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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 269/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 269/2024 promossa da:
(CPF ), nata il [...] a [...]/SP, in RT C.F._1
Parte proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori:
[...]
(CPF ), nata il [...] a [...]/SP e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(CPF ), nata il [...] a [...]/SP, residenti in [...]
[...] C.F._3
Cappio, 121 quartiere Portal das Colinas nella città di Guaratingueta, San Paolo;
Tutte rappresentate e difese, nel presente giudizio, dall'avv.to Claudia Santoro ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avvocato, sito in Salerno, alla via M. Vernieri, 23, come da procure notarili in atti tradotte e munite di apostille.
-ricorrenti- contro
(CF in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO pagina 1 di 8 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il loro Controparte_1
status di cittadine italiane iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Per_1
nato a [...], in data [...] (doc. 1) ed emigrato successivamente in Brasile ove
[...]
aveva sposato, in data 31/07/1915, tale (doc. 1). Dalla loro unione matrimoniale era Persona_2 nato, in data 10/05/1918, (doc. 2). L'avo italiano non aveva acquisito la cittadinanza ER brasiliana per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc. 1).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che: con riferimento alla discendenza di : ER
- in data 18/06/1942, aveva contratto matrimonio con tale ER Persona_4
(doc. 2). Dall'anzidetta unione coniugale era nato, in data 22/04/1943, NA
(doc. 3);
- in data 22/07/1957, aveva contratto matrimonio con tale NA [...]
(doc. 3). Da tale matrimonio era nata, in data 25/11/1976, Persona_6 RT
(doc. 4), odierna ricorrente;
con riferimento alla discendenza di RT
- In data 12/08/2000, aveva contratto matrimonio con tale RT Persona_7
(doc. 4). In seguito a tale unione, aveva assunto il cognome del
[...] RT coniuge, divenendo, così, . Dall'anzidetto coniugio erano nate in data RT
28/06/2008, e, in data 13/11/2009, , odierne Persona_8 Parte_3
ricorrenti, per il tramite del genitore esercente la potestà genitoriale sulle RT
minori.
Conseguentemente, le ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
22/07/2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata, “con vittoria di spese e onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
pagina 2 di 8 All'udienza del 27 gennaio 2025, svolta in modalità cartolare, la causa veniva assegnata a sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_1 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità,
pagina 3 di 8 proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza delle ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, da un confronto dell'albero genealogico, emerge che le ricorrenti, siano dirette discendenti di avo italiano. Seppur emerge qualche lieve modifica ai nomi e cognomi, da addebitare a diversi fattori, quali pronuncia, livello di alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, metodo di trascrizione, ciò non ostacola la prova della discendenza tenuto conto della coincidenza delle generalità dei genitori e dei progenitori.
Di fatto, dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, e in particolare dal certificato negativo di pagina 4 di 8 naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non era naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana. Il Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di
Giustizia e Cittadinanza di Brasilia, in data 04.12.2023, aveva certificato che: “Non risulta, fino alla data odierna, registro di naturalizzazione a nome di o o ON Persona_9
, figlio di e di ON0 Controparte_2 Per_11 ON2 nato in [...] il [...]” (doc. 1).
[...]
Per tale condizione, ha trasmesso la cittadinanza italiana “iure sanguinis” al figlio ON
, nato in data [...], il quale, per il rapporto di paternità, l'ha trasmessa a suo figlio ER
nato in data [...], il quale a sua volta l'ha trasmessa alla propria figlia NA
, nata il [...], e quest'ultima l'ha trasmessa alle figlie RT [...]
e , nate rispettivamente in data 28/06/2008 e in data 13/11/2009. Persona_8 Parte_3
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e l'assenza di eventuali cause di interruzione nella catena di trasmissione.
Occorre dunque verificare la sussistenza dell'interesse ad agire.
