Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 03/03/2026, n. 4036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4036 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04036/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10308/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10308 del 2025, proposto da
HA Ur RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cipolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del Ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il consigliere HI AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che parte ricorrente, di cittadinanza pakistana, agisce per l’accertamento della illegittimità dell’inerzia osservata dall’amministrazione con riguardo all’avvio del procedimento di rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi di studio;
che, esaurita la fase cautelare, è stata fissata camera di consiglio ai fini della decisione;
che, nel caso di specie, l’azione è stata avviata al fine di poter presentare la domanda, e in ragione del rifiuto a concedere un appuntamento presso l’ambasciata in Pakistan a tale scopo;
che, nelle more del giudizio, l’appuntamento è stato concesso;
che quindi è cessata la materia del contendere, posto che si è ottenuto quanto sollecitato con l’istanza a provvedere rivolta all’amministrazione (vale a dire, di essere posti in condizione di inoltrare la domanda di rilascio del visto, dopo aver formalizzato preiscrizione universitaria);
che infatti il termine di 90 giorni per provvedere di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 349 del 1999 decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile in forza dell’appuntamento, fermo restando che l’amministrazione è altresì tenuta a fissare tempestivamente tale appuntamento, su richiesta della parte interessata;
che non rientra nei poteri del Tribunale ordinare il rilascio del visto, come anche sollecitato da parte ricorrente, atteso che si tratta di potere discrezionale non ancora esercitato dall’amministrazione;
che il ricorso va perciò dichiarato in parte infondato, in parte oggetto di cessata materia del contendere;
che in ragione dell’ingente flusso di domande che l’ambasciata in Pakistan ha dovuto recentemente fronteggiare, e di cui è indice l’ingente contenzioso in tale materia pendente innanzi a questo Tribunale, nonché della reciproca soccombenza, sussistono ragioni eccezionale per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), in parte respinge il ricorso in epigrafe, e per il resto dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
HI AT, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HI AT | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO