CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17937 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da AP IG, nato a [...] il [...] CA IC, nato a [...] il [...] ON TO, nato a [...] il [...] IR DI, nato a Giugliano in [...] il [...] LL PI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 3664/2021 della Corte d'Appello di Napoli del 22 aprile 2021 visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita nella pubblica udienza del 19 gennaio 2023 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udito il Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi GI AC, ME LI, AU IA e ET MO e di dichiarare l'inammissibilità del ricorso di OR GL;
uditi l'avv. FF Chiummariello, difensore di GI AC, AO IN, difensore di OR GL, l'avv. Carmela Maisto, difensore di ME LI, e l'avv. SS Montanaro, difensore di AU IA, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi Penale Sent. Sez. 2 Num. 17937 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del - 22 aprile 2021 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 27 ottobre 2017 dal Tribunale di Napoli, con cui GI AC, ME LI, OR GL, AU IA e ET MO sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., per aver partecipato, ciascuno nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, ad un'associazione di tipo mafioso, denominata clan RA - AC, che, operando sull'intera area del Comune di Villaricca e altrove, si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà, che ne deriva, al fine di ottenere, in particolare, il controllo delle attività economiche in interi settori imprenditoriali e commerciali, l'acquisizione di appalti e servizi pubblici, il rilascio di concessioni amministrative, il reinvestimento speculativo di capitali, illecitamente accumulati, in attività imprenditoriali, immobiliari, finanziarie e commerciali, la garanzia di impunità degli affiliati e l'affermazione del controllo egemonico sul territorio, sia attraverso la contrapposizione con gruppi rivali, sia attraverso l'alleanza con altre organizzazioni limitrofe di tipo camorristico. 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. 3. Il difensore di IG AP ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 nullità dell'ordinanza dibattimentale con cui è stata rigettata la richiesta dell'avv. FF Quaranta di ascoltare testimoni a prova contraria sul medesimo tema su cui era stato sentito il maresciallo Eugenio Vicinante. Il rigetto in questione violerebbe gli artt. 603 e 495 cod. proc. pen.; 3.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale aderito alle argomentazioni del Giudice di primo grado, senza dare risposta ai motivi di gravame. Il Collegio d'appello, nel delineare la nascita e l'operatività dell'associazione di cui all'imputazione, avrebbe valorizzato la sentenza relativa al triplice omicidio, avvenuto a Villaricca ai danni anche di ME AM, ma tale pronuncia darebbe all'omicidio una causale diversa da quella attribuita dalla Corte partenopea. Quest'ultima avrebbe trascurato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sarebbero statt oggetto di attento scrutinio da parte del Tribunale del riesame e della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, anche se in relazione alla posizione di ME RA. In tali pronunce si sarebbe dato atto dell'inesistenza del clan RA - AC e, quindi, apparirebbe paradossale un'affermazione di responsabilità nei confronti di GI AC a fronte dell'accertata inesistenza del sodalizio, di cui si asserisce essere il promotore. La Corte d'appello ha valorizzato episodi estorsivi, avendo però 2 r/ trascurato che ella stessa li aveva ricondotti al clan dei casalesi, e con particolare riferimento al ricorrente AC, ha affermato che i collaboratori di giustizia hanno attribuito al ricorrente un ruolo apicale all'interno del clan, quale partecipe agli episodi per l'acquisto di sostanze stupefacenti: reato, però, mai contestato all'imputato e sconfessato dalle pronunce intervenute in tema di reati di droga, commessi sul territorio di Villaricca, da cui emergerebbe l'assenza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e di elementi di raccordo tra l'imputato e le vicende di droga. Inoltre, il maresciallo Sabatino avrebbe fatto riferimento ad episodi rimasti a livello di mere suggestioni e le dichiarazioni di OV HI sarebbero generiche, essendosi egli limitato a una ricostruzione storica del clan RA - AC e del sistema di vendita delle sostanze stupefacenti, senza annoverare episodi specifici o riunioni, alle quali avrebbe preso parte. Egli avrebbe dichiarato di aver visto GI AC una sola volta e, dunque, le sue dichiarazioni avrebbero contenuto valutativo, basate su voci pubbliche, come dal medesimo precisato allorquando ha dichiarato di riferire ciò che gli è stato raccontato da malavitosi del suo paese. Anche le dichiarazioni di AG Di AN, non precise e chiare, sarebbero propagazioni de relato ("ho saputo dai LO"), non confermate dalla fonte diretta di conoscenza dei fatti. Il collaboratore OV PI avrebbe riconosciuto in foto l'effige di GI AC e l'avrebbe indicato quale capo clan di Villaricca ma avrebbe precisato di avere appreso ciò da ON IA;
avrebbe dichiarato di aver incontrato AC e RA insieme con ON IA e che oggetto dell'incontro sarebbe stata la definizione delle quote del AC sulle puntate di hashish, veicolate da IA, ma non avrebbe indicato i termini dell'accordo, sebbene avesse riferito di aver assistito alla discussione;
ha aggiunto di aver avuto altri contatti con AC sempre insieme al IA, senza però chiarire la natura degli stessi. Anche SO AN, nel riferire che l'imputato era inserito nell'organigramma del sodalizio criminoso facente capo a ME RA, avrebbe formulato mere deduzioni, prive di qualsiasi apporto probatorio e del riferimento a episodi decisivi. Nulla il menzionato AN avrebbe riferito sul coinvolgimento del ricorrente nel traffico di sostanze stupefacenti, attribuitogli, invece, dagli altri collaboratori. Anche EN UA, non affiliato, avrebbe riferito circostanze generiche e avrebbe disegnato l'imputato come uomo senza scrupoli e riservatezza, mentre gli altri collaboratori lo avrebbero descritto come uomo riservato e con pochissimi rapporti anche con gli affiliati. Avrebbe, inoltre, appreso i fatti in quanto aveva vissuto a Villaricca e già da ragazzo frequentava "i bar che frequentavano loro". Peraltro, in sede di esame e controesame sarebbe emerso l'astio nei confronti degli imputati che lo avrebbero venduto ai giuglianesi. Allo 3 stesso modo, anche il pentito NO PI, pur premettendo che i rapporti tra il suo gruppo criminale e il clan RA-- AC sono molto stretti, non avrebbe precisato quali affari illeciti essi condividevano e avrebbe riferito dell'aggiudicazione delle aste immobiliari e della speculazione immobiliare in modo generico. Le dichiarazioni di ME ET sarebbero intervenute in un momento successivo rispetto a quelle degli altri, così che sarebbe vulnerato il requisito dell'indipendenza delle stesse dichiarazioni. Egli avrebbe narrato di riunioni tra i sodali, pur avendo dichiarato di non avervi mai partecipato. Alcun pregio sarebbe da attribuire alle dichiarazioni di RI De SI, avendo lo stesso riferito di avere appreso tutto ciò che ha riferito da RA e ME ET. Mancherebbe, nel caso in esame, anche la forza di intimidazione che nasce dal vincolo associativo;
3.3 erronea interpretazione ed applicazione della legge per essere state riconosciute le aggravanti contestate sulla base delle generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tutti appartenenti ad altre compagini camorristiche, che non avrebbero vissuto episodi specifici in prima persona. Posto poi che promotore è colui che svolge un'attività prima della nascita dell'associazione, nel caso del ricorrente, non potrebbe dirsi sussistente l'aggravante dell'essere stato promotore, poiché l'associazione sarebbe nata come clan RA - AC, laddove capo indiscusso sarebbe stato ritenuto ME RA e il suo braccio destro, in virtù del fatto di essere il cognato, GI AC. Il carattere armato dell'associazione sarebbe stato escluso dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avrebbero sottolineato la connotazione imprenditoriale del clan. Il ritrovamento di armi nella pertinenza dell'abitazione di LI avrebbe portato all'assoluzione di ME LI e non sarebbe mai stato verificato se questo arsenale fosse stato utilizzato per commettere reati. Né si potrebbe desumere il carattere armato dell'associazione dall'essere ET MO stato trovato in possesso di due pistole, atteso che queste potrebbero essere di proprietà esclusiva di quest'ultimo; 3.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis e all'art. 133 cod. pen., per essere state negate le attenuanti generiche, senza fare riferimento ai criteri di cui al menzionato art. 133. 4. Il difensore di IC CA ha dedotto i seguenti motivi: 4.1 nullità dell'ordinanza dibattimentale con cui è stata rigettata la richiesta dell'avv. FF Quaranta di ascoltare testimoni a prova contraria sul medesimo tema su cui era stato sentito il m.11o Eugenio Vicinante. Al riguardo il ricorrente si è riportato all'eccezione sollevata dagli altri ricorrenti;
4.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale aderito alle argomentazioni del 4 giudice di primo grado, senza dare risposta ai motivi di gravame e senza compiere un'aggiornata verifica degli elementi richiamati ., ritenuti esili nelle pronunce emesse - sulla base degli stessi elementi - nei confronti di RA ME, RA RA e GI LI. La Corte di appello, al fine di superare i rilievi difensivi in ordine alle menzionate pronunce, avrebbe valorizzato le dichiarazioni del maresciallo Sabatino, delegato allo svolgimento delle indagini, rese all'udienza del 21 gennaio 2006, ma l'ufficiale di polizia giudiziaria avrebbe riferito su circostanze prive di valenza probatoria, non essendo stato in grado di fornire alcun elemento di riscontro. Il teste avrebbe fatto riferimento sia al sequestro di armi, avvenuto nel 2006 a carico di RA LI, fratello di ME, sia all'arresto per il reato di illecita detenzione di armi di ET MO nel 2011 sia all'omicidio di EN AC, fratello del coimputato GI AC, risalente a molti anni addietro. Tali contingenze, però, si risolverebbero in elementi a favore dell'odierno ricorrente. Infatti, egli è stato assolto per ciò che concerne le armi e la riconducibilità delle armi a ME LI o a qualsivoglia gruppo di matrice camorristica non si evincerebbe dalla sentenza di assoluzione, emessa nei confronti di RA CC. Anche nella sentenza di condanna, pronunciata nei confronti di ET MO, non vi sarebbe alcun giudizio di appartenenza delle armi al clan RA - AC o ad altra consorteria criminale. L'omicidio di EN AC sarebbe stato commesso da un commerciante della zona, rispetto al quale non sarebbe stato messo in collegamento nessuno degli altri eventi onnicidiari indicati dal maresciallo Sabatino. Nessun reato fine, fra quelli che solitamente rappresentano lo strumento del sodalizio per imporsi sul territorio e per reperire fondi per la propria sopravvivenza, risulterebbe oggetto di imputazione a carico degli imputati e il richiamo al presunto traffico di stupefacenti, indicato nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riportate nella sentenza gravata, che sarebbe stato compiuto per conto del clan da OR GL e AU IA, risulta smentito dalle sentenze di condanna emesse nei confronti del duo GL - IA per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90, acquisite agli atti, in cui sarebbe stato escluso che i sodali agissero in nome e per conto di un'associazione di tipo mafioso o avvalendosi del metodo tipico di tali consorterie. Le estorsioni, valorizzate come riscontri nella sentenza impugnata, sarebbero state commesse su richiesta del clan dei casalesi, come riportato dal Giudice di prime cure, alla cui motivazione si è riportata quella impugnata. Con specifico riferimento al ricorrente, la Corte territoriale avrebbe valorizzato le dichiarazioni rese da EN UA e AG Di AN, che non solo non troverebbero riscontro nelle dichiarazioni di altri collaboratori, ma 5 avrebbero riferito sulla partecipazione del ricorrente al clan, senza indicare episodi specifici. Peraltro, le dichiarazioni di UA e di Di AN non risulterebbero sovrapponibili, perché mentre UA avrebbe collocato il ricorrente, sia pure in modo generico, nell'ambito delle attività estorsive, Di AN non avrebbe confermato tale partecipazione, essendosi limitato ad attribuire all'imputato il ruolo di accompagnatore di AC. La Corte d'appello avrebbe anche valorizzato l'episodio del ritrovamento di armi nella cantina di pertinenza dell'abitazione dei genitori e del fratello dell'imputato ma tale episodio sarebbe stato valutato da altra autorità giudiziaria e per esso l'imputato non sarebbe stato neppure indagato;
4.3 inosservanza ed erronea applicazione della legge e vizi della motivazione con riguardo all'aggravante di cui all'art. 416 bis, commi 4 e 5, cod. pen., ritenuta sussistente senza confutare i rilievi difensivi e sulla base delle generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, indicati in sentenza. La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente spiegato perché le armi, trovate in possesso di ET MO, fossero riconducibili al sodalizio e non ad uso personale di quest'ultimo. L'episodio del ritrovamento di armi nella cantina di pertinenza dell'abitazione dei genitori e del fratello dell'imputato non sarebbe rilevante, non essendo l'imputato neppure stato indagato per esso mentre suo fratello sarebbe stato assolto;
4.4 violazione ed erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, per non essere state concesse le attenuanti generiche, prevalenti o quanto meno equivalenti alle aggravanti, e per non essere stata inflitta una pena più mite, trascurando gli elementi positivi, quali i precedenti penali, di non rilevante entità e risalenti nel tempo, e la mancanza di pendenze giudiziarie. 5. Il difensore di TO ON ha dedotto i seguenti motivi 5.1 mancata assunzione di una prova decisiva. La Corte d'appello, dopo aver acquisito in data 31 gennaio 2020 le dichiarazioni del collaboratore di giustizia FI CA, rispetto al quale i difensori non avevano potuto effettuare domande per sopravvenuta morte dello stesso, il 24 aprile 2021 avrebbe rigettato, in violazione degli artt. 603 e 495 n. 2 cod. proc. pen., la richiesta dei difensori di escussione di due testimoni a discarico, ossia AG CI e RA AN. Secondo il ricorrente, l'obbligo di procedere alla rinnovazione del dibattimento, fissato dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. comprende anche quello di ammettere la prova contraria, secondo quanto previsto dall'art. 495, comma 2, stesso codice;
