Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 1
In materia di dichiarazione di fallimento, a norma dell'art. 147, secondo comma, legge fall., di ulteriori soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo precedentemente dichiarata fallita, deve ritenersi affetta da vizio di motivazione la sentenza di merito che, nel dare rilievo a una collaborazione di fatto del soggetto in questione alla conduzione dell'azienda, nonché alla sottoscrizione da parte sua, in un'unica occasione, di alcune cambiali a favore di unico creditore e, infine, al suo consenso ad un'iscrizione ipotecaria su un immobile in comproprietà (per una quota modesta) con i soci della società, abbia totalmente omesso di valutare la sussistenza di uno stretto vincolo familiare tra il soggetto stesso e i soci della società fallita, che ben avrebbe potuto costituire la ragione unica e sufficiente di tali comportamenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4331 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LE MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso l'avvocato MARIO MENGHINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE DI CHIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO ULTIMA di RO ES LE & C;
- intimato -
avverso la sentenza n. 195/96 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 06/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Menghini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 17 ottobre 1991 il Tribunale di Torino dichiarava il fallimento della società in nome collettivo Ultima di AU RN CH e c. e dei soci illimitatamente responsabili AU RN CH e LA PO. Su istanza del curatore, lo stesso Tribunale con sentenza 5 giugno 1993 dichiarava il fallimento di RC CH, a norma dell'art. 147, secondo comma, l.f., quale altro socio illimitatamente responsabile della medesima società (che, previamente sentito dal giudice delegato - relatore, aveva dichiarato di essere stato presente nei locali dell'esercizio commerciale della società fallita per aiutare il RA AU RN e di non opporsi alla dichiarazione del proprio fallimento). Con citazione 29 giugno 1993 RC CH proponeva opposizione contro la sentenza che aveva dichiarato il suo fallimento, eccependo preliminarmente la nullità della pronuncia per non essere egli stato sentito dal Tribunale in camera di consiglio (come prescrive l'art. 147, secondo comma, l.f.) e nel merito contestando la sua qualità di socio, dal Tribunale ritenuta sul solo fondamento delle dichiarazioni da lui rese al giudice relatore. Il curatore del fallimento resisteva alla opposizione valorizzando quelle dichiarazioni e osservando che l'esistenza del rapporto societario di fatto si era manifestata attraverso il compimento - da parte di RC CH - di atti di gestione della impresa collettiva.
Il Tribunale di Torino rigettava l'opposizione e l'appello del CH era rigettato dalla Corte d'appello con la sentenza 6 febbraio 1997 qui impugnata. Asseriva, da un lato, la Corte di merito che l'audizione del CH davanti al giudice relatore aveva pienamente soddisfatto la esigenza del contraddittorio, sicché il diritto di difesa, voluto garantire dal disposto dell'art. 147, comma 2, l.f., non aveva in concreto subito alcuna compressione;
dall'altro giudicava che le dichiarazioni rese, dal CH nella fase prefallimentare, benché prive del valore di prova legale a norma dell'art. 2733, comma 2. C.C., offrono alla libera valutazione del giudice indicazioni significative nel senso che "la espressa non opposizione all'istanza di estensione" implica il "riconoscimento delle circostanze ivi enunciate" (come "l'avere il CH RC trattato con terzi in relazione all'attività sociale con l'abituale presenza nel negozio;
l'avere sottoscritto cambiali rilasciate dalla società; l'avere sostenuto finanziariamente la stessa con le dette cambiali e con la concessione di ipoteca"). E se nella formazione per riempimento delle cambiali il nome di RC CH fu inserito dal prenditore nella ragione sociale della società debitrice, tale circostanza (sulla quale l'opponente fonda un argomento difensivo) costituisce "la riprova dell'affidamento dei terzi sulla qualità di socio dell'appellante".
