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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/09/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4174 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
Persiceto (BO) il 19 settembre 1969 ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Mitaritonna con studio in Bologna,
Galleria Cavour n. 2, ove è elettivamente domiciliato parte attrice contro
C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
28 agosto 1985, rappresentata e difesa dall' Avv. Stefano Goldstaub del Foro di
Bologna, con studio in Bologna Viale XII Giugno n. 26 ove è elettivamente domiciliata parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte telematicamente depositato dalle parti il 23/06/2025;
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 21/03/2024 chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge sposata con rito civile a SAN GIOVANNI IN PERSICETO CP_1
in data 07/05/2020, unione dalla quale, il 19 settembre 2020, nasceva la piccola
; il ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale Per_1
e della intollerabilità della convivenza, chiedeva la separazione dalla moglie,
l'affido super esclusivo della minore e l'assegnazione della casa coniugale, ave avrebbe vissuto con la figlia;
formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva di canto suo che: CP_1
a) fosse ordinato al Sig. la cessazione della condotta pregiudizievole da Pt_1
lui posta in essere;
b) la minore fosse affidata in via super esclusiva alla madre;
chiedeva, inoltre, una diversa regolamentazione delle ulteriori questioni accessorie inerenti gli aspetti parentali ed economici.
Successivamente, all'udienza del 18/02/2025, entrambe le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del procedimento, nei termini di cui alle conclusioni congiunte;
i difensori ne chiedevano l'accoglimento, rinunciando ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio.
§
La separazione personale fra i coniugi nato a [...] in Parte_1
Persiceto (BO) il 19 settembre 1969 e nata a [...] CP_1
(Indonesia) il 28 agosto 1985 deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
pagina 2 di 7 Senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria al riguardo, può ritenersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stesso comportamento processuale delle parti, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi, che attestano il venir meno dell'affectio coniugalis.
Le risultanze processuali attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza: la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca, l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a San Giovanni in [...] il [...] e CP_1
nata a [...] il [...].
Quanto alle domande accessorie, inerenti l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita ed il mantenimento di , questo Collegio ritiene che quanto Per_1
previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal
Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
A causa dei pregressi rapporti delle parti e della situazione della minore si reputa opportuno il monitoraggio del nucleo familiare per 24 mesi dalla decisione.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite. Le spese di Ctu sono poste a carico delle parti nella misura del505 ciascuna. Inoltre le parti devono versare allo Stato invia solidale (nella suddivisione interna la quota sarà di 50% ciascuna) per l'intervento del curatore speciale la somma di euro 4711,00 oltre accessori di legge.
P . Q . M .
pagina 3 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
San Giovanni in Persiceto (BO) il 19 settembre 1969 e nata a CP_1
CI (Indonesia) il 28 agosto 1985, che hanno contratto matrimonio in data
07/05/2020 a SAN GIOVANNI IN PERSICETO, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO, atto n. 9 –
Parte 1 – Ufficio 1, Anno 2020;
2) recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte, e, per l'effetto:
1) dispone che i coniugi vivranno separati, come già di fatto avviene;
2) prende atto che la sig.ra si impegna ed obbliga, entro e non oltre 10 CP_1
giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, a trasferire la propria residenza presso l'appartamento di Via Carbonara n. 2/H in San Giovanni in
Persiceto portando con sè i propri effetti personali e liberando la casa coniugale sita sempre in San Giovanni in Persiceto (BO), via Carbonara n. 114
- di proprietà del signor – che ivi si trasferirà a vivere Parte_1
unitamente alla figlia minore La resistente si impegna altresì, ove Per_1 necessario perché trascritto, a prestare l'assenso alla cancellazione del provvedimento di assegnazione della casa familiare in suo favore, impegnandosi altresì a restituire al marito, entro la medesima data, anche tutti i mazzi delle chiavi in suo possesso;
3) affida ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Per_1