5.2 vizi della motivazione e inosservanza delle norme processuali nella parte in cui la Corte di appello ha affermato che "il presunto reggente del sodalizio, seppur non imputato nel presente procedimento, assume rilevanza quale 6 soggetto apicale del clan, oggetto del presente giudizio", così facendo discendere a carico degli imputati una sorta di responsabilità oggettiva per i fatti in contestazione, mai dimostrati in sede dibattimentale. La Corte partenopea avrebbe ricercato l'esistenza dell'organizzazione camorristica tra le righe di provvedimenti a carico di altri e avrebbe continuato a fare riferimento alla medesima ricostruzione del Giudice di primo grado, che non avrebbe trovato corrispondenza in alcun atto processuale, come sostenuto dalla difesa nei motivi di gravame. Il materiale, utilizzato in sentenza, sarebbe lo stesso che avrebbe permesso la scarcerazione per carenza di gravità indiziaria a carico del presunto capo (ME RA) e la Corte di appello avrebbe fatto generico riferimento a dichiarazioni dei collaboratori di giustizia successive, senza esaminarle adeguatamente. Se è vero che la prova, relativa all'esistenza di un sodalizio criminoso, può trarsi dalla commissione di singoli reati fine, è altresì innegabile che, qualora, come nel caso di specie, manchino i cosiddetti reati spia, l'esame delle fonti di prova, soprattutto se pressoché interamente dichiarative, deve essere più approfondito, al fine di verificare se, al netto di indicazioni generiche, spesso acquisite de relato, possa dirsi acquisita una certezza resistente al ragionevole dubbio. L'onere motivazionale può attenuarsi solo laddove si tratti di vagliare l'appartenenza ad organizzazioni cosiddette storiche, in quanto la loro esistenza ed operatività costituiscono elemento acquisito in precedenti decisioni definitive, mentre riemerge in tutta la sua pregnanza quando si tratta di affermare per la prima volta la sussistenza di una determinata consorteria, vieppiù se smentita da precedenti pronunce giudiziarie. Ad ogni modo, l'istruttoria dibattimentale, nel caso in esame, apparirebbe carente in relazione soprattutto alla prova relativa alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso;
5.3 vizi della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento sulla base di sentenze di condanna del ricorrente per il reato ex art. 74 D.P.R. n. 309/90, nelle quali era stata esclusa o non contestata l'aggravante mafiosa. 6. Il difensore di DI IR ha dedotto i seguenti motivi: 6.1 nullità dell'ordinanza dibattimentale con cui è stata rigettata la richiesta dell'avv. FF Quaranta di ascoltare testimoni a prova contraria sul medesimo tema su cui era stato sentito il maresciallo Eugenio Vicinante. Il rigetto in questione violerebbe gli artt. 603 e 495 cod. proc. pen.; 6.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale aderito alle argomentazioni del giudice di primo grado, senza dare risposta ai motivi di gravame. La Corte partenopea, nel delineare la nascita e l'operatività del clan, avrebbe valorizzato 7 le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, trascurando di considerare che esse • erano state oggetto cR attento scrutinio da parte del Tribunale del riesame e della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, anche se in relazione alla posizione di RA ME. In dette pronunce si sarebbe dato atto dell'inesistenza del clan RA e, quindi, per superare ciò, la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento alla testimonianza del maresciallo Sabatino, che avrebbe riferito episodi rimasti solo a livello di mere suggestioni. Le dichiarazioni dei collaboratori sarebbero sfornite del carattere della precisione e della convergenza, oltre ad essere prive di riscontri individualizzanti, sia quanto all'esistenza del sodalizio de quo sia riguardo alla partecipazione ad esso del ricorrente. In particolare, l'episodio, riferito da AG Di AN, del regalo della mitraglietta, che questi avrebbe ricevuto dal ricorrente per sottolineare la loro amicizia, come è usanza tra affiliati al clan, troverebbe smentita in una conversazione intercettata tra il ricorrente e suo figlio, in cui il primo escluderebbe di detenere armi a casa. OV HI avrebbe raccontato che IA si occupava delle truffe ma non avrebbe ricordato bene neanche il cognome. EN UA avrebbe riferito che IA è un affiliato senza aggiungere altro. Anche le dichiarazioni degli altri collaboratori non sarebbero convincenti. Da esse, quindi, non si ricaverebbe la prova della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso di cui alla contestazione nei sensi indicati dalla Suprema Corte di Cassazione e le valutazioni, compiute dai giudici del merito, in merito alle chiamate in correità non avrebbero fatto buon governo dei principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiede la verifica dell'attendibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, oltre all'indagine sui cosiddetti riscontri. Mancherebbe, nel caso in esame, anche la forza di intimidazione che nasce dal vincolo associativo;
6.3 erronea interpretazione ed applicazione della legge per essere state riconosciute le aggravanti contestate sulla base delle generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tutti appartenenti ad altre compagini camorristiche, che non avrebbero vissuto episodi specifici in prima persona. Il carattere armato dell'associazione sarebbe stato escluso dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che avrebbero sottolineato la connotazione imprenditoriale del clan. Il ritrovamento di armi nella pertinenza dell'abitazione di LI avrebbe portato all'assoluzione di ME LI e non sarebbe mai stato verificato se questo arsenale fosse stato utilizzato per commettere reati. Né si potrebbe desumere il carattere armato dell'associazione dall'essere ET MO stato trovato in possesso di due pistole, atteso che queste potrebbero essere di proprietà esclusiva di tale imputato;
8 6.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis e all'art. 133 cod. pen., per essere state negate le attenuanti generiche, senza fare riferimento ai criteri di cui al menzionato art. 133. 7. Il difensore di PI LL ha dedotto i seguenti motivi: 7.1 inosservanza o erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.. La Corte territoriale si sarebbe limitata a condividere le tesi sostenute dal Giudice di primo grado, senza fornire risposta ai motivi di gravame, e avrebbe erroneamente valutato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SS UD, AG Di AN e EN UA nonché le conversazioni ambientali, intercettate in carcere, da cui si desumerebbe un ruolo del ricorrente diverso da quello sostenuto nelle decisioni di merito. Nella sentenza impugnata non sarebbero stati individuati fatti concreti che riconducano alla partecipazione associativa del ricorrente secondo i canoni individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte;
7.2 violazione ed erronea applicazione della legge nonché vizi della motivazione, per non essere state concesse le attenuanti generiche, senza valorizzare gli elementi positivi, indicati dalla difesa, e per non avere applicato una pena più favorevole. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti sono inammissibili. 2. Prendendo le mosse, per ragioni di ordine logico, dal primo motivo dei ricorsi di GI AC, ME LI, OR GL e AU IA, deve rilevarsi che la censura, in essi formulata, relativa alla nullità dell'ordinanza con cui la Corte d'appello il 22 aprile 2021 ha rigettato la richiesta di escussione di due testimoni a discarico, è priva di specificità. 2.1 Al riguardo giova premettere che questa Corte (Sez. 6, n. 15912 del 28/1/2015, Rv. 263120 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254585 - 01) ha affermato che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, disposta nel giudizio di appello anche a seguito di rito abbreviato, implica il diritto delle parti all'ammissione della prova contraria. Difatti, l'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., dispone che "il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495, comma 1". Secondo l'art. 495, comma 1, cod. proc. pen., il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli art. 190, comma 1, e 190 bis cod. proc. pen. A fronte dell'ammissione di prove a carico (come nel caso in esame) l'imputato ha diritto all'ammissione delle prove a discarico sui fatti costituenti 9 oggetto delle prime (art. 495, comma 2, cod. proc. pen.), evidentemente con i medesimi ambito e limite segnati dall'art. 190, comma -1, cod. proc. pen., il - quale dispone che le prove sono ammesse a richiesta di parte e che il giudice, provvedendo senza ritardo, esclude le prove vietate dalla legge e quelle che "manifestamente sono superflue o irrilevanti". Affinché il diritto alla controprova possa avere piena esplicazione deve nondimeno trattarsi di una prova effettivamente qualificabile come tale, vale a dire di una prova diretta a contrastare, o a mostrare sotto una diversa prospettiva, lo stesso fatto oggetto della prova assunta d'ufficio, o ad illuminare aspetti di tale fatto rimasti oscuri o ambigui all'esito della nuova acquisizione, salvo che non si tratti di profili manifestamente superflui o irrilevanti. 2.2 Fissate le sopra delineate coordinate ermeneutiche e passando alla disamina del primo motivo dei ricorsi di GI AC, ME LI, OR GL e AU IA, deve osservarsi che non è revocabile in dubbio che, avendo la Corte territoriale disposto la rinnovazione dibattimentale, gli appellanti avevano diritto a richiedere e ottenere l'ammissione di controprove;
è altresì certo, tuttavia, sia che il Collegio di secondo grado era tenuto a disporre gli approfondimenti istruttori, richiesti dalle parti, solo se conformi ai requisiti sopra illustrati, sia che la parte instante ha comunque l'onere di esplicitare le ragioni e la rilevanza delle controprove richieste, al fine rendere possibile il vaglio ai sensi degli artt. 190 e 190 bis cod. proc. pen. da parte del giudicante (Sez. 1, n. 18215 dell'11/12/2018, Rv. 276527 - 01; Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rv. 271849). Orbene, nel caso in esame, nel censurare la decisione della Corte d'appello, i ricorrenti si sono limitati a ricordare di avere chiesto l'escussione di due testi a discarico ma non hanno detto alcunché sull'avvenuta esplicitazione dinanzi al Collegio di secondo grado delle ragioni di rilevanza della prova richiesta e, d'altra parte, le esigenze di approfondimento istruttorie, sottostanti alle "controprove" richieste, non sono state specificate neanche nei ricorsi ex art. 606 cod. proc. pen. proposti. Ne discende che già in ragione di tale profilo la doglianza in disamina si appalesa genericamente formulata. 2.3 Deve poi rilevarsi che la censura relativa alla mancata ammissione di una prova non può prescindere dall'assolvimento dell'onere di specificazione, volto ad indicare la decisività della prova pretermessa, ossia la sua potenziale capacità, ove ammessa, di contrastare efficacemente le prove a carico, così da scardinare la tenuta logica del costrutto giustificativo della sentenza impugnata e da ribaltare il giudizio di colpevolezza. 10 La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 10395 del 4/3/2022, Rv. 282962 - 01 in- motivazione;
Sez. 1,- n. 18215 dell'11/12/2018, Rv. 276527 - 01), infatti, ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione del diritto di difesa, sub specie di mancata ammissione delle prove dedotte, esige che siano indicate specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento. Nel caso di specie, i ricorrenti, dopo avere ricordato che alle udienze dibattimentali di appello era stata disposta la rinnovazione dibattimentale con l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia FI Caracalla, in quanto deceduto, e l'escussione del maresciallo dei Carabinieri Eugenio Vicinante, hanno dedotto che era stata erroneamente rigettata la richiesta di escussione dei testi AG CI e RA AN, ma non hanno indicato le ragioni per le quali la prova non ammessa sarebbe stata capace di disarticolare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, valendo a dimostrare la reclamata estraneità degli imputati dal sodalizio criminoso. Anche per tale ragione il primo motivo dei ricorsi di OR GL, ME LI, AU IA e GI AC risulta privo di specificità. 3. Altra questione, dedotta da tutti i ricorrenti, concerne l'asserita adesione acritica da parte della Corte d'appello alle argomentazioni del Giudice di primo grado. La censura è priva di specificità. Al riguardo deve premettersi che questa Corte è ferma nel ritenere, per un verso, che «è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata» (Sez. 3, n. 37352 del 12/3/2019, Rv. 277161 - 01); per altro verso, che «è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata e si limita a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio, oggetto di contestazione da parte della difesa, omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice» (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929 - 01). Ferma restando, quindi, l'astratta legittimità della motivazione per relationem, nel caso in esame deve rilevarsi che i ricorrenti si sono limitati, in sede di ricorso per cassazione, a prospettare un vizio della motivazione, solo perché la stessa è avvenuta in relazione alla motivazione di primo grado, senza 1 1 però specificare su quali aspetti dell'atto di appello la sentenza impugnata non aveva compiuto un'adeguata analisi. Ad ogni modo, giova evidenziare che dalla lettura della pronuncia in scrutinio emerge, invece, chiaramente che la Corte di merito non si è limitata a rinviare alla motivazione della sentenza del Tribunale ma ha passato in rassegna le emergenze processuali, oggetto dell'ampia disamina del Giudice di primo grado, la cui valutazione ha pienamente condiviso in quanto "immune da vizi logici e giuridici" (cfr. f. 11 della pronuncia di appello). La sentenza impugnata ha poi puntualmente vagliato i motivi di gravame, rilevandone con esauriente e coerente percorso valutativo l'infondatezza e così pervenendo a ribadire l'univoco valore dimostrativo delle fonti di prova acquisite, rappresentate primariamente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle conversazioni intercettate, dimostratesi essenziali non solo a documentare l'esistenza e l'operatività della consorteria, indicata nell'imputazione, ma anche a delineare la compagine soggettiva del gruppo criminale. In tale contesto devono quindi disattendersi i rilievi censori mossi alla sentenza impugnata, che ha compiuto, di contro, un'autonoma valutazione delle plurime emergenze processuali e delle deduzioni difensive. 4. Giova altresì premettere che, ove il Collegio di appello abbia esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal Giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni prese da quest'ultimo, le motivazioni delle sentenze di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione della pronuncia impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, Rv. 197250). Ne consegue, nel caso in esame, che la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con quella di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché - sulla base del menzionato indirizzo di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile. 5. Passando all'esame dei singoli ricorsi, deve rilevarsi che nel secondo motivo dei ricorsi di OR GL, ME LI, GI AC e AU IA sono state formulate censure concernenti la ritenuta esistenza dell'associazione camorristica RA - AC. 5.1 Siffatte censure non colgono nel segno. 