Contro questa sentenza RC CH ha proposto ricorso per cassazione deducendo nell'unico complesso motivo insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il curatore del fallimento non si è costituito in questa fase. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell'unico complesso motivo, deducendo vizio di motivazione, il ricorrente, premesso che la Corte di merito ha escluso nella specie la esistenza degli elementi costituitivi (come affectio societatis e partecipazione agli utili e alle perdite) dell'effettivo vincolo sociale relativo a RC CH e ha ritenuto invece che sussistesse un complesso di circostanze idonee a creare l'apparenza di quel vincolo e a legittimare l'affidamento dei terzi sulla realtà di esso, prospetta innanzitutto la "contraddizione logica" della decisione che ha fondato il convincimento della manifestazione esterna di un rapporto sociale costituito tra più soggetti (i due che avevano dato vita a una collettiva regolare e il socio di fatto RC CH) con esclusivo riferimento al comportamento del supposto socio di fatto, "del tutto svincolato dalla collaborazione e dalla approvazione degli altri interessati". Con palese vizio di ragionamento la Corte di merito avrebbe per altro ritenuto sufficienti ad integrare la prova della esteriorizzazione del vincolo sociale i seguenti elementi: A. "il comportamento processuale tenuto (da RC CH) nella fase prefallimentare"; B. la sottoscrizione di cambiali da parte dello stesso CH;
C. la, così definita, "complessa circostanza" costituita dalla concessione di ipoteca. Quanto al punto sub A la Corte di merito avrebbe arbitrariamente interpretato ("stravolto") la dichiarazione resa dal CH in sede di esame davanti al giudice relatore ("È vero che stavo nei locali ed aiutavo mio AT) dando per espressamente riconosciuta la sua "abituale presenza" nei locali dell'esercizio e da tale erronea interpretazione avrebbe tratto inaccettabili conseguenze sotto il profilo dell'apparenza. Dalla mancata opposizione alla dichiarazione di fallimento la Corte ha illogicamente dedotto il riconoscimento della verità di tutte le circostanze di fatto indicate dal curatore nella istanza di estensione del fallimento ("l'avere il RC CH trattato con terzi in relazione all'attività sociale, con abituale presenza nel negozio, etc..."), quando dal tenore della verbalizzazione dell'esame non risulta che al CH siano state poste specifiche contestazioni con riguardo alle singole affermazioni contenute nell'istanza del curatore. Conclusivamente sul punto, "dalla lettura del verbale dell'udienza prefallimentare" emerge soltanto che RC CH dichiarò che stava nei locali per aiutare il RA e che non si opponeva alla dichiarazione di fallimento" e dunque una "simile presenza saltuaria" non può integrare quel "comportamento sintomatico dell'esistenza di un vincolo sociale di tale gravità da non lasciare alcun margine di dubbio ai terzi che entrino in contatto con il presunto socio". Quanto al punto B, la Corte di merito ha omesso di considerare che la sottoscrizione delle cambiali costituì un episodio del tutto isolato, a favore di una sola persona, come unica operazione di garanzia e per altro nella decisione impugnata è mancata la valutazione della ragione della erronea supposizione - da parte del prenditore - che RC CH rientrasse nella ragione sociale, quando non è provato un comportamento del CH, colposo o doloso, idoneo a provocare quell'errore, verosimilmente ingenerato dalla confusione fatta tra legame familiare e vincolo sociale, che l'impiego della ordinaria diligenza del terzo sarebbe valso ad evitare.
I giudici di appello hanno escluso - in premessa - che i comportamenti del CH possano essere considerati come indici univoci di un rapporto sociale di fatto e dunque anche la stessa sottoscrizione di cambiali non è stata interpretata come espressione di potestà gestoria: contraddittoriamente la Corte di merito a quei medesimi comportamenti (la prestata collaborazione nel bar dei familiari, la sottoscrizione di cambiali), fatti realmente posti in essere e non soltanto apparenti, ha attribuito il valore della apparenza del vincolo sociale.
Quanto infine al punto C, la Corte di merito ha omesso di considerare che la ipoteca costituita a favore della società aveva ad oggetto la quota di 1/6 di un immobile familiare e perciò era indispensabile per consentire alla madre e al RA di RC CH (proprietari delle altre quote e soci della collettiva) di ottenere credito bancario sulla garanzia ipotecaria dell'intero immobile. La Corte d'appello ha totalmente trascurato di considerare lo stretto vincolo di parentela e i rapporti intercorrenti tra il supposto socio e i soci della collettiva, rapporti che davano ragione, anche agli occhi dei terzi, del fatto che RC CH assoggettasse alla garanzia ipotecaria, a favore della società, la propria quota. È dunque mancata nella specie quella approfondita valutazione del significato indiziario della prestazione di garanzia (personale o ipotecaria) in ordine alla ipotesi di un vincolo sociale di fatto, che la giurisprudenza anche di legittimità ritiene necessaria al fine di escludere che l'intervento sia dettato soltanto dalla attitudine di solidarietà familiare.
In conclusione i giudici di appello hanno ritenuto la affidabile apparenza del vincolo sociale sul solo fondamento - 1 - del rilascio della ipoteca sulla quota di un sesto dell'immobile in comunione con i due soci della collettiva regolare e - 2 - della sottoscrizione di cambiali in un'unica occasione e a favore di un solo creditore sociale: la motivazione al riguardo è dunque inadeguata, poiché quei comportamenti meglio si spiegano con l'affectio familiaris. Ma la motivazione è anche intrinsecamente illogica. I giudici di appello hanno trascurato di considerare la particolarità della fattispecie consistente nella esistenza di una società palese e regolarmente costituita (tra la madre e il RA dell'opponente qui ricorrente) e, avendo negato che i comportamenti di RC CH fossero espressione di un effettivo rapporto sociale di fatto, non avrebbero potuto considerare quegli stessi comportamenti come indice di un vincolo apparente: di una società di persone regolare o si è soci, di diritto o di fatto, o non si è soci affatto.
