Articolo 1 della Legge 11 giugno 1967, n. 468
Articolo 2
Versione
16 luglio 1967
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963.
Entrata in vigore il 16 luglio 1967
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