Nel merito, correttamente, le ricorrenti, dirette discendenti di avo italiano documentavano di aver tentato la consueta procedura amministrativa, accedendo alla piattaforma on-line: “PRENOT@MI”, disponibile da marzo 2023, (doc. 3), in luogo della procedura mezzo mail. Tuttavia, nei ripetuti accessi, effettuati in giorni e orari differenti (cfr. in atti screenshot della schermata di accesso alla piattaforma del 10/08/2023; del 14/08/23; del 26/10/23), il sistema aveva generato automaticamente il seguente messaggio: “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto vi invitiamo a riprovare nel prossimo mese”.
Falliti i tentativi di prenotazione telematica, in data 26/10/2023, la ricorrente RT aveva trasmesso una mail all'indirizzo di posta elettronica del Consolato italiano, nella quale la medesima chiedeva un mezzo alternativo per l'avviamento dell'iter di riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis”; tuttavia la discendente non aveva ottenuto alcuna risposta, né aveva ricevuto alcuna convocazione, avendo invece argomentato che l'anzidetto ha in corso Parte_4
l'evasione di richieste presentate diversi anni addietro (doc. 8 e doc. 9); peraltro la documentazione in questione, non è contestata dal resistente. CP_1
Quanto al successivo deposito del 2 settembre 2024, la difesa ha prodotto una relazione non datata
(sebbene sia ricavabile la redazione in epoca successiva al 2021) del Parte_5 nella quale l'autorità dà atto dell'“abnorme mole di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana nella circoscrizione consolare a più alta densità̀ di discendenti italiani al mondo, stimati in
pagina 5 di 8 circa 20 milioni di persone. relativa ai tempi di attesa” nonché una tabella riepilogativa delle istanze presentate presso i diversi Consolati generali in Brasile nel triennio 2020-2022. E' stata altresì prodotto nuovo tentativo di prenotazione nel gennaio 2025.
Stando a ciò, è all'evidenza la situazione giuridica, oggettivamente destinata all'incertezza, cui sono titolari le odierne ricorrenti e, conseguentemente, la loro necessità di ricorrere al giudice per poterla accertare.
Difatti, nei diversi accessi effettuati, il Consolato Italiano nel Brasile non ha nemmeno preso in carico l'istanza delle ricorrenti, né ha precisato quando sarebbe stato in grado di avviare la pratica di cittadinanza o i tempi presumibili di espletamento della stessa.
Dal rallentamento dell'attività dell'Amministrazione competente, ne consegue l'impedimento del mero avvio dell'iter di riconoscimento della cittadinanza e da ciò ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti alla tutela giurisdizionale, non potendo contare su tempi certi per vedersi riconosciuto il proprio diritto
(ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990).
Se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che l'evasione della richiesta, di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, sia anch'essa destinata ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato. Ciò equivale ad un diniego di riconoscimento del diritto.
Ulteriormente, per quanto, invece, attiene alla emigrazione di cittadini italiani, in Brasile, in epoca pre- costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che: “Sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza pagina 6 di 8 poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò automaticamente la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Tanto premesso, sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta, dunque, provata la discendenza diretta “per via paterna” dall'antenato cittadino nato a [...] il [...], mai naturalizzato e che, questi abbia trasmesso la ON
cittadinanza italiana di padre in figlio, senza interruzioni.
Dunque, l'emigrato italiano l'ha trasmessa al proprio figlio, nato in data [...], ER che l'ha trasmessa a nato in data [...], il quale a sua volta l'ha trasmessa NA
alla propria figlia nata il [...], e infine per il rapporto di maternità RT quest'ultima l'ha trasmessa alle proprie figlie e , nate Persona_8 Parte_3
rispettivamente in data 28/06/2008 e in data 13/11/2009.
Deve, dunque, essere accolta la domanda, dichiarando le ricorrenti cittadine italiane iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite,
pagina 7 di 8 rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del , né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di Controparte_1
assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente nata il RT
25/11/1976, in proprio nome e per conto delle figlie minori e Persona_8 Parte_3
nate rispettivamente in data 28/06/2008 e in data 13/11/2009, il diritto alla cittadinanza italiana
[...]