12 5.2 Alla stregua del complessivo compendio argomentativo, risultante dalle pronunce di primo e secondo grado, deve ritenersi che i Giudici del merito hanno fornito un'adeguata e insindacabile motivazione in ordine alla sussistenza del clan RA - AC, di cui hanno ricostruito la genesi e rilevato l'attuale operatività, valorizzando, principalmente, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia FF RA, GI AN, ME ET, RI De SI, LV IZ, AG Di AN, OB PE, OV HI, EN e IT UA, analiticamente riportate e motivatamente ritenute attendibili. Difatti, sulla base delle menzionate dichiarazioni, puntualmente illustrate, il Tribunale di Napoli, a cui la Corte d'appello della stessa città ha espressamente rinviato, ha evidenziato che era possibile affermare che tutti i collaboratori di giustizia avevano riferito dell'esistenza nel territorio del Comune di Villaricca di un'organizzazione camorristica storicamente rappresentata da esponenti della famiglia RA, perché, sorta e radicatasi sotto la guida del capostipite FF RA, aveva visto, dopo l'uccisione di quest'ultimo, affermarsi la personalità del nipote ME RA e del cognato GI AC. Il menzionato Tribunale ha aggiunto che i collaboratori di giustizia - nel riferire anche del triplice omicidio, avvenuto a Villaricca il 5 novembre 1990, oggetto di sentenze divenute definitive, in cui era stato accertato che tale gravissimo evento omicidiario era maturato nel quadro di una contrapposizione per il dominio camorristico del territorio di Villaricca - avevano dichiarato che ME AM e i suoi sodali EN UR e EN UC erano stati eliminati per fare spazio al gruppo facente capo a ME RA, il quale da quella data aveva dominato incontrastato e la predominanza, nel territorio di Villaricca, di tale sodalizio criminale era stata pacificamente riconosciuta da tutti i gruppi camorristici gravitanti nelle zone limitrofe, i cui esponenti si rapportavano a quello di ME RA, non ponendo minimamente in dubbio la capacità di controllo del territorio. Secondo il Tribunale, proprio la circostanza che il riconoscimento dell'esistenza e della connotazione camorristica dell'organizzazione facente capo a ME RA e a GI AC risultasse esteso a qualunque altro gruppo camorristico, entrato in contatto con le vicende del territorio di Villaricca, rendeva assolutamente inverosimile l'ipotesi alternativa, sostenuta dagli imputati, ossia che non esistesse per nulla il gruppo criminale di cui avevano parlato tutti i collaboratori di giustizia ovvero che esso non avesse i caratteri di cui all'art. 416 bis cod. pen. La Corte d'appello, dal canto suo, non ha mancato di ritornare sul tema, laddove, oltre ad aderire all'intera ricostruzione già operata dal Tribunale, ha di nuovo motivatamente apprezzato alcune delle specifiche emergenze ritenute 13 idonee a dimostrare l'esistenza di un'organizzazione camorristica, votata in pianta stabile al -controllo economico - del territorio, con la consapevole partecipazione degli imputati. In particolare, la Corte partenopea ha avuto cura di passare in rassegna le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, indicandone l'apporto conoscitivo offerto da ciascuno, tra cui, ad es., quello di: - ME ET, che aveva un ruolo verticistico all'interno dell'omonimo clan e che, nell'ammettere la sua partecipazione alla strage di Villaricca, aveva indicato il movente del triplice omicidio, individuandolo proprio nei contrasti tra ME AM e ME RA (che aveva chiesto a RA ET di uccidere il suo rivale), e aveva poi narrato l'evoluzione dell'associazione RA - AC, dopo l'omicidio di ME AM, e l'avvicinamento di essa al clan Mallardo;
- AG Di AN, soggetto inserito nel clan ER e dedito al traffico organizzato degli stupefacenti, il quale aveva dimostrato una diretta conoscenza sia della partecipazione del clan RA - AC alle importazioni di hashish sia del ruolo svolto nel traffico degli stupefacenti da OR GL e AU IA, quali intranei al sodalizio. Di AN aveva anche precisato i contatti e gli incontri organizzati, tramite OR GL, tra GI AC e Sabatino LO, altro esponente di spicco del clan dei Casalesi, e aveva precisato i ruoli degli imputati di cui aveva diretta conoscenza, indicando anche alcuni specifici episodi estorsivi, posti in essere dal sodalizio, oggetto di imputazione;
- OB PE, il quale, anch'egli inserito nel clan ER e da ritenersi altamente attendibile e credibile per come peraltro già valutato con numerosi provvedimenti giudiziari definitivi, che avevano riconosciuto il suo prezioso contributo collaborativo, aveva dichiarato di conoscere direttamente il capoclan ME RA, da lui incontrato in un'abitazione, ove favoriva la latitanza di SE ER;
- EN UA, affiliato a clan D'Alterio Pianese, il quale aveva confermato l'operatività del clan RA - AC nel settore degli stupefacenti e i rapporti illeciti tra i due clan in tale settore. La Corte d'appello ha, inoltre, rimarcato che anche i fatti accertati nelle sentenze, emesse dalla Corte di assise di Napoli e divenute irrevocabili, concernenti l'omicidio di ME AM, EN UR e EN UC, valutati congiuntamente alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia consentivano di ritenere provata al di là di ogni ragionevole dubbio l'esistenza dell'associazione camorristica, denominata clan RA - AC. 5.3 Ciò precisato in ordine agli elementi probatori posti a fondamento dell'esistenza ed operatività del sodalizio de quo, deve rilevarsi, riguardo alla 14 valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia, che la Corte territoriale ha fatto rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado (da pagina 94 a pagina 99), in cui il Tribunale campano, dopo aver ricordato i principi enunciati sul tema da questa Corte, ha precisato - quanto all'attendibilità soggettiva - che trattavasi "in tutti i casi di soggetti portatori di una robusta esperienza di inclusione all'interno delle organizzazioni criminali, operanti in zone limitrofe a quella del Comune di Villaricca, e di un'approfondita conoscenza delle vicende di esse e dei ruoli ricoperti dai partecipanti, proprio in ragione della lunga e significativa militanza nel rispettivo sodalizio". Il menzionato Tribunale, inoltre, premesso che i collaboratori di giustizia sentiti si erano accusati di numerosi reati, per i quali avevano anche riportato condanne irrevocabili, ha rimarcato che la chiamata in correità, avendo ad oggetto anche la compartecipazione del dichiarante, contiene in sé un primo e fondamentale indice di attendibilità intrinseca, che risiede nel disvelannento della propria responsabilità sullo specifico fatto contestato, con accettazione delle conseguenze giuridiche sfavorevoli della dichiarazione. Inoltre, secondo il Tribunale, il giudizio di attendibilità soggettiva risultava, vieppiù, operato anche sulla base dei provvedimenti giudiziari, che avevano visto il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203/91, e le deposizioni dei collaboratori di giustizia si connotavano di numerosi caratteri che nell'elaborazione giurisprudenziale costituiscono indici di intrinseca credibilità del narrato, perché erano: "coerenti nelle ricostruzioni;
costanti rispetto alle dichiarazioni rese in sede di indagine e consacrate nei verbali illustrativi;
reiterate anche a seguito delle contestazioni difensive;
prive di contraddizioni tra le diverse parti della deposizione;
sufficientemente precise;
non difformi rispetto a pregressi apporti narrativi". Peraltro, "nel corso del pur lungo e articolato dibattimento non era emersa alcuna circostanza fattuale che potesse aver rappresentato razionale motivo per spingere a formulare dichiarazioni calunniose o, comunque, non veritiere". Le menzionate dichiarazioni, poi, si riscontravano reciprocamente sul tema in esame, come puntualmente messo in evidenza nell'analisi delle stesse, e trovavano anche numerosi riscontri in atti giudiziari, accertamenti di polizia giudiziaria, acquisizioni documentali ed intercettazioni ambientali, eseguite in carcere dopo l'esecuzione della misura cautelare (v. foglio 13 della sentenza della Corte di appello). A riscontro del narrato dei collaboratori di giustizia e a fondamento della ritenuta esistenza dell'associazione sono state valorizzate anche le testimonianze rese dal maresciallo Sabatino, dal capitano Russo e dal vicebrigadiere Sicuro. 15 5.4 Al cospetto di siffatte argomentazioni deve affermarsi che i Giudici del merito hanno compiuto una disamina delle dichiarazioni dei collaboratori accurata e rispettosa dei principi elaborati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145), secondo cui il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di tre requisiti: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali, quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
2) l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni, rese in tempi diversi;
3) la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata, onde evitare il fenomeno della c.d. "circolarità" probatoria, e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 dell'1/2/2017, Rv. 269987), a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l'altra (cfr. ancora Sez. U, n. 20804/2012, già richiamata). La giurisprudenza di questa Corte (v. S.U. n. 20804/2012 citata) ha precisato che la metodologia, a cui il giudice deve conformarsi nella valutazione nella chiamata in correità o in reità, non può che essere quella a tre tempi indicata da Sezioni unite n. 1653 del 1992 e, pur aggiungendo che la detta sequenza non deve essere per così dire rigorosamente rigida, potendo la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto essere vagliate unitariamente, ha comunque puntualizzato che il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni. Nel caso in esame, i Giudici del merito, nel fondare l'affermazione della responsabilità penale degli imputati sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia FF RA, GI AN, ME ET, RI De SI, AG Di AN, OB PE, OV HI e IT UA, hanno passato in rassegna il contenuto del narrato dei collaboratori e la fonte della loro conoscenza;
hanno verificato il difetto di elementi concreti tali da far ritenere che essi avessero reso dichiarazioni false, o comunque avessero interesse a prospettare l'esistenza e l'operatività di un clan inesistente;
hanno esaminato gli aspetti della convergenza di tali dichiarazioni, in ottemperanza al consolidato 16 orientamento di questa Corte secondo cui i riscontri esterni alle chiamate in correità possono-essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibllità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 6, n. 1091 del 26 novembre 2008; Sez. 2, n. 13473 del 4 marzo 2008). 5.5 La Corte d'appello ha dato inoltre adeguata risposta ai rilievi critici, sollevati negli atti di gravame con riguardo alla ritenuta esistenza dell'associazione camorristica, avendo cura di sottolineare che i ripetuti e costanti riferimenti, effettuati dalle difese ai provvedimenti adottati in sede cautelare, principalmente riguardanti la posizione di ME RA (che, seppur non imputato nel presente procedimento, assumeva comunque rilevanza quale soggetto apicale del clan, oggetto di giudizio), oltre a non costituire giudicato e non vincolare, non tenevano conto degli elementi probatori rappresentati dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia successive al momento in cui erano stati emessi i provvedimenti del Tribunale del riesame. Le contestazioni difensive alla sentenza di primo grado, quindi, erano parziali ed incomplete, perché, tralasciando tutti gli elementi nuovi e successivi, che consentivano di comprendere anche quegli elementi ritenuti insufficienti in sede cautelare, avevano trascurato di considerare che il compendio probatorio, rispetto alla fase cautelare, si era arricchito con altre acquisizioni, atte non solo a mutare le conclusioni del Giudice del riesame ma anche a fondare la responsabilità degli imputati quali intranei di un'esistente ed operativa associazione camorristica. Peraltro, deve ribadirsi il costante orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 52589 del 6/07/2018, Rv. 275517 - 01; Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, Rv. 266338 - 01) secondo cui l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle 17 operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate. Autonomia che i giudici del merito del presente procedimento hanno esercitato, dandone conto con motivazione immune da vizi, avendo valorizzato i plurimi elementi probatori che avevano arricchito il compendio da essi utilizzato rispetto a quello su cui si fondavano le decisioni evocate dai ricorrenti. 5.6 Al cospetto del sopra descritto iter argomentativo le osservazioni critiche formulate nei suddetti secondi motivi dei ricorsi di OR GL, ME LI, GI AC e AU IA, relative al vaglio di attendibilità, effettuato dai Giudici del merito, e alla conseguente valutazione sull'esistenza e operatività dell'associazione camorristica, oggetto dell'imputazione, non scalfiscono il corretto percorso motivazionale dei menzionati Giudici, limitandosi a reiterare le censure formulate con gli atti di appello, puntualmente superate con risposte dettagliate e prive di vizi logici, e a svilire il contenuto degli elementi valorizzati, deponenti per l'esistenza del clan RA - AC, riconosciuto anche da altri clan camorristici, come ben evidenziato nella sentenza di primo grado. 6. Altra doglianza comune a tutti i ricorrenti, sollevata nel secondo e terzo motivo del ricorso di OR MO, nel secondo motivo dei ricorsi di ME LI, GI AC, AU IA e nel primo motivo del ricorso di ET MO, concerne la ritenuta intraneità al sodalizio in questione. 6.1 Al riguardo, deve ricordarsi che, come affermato dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 36958 del 27/05/2021 (MO, Rv. 281889), sulla scia della precedente sentenza sempre del SS ON n. 33748 del 12/7/2005 (Mannino, Rv. 231670), la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza non per l'assunzione di uno "status" ma per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Al fine della valutazione dell'appartenenza, assume, quindi, assoluta decisività la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva. Come hanno sottolineato le Sezioni Unite nel 2021, è evidente che la verifica centrale per la configurabilità di una condotta di partecipazione mafiosa si muove sul piano probatorio: è solo sulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibile valutare se, per le 18 caratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessuto criminale abbia generato o meno un'effettiva "messa a disposizione". Per questo, anche l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, a condizione che la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato e associazione (cfr. Sezioni Unite, sentenza MO). Più in generale, pertanto, dopo l'ultimo arresto delle Sezioni Unite, gli indicatori elencati dalla sentenza Mannino come elementi dai quali desumere la partecipazione mafiosa tornano alla loro dimensione probatoria naturale e vengono depurati dal ruolo di elementi di fattispecie loro attribuito da alcune pronunce di legittimità. Tra detti indicatori, a esempio, la commissione di delitti- scopo è uno dei sintomi, normalmente quello più evidente, ma non l'unico, dell'inserimento nel sodalizio. Oltre a questo - definito come autoevidente secondo la sentenza MO in quanto si distingue rispetto alla maggior problematicità della spia di intraneità costituita dall'affiliazione rituale - devono comunque essere considerate anche le ulteriori e diverse condotte, che risultano essere il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione, dalle quali, sulla base degli elementi probatori acquisiti, emerga l'organicità del singolo che, reiterando condotte di semplice tenore esecutivo ovvero rafforzando e agevolando l'attività dell'associazione, ponga in essere comportamenti teleologicamente rivolti al perseguimento degli obiettivi dell'associazione stessa. 