13, letta anche alla luce dell'espresso accordo di una cessazione unilaterale del rapporto in qualsiasi momento per mera volontà dell'Amministrazione, un rapporto sinallagmatico, né rispetto alla sola clausola né rispetto all'intera economia contrattuale, e quindi un impegno giuridicamente vincolante dell'Amministrazione, non possono considerarsi sussistenti i presupposti di un inadempimento contrattuale nel mancato affidamento a dell'installazione del servizio TIAP in tutti gli uffici giudiziari sul CP_1
territorio nazionale, che, peraltro, per come risulta dalla stessa nota con cui DGSIA preannunciava l'estensione del programma ai vari uffici giudiziari richiamata dall'appellata ( v. nota DGSIA DD 26.1.2016 – confermata nel comunicato stampa del
Ministero del 6.7.2016), veniva affidata agli stessi (Coordinamenti Interdistrettuali CP_7
per i Sistemi Informativi Automatizzati) ministeriali.
Risultano, pertanto, ulteriormente irrilevanti le argomentazioni di parte appellata in merito all'espletamento da parte del ministero delle procedure di gara per l'affidamento di servizi informatici a società terze, posto che quanto riportato nel richiamato comunicato stampa del Ministero della Giustizia del 6.7.2016 -a cui fa riferimento la a tal fine - si riferiva CP_1 in realtà all'affidamento a terzi di servizi di tutela della sicurezza informatica ed il contratto del 2019 richiamato da ultimo nella comparsa conclusionale aveva palesemente un oggetto molto più ampio dell' installazione del software di mera digitalizzazione ed archiviazione atti TIAP, ossia lo sviluppo del sistema informativo unitario telematico del processo penale e per la manutenzione e diffusione degli attuali sistemi dell'area penale del
Ministero della Giustizia e servizi correlati - LOTTO 1.
Ne consegue che in difetto della configurabilità di un'obbligazione e, conseguentemente, di un inadempimento contrattuale in capo all'Amministrazione, la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1454 cc deve essere respinta.
Quanto alla domanda subordinata di indebito arricchimento ex art. 2041 cc, si osserva che
“L'azione generale di arricchimento, presupponendo che la locupletazione di un soggetto
a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, ha carattere sussidiario e, pertanto, è inammissibile nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, oppure quando la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato”( v. Cass.
16 civ. n. 8020/2009).
Nel caso di specie, parte appellata (appellante incidentale sul punto) ha in prima battuta azionato il titolo contrattuale siglato con l'Amministrazione il 28.12.2005 ed il fatto che tale domanda sia risultata infondata non è idoneo, in ossequio al principio su menzionato,
a consentire l'accesso alla tutela sussidiaria ex art. 2041 c.c.
Oltre al fatto che di tale azione sarebbe comunque mancante il presupposto di merito principale, ovvero la carenza di causa all'arricchimento conseguito dalla parte beneficiaria, essendo stato poc'anzi evidenziato, infatti, che la gestione del software TIAP era compresa
– senza costi aggiuntivi - nel più ampio programma contrattuale come uno dei molteplici impegni assunti dalla per i quali era già prevista dal Regolamento specifica CP_1
remunerazione.
Ne consegue che l'appello incidentale non può essere accolto su questo profilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellata nella misura di cui in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia (non inferiore a €
4.000.000 come dichiarato nell'atto di appello)
Sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellato / appellante incidentale di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e per l'effetto rigetta le domande di Controparte_1
- Condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
nella misura di € 30.000, oltre spese e rimborsi di legge come dovuti.
[...]
Sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellato / appellante incidentale di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Roma 3.12.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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