Art. 1. Articolo unico.
Il presidente del tribunale ha la potesta' di liquidare discrezionalmente, agli arbitri previsti dall' art. 60 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , gia' modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 157 , compensi che possono essere determinati nelle seguenti misure:
per i primi due arbitri da lire 1000 a lire 2000;
per il terzo arbitro da lire 1500 a lire 3000.
Il presidente del tribunale ha la potesta' di liquidare discrezionalmente, agli arbitri previsti dall' art. 60 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , gia' modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 157 , compensi che possono essere determinati nelle seguenti misure:
per i primi due arbitri da lire 1000 a lire 2000;
per il terzo arbitro da lire 1500 a lire 3000.