CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 23/01/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 307/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAFFEI ANGELICA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3185/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bellona - Piazza Municipio 81041 Bellona CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
IS Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 55732500000182 IMU 2019
contro
IS Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.ACCERT.ESEC n. 40402400000969 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 136/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
Resistente: IS SR, rigetto del ricorso con vittoria di spese;
Comune di Bellona non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.a Ricorrente_1 impugna il sollecito di pagamento n.55732500000182 per omesso pagamento IMU anno 2019 al Comune di Bellona , notificato dalla IS SR . Eccepisce che l'abitazione oggetto della pretesa creditoria costituisce la propria abitazione principale e pertanto esente dal pagamento IMU. Cita a tale proposito la sentenza della Corte Costituzionale n.209 del 2022 .Eccepisce poi la prescrizione del tributo, nonché la mancata indicazione degli atti prodromici e del calcolo degli interessi .
E' costituita la IS SR che precisa che la ricorrente è stata destinataria di un sollecito di pagamento avente ad oggetto un avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento IMU anno 2019 , ritualmente notificato il 17.12.2024 e non opposto .
Il Comune di Bellona non risulta costituito.
Con ordinanza n.1556/2025 depositata il 17.11.2025 il Giudice, preso atto che sebbene parte ricorrente abbia richiesto , nel ricorso introduttivo, la discussione in pubblica udienza ai sensi dell'art.33 del Dlgs.
546/92, l'avviso di trattazione inviato alle parti invece conteneva , per un mero errore del sistema, l'indicazione che la causa sarebbe stata trattata in camera di consiglio , ha rinviato all'odierna pubblica udienza la trattazione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso non può trovare accoglimento.
L'esenzione IMU compete al verificarsi di due condizioni : la dimora abituale e la residenza anagrafica. L
'art.43 cc. stabilisce che il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale . La dimora abituale
è riferita al luogo in cui il soggetto abita in forma continuativa per lo svolgimento della propria vita quotidiana
, dovendo coincidere con il luogo di residenza . Pertanto si ha dimora abituale quando una persona fissa la propria residenza in un determinato luogo ,scegliendo di abitarvi stabilmente e ivi svolgendo con continuità le sue normali consuetudini di vita e le normali relazioni sociali. Nella sentenza n.8627 del 28.5.2019 la
Cassazione ha precisato che in tema di agevolazioni tributarie e chi vuole far valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione che deve provare i presupposti che ne legittimano la richiesta
( Cass.23228/2017; Cass.21406/2012). Pertanto i requisiti richiesti ai proprietari per poter usufruire delle agevolazioni IMU sono la residenza anagrafica del proprietario che ne faccia la propria dimora abituale. In mancanza di queste condizioni , l'immobile non può essere definito “prima casa” o comunque esente IMU
. La residenza è un dato anagrafico che può essere verificato tramite una dichiarazione all'anagrafe del
Comune . La dimora abituale invece prevede la presenza stabile del proprietario dell'abitazione all'interno dell'immobile .
La sentenza poi 209/2022 della Corte Costituzionale , è intervenuta orientando la qualificazione dell'abitazione principale ai fini IMU , in senso conforme alla Costituzione . A tal fine viene richiesto che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica , nonché sussista effettivamente la dimora abituale , senza che abbia rilevanza la residenza anagrafica dei suoi familiari . L'esenzione dall'IMU dell'abitazione principale riguarda quindi i fabbricati dove il contribuente vi abbia stabilito la dimora abituale
, nonché la residenza anagrafica , che devono sempre coesistere . Nel caso in cui dimora e residenza siano divergenti , l'esenzione non deve essere applicata. Mentre il requisito della residenza è riscontrabile in anagrafe comunale particolarmente sfuggente potrebbe apparire la sussistenza del requisito della dimora abituale . A riguardo la stessa Corte precisa che i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica , di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio.
Si evidenzia che il contribuente residente anagraficamente in Bellona alla Indirizzo_1 ritiene erroneamente applicabile al cespite di cui all'avviso di accertamento presupposto l'esenzione IMU prevista per l'abitazione principale , pur non avendo la residenza anagrafica alla IN .
Sull'intervenuta prescrizione si evidenzia,infine, che in materia di tributi locali trova applicazione la disposizione di cui all'art.1 comma 161 della L.296/2006, secondo cui “gli avvisi di accertamento in rettifica e di ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati “ . Ebbene la
Concessionaria non è decaduta dalla riscossione dell'imposta locale avendo ritualmente notificato alla ricorrente l'avviso di accertamento IMU presupposto relativa all'annualità 2019 con raccomandata spedita il 21.11.2024 e ricevuta dall'istante il 17.12.2024. Nel caso in esame peraltro non è applicabile l'istituto della prescrizione bensì quello della decadenza .La Concessionaria non è decaduta dalla riscossione della tassa in esame avendo ritualmente notificato l'avviso di accertamento esecutivo relativo all'annualità 2019 nel pieno rispetto del termine di decadenza previsto dalla citata norma e come provato agli atti .
Assorbito ogni ulteriore motivo il Giudice decide come da dispositivo .
