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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/05/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1231/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 7/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/3/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato RICCARDO PASQUINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lido di Camaiore (LU), via Enrico De Nicola n. 171, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati, sotto il più ampio profilo, libero ciascuno di fissare ove lo ritiene opportuno la propria residenza, senza reciproche interferenze;
2) i coniugi si dichiarano indipendenti economicamente;
3) la casa coniugale sita in Pietrasanta, via del Rio n. 79, resterà, ancorché non assegnata nelle disponibilità della sig.ra , essendo di proprietà dei di lei genitori;
Parte_2
4) il mantenimento ordinario del figlio , per quanto ancora dovuto, avverrà in maniera Per_1 diretta da parte di entrambi i genitori, mentre le spese straordinarie, sempre per quanto ancora dovuto, faranno carico a ciascun genitore nella misura del 50%, corrispondendo direttamente al suddetto figlio maggiorenne la somma dovuta;
5) i ricorrenti danno atto di aver definitivamente regolamentato i loro rapporti economici e di nulla
1 avere al riguardo a pretendente l'uno nei confronti dell'altro, nemmeno a titolo di arretrati per il mantenimento ordinario, né per le spese straordinarie;
5) entrambi i ricorrenti si prestano mutuo consenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti;
6) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento/divorzile, dichiarando di essere economicamente autosufficienti;
7) i coniugi espressamente e definitivamente rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in ZA (LU) il 27/10/1996, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_2
22/1/1998), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ed (nato il [...]), Per_1 anch'egli maggiorenne ma non ancora totalmente autosufficiente dal punto di vista economico - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in ZA (LU) in data 27/10/1996, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di ZA (LU) all'Atto Numero 28, Parte II, Serie A,
Ufficio 1, dell'Anno 1996;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
2 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di ZA (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 7/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 7/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/3/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato RICCARDO PASQUINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lido di Camaiore (LU), via Enrico De Nicola n. 171, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati, sotto il più ampio profilo, libero ciascuno di fissare ove lo ritiene opportuno la propria residenza, senza reciproche interferenze;
2) i coniugi si dichiarano indipendenti economicamente;
3) la casa coniugale sita in Pietrasanta, via del Rio n. 79, resterà, ancorché non assegnata nelle disponibilità della sig.ra , essendo di proprietà dei di lei genitori;
Parte_2
4) il mantenimento ordinario del figlio , per quanto ancora dovuto, avverrà in maniera Per_1 diretta da parte di entrambi i genitori, mentre le spese straordinarie, sempre per quanto ancora dovuto, faranno carico a ciascun genitore nella misura del 50%, corrispondendo direttamente al suddetto figlio maggiorenne la somma dovuta;
5) i ricorrenti danno atto di aver definitivamente regolamentato i loro rapporti economici e di nulla
1 avere al riguardo a pretendente l'uno nei confronti dell'altro, nemmeno a titolo di arretrati per il mantenimento ordinario, né per le spese straordinarie;
5) entrambi i ricorrenti si prestano mutuo consenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti;
6) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento/divorzile, dichiarando di essere economicamente autosufficienti;
7) i coniugi espressamente e definitivamente rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in ZA (LU) il 27/10/1996, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_2
22/1/1998), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ed (nato il [...]), Per_1 anch'egli maggiorenne ma non ancora totalmente autosufficiente dal punto di vista economico - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in ZA (LU) in data 27/10/1996, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di ZA (LU) all'Atto Numero 28, Parte II, Serie A,
Ufficio 1, dell'Anno 1996;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
2 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di ZA (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 7/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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