2. La complessa censura è, nei limiti e nel senso di cui ora si dirà, fondata.
È necessario innanzitutto precisare che i giudici di appello hanno indicato il tema probatorio, posto dalla controversia, nella affidabile apparenza della partecipazione di RC CH - quale socio di fatto illimitatamente responsabile - alla impresa collettiva costituita, nelle forme di una regolare società in nome collettivo, dalla madre e dal RA di lui;
e, adeguandosi ai termini della controversia come fissati dai giudici di primo grado, non hanno compiuto un accertamento negativo in ordine alla sussistenza effettiva del vincolo sociale relativo appunto a RC CH, ma hanno espressamente escluso la rilevanza della prova al riguardo e coerentemente neppure hanno discusso l'argomento prospettato dall'appellante sulla asserita mancata prova sul punto. Sicché non sono pertinenti in questa sede i rilievi critici prospettati dal ricorrente nel senso che i giudici di merito avrebbero considerato come idonei a rappresentare la apparenza del vincolo elementi obbiettivi di conoscenza già valutati come insufficienti ad integrare la prova della effettività del vincolo stesso, poiché - ripetesi - la decisione impugnata non è fondata su una tale premessa negativa. Nè per altro può riconoscersi rigore logico alla proposizione conclusiva della discussione delle censure motivate nel ricorso (su di essa fondandosi un rilievo di intrinseca contraddittorietà della decisione), secondo cui non potrebbe in assoluto darsi la ipotesi della mera apparenza di un vincolo esteso a persona fisica estranea alla formale composizione sociale di una collettiva regolare, con la conseguenza - deve intendersi - che solo nella prova della effettività del vincolo potrebbe fondarsi la estensione della responsabilità per i debiti sociali e del fallimento. Neppure può condividersi l'altro rilievo secondo cui la estensione del vincolo - di fatto - a persona fisica estranea alla ragione sociale (in collettiva regolare) non potrebbe essere valutata con riguardo alla sola condotta di quella persona, rilievo per certo non avallato dalla giurisprudenza richiamata dal ricorrente che attiene alla diversa fattispecie di una presunta società di fatto, alla cui sussistenza (o alla creazione delle condizioni di apparenza) ovviamente concorrono le convergenti condotte di più persone fisiche e solo con riferimento ai plurimi comportamenti dei presunti soci può essere accertata la fattispecie societaria, effettiva od apparente che sia.
Con ragione invece il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia totalmente pretermesso di considerare due profili della fattispecie prospettati come decisivi nel giudizio di appello e cioè la sussistenza di uno stretto vincolo di parentela e solidarietà familiare tra RC CH e i soci della società fallita (rispettivamente madre e RA di lui) che ben avrebbe potuto costituire la ragione unica e sufficiente così della prestata collaborazione nella conduzione di fatto dell'esercizio del "bar" come della prestazione delle garanzie, personale (con la sottoscrizione di talune cambiali emesse dalla società) e ipotecarie, quando in ogni caso il significato sintomatico delle firme cambiarie deve essere apprezzato - e perciò ridimensionato - con riguardo alla circostanza che esse furono "date" in un'unica occasione e a favore di un solo creditore;
e per altro la ipoteca aveva ad oggetto una quota minoritaria pari ad un sesto dell'immobile, in comproprietà tra i familiari (tra i soci della collettiva - cioè - e RC CH), che i due soci avevano offerto a garanzia (pretesa dalla banca sull'intero immobile) di una apertura di credito in conto corrente.
Ancora a ragione il ricorrente critica la motivazione della decisione sul punto della interpretazione delle dichiarazioni rese da RC CH nella fase così detta prefallimentare, non trovando adeguata spiegazione il convincimento della Corte di merito che la "non opposizione" alla dichiarazione del proprio fallimento manifestata dallo stesso CH implicasse - necessariamente il riconoscimento della verità di tutte le circostanze di fatto enunciate dal curatore nella istanza di estensione del fallimento;
e così anche il riferimento ai modi della sua collaborazione ("È vero che stavo nei locali e aiutavo mio AT) dovesse essere inteso come conferma integrale delle prospettazioni del curatore e non invece come puntuale precisazione in senso limitativo (nel senso cioè di una mera collaborazione esecutiva, non diversamente dal prestatore di lavoro subordinato).
Accolto dunque (per le ragioni fin qui esposte) il ricorso e cassata - per difetto di motivazione - la decisione impugnata, il giudice di rinvio, designato in altra sezione della stessa Corte d'appello di Torino, riesaminerà il merito della controversia e darà adeguata motivazione del convincimento che si sarà formato anche con specifico riguardo ai rilievi prospettati in appello dall'opponente RC CH e riproposti in questa sede (come vizio di motivazione della decisione di secondo grado) . Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte appello di Torino, diversa sezione.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999