6.2 Tali principi sono stati osservati dalla Corte d'appello laddove ha riconosciuto il ruolo di partecipi del sodalizio RA - AC agli odierni ricorrenti. 6.3 Passando ad esaminare le singole posizioni, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha evidenziato i ruoli rivestiti dai ricorrenti all'interno del sodalizio, ancora una volta valorizzando sia una serie di chiamate in correità diretta e di chiamate in reità, sempre motivatamente ritenute attendibili, sia plurime identificazioni fotografiche e positivi esiti dei disposti controlli di Polizia giudiziaria. 6.4 Quanto a OR GL, la Corte territoriale ha valorizzato anche gli esiti di un separato procedimento penale, nell'ambito del quale l'odierno ricorrente e uno dei collaboratori di giustizia avevano riportato condanna per vicende legate a traffici di sostanze stupefacenti. Riguardo a tali vicende la menzionata Corte, nel disattendere il rilievo difensivo, secondo cui il mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. avrebbe dovuto condurre ad escludere la prova dell'affiliazione del ricorrente al clan, ha 19 sottolineato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, precise e circostanziate, deponevano nel senso che l'attività di narcotrafficante di OR GL - circostanza questa incontestata e dimostrata dalle sentenze di condanna per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 - fosse svolta per conto dell'associazione in contestazione quale affiliato alla stessa. In particolare, AG Di AN, che aveva dimostrato un'approfondita e sicura conoscenza di OR GL e che proprio per il suo ruolo nei traffici internazionali di stupefacente per conto del clan ER era in grado di ben distinguere se al traffico partecipava un clan o singoli soggetti, aveva spiegato che OR GL e AU IA consegnavano il denaro della cosiddetta puntata per l'importazione di stupefacente dall'estero per conto del clan di Villaricca. AG Di AN aveva indicato anche i luoghi di incontro, che avevano trovato positivo riscontro nell'attività di polizia giudiziaria acquisita agli atti. La Corte territoriale ha inoltre evidenziato che il narrato di AG Di AN aveva trovato significativa conferma nelle indicate intercettazioni ambientali in carcere, nel corso delle quali era stato ET MO a indicare AG Di AN come soggetto a conoscenza di numerose e dettagliate circostanze, tanto da indicarlo come custode di armi. L'inserimento di OR MO nel clan camorristico era stato riferito anche da EN UA, OV HI, OB PE e OV PI e rispetto alle dichiarazioni da questi rese la difesa non aveva svolto osservazioni o aveva formulato rilievi generici. 6.5 Riguardo a AU IA, la Corte territoriale, premesso che la sua posizione era analoga e sovrapponibile a quella di OR GL, ha osservato che dal narrato di AG Di AN era emerso che entrambi gli imputati si occupavano, nell'ambito delle attività illecite del clan, del traffico degli stupefacenti, mantenendo anche i contatti con gli esponenti degli altri clan, coinvolti nel settore del narcotraffico. La Corte d'appello ha aggiunto che il ruolo di AU IA quale appartenente al clan, inserito nel settore degli stupefacenti, era stato indicato anche da OV HI, EN UA e OV PI, i quali non si erano limitati ad indicare genericamente AU IA quale appartenente al clan ma avevano anche specificato il suo ruolo ed avevano indicato circostanze specifiche, che lo riguardavano, dimostrandone una sicura conoscenza. Il Collegio di secondo grado, inoltre, ha osservato che le condanne per il reato associativo finalizzato al traffico degli stupefacenti non precludevano la partecipazione del ricorrente all'associazione camorristica ed anzi costituivano uno specifico elemento di riscontro a tutte quelle dichiarazioni dei collaboratori che avevano indicato il ricorrente dedito al traffico degli stupefacenti per conto del clan. 20 6.6 Quanto a ME CC, la Corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni rese -da EN UA e AG Di AN, i quali, dimostrando di avere una diretta e sicura conoscenza del ricorrente, avevano indicato in modo del tutto sovrapponibile il ruolo attivo all'interno del clan, nel settore del traffico degli stupefacenti e delle estorsioni nonché quale accompagnatore di GI AC. Anche OV HI aveva indicato ME LI quale appartenente al clan e ha precisato di averlo conosciuto in occasione di un recupero di soldi nei confronti di un debitore di Villaricca;
per tale motivo il collaboratore si era rivolto al clan operante nel Comune di residenza del debitore e vi era stato un incontro al quale aveva partecipato per conto del clan "territorialmente competente" proprio ME LI. Il ruolo di ME LI di accompagnatore di GI AC era stato indicato anche da IT UA, che, pur non essendo formalmente affiliato, aveva sicuramente frequentato soggetti appartenenti al clan di Villaricca, dimostrando conoscenza delle attività e dinamiche dell'associazione. 6.7 Riguardo a GI AC la Corte del merito ha valorizzato le dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia, tra cui OV PI, ME ET, FF RA, GI AN, AG Di AN, EN UA, i quali avevano indicato il ricorrente come appartenente al clan RA - AC con funzioni direttive ed attivo nel settore degli stupefacenti attraverso la partecipazione alle cosiddette puntate per l'acquisto di significativi quantitativi di stupefacenti da rivendere. 6.8 Quanto a ET MO, la Corte territoriale ha rilevato che le attendibili dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare di SS NA, AG Di AN e EN UA, erano idonee non già a indicare una generica appartenenza del ricorrente al clan ma a delineare lo specifico ruolo e l'apporto concreto offerto dal ricorrente nell'ambito dell'enucleato sodalizio malavitoso. Secondo i predetti collaboratori, infatti, ET MO era il punto di riferimento di OR GL, che lo aveva coinvolto nelle attività illecite del clan, e custode delle armi del sodalizio;
circostanza quest'ultima specificamente riscontrata dal suo arresto del 22 ottobre 2011, allorquando è stato trovato in possesso di pistole di provenienza illecita e di copie di documenti di identità di terzi. La Corte di appello ha aggiunto che ulteriori elementi autonomi di conferma dell'inserimento di ET MO nel contesto associativo erano rappresentati dal contenuto delle conversazioni ambientali intercettate in carcere, come indicate ai fogli 32 e 33 della sentenza impugnata. 6.9 Alla luce di quanto precede, richiamate le argomentazioni formulate nel § 5.3 sul vaglio di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, 21 effettuato dai Giudici del merito, deve rilevarsi che nessun appunto può essere mosso alle valutazioni lineari, logiche e corrette, operate -dal Tribunale e dalla Corte d'appello con riguardo alla ritenuta intraneità degli odierni ricorrenti al sodalizio in questione. Ancora una volta, nell'affermare la responsabilità dei ricorrenti per il delitto associativo, entrambi i Giudici del merito hanno valorizzato le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, i quali, in quanto soggetti che avevano ricoperto posizioni di spicco all'interno degli ambienti della criminalità organizzata campana, avevano per lo più narrato fatti appresi direttamente e ritenuti attendibili all'esito di un percorso condotto facendo corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012 Ud. (dep. 14/05/2013), Rv. 255145), secondo cui, come già ricordato, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni e tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica e tassativa sequenza logico-temporale. La Corte territoriale ha rimarcato che le dichiarazioni erano precise, circostanziate e autonome e si riscontravano reciprocamente, senza che fossero stati indicati elementi concreti per ritenere che i dichiaranti avessero un motivo di astio nei confronti dei ricorrenti o li avessero intesi calunniare attribuendo loro un ruolo non ricoperto all'interno del clan. Sulla base delle anzidette dichiarazioni, riscontrate anche da dialoghi intercettati in carcere e dagli esiti positivi dei sequestri di armi operati, i Giudici del merito hanno ritenuto provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dei ricorrenti, senza incorrere - contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti - neanche in violazioni dello statuto normativo della partecipazione ex art. 416 bis cod. pen. I menzionati Giudici, infatti, hanno individuato fatti concreti rivelatori dello stabile inserimento dei ricorrenti con un ruolo attivo nel sodalizio, avendo ritenuto provato che essi erano dediti al traffico degli stupefacenti svolto per conto del sodalizio e, quanto a GI AC, che egli aveva anche un ruolo apicale, essendo "soggetto preposto per un numero significativo di anni alla gestione e direzione di svariati affari criminali tra cui soprattutto le estorsioni e come tale riconosciuto da una molteplicità di soggetti" (così f. 137 della sentenza di primo grado). 22 6.10 A fronte della motivazione della sentenza impugnata deve rilevarsi che i ricorrenti non hanno individuato passaggi o punti della decisione idonei a disarticolare o, comunque, a porre in crisi la complessiva tenuta del discorso logico-argomentativo delineato dal Collegio d'appello, limitandosi a sottoporre all'attenzione di questa Suprema Corte una serie di elementi assertivamente prospettati come rilevanti per l'individuazione del compendio probatorio, attraverso una metodologia impostata sullo svilimento del narrato dei collaboratori e sul richiamo a deduzioni ed osservazioni precedentemente operate in altri atti, ovvero dagli stessi ritenute desumibili, che non soddisfa di certo gli indispensabili requisiti di una critica specifica, che deve permeare di sé l'intero atto di impugnazione. Si è sollecitata, così, questa Corte a effettuare una diversa valutazione degli elementi di prova ma ciò è incompatibile con la natura del giudizio di legittimità, poiché pretende di imporre una inammissibile rivisitazione di tipo alternativo, ovvero una rilettura di merito, del complesso delle emergenze probatorie. 7. Scevra da vizi è anche la parte della motivazione della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio. 8. ME LI, GI AC e AU IA hanno contestato la sussistenza delle aggravanti contestate. 8.1 Deve rilevarsi, innanzitutto, che AU IA aveva del tutto genericamente chiesto l'esclusione delle contestate aggravanti, essendosi limitato, nel paragrafo dell'atto di appello dedicato alla richiesta di assoluzione dal reato ascrittogli, a chiedere il mancato riconoscimento delle menzionate circostanze senza null'altro aggiungere. Ne discende che una censura, così formulata, in quanto originariamente inammissibile, poteva non essere presa in considerazione dalla Corte del merito. Ne discende altresì che tale censura non può essere oggetto di ricorso per cassazione (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 10709 del 25.11.2014, Rv. 262700, sull'inammissibilità dei motivi di impugnazione generici, pur quando il giudice dell'impugnazione non pronunci in concreto la sanzione dell'inammissibilità). 8.2 Le doglianze, sollevate da GI AC e ME LI sull'aggravante della disponibilità delle armi, costituiscono, invece, la reiterazione di censure già sollevate in appello e correttamente disattese dalla Corte territoriale, che al riguardo ha richiamato le dichiarazioni rese da FF RA e da AG Di AN in ordine alle armi del clan, custodite da ET MO. Tali dichiarazioni avevano trovato specifico riscontro nel sequestro delle armi, eseguito nel 2011 nei confronti di quest'ultimo, e nelle conversazioni ambientali in carcere, nel corso delle quali era stato lo stesso MO ET ad indicare "AG di Marano", da intendersi proprio in AG Di AN, come colui 23 che aveva indicato la sua disponibilità di armi. Anche ME ET, OV HI e IT UA avevano confermato la disponibilità di armi da parte del clan. Va ricordato che, in tema di associazione a delinquere, per il riconoscimento della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento in fatto della disponibilità di un armamento, quale desumibile ad esempio dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale e dal contenuto delle intercettazioni (cfr. Sez. 1, n. 14255 del 14.6.2016, Rv. 269839). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha rimarcato che i collaboratori di giustizia e lo stesso imputato ET MO avevano affermato che il clan aveva la disponibilità delle armi e tanto basta per ritenere esistente, compiuta e logica la giustificazione esibita dalla decisione, essendo di tutta evidenza che le riportate dichiarazioni sono indicative della disponibilità delle armi da parte del sodalizio, destinate a mantenere il controllo sul territorio di influenza e alla realizzazione degli scopi illeciti anche attraverso l'eliminazione dei rivali. 8.3 GI AC ha contestato anche l'essere stato ritenuto promotore dell'associazione in questione. La censura è priva di specificità a fronte dei rilievi formulati dalla Corte di appello, che ha rimarcato che il ruolo primario e apicale del ricorrente AC era stato indicato da ME ET, FF RA, GI AN, AG Di AN e EN UA, i quali avevano fornito una ricostruzione univoca della figura e del ruolo dell'imputato, "soggetto preposto per un numero significativo di anni alla gestione e direzione di svariati affari criminali tra cui soprattutto le estorsioni e come tale riconosciuto da una molteplicità di soggetti" (v. f. 137 della sentenza di primo grado). La Corte d'appello ha avuto cura di precisare che le dichiarazioni riguardavano la partecipazione al clan nel periodo successivo al 27 maggio 1998, cosicché la assoluzione, pronunciata dal Tribunale di Napoli nel 2000, non pregiudicava l'affermazione di responsabilità per il periodo successivo. 9. Tutti i ricorrenti - ad eccezione di OR GL - hanno altresì censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte territoriale, nell'affermare il difetto di elementi positivamente valutabili al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche, ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 10. ME LI e ET MO hanno formulato rilievi censori anche con riguardo all'entità della pena. Trattasi, invero, di rilievi generici a fronte della motivazione, fornita dal Collegio d'appello, che ha evidenziato che la pena era stata determinata nel minimo edittale previsto per il partecipe ad una associazione armata, come quella contestata. Giova precisare che la Corte territoriale ha dato espressa risposta alla doglianza concernente l'entità della pena con specifico riferimento a ET MO ma i rilievi argomentativi valgono anche per ME LI, essendo stata applicata ad entrambi i predetti imputati la stessa pena, pari a 12 anni di reclusione. 11. In conclusione, i ricorsi proposti sono inammissibili e la declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita nella pubblica udienza del 19 gennaio 2023 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udito il Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi GI AC, ME LI, AU IA e ET MO e di dichiarare l'inammissibilità del ricorso di OR GL;
