Sentenza breve 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 26/02/2026, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01367/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00672/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2026, proposto da
Chalet dello Sport s.a.s. di SO NT Jr & C., rappresentata e difesa dall'Avv. Alberico Selvaggi, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in OL alla via F. Caracciolo n. 10;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in OL, via Armando Diaz, 11;
nei confronti
LI FR, non costituito in giudizio;
ER AR, rappresentato e difeso dall’Avv. Severino Berardi e dall’Avv. Anna D’Orta, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto alla via G. Carducci n.61 in OL presso e nello studio dell’avv. Augusto Chiosi;
per l'annullamento, previa sospensione,
a) della Determina Dirigenziale ADM DT Campania Ufficio Tecnico Area Tecnica prot. ADMDT007 – R.U. 2596 del 21.11.2025 avente ad oggetto: “Soppressione patentino generi di monopolio n. 303086 presso bar sito in VA (NA), alla Via Luca Iavarone intestato alla società Chalet dello sport sas di SO NT JU & C – P.Iva 07104671214 – legalmente rappresentata dal sig. SO NT JU”; b) nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresa la nota ADMDT prot. n. 4309 del 28.11.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Dir. Terr. Campania Uadm OL e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Territoriale Campania e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di AR ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. EL SS Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa; dato alle parti l’avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato che la parte ricorrente premetteva che, in data 23.04.2025, la ADM DT Campania, con determina prot. n. 30288, accoglieva l’istanza del 12.12.2024 con la quale essa ricorrente chiedeva il rinnovo del patentino n. 303086;
- che, in data 30.04.2025, l’Amministrazione resistente, con nota prot. n. 31499 informava i titolari delle rivendite di aggregazione concorrenti (la numero 2 di ER AR sita in VA alla Via San Pietro n. 5 e la numero 7 di LI FR, sita in VA alla Via G. ARni n. 21/23) dell’accoglimento dell’istanza di rinnovo de qua;
- che il sig. ER, titolare della Rivendita n. 2, comunicava alla ADM DT Campania, che il patentino n. 303086 sarebbe stato posto ad una distanza inferiore a quella minima di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), D.M. Finanze n. 38/2013, come integrato e modificato dal D.M. n. 51 del 12.02.2021;
- che in data 16.05.2025 e 19.05.2025 i funzionari dell’Ufficio resistente effettuavano un sopralluogo volto all’accertamento delle distanze;
- che da tale sopralluogo emergeva come il patentino n. 303086 distasse rispettivamente: metri 208 dalla Rivendita ordinaria n. 7, dotata di due distributori automatici di sigarette; e metri 236 dalla Rivendita ordinaria n. 2, dotata di un distributore automatico di sigarette;
- di aver quindi inviato all’Amministrazione resistente una perizia giurata, nella quale veniva evidenziato come l’accertamento compiuto dai funzionari della ADM DT Campania, a causa della omessa manutenzione della segnaletica stradale, non avesse tenuto conto, in sede di misurazione delle distanze, della presenza di strisce pedonali sia su via Sottotenente Esposito che su via ARni, con la conseguenza che le distanze pedonali più brevi percorse nel rispetto delle disposizioni del C.d.S. - in primis gli artt. 140 e 190 - e del Regolamento ADM di cui al Decreto Direttoriale prot. n. DAC/CRV/4126/2013, erano da considerarsi superiori al limite di legge dei 300 metri;
- di aver pertanto chiesto un sopralluogo congiunto, con l’Amministrazione resistente ed i controinteressati;
- che, tuttavia, in sede di sopralluogo congiunto i funzionari dell’Ufficio resistente individuavano percorsi differenti da quelli indicati nella perizia giurata;
- che, quindi, l’Amministrazione adottava il provvedimento in epigrafe;
Rilevato che, pertanto, la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza di motivazione, atteso che il percorso ipotizzato dalla p.a. verso la rivendita n. 2 prevedeva il passaggio attraverso la villa comunale “Giuseppe di Matteo” di VA, senza considerare che tale villa comunale è protetta da una recinzione con paletti e delimitata da catene; la villa comunale, inoltre, ha orari di chiusura serali (oltre a quelli eventualmente predisposti dal Comune per interi giorni e/o in orari diurni) e, pertanto, non poteva essere considerata utile ai fini del calcolo delle distanze tra le due rivendite atteso che questa va effettuata sulla pubblica via e deve essere percorribile sia di giorno che di notte; ancora, i funzionari della ADM DT Campania hanno scelto un percorso alternativo a quello indicato da parte ricorrente che tuttavia prevedeva l’attraversamento di Via ARni in assenza di strisce pedonali; 2) ha omesso di esternare le ragioni sottese alla scelta di un percorso “alternativo” che per un verso elude le disposizioni del Codice della strada, per altro verso aumenta il rischio derivante dall'attraversamento pedonale al di fuori delle strisce;