“iure sanguinis” stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ult. Comma c.p.c
Così deciso in Reggio Calabria, 24.0.3.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 269/2024 promossa da:
(CPF ), nata il [...] a [...]/SP, in RT C.F._1
Parte proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori:
[...]
(CPF ), nata il [...] a [...]/SP e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(CPF ), nata il [...] a [...]/SP, residenti in [...]
[...] C.F._3
Cappio, 121 quartiere Portal das Colinas nella città di Guaratingueta, San Paolo;
Tutte rappresentate e difese, nel presente giudizio, dall'avv.to Claudia Santoro ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avvocato, sito in Salerno, alla via M. Vernieri, 23, come da procure notarili in atti tradotte e munite di apostille.
-ricorrenti- contro
(CF in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO pagina 1 di 8 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il loro Controparte_1
status di cittadine italiane iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Per_1
nato a [...], in data [...] (doc. 1) ed emigrato successivamente in Brasile ove
[...]
aveva sposato, in data 31/07/1915, tale (doc. 1). Dalla loro unione matrimoniale era Persona_2 nato, in data 10/05/1918, (doc. 2). L'avo italiano non aveva acquisito la cittadinanza ER brasiliana per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc. 1).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che: con riferimento alla discendenza di : ER
- in data 18/06/1942, aveva contratto matrimonio con tale ER Persona_4
(doc. 2). Dall'anzidetta unione coniugale era nato, in data 22/04/1943, NA
(doc. 3);
- in data 22/07/1957, aveva contratto matrimonio con tale NA [...]
(doc. 3). Da tale matrimonio era nata, in data 25/11/1976, Persona_6 RT
(doc. 4), odierna ricorrente;
con riferimento alla discendenza di RT
- In data 12/08/2000, aveva contratto matrimonio con tale RT Persona_7
(doc. 4). In seguito a tale unione, aveva assunto il cognome del
[...] RT coniuge, divenendo, così, . Dall'anzidetto coniugio erano nate in data RT
28/06/2008, e, in data 13/11/2009, , odierne Persona_8 Parte_3
ricorrenti, per il tramite del genitore esercente la potestà genitoriale sulle RT
minori.
Conseguentemente, le ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
22/07/2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata, “con vittoria di spese e onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
pagina 2 di 8 All'udienza del 27 gennaio 2025, svolta in modalità cartolare, la causa veniva assegnata a sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_1 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità,
pagina 3 di 8 proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza delle ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, da un confronto dell'albero genealogico, emerge che le ricorrenti, siano dirette discendenti di avo italiano. Seppur emerge qualche lieve modifica ai nomi e cognomi, da addebitare a diversi fattori, quali pronuncia, livello di alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, metodo di trascrizione, ciò non ostacola la prova della discendenza tenuto conto della coincidenza delle generalità dei genitori e dei progenitori.
Di fatto, dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, e in particolare dal certificato negativo di pagina 4 di 8 naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non era naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana. Il Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di
Giustizia e Cittadinanza di Brasilia, in data 04.12.2023, aveva certificato che: “Non risulta, fino alla data odierna, registro di naturalizzazione a nome di o o ON Persona_9
, figlio di e di ON0 Controparte_2 Per_11 ON2 nato in [...] il [...]” (doc. 1).
[...]
Per tale condizione, ha trasmesso la cittadinanza italiana “iure sanguinis” al figlio ON
, nato in data [...], il quale, per il rapporto di paternità, l'ha trasmessa a suo figlio ER
nato in data [...], il quale a sua volta l'ha trasmessa alla propria figlia NA
, nata il [...], e quest'ultima l'ha trasmessa alle figlie RT [...]
e , nate rispettivamente in data 28/06/2008 e in data 13/11/2009. Persona_8 Parte_3
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e l'assenza di eventuali cause di interruzione nella catena di trasmissione.
Occorre dunque verificare la sussistenza dell'interesse ad agire.