responsabilità genitoriale, mantenendo la collocazione prevalente e la residenza presso il padre nella casa familiare sita in San Giovanni in Persiceto
(BO) alla via Carbonara n. 114, che a tal fine gli viene assegnata. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente e autonomamente la responsabilità genitoriale, durante il tempo di permanenza della figlia minore presso ciascuno di loro. I genitori assumeranno, altresì, di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza per ad Per_1 eccezione di quelle relative all'istruzione e alla salute che, ex art. 337 ter cc, saranno riservate in favore del solo padre, così come suggerito all'esito della pagina 4 di 7 CTU;
4) dispone che il sig. provvederà al mantenimento integrale della figlia Pt_1
minore sia per quanto concerne le spese ordinarie che quelle Per_1
straordinarie, impegnandosi a reintegrare eventuali spese anticipate dalla sig.ra nell'interesse della figlia per spese di vestiario, spese scolastiche, CP_1
ricreative, mediche non-mutuabili, così come individuate nel protocollo sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna noto alle parti al quale ci si riporta;
5) dispone che il sig versi , entro il 10 di ogni mese, quale Parte_1 contributo perequativo al mantenimento della figlia l'importo di € Per_1
200,00 mensili – somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat – oltre a provvedere, sempre nell'interesse della minore, al pagamento del canone di locazione, degli oneri condominiali e dei costi relativi all'ordinaria manutenzione relativi all'immobile di Via Carbonara 2H in San Giovanni in
Persiceto ove la madre si trasferirà a vivere unitamente a nei periodi di Per_1
sua spettanza;
6) dispone che il sig. - tenuto conto dell'attuale stato di Parte_1
disoccupazione della moglie – versi inoltre a titolo di mantenimento della moglie l'ulteriore importo di € 400,00 oltre rivalutazione annuale Istat, da pagarsi in via anticipata entro il 10 di ogni mese;
7) prende atto che i genitori concordano di seguire il calendario di frequentazioni della madre con la minore indicato nell'elaborato peritale, ovvero:
- Fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola (dalle ore 10,00 in eventuali venerdì festivi) fino al lunedì mattina, con il rientro a scuola
(o accompagnamento dall'altro genitore);
- Nella settimana in cui il fine settimana è di permanenza paterna Per_1 trascorrerà con la madre anche l'intervallo compreso tra il mercoledì pomeriggio (con il prelievo da scuola, o dall'abitazione paterna in caso di sospensione scolastica) e il venerdì mattina (con riaccompagnamento a scuola o dal padre ad opera della madre);
- Nelle settimane in cui la minore trascorre il fine settima con la madre pagina 5 di 7 si prevede anche un pernottamento infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, con accompagnamento a scuola il giovedì;
- vacanze estive: la minore trascorrerà tre settimane con ciascun genitore, di cui due anche consecutive;
- festività natalizie: ad anni alterni dal 23 dicembre alle 18,00 al 30
dicembre alle 18,00 con un genitore e dal 30 dicembre alle 18,00 al 6 gennaio alle 18,00 con l'altro. In caso di disaccordo, negli anni pari deciderà la mamma in quelli dispari il papà;
- In merito alle vacanze pasquali: ad anni alterni con ciascun genitore. In caso di disaccordo, negli anni pari deciderà la mamma in quelli dispari il papà;
- Ad anni alterni anche gli altri ponti scolastici (2 giugno, 2 novembre e
8 dicembre) e la possibilità per a partire dal 2025, di Per_1
trascorrere ad anni alterni il giorno del compleanno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro;
8) prende atto che i genitori autorizzano sin d'ora il rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ivi compresa la carta d'identità, per sé stessi e per la figlia minorenne stabilendo sin d'ora che il passaporto di
[...]
verrà custodito dal padre;
Pt_2
9) prende atto che le parti si danno reciprocamente atto di aver così regolato e definito ogni e qualsiasi rapporto economico e di null'altro avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione di quanto convenuto con il presente accordo.
Dispone che i Servizi sociali competenti effettuino un monitoraggio del nucleo familiare e della situazione della minore per un periodo di 24 mesi dalla decisione
3) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN
GIOVANNI IN PERSICETO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio,con spese di ctu a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna .
pagina 6 di 7 5) Dispone il pagamento in favore dello Stato delle spese legali per il curatore speciale nella misura di euro 4711.00 oltre rimborso forfettario,Iva e Cassa come per legge
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.7.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 7 di 7