Ritenuto che il ricorso è infondato;
- che, come eccepito dall’Avvocatura dello Stato e come risulta dalla relativa relazione di servizio prot. n. 6466/RI del 29/10/2025, è stato accertato che i percorsi alternativi proposti dal titolare del patentino risultano non normalmente praticabili, ovvero non conformi a criteri di sicurezza e regolarità della circolazione pedonale e che, tenendo conto esclusivamente dei percorsi pedonali legittimamente utilizzabili, le distanze con il patentino in esame risultavano pari a 218 metri dalla rivendita ordinaria n. 7 di VA (NA) e 291 metri dalla rivendita ordinaria n. 2 di VA (NA);
- che, come risulta dai rilievi fotografici contenuti nella summenzionata relazione di servizio prot. n. 6466/RI del 29/10/2025, la villa comunale non è delimitata da cancelli né, tantomeno, risultano affissi eventuali avvisi recanti giorni e orari di chiusura, tali da poter far presumere che questa area abbia orari in cui sia impedito attraversarla; e, per quanto concerne la distanza con la rivendita n. 7 di VA, non è vero che sia stato considerato un attraversamento al di fuori dalle strisce; al contrario, la relazione di servizio evidenzia che: “ è stata rilevata l’esistenza di un paletto verticale riportante su entrambi i lati il segnale di attraversamento pedonale. Detto paletto è posizionato all’interno di un’ampia aiuola posta su lato della strada opposto a quello su cui si trova la rivendita n. 7 di VA, che separa la carreggiata dal marciapiedi ubicato sull’altro lato della strada. ”;
- che l’eventuale scarsa visibilità delle strisce, dovuta a mancata ritinteggiatura, non rende l’attraversamento illegittimo (semmai, obbliga l’Amministrazione competente a provvedere affinché le strisce pedonali tornino ben visibili);
- che, come ancora eccepito dall’Avvocatura dello Stato, è il percorso suggerito da parte ricorrente a non essere legittimo; infatti, il tratto stradale di collegamento di via G. ARni con il piazzale Sallustro non è da ritenersi percorribile con una normale deambulazione per la sostanziale contiguità della linea di carreggiata con i muri di cinta degli edifici ivi esistenti e dalla presenza di ostacoli (un lampione della pubblica illuminazione) che ne rendono il percorso poco sicuro per la circolazione pedonale;
- che, come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Sezione, per “percorso pedonale” s'intende quello ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali, e che il percorso pedonale medesimo non può essere determinato in base ad un’applicazione formalistica (e poco riscontrabile in concreto) delle regole del Codice della Strada (Tar Campania, OL, sez. IX, n. 580/2026);
- che, come ritenuto dal Consiglio di Stato, quello in questione “ è un criterio specifico da utilizzare esclusivamente ai fini del calcolo delle distanze fra rivendite e che opera, dunque, su un piano diverso da quello stabilito dall’art. 40, comma 11, del decreto legislativo 285/92 (Nuovo Codice della strada), introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a-sexies), del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il quale dispone che «gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote». ” (così Cons. Stato, sez. VII n. 4049/2024);
- che, come ritenuto ancora dal Consiglio di Stato nella predetta sentenza, “ La disciplina che in questa sede rileva è, infatti, diretta a regolamentare un mercato contingentato, la cui limitazione risponde anche alla esigenza di tutela della salute (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 170): la razionalizzazione della rete di vendita, che ha indotto ad individuare, nel DM n. 38/2013, dei criteri tesi a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita primari (rivendite ordinarie e speciali) e secondarie (patentini), mira ad escludere il possibile sovradimensionamento ingiustificato delle rete medesima e, dunque, è uno strumento indispensabile per evitare alterazioni dell'offerta di tabacchi che produrrebbero nocumento all'interesse pubblico alla tutela della salute. La disciplina del codice della strada, invece, è diretta a tutelare un diverso bene primario che è la sicurezza stradale e, nello specifico degli attraversamenti pedonali, l’accessibilità a chiunque, logicamente prevedendo che questi ultimi devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote ”;
- che le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Nona Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 672 dell’anno 2026;
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente e a ER AR le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento/00) per ciascuna parte resistente, oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato; somma da attribuirsi, quanto alla parte controinteressata, agli avv.ti Severino Berardi e Anna D’Orta, procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL SS Di OL, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL SS Di OL |
IL SEGRETARIO