uditi l'avv. FF Chiummariello, difensore di GI AC, AO IN, difensore di OR GL, l'avv. Carmela Maisto, difensore di ME LI, e l'avv. SS Montanaro, difensore di AU IA, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi Penale Sent. Sez. 2 Num. 17937 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del - 22 aprile 2021 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 27 ottobre 2017 dal Tribunale di Napoli, con cui GI AC, ME LI, OR GL, AU IA e ET MO sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., per aver partecipato, ciascuno nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, ad un'associazione di tipo mafioso, denominata clan RA - AC, che, operando sull'intera area del Comune di Villaricca e altrove, si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà, che ne deriva, al fine di ottenere, in particolare, il controllo delle attività economiche in interi settori imprenditoriali e commerciali, l'acquisizione di appalti e servizi pubblici, il rilascio di concessioni amministrative, il reinvestimento speculativo di capitali, illecitamente accumulati, in attività imprenditoriali, immobiliari, finanziarie e commerciali, la garanzia di impunità degli affiliati e l'affermazione del controllo egemonico sul territorio, sia attraverso la contrapposizione con gruppi rivali, sia attraverso l'alleanza con altre organizzazioni limitrofe di tipo camorristico. 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. 3. Il difensore di IG AP ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 nullità dell'ordinanza dibattimentale con cui è stata rigettata la richiesta dell'avv. FF Quaranta di ascoltare testimoni a prova contraria sul medesimo tema su cui era stato sentito il maresciallo Eugenio Vicinante. Il rigetto in questione violerebbe gli artt. 603 e 495 cod. proc. pen.; 3.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale aderito alle argomentazioni del Giudice di primo grado, senza dare risposta ai motivi di gravame. Il Collegio d'appello, nel delineare la nascita e l'operatività dell'associazione di cui all'imputazione, avrebbe valorizzato la sentenza relativa al triplice omicidio, avvenuto a Villaricca ai danni anche di ME AM, ma tale pronuncia darebbe all'omicidio una causale diversa da quella attribuita dalla Corte partenopea. Quest'ultima avrebbe trascurato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sarebbero statt oggetto di attento scrutinio da parte del Tribunale del riesame e della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, anche se in relazione alla posizione di ME RA. In tali pronunce si sarebbe dato atto dell'inesistenza del clan RA - AC e, quindi, apparirebbe paradossale un'affermazione di responsabilità nei confronti di GI AC a fronte dell'accertata inesistenza del sodalizio, di cui si asserisce essere il promotore. La Corte d'appello ha valorizzato episodi estorsivi, avendo però 2 r/ trascurato che ella stessa li aveva ricondotti al clan dei casalesi, e con particolare riferimento al ricorrente AC, ha affermato che i collaboratori di giustizia hanno attribuito al ricorrente un ruolo apicale all'interno del clan, quale partecipe agli episodi per l'acquisto di sostanze stupefacenti: reato, però, mai contestato all'imputato e sconfessato dalle pronunce intervenute in tema di reati di droga, commessi sul territorio di Villaricca, da cui emergerebbe l'assenza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e di elementi di raccordo tra l'imputato e le vicende di droga. Inoltre, il maresciallo Sabatino avrebbe fatto riferimento ad episodi rimasti a livello di mere suggestioni e le dichiarazioni di OV HI sarebbero generiche, essendosi egli limitato a una ricostruzione storica del clan RA - AC e del sistema di vendita delle sostanze stupefacenti, senza annoverare episodi specifici o riunioni, alle quali avrebbe preso parte. Egli avrebbe dichiarato di aver visto GI AC una sola volta e, dunque, le sue dichiarazioni avrebbero contenuto valutativo, basate su voci pubbliche, come dal medesimo precisato allorquando ha dichiarato di riferire ciò che gli è stato raccontato da malavitosi del suo paese. Anche le dichiarazioni di AG Di AN, non precise e chiare, sarebbero propagazioni de relato ("ho saputo dai LO"), non confermate dalla fonte diretta di conoscenza dei fatti. Il collaboratore OV PI avrebbe riconosciuto in foto l'effige di GI AC e l'avrebbe indicato quale capo clan di Villaricca ma avrebbe precisato di avere appreso ciò da ON IA;
avrebbe dichiarato di aver incontrato AC e RA insieme con ON IA e che oggetto dell'incontro sarebbe stata la definizione delle quote del AC sulle puntate di hashish, veicolate da IA, ma non avrebbe indicato i termini dell'accordo, sebbene avesse riferito di aver assistito alla discussione;
ha aggiunto di aver avuto altri contatti con AC sempre insieme al IA, senza però chiarire la natura degli stessi. Anche SO AN, nel riferire che l'imputato era inserito nell'organigramma del sodalizio criminoso facente capo a ME RA, avrebbe formulato mere deduzioni, prive di qualsiasi apporto probatorio e del riferimento a episodi decisivi. Nulla il menzionato AN avrebbe riferito sul coinvolgimento del ricorrente nel traffico di sostanze stupefacenti, attribuitogli, invece, dagli altri collaboratori. Anche EN UA, non affiliato, avrebbe riferito circostanze generiche e avrebbe disegnato l'imputato come uomo senza scrupoli e riservatezza, mentre gli altri collaboratori lo avrebbero descritto come uomo riservato e con pochissimi rapporti anche con gli affiliati. Avrebbe, inoltre, appreso i fatti in quanto aveva vissuto a Villaricca e già da ragazzo frequentava "i bar che frequentavano loro". Peraltro, in sede di esame e controesame sarebbe emerso l'astio nei confronti degli imputati che lo avrebbero venduto ai giuglianesi. Allo 3 stesso modo, anche il pentito NO PI, pur premettendo che i rapporti tra il suo gruppo criminale e il clan RA-- AC sono molto stretti, non avrebbe precisato quali affari illeciti essi condividevano e avrebbe riferito dell'aggiudicazione delle aste immobiliari e della speculazione immobiliare in modo generico. Le dichiarazioni di ME ET sarebbero intervenute in un momento successivo rispetto a quelle degli altri, così che sarebbe vulnerato il requisito dell'indipendenza delle stesse dichiarazioni. Egli avrebbe narrato di riunioni tra i sodali, pur avendo dichiarato di non avervi mai partecipato. Alcun pregio sarebbe da attribuire alle dichiarazioni di RI De SI, avendo lo stesso riferito di avere appreso tutto ciò che ha riferito da RA e ME ET. Mancherebbe, nel caso in esame, anche la forza di intimidazione che nasce dal vincolo associativo;
3.3 erronea interpretazione ed applicazione della legge per essere state riconosciute le aggravanti contestate sulla base delle generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tutti appartenenti ad altre compagini camorristiche, che non avrebbero vissuto episodi specifici in prima persona. Posto poi che promotore è colui che svolge un'attività prima della nascita dell'associazione, nel caso del ricorrente, non potrebbe dirsi sussistente l'aggravante dell'essere stato promotore, poiché l'associazione sarebbe nata come clan RA - AC, laddove capo indiscusso sarebbe stato ritenuto ME RA e il suo braccio destro, in virtù del fatto di essere il cognato, GI AC. Il carattere armato dell'associazione sarebbe stato escluso dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avrebbero sottolineato la connotazione imprenditoriale del clan. Il ritrovamento di armi nella pertinenza dell'abitazione di LI avrebbe portato all'assoluzione di ME LI e non sarebbe mai stato verificato se questo arsenale fosse stato utilizzato per commettere reati. Né si potrebbe desumere il carattere armato dell'associazione dall'essere ET MO stato trovato in possesso di due pistole, atteso che queste potrebbero essere di proprietà esclusiva di quest'ultimo; 3.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis e all'art. 133 cod. pen., per essere state negate le attenuanti generiche, senza fare riferimento ai criteri di cui al menzionato art. 133. 4. Il difensore di IC CA ha dedotto i seguenti motivi: 4.1 nullità dell'ordinanza dibattimentale con cui è stata rigettata la richiesta dell'avv. FF Quaranta di ascoltare testimoni a prova contraria sul medesimo tema su cui era stato sentito il m.11o Eugenio Vicinante. Al riguardo il ricorrente si è riportato all'eccezione sollevata dagli altri ricorrenti;
4.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale aderito alle argomentazioni del 4 giudice di primo grado, senza dare risposta ai motivi di gravame e senza compiere un'aggiornata verifica degli elementi richiamati ., ritenuti esili nelle pronunce emesse - sulla base degli stessi elementi - nei confronti di RA ME, RA RA e GI LI. La Corte di appello, al fine di superare i rilievi difensivi in ordine alle menzionate pronunce, avrebbe valorizzato le dichiarazioni del maresciallo Sabatino, delegato allo svolgimento delle indagini, rese all'udienza del 21 gennaio 2006, ma l'ufficiale di polizia giudiziaria avrebbe riferito su circostanze prive di valenza probatoria, non essendo stato in grado di fornire alcun elemento di riscontro. Il teste avrebbe fatto riferimento sia al sequestro di armi, avvenuto nel 2006 a carico di RA LI, fratello di ME, sia all'arresto per il reato di illecita detenzione di armi di ET MO nel 2011 sia all'omicidio di EN AC, fratello del coimputato GI AC, risalente a molti anni addietro. Tali contingenze, però, si risolverebbero in elementi a favore dell'odierno ricorrente. Infatti, egli è stato assolto per ciò che concerne le armi e la riconducibilità delle armi a ME LI o a qualsivoglia gruppo di matrice camorristica non si evincerebbe dalla sentenza di assoluzione, emessa nei confronti di RA CC. Anche nella sentenza di condanna, pronunciata nei confronti di ET MO, non vi sarebbe alcun giudizio di appartenenza delle armi al clan RA - AC o ad altra consorteria criminale. L'omicidio di EN AC sarebbe stato commesso da un commerciante della zona, rispetto al quale non sarebbe stato messo in collegamento nessuno degli altri eventi onnicidiari indicati dal maresciallo Sabatino. Nessun reato fine, fra quelli che solitamente rappresentano lo strumento del sodalizio per imporsi sul territorio e per reperire fondi per la propria sopravvivenza, risulterebbe oggetto di imputazione a carico degli imputati e il richiamo al presunto traffico di stupefacenti, indicato nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riportate nella sentenza gravata, che sarebbe stato compiuto per conto del clan da OR GL e AU IA, risulta smentito dalle sentenze di condanna emesse nei confronti del duo GL - IA per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90, acquisite agli atti, in cui sarebbe stato escluso che i sodali agissero in nome e per conto di un'associazione di tipo mafioso o avvalendosi del metodo tipico di tali consorterie. Le estorsioni, valorizzate come riscontri nella sentenza impugnata, sarebbero state commesse su richiesta del clan dei casalesi, come riportato dal Giudice di prime cure, alla cui motivazione si è riportata quella impugnata. Con specifico riferimento al ricorrente, la Corte territoriale avrebbe valorizzato le dichiarazioni rese da EN UA e AG Di AN, che non solo non troverebbero riscontro nelle dichiarazioni di altri collaboratori, ma 5 avrebbero riferito sulla partecipazione del ricorrente al clan, senza indicare episodi specifici. Peraltro, le dichiarazioni di UA e di Di AN non risulterebbero sovrapponibili, perché mentre UA avrebbe collocato il ricorrente, sia pure in modo generico, nell'ambito delle attività estorsive, Di AN non avrebbe confermato tale partecipazione, essendosi limitato ad attribuire all'imputato il ruolo di accompagnatore di AC. La Corte d'appello avrebbe anche valorizzato l'episodio del ritrovamento di armi nella cantina di pertinenza dell'abitazione dei genitori e del fratello dell'imputato ma tale episodio sarebbe stato valutato da altra autorità giudiziaria e per esso l'imputato non sarebbe stato neppure indagato;
4.3 inosservanza ed erronea applicazione della legge e vizi della motivazione con riguardo all'aggravante di cui all'art. 416 bis, commi 4 e 5, cod. pen., ritenuta sussistente senza confutare i rilievi difensivi e sulla base delle generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, indicati in sentenza. La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente spiegato perché le armi, trovate in possesso di ET MO, fossero riconducibili al sodalizio e non ad uso personale di quest'ultimo. L'episodio del ritrovamento di armi nella cantina di pertinenza dell'abitazione dei genitori e del fratello dell'imputato non sarebbe rilevante, non essendo l'imputato neppure stato indagato per esso mentre suo fratello sarebbe stato assolto;
4.4 violazione ed erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, per non essere state concesse le attenuanti generiche, prevalenti o quanto meno equivalenti alle aggravanti, e per non essere stata inflitta una pena più mite, trascurando gli elementi positivi, quali i precedenti penali, di non rilevante entità e risalenti nel tempo, e la mancanza di pendenze giudiziarie. 5. Il difensore di TO ON ha dedotto i seguenti motivi 5.1 mancata assunzione di una prova decisiva. La Corte d'appello, dopo aver acquisito in data 31 gennaio 2020 le dichiarazioni del collaboratore di giustizia FI CA, rispetto al quale i difensori non avevano potuto effettuare domande per sopravvenuta morte dello stesso, il 24 aprile 2021 avrebbe rigettato, in violazione degli artt. 603 e 495 n. 2 cod. proc. pen., la richiesta dei difensori di escussione di due testimoni a discarico, ossia AG CI e RA AN. Secondo il ricorrente, l'obbligo di procedere alla rinnovazione del dibattimento, fissato dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. comprende anche quello di ammettere la prova contraria, secondo quanto previsto dall'art. 495, comma 2, stesso codice;