Nel merito, correttamente, le ricorrenti, dirette discendenti di avo italiano documentavano di aver tentato la consueta procedura amministrativa, accedendo alla piattaforma on-line: “PRENOT@MI”, disponibile da marzo 2023, (doc. 3), in luogo della procedura mezzo mail. Tuttavia, nei ripetuti accessi, effettuati in giorni e orari differenti (cfr. in atti screenshot della schermata di accesso alla piattaforma del 10/08/2023; del 14/08/23; del 26/10/23), il sistema aveva generato automaticamente il seguente messaggio: “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto vi invitiamo a riprovare nel prossimo mese”.
Falliti i tentativi di prenotazione telematica, in data 26/10/2023, la ricorrente RT aveva trasmesso una mail all'indirizzo di posta elettronica del Consolato italiano, nella quale la medesima chiedeva un mezzo alternativo per l'avviamento dell'iter di riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis”; tuttavia la discendente non aveva ottenuto alcuna risposta, né aveva ricevuto alcuna convocazione, avendo invece argomentato che l'anzidetto ha in corso Parte_4
l'evasione di richieste presentate diversi anni addietro (doc. 8 e doc. 9); peraltro la documentazione in questione, non è contestata dal resistente. CP_1
Quanto al successivo deposito del 2 settembre 2024, la difesa ha prodotto una relazione non datata
(sebbene sia ricavabile la redazione in epoca successiva al 2021) del Parte_5 nella quale l'autorità dà atto dell'“abnorme mole di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana nella circoscrizione consolare a più alta densità̀ di discendenti italiani al mondo, stimati in
pagina 5 di 8 circa 20 milioni di persone. relativa ai tempi di attesa” nonché una tabella riepilogativa delle istanze presentate presso i diversi Consolati generali in Brasile nel triennio 2020-2022. E' stata altresì prodotto nuovo tentativo di prenotazione nel gennaio 2025.
Stando a ciò, è all'evidenza la situazione giuridica, oggettivamente destinata all'incertezza, cui sono titolari le odierne ricorrenti e, conseguentemente, la loro necessità di ricorrere al giudice per poterla accertare.
Difatti, nei diversi accessi effettuati, il Consolato Italiano nel Brasile non ha nemmeno preso in carico l'istanza delle ricorrenti, né ha precisato quando sarebbe stato in grado di avviare la pratica di cittadinanza o i tempi presumibili di espletamento della stessa.
Dal rallentamento dell'attività dell'Amministrazione competente, ne consegue l'impedimento del mero avvio dell'iter di riconoscimento della cittadinanza e da ciò ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti alla tutela giurisdizionale, non potendo contare su tempi certi per vedersi riconosciuto il proprio diritto
(ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990).
Se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che l'evasione della richiesta, di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, sia anch'essa destinata ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato. Ciò equivale ad un diniego di riconoscimento del diritto.
Ulteriormente, per quanto, invece, attiene alla emigrazione di cittadini italiani, in Brasile, in epoca pre- costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che: “Sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza pagina 6 di 8 poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò automaticamente la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Tanto premesso, sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta, dunque, provata la discendenza diretta “per via paterna” dall'antenato cittadino nato a [...] il [...], mai naturalizzato e che, questi abbia trasmesso la ON
cittadinanza italiana di padre in figlio, senza interruzioni.
Dunque, l'emigrato italiano l'ha trasmessa al proprio figlio, nato in data [...], ER che l'ha trasmessa a nato in data [...], il quale a sua volta l'ha trasmessa NA
alla propria figlia nata il [...], e infine per il rapporto di maternità RT quest'ultima l'ha trasmessa alle proprie figlie e , nate Persona_8 Parte_3
rispettivamente in data 28/06/2008 e in data 13/11/2009.
Deve, dunque, essere accolta la domanda, dichiarando le ricorrenti cittadine italiane iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite,
pagina 7 di 8 rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del , né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di Controparte_1
assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente nata il RT
25/11/1976, in proprio nome e per conto delle figlie minori e Persona_8 Parte_3
nate rispettivamente in data 28/06/2008 e in data 13/11/2009, il diritto alla cittadinanza italiana
[...]
“iure sanguinis” stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ult. Comma c.p.c
Così deciso in Reggio Calabria, 24.0.3.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
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