Articolo 8 della Legge 16 luglio 1960, n. 727
Articolo 7Articolo 9
Versione
11 agosto 1960
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Versione
10 settembre 1972
Art. 8.
Al personale di cui alle tabelle F e G della legge 13 marzo 1958, n. 165 , comandato o comunque chiamato a prestare servizio nella pubblica Amministrazione, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, e' data facolta' di optare fra le indennita' di cui alle citate tabelle e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo e' chiamato a prestare servizio. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 8 agosto 1972, n. 483 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Sono abrogati, limitatamente agli insegnanti elementari assegnati a compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni didattiche: (...)l' articolo 8 della legge 16 luglio 1960, n. 727 ."
Entrata in vigore il 10 settembre 1972