5.2 vizi della motivazione e inosservanza delle norme processuali nella parte in cui la Corte di appello ha affermato che "il presunto reggente del sodalizio, seppur non imputato nel presente procedimento, assume rilevanza quale 6 soggetto apicale del clan, oggetto del presente giudizio", così facendo discendere a carico degli imputati una sorta di responsabilità oggettiva per i fatti in contestazione, mai dimostrati in sede dibattimentale. La Corte partenopea avrebbe ricercato l'esistenza dell'organizzazione camorristica tra le righe di provvedimenti a carico di altri e avrebbe continuato a fare riferimento alla medesima ricostruzione del Giudice di primo grado, che non avrebbe trovato corrispondenza in alcun atto processuale, come sostenuto dalla difesa nei motivi di gravame. Il materiale, utilizzato in sentenza, sarebbe lo stesso che avrebbe permesso la scarcerazione per carenza di gravità indiziaria a carico del presunto capo (ME RA) e la Corte di appello avrebbe fatto generico riferimento a dichiarazioni dei collaboratori di giustizia successive, senza esaminarle adeguatamente. Se è vero che la prova, relativa all'esistenza di un sodalizio criminoso, può trarsi dalla commissione di singoli reati fine, è altresì innegabile che, qualora, come nel caso di specie, manchino i cosiddetti reati spia, l'esame delle fonti di prova, soprattutto se pressoché interamente dichiarative, deve essere più approfondito, al fine di verificare se, al netto di indicazioni generiche, spesso acquisite de relato, possa dirsi acquisita una certezza resistente al ragionevole dubbio. L'onere motivazionale può attenuarsi solo laddove si tratti di vagliare l'appartenenza ad organizzazioni cosiddette storiche, in quanto la loro esistenza ed operatività costituiscono elemento acquisito in precedenti decisioni definitive, mentre riemerge in tutta la sua pregnanza quando si tratta di affermare per la prima volta la sussistenza di una determinata consorteria, vieppiù se smentita da precedenti pronunce giudiziarie. Ad ogni modo, l'istruttoria dibattimentale, nel caso in esame, apparirebbe carente in relazione soprattutto alla prova relativa alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso;
5.3 vizi della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento sulla base di sentenze di condanna del ricorrente per il reato ex art. 74 D.P.R. n. 309/90, nelle quali era stata esclusa o non contestata l'aggravante mafiosa. 6. Il difensore di DI IR ha dedotto i seguenti motivi: 6.1 nullità dell'ordinanza dibattimentale con cui è stata rigettata la richiesta dell'avv. FF Quaranta di ascoltare testimoni a prova contraria sul medesimo tema su cui era stato sentito il maresciallo Eugenio Vicinante. Il rigetto in questione violerebbe gli artt. 603 e 495 cod. proc. pen.; 6.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale aderito alle argomentazioni del giudice di primo grado, senza dare risposta ai motivi di gravame. La Corte partenopea, nel delineare la nascita e l'operatività del clan, avrebbe valorizzato 7 le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, trascurando di considerare che esse • erano state oggetto cR attento scrutinio da parte del Tribunale del riesame e della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, anche se in relazione alla posizione di RA ME. In dette pronunce si sarebbe dato atto dell'inesistenza del clan RA e, quindi, per superare ciò, la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento alla testimonianza del maresciallo Sabatino, che avrebbe riferito episodi rimasti solo a livello di mere suggestioni. Le dichiarazioni dei collaboratori sarebbero sfornite del carattere della precisione e della convergenza, oltre ad essere prive di riscontri individualizzanti, sia quanto all'esistenza del sodalizio de quo sia riguardo alla partecipazione ad esso del ricorrente. In particolare, l'episodio, riferito da AG Di AN, del regalo della mitraglietta, che questi avrebbe ricevuto dal ricorrente per sottolineare la loro amicizia, come è usanza tra affiliati al clan, troverebbe smentita in una conversazione intercettata tra il ricorrente e suo figlio, in cui il primo escluderebbe di detenere armi a casa. OV HI avrebbe raccontato che IA si occupava delle truffe ma non avrebbe ricordato bene neanche il cognome. EN UA avrebbe riferito che IA è un affiliato senza aggiungere altro. Anche le dichiarazioni degli altri collaboratori non sarebbero convincenti. Da esse, quindi, non si ricaverebbe la prova della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso di cui alla contestazione nei sensi indicati dalla Suprema Corte di Cassazione e le valutazioni, compiute dai giudici del merito, in merito alle chiamate in correità non avrebbero fatto buon governo dei principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiede la verifica dell'attendibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, oltre all'indagine sui cosiddetti riscontri. Mancherebbe, nel caso in esame, anche la forza di intimidazione che nasce dal vincolo associativo;
6.3 erronea interpretazione ed applicazione della legge per essere state riconosciute le aggravanti contestate sulla base delle generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tutti appartenenti ad altre compagini camorristiche, che non avrebbero vissuto episodi specifici in prima persona. Il carattere armato dell'associazione sarebbe stato escluso dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che avrebbero sottolineato la connotazione imprenditoriale del clan. Il ritrovamento di armi nella pertinenza dell'abitazione di LI avrebbe portato all'assoluzione di ME LI e non sarebbe mai stato verificato se questo arsenale fosse stato utilizzato per commettere reati. Né si potrebbe desumere il carattere armato dell'associazione dall'essere ET MO stato trovato in possesso di due pistole, atteso che queste potrebbero essere di proprietà esclusiva di tale imputato;
8 6.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis e all'art. 133 cod. pen., per essere state negate le attenuanti generiche, senza fare riferimento ai criteri di cui al menzionato art. 133. 7. Il difensore di PI LL ha dedotto i seguenti motivi: 7.1 inosservanza o erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.. La Corte territoriale si sarebbe limitata a condividere le tesi sostenute dal Giudice di primo grado, senza fornire risposta ai motivi di gravame, e avrebbe erroneamente valutato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SS UD, AG Di AN e EN UA nonché le conversazioni ambientali, intercettate in carcere, da cui si desumerebbe un ruolo del ricorrente diverso da quello sostenuto nelle decisioni di merito. Nella sentenza impugnata non sarebbero stati individuati fatti concreti che riconducano alla partecipazione associativa del ricorrente secondo i canoni individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte;
7.2 violazione ed erronea applicazione della legge nonché vizi della motivazione, per non essere state concesse le attenuanti generiche, senza valorizzare gli elementi positivi, indicati dalla difesa, e per non avere applicato una pena più favorevole. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti sono inammissibili. 2. Prendendo le mosse, per ragioni di ordine logico, dal primo motivo dei ricorsi di GI AC, ME LI, OR GL e AU IA, deve rilevarsi che la censura, in essi formulata, relativa alla nullità dell'ordinanza con cui la Corte d'appello il 22 aprile 2021 ha rigettato la richiesta di escussione di due testimoni a discarico, è priva di specificità. 2.1 Al riguardo giova premettere che questa Corte (Sez. 6, n. 15912 del 28/1/2015, Rv. 263120 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254585 - 01) ha affermato che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, disposta nel giudizio di appello anche a seguito di rito abbreviato, implica il diritto delle parti all'ammissione della prova contraria. Difatti, l'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., dispone che "il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495, comma 1". Secondo l'art. 495, comma 1, cod. proc. pen., il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli art. 190, comma 1, e 190 bis cod. proc. pen. A fronte dell'ammissione di prove a carico (come nel caso in esame) l'imputato ha diritto all'ammissione delle prove a discarico sui fatti costituenti 9 oggetto delle prime (art. 495, comma 2, cod. proc. pen.), evidentemente con i medesimi ambito e limite segnati dall'art. 190, comma -1, cod. proc. pen., il - quale dispone che le prove sono ammesse a richiesta di parte e che il giudice, provvedendo senza ritardo, esclude le prove vietate dalla legge e quelle che "manifestamente sono superflue o irrilevanti". Affinché il diritto alla controprova possa avere piena esplicazione deve nondimeno trattarsi di una prova effettivamente qualificabile come tale, vale a dire di una prova diretta a contrastare, o a mostrare sotto una diversa prospettiva, lo stesso fatto oggetto della prova assunta d'ufficio, o ad illuminare aspetti di tale fatto rimasti oscuri o ambigui all'esito della nuova acquisizione, salvo che non si tratti di profili manifestamente superflui o irrilevanti. 2.2 Fissate le sopra delineate coordinate ermeneutiche e passando alla disamina del primo motivo dei ricorsi di GI AC, ME LI, OR GL e AU IA, deve osservarsi che non è revocabile in dubbio che, avendo la Corte territoriale disposto la rinnovazione dibattimentale, gli appellanti avevano diritto a richiedere e ottenere l'ammissione di controprove;
è altresì certo, tuttavia, sia che il Collegio di secondo grado era tenuto a disporre gli approfondimenti istruttori, richiesti dalle parti, solo se conformi ai requisiti sopra illustrati, sia che la parte instante ha comunque l'onere di esplicitare le ragioni e la rilevanza delle controprove richieste, al fine rendere possibile il vaglio ai sensi degli artt. 190 e 190 bis cod. proc. pen. da parte del giudicante (Sez. 1, n. 18215 dell'11/12/2018, Rv. 276527 - 01; Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rv. 271849). Orbene, nel caso in esame, nel censurare la decisione della Corte d'appello, i ricorrenti si sono limitati a ricordare di avere chiesto l'escussione di due testi a discarico ma non hanno detto alcunché sull'avvenuta esplicitazione dinanzi al Collegio di secondo grado delle ragioni di rilevanza della prova richiesta e, d'altra parte, le esigenze di approfondimento istruttorie, sottostanti alle "controprove" richieste, non sono state specificate neanche nei ricorsi ex art. 606 cod. proc. pen. proposti. Ne discende che già in ragione di tale profilo la doglianza in disamina si appalesa genericamente formulata. 2.3 Deve poi rilevarsi che la censura relativa alla mancata ammissione di una prova non può prescindere dall'assolvimento dell'onere di specificazione, volto ad indicare la decisività della prova pretermessa, ossia la sua potenziale capacità, ove ammessa, di contrastare efficacemente le prove a carico, così da scardinare la tenuta logica del costrutto giustificativo della sentenza impugnata e da ribaltare il giudizio di colpevolezza. 10 La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 10395 del 4/3/2022, Rv. 282962 - 01 in- motivazione;
Sez. 1,- n. 18215 dell'11/12/2018, Rv. 276527 - 01), infatti, ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione del diritto di difesa, sub specie di mancata ammissione delle prove dedotte, esige che siano indicate specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento. Nel caso di specie, i ricorrenti, dopo avere ricordato che alle udienze dibattimentali di appello era stata disposta la rinnovazione dibattimentale con l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia FI Caracalla, in quanto deceduto, e l'escussione del maresciallo dei Carabinieri Eugenio Vicinante, hanno dedotto che era stata erroneamente rigettata la richiesta di escussione dei testi AG CI e RA AN, ma non hanno indicato le ragioni per le quali la prova non ammessa sarebbe stata capace di disarticolare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, valendo a dimostrare la reclamata estraneità degli imputati dal sodalizio criminoso. Anche per tale ragione il primo motivo dei ricorsi di OR GL, ME LI, AU IA e GI AC risulta privo di specificità. 3. Altra questione, dedotta da tutti i ricorrenti, concerne l'asserita adesione acritica da parte della Corte d'appello alle argomentazioni del Giudice di primo grado. La censura è priva di specificità. Al riguardo deve premettersi che questa Corte è ferma nel ritenere, per un verso, che «è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata» (Sez. 3, n. 37352 del 12/3/2019, Rv. 277161 - 01); per altro verso, che «è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata e si limita a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio, oggetto di contestazione da parte della difesa, omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice» (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929 - 01). Ferma restando, quindi, l'astratta legittimità della motivazione per relationem, nel caso in esame deve rilevarsi che i ricorrenti si sono limitati, in sede di ricorso per cassazione, a prospettare un vizio della motivazione, solo perché la stessa è avvenuta in relazione alla motivazione di primo grado, senza 1 1 però specificare su quali aspetti dell'atto di appello la sentenza impugnata non aveva compiuto un'adeguata analisi. Ad ogni modo, giova evidenziare che dalla lettura della pronuncia in scrutinio emerge, invece, chiaramente che la Corte di merito non si è limitata a rinviare alla motivazione della sentenza del Tribunale ma ha passato in rassegna le emergenze processuali, oggetto dell'ampia disamina del Giudice di primo grado, la cui valutazione ha pienamente condiviso in quanto "immune da vizi logici e giuridici" (cfr. f. 11 della pronuncia di appello). La sentenza impugnata ha poi puntualmente vagliato i motivi di gravame, rilevandone con esauriente e coerente percorso valutativo l'infondatezza e così pervenendo a ribadire l'univoco valore dimostrativo delle fonti di prova acquisite, rappresentate primariamente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle conversazioni intercettate, dimostratesi essenziali non solo a documentare l'esistenza e l'operatività della consorteria, indicata nell'imputazione, ma anche a delineare la compagine soggettiva del gruppo criminale. In tale contesto devono quindi disattendersi i rilievi censori mossi alla sentenza impugnata, che ha compiuto, di contro, un'autonoma valutazione delle plurime emergenze processuali e delle deduzioni difensive. 4. Giova altresì premettere che, ove il Collegio di appello abbia esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal Giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni prese da quest'ultimo, le motivazioni delle sentenze di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione della pronuncia impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, Rv. 197250). Ne consegue, nel caso in esame, che la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con quella di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché - sulla base del menzionato indirizzo di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile. 5. Passando all'esame dei singoli ricorsi, deve rilevarsi che nel secondo motivo dei ricorsi di OR GL, ME LI, GI AC e AU IA sono state formulate censure concernenti la ritenuta esistenza dell'associazione camorristica RA - AC. 5.1 Siffatte censure non colgono nel segno. 12 5.2 Alla stregua del complessivo compendio argomentativo, risultante dalle pronunce di primo e secondo grado, deve ritenersi che i Giudici del merito hanno fornito un'adeguata e insindacabile motivazione in ordine alla sussistenza del clan RA - AC, di cui hanno ricostruito la genesi e rilevato l'attuale operatività, valorizzando, principalmente, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia FF RA, GI AN, ME ET, RI De SI, LV IZ, AG Di AN, OB PE, OV HI, EN e IT UA, analiticamente riportate e motivatamente ritenute attendibili. Difatti, sulla base delle menzionate dichiarazioni, puntualmente illustrate, il Tribunale di Napoli, a cui la Corte d'appello della stessa città ha espressamente rinviato, ha evidenziato che era possibile affermare che tutti i collaboratori di giustizia avevano riferito dell'esistenza nel territorio del Comune di Villaricca di un'organizzazione camorristica storicamente rappresentata da esponenti della famiglia RA, perché, sorta e radicatasi sotto la guida del capostipite FF RA, aveva visto, dopo l'uccisione di quest'ultimo, affermarsi la personalità del nipote ME RA e del cognato GI AC. Il menzionato Tribunale ha aggiunto che i collaboratori di giustizia - nel riferire anche del triplice omicidio, avvenuto a Villaricca il 5 novembre 1990, oggetto di sentenze divenute definitive, in cui era stato accertato che tale gravissimo evento omicidiario era maturato nel quadro di una contrapposizione per il dominio camorristico del territorio di Villaricca - avevano dichiarato che ME AM e i suoi sodali EN UR e EN UC erano stati eliminati per fare spazio al gruppo facente capo a ME RA, il quale da quella data aveva dominato incontrastato e la predominanza, nel territorio di Villaricca, di tale sodalizio criminale era stata pacificamente riconosciuta da tutti i gruppi camorristici gravitanti nelle zone limitrofe, i cui esponenti si rapportavano a quello di ME RA, non ponendo minimamente in dubbio la capacità di controllo del territorio. Secondo il Tribunale, proprio la circostanza che il riconoscimento dell'esistenza e della connotazione camorristica dell'organizzazione facente capo a ME RA e a GI AC risultasse esteso a qualunque altro gruppo camorristico, entrato in contatto con le vicende del territorio di Villaricca, rendeva assolutamente inverosimile l'ipotesi alternativa, sostenuta dagli imputati, ossia che non esistesse per nulla il gruppo criminale di cui avevano parlato tutti i collaboratori di giustizia ovvero che esso non avesse i caratteri di cui all'art. 416 bis cod. pen. La Corte d'appello, dal canto suo, non ha mancato di ritornare sul tema, laddove, oltre ad aderire all'intera ricostruzione già operata dal Tribunale, ha di nuovo motivatamente apprezzato alcune delle specifiche emergenze ritenute 13 idonee a dimostrare l'esistenza di un'organizzazione camorristica, votata in pianta stabile al -controllo economico - del territorio, con la consapevole partecipazione degli imputati. In particolare, la Corte partenopea ha avuto cura di passare in rassegna le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, indicandone l'apporto conoscitivo offerto da ciascuno, tra cui, ad es., quello di: - ME ET, che aveva un ruolo verticistico all'interno dell'omonimo clan e che, nell'ammettere la sua partecipazione alla strage di Villaricca, aveva indicato il movente del triplice omicidio, individuandolo proprio nei contrasti tra ME AM e ME RA (che aveva chiesto a RA ET di uccidere il suo rivale), e aveva poi narrato l'evoluzione dell'associazione RA - AC, dopo l'omicidio di ME AM, e l'avvicinamento di essa al clan Mallardo;
- AG Di AN, soggetto inserito nel clan ER e dedito al traffico organizzato degli stupefacenti, il quale aveva dimostrato una diretta conoscenza sia della partecipazione del clan RA - AC alle importazioni di hashish sia del ruolo svolto nel traffico degli stupefacenti da OR GL e AU IA, quali intranei al sodalizio. Di AN aveva anche precisato i contatti e gli incontri organizzati, tramite OR GL, tra GI AC e Sabatino LO, altro esponente di spicco del clan dei Casalesi, e aveva precisato i ruoli degli imputati di cui aveva diretta conoscenza, indicando anche alcuni specifici episodi estorsivi, posti in essere dal sodalizio, oggetto di imputazione;
- OB PE, il quale, anch'egli inserito nel clan ER e da ritenersi altamente attendibile e credibile per come peraltro già valutato con numerosi provvedimenti giudiziari definitivi, che avevano riconosciuto il suo prezioso contributo collaborativo, aveva dichiarato di conoscere direttamente il capoclan ME RA, da lui incontrato in un'abitazione, ove favoriva la latitanza di SE ER;
- EN UA, affiliato a clan D'Alterio Pianese, il quale aveva confermato l'operatività del clan RA - AC nel settore degli stupefacenti e i rapporti illeciti tra i due clan in tale settore. La Corte d'appello ha, inoltre, rimarcato che anche i fatti accertati nelle sentenze, emesse dalla Corte di assise di Napoli e divenute irrevocabili, concernenti l'omicidio di ME AM, EN UR e EN UC, valutati congiuntamente alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia consentivano di ritenere provata al di là di ogni ragionevole dubbio l'esistenza dell'associazione camorristica, denominata clan RA - AC. 5.3 Ciò precisato in ordine agli elementi probatori posti a fondamento dell'esistenza ed operatività del sodalizio de quo, deve rilevarsi, riguardo alla 14 valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia, che la Corte territoriale ha fatto rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado (da pagina 94 a pagina 99), in cui il Tribunale campano, dopo aver ricordato i principi enunciati sul tema da questa Corte, ha precisato - quanto all'attendibilità soggettiva - che trattavasi "in tutti i casi di soggetti portatori di una robusta esperienza di inclusione all'interno delle organizzazioni criminali, operanti in zone limitrofe a quella del Comune di Villaricca, e di un'approfondita conoscenza delle vicende di esse e dei ruoli ricoperti dai partecipanti, proprio in ragione della lunga e significativa militanza nel rispettivo sodalizio". Il menzionato Tribunale, inoltre, premesso che i collaboratori di giustizia sentiti si erano accusati di numerosi reati, per i quali avevano anche riportato condanne irrevocabili, ha rimarcato che la chiamata in correità, avendo ad oggetto anche la compartecipazione del dichiarante, contiene in sé un primo e fondamentale indice di attendibilità intrinseca, che risiede nel disvelannento della propria responsabilità sullo specifico fatto contestato, con accettazione delle conseguenze giuridiche sfavorevoli della dichiarazione. Inoltre, secondo il Tribunale, il giudizio di attendibilità soggettiva risultava, vieppiù, operato anche sulla base dei provvedimenti giudiziari, che avevano visto il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203/91, e le deposizioni dei collaboratori di giustizia si connotavano di numerosi caratteri che nell'elaborazione giurisprudenziale costituiscono indici di intrinseca credibilità del narrato, perché erano: "coerenti nelle ricostruzioni;
costanti rispetto alle dichiarazioni rese in sede di indagine e consacrate nei verbali illustrativi;
reiterate anche a seguito delle contestazioni difensive;
prive di contraddizioni tra le diverse parti della deposizione;
sufficientemente precise;
non difformi rispetto a pregressi apporti narrativi". Peraltro, "nel corso del pur lungo e articolato dibattimento non era emersa alcuna circostanza fattuale che potesse aver rappresentato razionale motivo per spingere a formulare dichiarazioni calunniose o, comunque, non veritiere". Le menzionate dichiarazioni, poi, si riscontravano reciprocamente sul tema in esame, come puntualmente messo in evidenza nell'analisi delle stesse, e trovavano anche numerosi riscontri in atti giudiziari, accertamenti di polizia giudiziaria, acquisizioni documentali ed intercettazioni ambientali, eseguite in carcere dopo l'esecuzione della misura cautelare (v. foglio 13 della sentenza della Corte di appello). A riscontro del narrato dei collaboratori di giustizia e a fondamento della ritenuta esistenza dell'associazione sono state valorizzate anche le testimonianze rese dal maresciallo Sabatino, dal capitano Russo e dal vicebrigadiere Sicuro. 15 5.4 Al cospetto di siffatte argomentazioni deve affermarsi che i Giudici del merito hanno compiuto una disamina delle dichiarazioni dei collaboratori accurata e rispettosa dei principi elaborati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145), secondo cui il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di tre requisiti: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali, quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
2) l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni, rese in tempi diversi;
3) la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata, onde evitare il fenomeno della c.d. "circolarità" probatoria, e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 dell'1/2/2017, Rv. 269987), a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l'altra (cfr. ancora Sez. U, n. 20804/2012, già richiamata). La giurisprudenza di questa Corte (v. S.U. n. 20804/2012 citata) ha precisato che la metodologia, a cui il giudice deve conformarsi nella valutazione nella chiamata in correità o in reità, non può che essere quella a tre tempi indicata da Sezioni unite n. 1653 del 1992 e, pur aggiungendo che la detta sequenza non deve essere per così dire rigorosamente rigida, potendo la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto essere vagliate unitariamente, ha comunque puntualizzato che il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni. Nel caso in esame, i Giudici del merito, nel fondare l'affermazione della responsabilità penale degli imputati sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia FF RA, GI AN, ME ET, RI De SI, AG Di AN, OB PE, OV HI e IT UA, hanno passato in rassegna il contenuto del narrato dei collaboratori e la fonte della loro conoscenza;
hanno verificato il difetto di elementi concreti tali da far ritenere che essi avessero reso dichiarazioni false, o comunque avessero interesse a prospettare l'esistenza e l'operatività di un clan inesistente;
hanno esaminato gli aspetti della convergenza di tali dichiarazioni, in ottemperanza al consolidato 16 orientamento di questa Corte secondo cui i riscontri esterni alle chiamate in correità possono-essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibllità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 6, n. 1091 del 26 novembre 2008; Sez. 2, n. 13473 del 4 marzo 2008). 5.5 La Corte d'appello ha dato inoltre adeguata risposta ai rilievi critici, sollevati negli atti di gravame con riguardo alla ritenuta esistenza dell'associazione camorristica, avendo cura di sottolineare che i ripetuti e costanti riferimenti, effettuati dalle difese ai provvedimenti adottati in sede cautelare, principalmente riguardanti la posizione di ME RA (che, seppur non imputato nel presente procedimento, assumeva comunque rilevanza quale soggetto apicale del clan, oggetto di giudizio), oltre a non costituire giudicato e non vincolare, non tenevano conto degli elementi probatori rappresentati dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia successive al momento in cui erano stati emessi i provvedimenti del Tribunale del riesame. Le contestazioni difensive alla sentenza di primo grado, quindi, erano parziali ed incomplete, perché, tralasciando tutti gli elementi nuovi e successivi, che consentivano di comprendere anche quegli elementi ritenuti insufficienti in sede cautelare, avevano trascurato di considerare che il compendio probatorio, rispetto alla fase cautelare, si era arricchito con altre acquisizioni, atte non solo a mutare le conclusioni del Giudice del riesame ma anche a fondare la responsabilità degli imputati quali intranei di un'esistente ed operativa associazione camorristica. Peraltro, deve ribadirsi il costante orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 52589 del 6/07/2018, Rv. 275517 - 01; Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, Rv. 266338 - 01) secondo cui l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle 17 operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate. Autonomia che i giudici del merito del presente procedimento hanno esercitato, dandone conto con motivazione immune da vizi, avendo valorizzato i plurimi elementi probatori che avevano arricchito il compendio da essi utilizzato rispetto a quello su cui si fondavano le decisioni evocate dai ricorrenti. 5.6 Al cospetto del sopra descritto iter argomentativo le osservazioni critiche formulate nei suddetti secondi motivi dei ricorsi di OR GL, ME LI, GI AC e AU IA, relative al vaglio di attendibilità, effettuato dai Giudici del merito, e alla conseguente valutazione sull'esistenza e operatività dell'associazione camorristica, oggetto dell'imputazione, non scalfiscono il corretto percorso motivazionale dei menzionati Giudici, limitandosi a reiterare le censure formulate con gli atti di appello, puntualmente superate con risposte dettagliate e prive di vizi logici, e a svilire il contenuto degli elementi valorizzati, deponenti per l'esistenza del clan RA - AC, riconosciuto anche da altri clan camorristici, come ben evidenziato nella sentenza di primo grado. 6. Altra doglianza comune a tutti i ricorrenti, sollevata nel secondo e terzo motivo del ricorso di OR MO, nel secondo motivo dei ricorsi di ME LI, GI AC, AU IA e nel primo motivo del ricorso di ET MO, concerne la ritenuta intraneità al sodalizio in questione. 6.1 Al riguardo, deve ricordarsi che, come affermato dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 36958 del 27/05/2021 (MO, Rv. 281889), sulla scia della precedente sentenza sempre del SS ON n. 33748 del 12/7/2005 (Mannino, Rv. 231670), la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza non per l'assunzione di uno "status" ma per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Al fine della valutazione dell'appartenenza, assume, quindi, assoluta decisività la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva. Come hanno sottolineato le Sezioni Unite nel 2021, è evidente che la verifica centrale per la configurabilità di una condotta di partecipazione mafiosa si muove sul piano probatorio: è solo sulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibile valutare se, per le 18 caratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessuto criminale abbia generato o meno un'effettiva "messa a disposizione". Per questo, anche l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, a condizione che la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato e associazione (cfr. Sezioni Unite, sentenza MO). Più in generale, pertanto, dopo l'ultimo arresto delle Sezioni Unite, gli indicatori elencati dalla sentenza Mannino come elementi dai quali desumere la partecipazione mafiosa tornano alla loro dimensione probatoria naturale e vengono depurati dal ruolo di elementi di fattispecie loro attribuito da alcune pronunce di legittimità. Tra detti indicatori, a esempio, la commissione di delitti- scopo è uno dei sintomi, normalmente quello più evidente, ma non l'unico, dell'inserimento nel sodalizio. Oltre a questo - definito come autoevidente secondo la sentenza MO in quanto si distingue rispetto alla maggior problematicità della spia di intraneità costituita dall'affiliazione rituale - devono comunque essere considerate anche le ulteriori e diverse condotte, che risultano essere il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione, dalle quali, sulla base degli elementi probatori acquisiti, emerga l'organicità del singolo che, reiterando condotte di semplice tenore esecutivo ovvero rafforzando e agevolando l'attività dell'associazione, ponga in essere comportamenti teleologicamente rivolti al perseguimento degli obiettivi dell'associazione stessa. 