Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1952, n. 2530
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24 gennaio 1953
Art. 1. Articolo unico.

Il presidente del tribunale ha la potesta' di liquidare discrezionalmente, agli arbitri previsti dall' art. 60 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , gia' modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 157 , compensi che possono essere determinati nelle seguenti misure:
per i primi due arbitri da lire 1000 a lire 2000;
per il terzo arbitro da lire 1500 a lire 3000.

Entrata in vigore il 24 gennaio 1953