Le spese seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della
IS SR che liquida in euro 300,00oltre oneri di legge
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAFFEI ANGELICA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3185/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bellona - Piazza Municipio 81041 Bellona CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
IS Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 55732500000182 IMU 2019
contro
IS Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.ACCERT.ESEC n. 40402400000969 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 136/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
Resistente: IS SR, rigetto del ricorso con vittoria di spese;
Comune di Bellona non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.a Ricorrente_1 impugna il sollecito di pagamento n.55732500000182 per omesso pagamento IMU anno 2019 al Comune di Bellona , notificato dalla IS SR . Eccepisce che l'abitazione oggetto della pretesa creditoria costituisce la propria abitazione principale e pertanto esente dal pagamento IMU. Cita a tale proposito la sentenza della Corte Costituzionale n.209 del 2022 .Eccepisce poi la prescrizione del tributo, nonché la mancata indicazione degli atti prodromici e del calcolo degli interessi .
E' costituita la IS SR che precisa che la ricorrente è stata destinataria di un sollecito di pagamento avente ad oggetto un avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento IMU anno 2019 , ritualmente notificato il 17.12.2024 e non opposto .
Il Comune di Bellona non risulta costituito.
Con ordinanza n.1556/2025 depositata il 17.11.2025 il Giudice, preso atto che sebbene parte ricorrente abbia richiesto , nel ricorso introduttivo, la discussione in pubblica udienza ai sensi dell'art.33 del Dlgs.
546/92, l'avviso di trattazione inviato alle parti invece conteneva , per un mero errore del sistema, l'indicazione che la causa sarebbe stata trattata in camera di consiglio , ha rinviato all'odierna pubblica udienza la trattazione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso non può trovare accoglimento.
L'esenzione IMU compete al verificarsi di due condizioni : la dimora abituale e la residenza anagrafica. L
'art.43 cc. stabilisce che il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale . La dimora abituale
è riferita al luogo in cui il soggetto abita in forma continuativa per lo svolgimento della propria vita quotidiana
, dovendo coincidere con il luogo di residenza . Pertanto si ha dimora abituale quando una persona fissa la propria residenza in un determinato luogo ,scegliendo di abitarvi stabilmente e ivi svolgendo con continuità le sue normali consuetudini di vita e le normali relazioni sociali. Nella sentenza n.8627 del 28.5.2019 la
Cassazione ha precisato che in tema di agevolazioni tributarie e chi vuole far valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione che deve provare i presupposti che ne legittimano la richiesta
( Cass.23228/2017; Cass.21406/2012). Pertanto i requisiti richiesti ai proprietari per poter usufruire delle agevolazioni IMU sono la residenza anagrafica del proprietario che ne faccia la propria dimora abituale. In mancanza di queste condizioni , l'immobile non può essere definito “prima casa” o comunque esente IMU
. La residenza è un dato anagrafico che può essere verificato tramite una dichiarazione all'anagrafe del
Comune . La dimora abituale invece prevede la presenza stabile del proprietario dell'abitazione all'interno dell'immobile .
La sentenza poi 209/2022 della Corte Costituzionale , è intervenuta orientando la qualificazione dell'abitazione principale ai fini IMU , in senso conforme alla Costituzione . A tal fine viene richiesto che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica , nonché sussista effettivamente la dimora abituale , senza che abbia rilevanza la residenza anagrafica dei suoi familiari . L'esenzione dall'IMU dell'abitazione principale riguarda quindi i fabbricati dove il contribuente vi abbia stabilito la dimora abituale
, nonché la residenza anagrafica , che devono sempre coesistere . Nel caso in cui dimora e residenza siano divergenti , l'esenzione non deve essere applicata. Mentre il requisito della residenza è riscontrabile in anagrafe comunale particolarmente sfuggente potrebbe apparire la sussistenza del requisito della dimora abituale . A riguardo la stessa Corte precisa che i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica , di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio.
Si evidenzia che il contribuente residente anagraficamente in Bellona alla Indirizzo_1 ritiene erroneamente applicabile al cespite di cui all'avviso di accertamento presupposto l'esenzione IMU prevista per l'abitazione principale , pur non avendo la residenza anagrafica alla IN .
Sull'intervenuta prescrizione si evidenzia,infine, che in materia di tributi locali trova applicazione la disposizione di cui all'art.1 comma 161 della L.296/2006, secondo cui “gli avvisi di accertamento in rettifica e di ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati “ . Ebbene la
Concessionaria non è decaduta dalla riscossione dell'imposta locale avendo ritualmente notificato alla ricorrente l'avviso di accertamento IMU presupposto relativa all'annualità 2019 con raccomandata spedita il 21.11.2024 e ricevuta dall'istante il 17.12.2024. Nel caso in esame peraltro non è applicabile l'istituto della prescrizione bensì quello della decadenza .La Concessionaria non è decaduta dalla riscossione della tassa in esame avendo ritualmente notificato l'avviso di accertamento esecutivo relativo all'annualità 2019 nel pieno rispetto del termine di decadenza previsto dalla citata norma e come provato agli atti .
Assorbito ogni ulteriore motivo il Giudice decide come da dispositivo .
Le spese seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della
IS SR che liquida in euro 300,00oltre oneri di legge