6.2 Tali principi sono stati osservati dalla Corte d'appello laddove ha riconosciuto il ruolo di partecipi del sodalizio RA - AC agli odierni ricorrenti. 6.3 Passando ad esaminare le singole posizioni, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha evidenziato i ruoli rivestiti dai ricorrenti all'interno del sodalizio, ancora una volta valorizzando sia una serie di chiamate in correità diretta e di chiamate in reità, sempre motivatamente ritenute attendibili, sia plurime identificazioni fotografiche e positivi esiti dei disposti controlli di Polizia giudiziaria. 6.4 Quanto a OR GL, la Corte territoriale ha valorizzato anche gli esiti di un separato procedimento penale, nell'ambito del quale l'odierno ricorrente e uno dei collaboratori di giustizia avevano riportato condanna per vicende legate a traffici di sostanze stupefacenti. Riguardo a tali vicende la menzionata Corte, nel disattendere il rilievo difensivo, secondo cui il mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. avrebbe dovuto condurre ad escludere la prova dell'affiliazione del ricorrente al clan, ha 19 sottolineato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, precise e circostanziate, deponevano nel senso che l'attività di narcotrafficante di OR GL - circostanza questa incontestata e dimostrata dalle sentenze di condanna per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 - fosse svolta per conto dell'associazione in contestazione quale affiliato alla stessa. In particolare, AG Di AN, che aveva dimostrato un'approfondita e sicura conoscenza di OR GL e che proprio per il suo ruolo nei traffici internazionali di stupefacente per conto del clan ER era in grado di ben distinguere se al traffico partecipava un clan o singoli soggetti, aveva spiegato che OR GL e AU IA consegnavano il denaro della cosiddetta puntata per l'importazione di stupefacente dall'estero per conto del clan di Villaricca. AG Di AN aveva indicato anche i luoghi di incontro, che avevano trovato positivo riscontro nell'attività di polizia giudiziaria acquisita agli atti. La Corte territoriale ha inoltre evidenziato che il narrato di AG Di AN aveva trovato significativa conferma nelle indicate intercettazioni ambientali in carcere, nel corso delle quali era stato ET MO a indicare AG Di AN come soggetto a conoscenza di numerose e dettagliate circostanze, tanto da indicarlo come custode di armi. L'inserimento di OR MO nel clan camorristico era stato riferito anche da EN UA, OV HI, OB PE e OV PI e rispetto alle dichiarazioni da questi rese la difesa non aveva svolto osservazioni o aveva formulato rilievi generici. 6.5 Riguardo a AU IA, la Corte territoriale, premesso che la sua posizione era analoga e sovrapponibile a quella di OR GL, ha osservato che dal narrato di AG Di AN era emerso che entrambi gli imputati si occupavano, nell'ambito delle attività illecite del clan, del traffico degli stupefacenti, mantenendo anche i contatti con gli esponenti degli altri clan, coinvolti nel settore del narcotraffico. La Corte d'appello ha aggiunto che il ruolo di AU IA quale appartenente al clan, inserito nel settore degli stupefacenti, era stato indicato anche da OV HI, EN UA e OV PI, i quali non si erano limitati ad indicare genericamente AU IA quale appartenente al clan ma avevano anche specificato il suo ruolo ed avevano indicato circostanze specifiche, che lo riguardavano, dimostrandone una sicura conoscenza. Il Collegio di secondo grado, inoltre, ha osservato che le condanne per il reato associativo finalizzato al traffico degli stupefacenti non precludevano la partecipazione del ricorrente all'associazione camorristica ed anzi costituivano uno specifico elemento di riscontro a tutte quelle dichiarazioni dei collaboratori che avevano indicato il ricorrente dedito al traffico degli stupefacenti per conto del clan. 20 6.6 Quanto a ME CC, la Corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni rese -da EN UA e AG Di AN, i quali, dimostrando di avere una diretta e sicura conoscenza del ricorrente, avevano indicato in modo del tutto sovrapponibile il ruolo attivo all'interno del clan, nel settore del traffico degli stupefacenti e delle estorsioni nonché quale accompagnatore di GI AC. Anche OV HI aveva indicato ME LI quale appartenente al clan e ha precisato di averlo conosciuto in occasione di un recupero di soldi nei confronti di un debitore di Villaricca;
per tale motivo il collaboratore si era rivolto al clan operante nel Comune di residenza del debitore e vi era stato un incontro al quale aveva partecipato per conto del clan "territorialmente competente" proprio ME LI. Il ruolo di ME LI di accompagnatore di GI AC era stato indicato anche da IT UA, che, pur non essendo formalmente affiliato, aveva sicuramente frequentato soggetti appartenenti al clan di Villaricca, dimostrando conoscenza delle attività e dinamiche dell'associazione. 6.7 Riguardo a GI AC la Corte del merito ha valorizzato le dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia, tra cui OV PI, ME ET, FF RA, GI AN, AG Di AN, EN UA, i quali avevano indicato il ricorrente come appartenente al clan RA - AC con funzioni direttive ed attivo nel settore degli stupefacenti attraverso la partecipazione alle cosiddette puntate per l'acquisto di significativi quantitativi di stupefacenti da rivendere. 6.8 Quanto a ET MO, la Corte territoriale ha rilevato che le attendibili dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare di SS NA, AG Di AN e EN UA, erano idonee non già a indicare una generica appartenenza del ricorrente al clan ma a delineare lo specifico ruolo e l'apporto concreto offerto dal ricorrente nell'ambito dell'enucleato sodalizio malavitoso. Secondo i predetti collaboratori, infatti, ET MO era il punto di riferimento di OR GL, che lo aveva coinvolto nelle attività illecite del clan, e custode delle armi del sodalizio;
circostanza quest'ultima specificamente riscontrata dal suo arresto del 22 ottobre 2011, allorquando è stato trovato in possesso di pistole di provenienza illecita e di copie di documenti di identità di terzi. La Corte di appello ha aggiunto che ulteriori elementi autonomi di conferma dell'inserimento di ET MO nel contesto associativo erano rappresentati dal contenuto delle conversazioni ambientali intercettate in carcere, come indicate ai fogli 32 e 33 della sentenza impugnata. 6.9 Alla luce di quanto precede, richiamate le argomentazioni formulate nel § 5.3 sul vaglio di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, 21 effettuato dai Giudici del merito, deve rilevarsi che nessun appunto può essere mosso alle valutazioni lineari, logiche e corrette, operate -dal Tribunale e dalla Corte d'appello con riguardo alla ritenuta intraneità degli odierni ricorrenti al sodalizio in questione. Ancora una volta, nell'affermare la responsabilità dei ricorrenti per il delitto associativo, entrambi i Giudici del merito hanno valorizzato le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, i quali, in quanto soggetti che avevano ricoperto posizioni di spicco all'interno degli ambienti della criminalità organizzata campana, avevano per lo più narrato fatti appresi direttamente e ritenuti attendibili all'esito di un percorso condotto facendo corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012 Ud. (dep. 14/05/2013), Rv. 255145), secondo cui, come già ricordato, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni e tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica e tassativa sequenza logico-temporale. La Corte territoriale ha rimarcato che le dichiarazioni erano precise, circostanziate e autonome e si riscontravano reciprocamente, senza che fossero stati indicati elementi concreti per ritenere che i dichiaranti avessero un motivo di astio nei confronti dei ricorrenti o li avessero intesi calunniare attribuendo loro un ruolo non ricoperto all'interno del clan. Sulla base delle anzidette dichiarazioni, riscontrate anche da dialoghi intercettati in carcere e dagli esiti positivi dei sequestri di armi operati, i Giudici del merito hanno ritenuto provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dei ricorrenti, senza incorrere - contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti - neanche in violazioni dello statuto normativo della partecipazione ex art. 416 bis cod. pen. I menzionati Giudici, infatti, hanno individuato fatti concreti rivelatori dello stabile inserimento dei ricorrenti con un ruolo attivo nel sodalizio, avendo ritenuto provato che essi erano dediti al traffico degli stupefacenti svolto per conto del sodalizio e, quanto a GI AC, che egli aveva anche un ruolo apicale, essendo "soggetto preposto per un numero significativo di anni alla gestione e direzione di svariati affari criminali tra cui soprattutto le estorsioni e come tale riconosciuto da una molteplicità di soggetti" (così f. 137 della sentenza di primo grado). 22 6.10 A fronte della motivazione della sentenza impugnata deve rilevarsi che i ricorrenti non hanno individuato passaggi o punti della decisione idonei a disarticolare o, comunque, a porre in crisi la complessiva tenuta del discorso logico-argomentativo delineato dal Collegio d'appello, limitandosi a sottoporre all'attenzione di questa Suprema Corte una serie di elementi assertivamente prospettati come rilevanti per l'individuazione del compendio probatorio, attraverso una metodologia impostata sullo svilimento del narrato dei collaboratori e sul richiamo a deduzioni ed osservazioni precedentemente operate in altri atti, ovvero dagli stessi ritenute desumibili, che non soddisfa di certo gli indispensabili requisiti di una critica specifica, che deve permeare di sé l'intero atto di impugnazione. Si è sollecitata, così, questa Corte a effettuare una diversa valutazione degli elementi di prova ma ciò è incompatibile con la natura del giudizio di legittimità, poiché pretende di imporre una inammissibile rivisitazione di tipo alternativo, ovvero una rilettura di merito, del complesso delle emergenze probatorie. 7. Scevra da vizi è anche la parte della motivazione della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio. 8. ME LI, GI AC e AU IA hanno contestato la sussistenza delle aggravanti contestate. 8.1 Deve rilevarsi, innanzitutto, che AU IA aveva del tutto genericamente chiesto l'esclusione delle contestate aggravanti, essendosi limitato, nel paragrafo dell'atto di appello dedicato alla richiesta di assoluzione dal reato ascrittogli, a chiedere il mancato riconoscimento delle menzionate circostanze senza null'altro aggiungere. Ne discende che una censura, così formulata, in quanto originariamente inammissibile, poteva non essere presa in considerazione dalla Corte del merito. Ne discende altresì che tale censura non può essere oggetto di ricorso per cassazione (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 10709 del 25.11.2014, Rv. 262700, sull'inammissibilità dei motivi di impugnazione generici, pur quando il giudice dell'impugnazione non pronunci in concreto la sanzione dell'inammissibilità). 8.2 Le doglianze, sollevate da GI AC e ME LI sull'aggravante della disponibilità delle armi, costituiscono, invece, la reiterazione di censure già sollevate in appello e correttamente disattese dalla Corte territoriale, che al riguardo ha richiamato le dichiarazioni rese da FF RA e da AG Di AN in ordine alle armi del clan, custodite da ET MO. Tali dichiarazioni avevano trovato specifico riscontro nel sequestro delle armi, eseguito nel 2011 nei confronti di quest'ultimo, e nelle conversazioni ambientali in carcere, nel corso delle quali era stato lo stesso MO ET ad indicare "AG di Marano", da intendersi proprio in AG Di AN, come colui 23 che aveva indicato la sua disponibilità di armi. Anche ME ET, OV HI e IT UA avevano confermato la disponibilità di armi da parte del clan. Va ricordato che, in tema di associazione a delinquere, per il riconoscimento della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento in fatto della disponibilità di un armamento, quale desumibile ad esempio dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale e dal contenuto delle intercettazioni (cfr. Sez. 1, n. 14255 del 14.6.2016, Rv. 269839). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha rimarcato che i collaboratori di giustizia e lo stesso imputato ET MO avevano affermato che il clan aveva la disponibilità delle armi e tanto basta per ritenere esistente, compiuta e logica la giustificazione esibita dalla decisione, essendo di tutta evidenza che le riportate dichiarazioni sono indicative della disponibilità delle armi da parte del sodalizio, destinate a mantenere il controllo sul territorio di influenza e alla realizzazione degli scopi illeciti anche attraverso l'eliminazione dei rivali. 8.3 GI AC ha contestato anche l'essere stato ritenuto promotore dell'associazione in questione. La censura è priva di specificità a fronte dei rilievi formulati dalla Corte di appello, che ha rimarcato che il ruolo primario e apicale del ricorrente AC era stato indicato da ME ET, FF RA, GI AN, AG Di AN e EN UA, i quali avevano fornito una ricostruzione univoca della figura e del ruolo dell'imputato, "soggetto preposto per un numero significativo di anni alla gestione e direzione di svariati affari criminali tra cui soprattutto le estorsioni e come tale riconosciuto da una molteplicità di soggetti" (v. f. 137 della sentenza di primo grado). La Corte d'appello ha avuto cura di precisare che le dichiarazioni riguardavano la partecipazione al clan nel periodo successivo al 27 maggio 1998, cosicché la assoluzione, pronunciata dal Tribunale di Napoli nel 2000, non pregiudicava l'affermazione di responsabilità per il periodo successivo. 9. Tutti i ricorrenti - ad eccezione di OR GL - hanno altresì censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte territoriale, nell'affermare il difetto di elementi positivamente valutabili al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche, ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 10. ME LI e ET MO hanno formulato rilievi censori anche con riguardo all'entità della pena. Trattasi, invero, di rilievi generici a fronte della motivazione, fornita dal Collegio d'appello, che ha evidenziato che la pena era stata determinata nel minimo edittale previsto per il partecipe ad una associazione armata, come quella contestata. Giova precisare che la Corte territoriale ha dato espressa risposta alla doglianza concernente l'entità della pena con specifico riferimento a ET MO ma i rilievi argomentativi valgono anche per ME LI, essendo stata applicata ad entrambi i predetti imputati la stessa pena, pari a 12 anni di reclusione. 11. In conclusione, i ricorsi proposti sono inammissibili e la declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente