Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/02/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95000586/2010
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000586/2010 promossa da
(P. Iva P.IVA 1 in persona del legale rappresentante p.t., Parte 1
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Maurizio Licci e Mario De Francesco;
ATTRICE
contro in persona del CP_2 p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, COroparte 1
dall'avv. Lorenzo Di Bello;
CONVENUTO
COroparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti,
[...] rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 09.10.2024, che qui si intende integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1 in persona1. Con atto di citazione regolarmente notificato l'impresa dell'omonimo titolare, ha convenuto in giudizio il COroparte_1 chiedendo la condanna dell'ente al pagamento in suo favore della somma di € 81.448,86, quale costo del noleggio delle attrezzature servite
2. Segnatamente ha esposto che 1) con atto denominato “..verbale di somma urgenza..”" ex artt. 69 e
70 Reg. LL.PP. R.D. n. 350/1985 del 3.12.1999 il COroparte 1 le affidava gli interventi necessari per la messa in sicurezza della Chiesa dei SS Giuseppe e Per 1 2) in data 31.12.1999 portava a termine l'incarico affidatole;
3) prima della scadenza sollecitava l'amministrazione committente a porre in essere i lavori di consolidamento entro il 31.12.2000, anche per consentire la rimozione delle impalcature di proprietà dell'impresa; 4) il CP_1 non attuava alcun intervento entro il termine fissato ma richiedeva la rimozione delle strutture;
5) su sollecitazione dell'impresa l'ente comunale otteneva dagli organi competenti il nulla osta alla rimozione delle predette strutture comunicato all'impresa solo in data
12.06.2007; 6) con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. l'impresa richiedeva un accertamento tecnico preventivo per determinare l'ammontare dei crediti derivanti dall'utilizzo delle impalcature per il periodo successivo al 31.12.2000, termine previsto per l'affidamento dei lavori di somma urgenza); 7) il CTU incaricato quantificava il costo in € 81.448,86 in applicazione del bollettino ARIAP e in € 79.671,04, in applicazione delle pattuizioni contrattuali;
8) nonostante i tentativi di definizione bonaria della controversia il CP_1 non provvedeva al pagamento.
COroparte 1 eccependo il proprio3. Con comparsa depositata il 17.12.2010 si è costituito il difetto di legittimazione passiva. A sostegno di tale eccezione ha evidenziato come la Chiesa in questione rientri nella proprietà del Fondo edifici di culto, la cui gestione è demandata al COroparte_3
. In
via subordinata ha contestato il quantum richiesto dalla ditta attrice. Ai sensi dell'art. 269 c.p.c. ha chiesto di chiamare in causa, quali unici obbligati, il COroparte_4
[...] Fondo Edifici di Culto, il COroparte_5
[...] ela COroparte_3
4. Con comparsa depositata il 28.04.2011 si sono costituiti i terzi chiamati contestando le avverse deduzioni e la domanda proposta nei loro confronti dall'Amministrazione convenuta. Hanno evidenziato come al termine dei lavori di messa in sicurezza correttamente ordinati dal Sindaco (rientrando tra i suoi
CO poteri ai sensi dell'art. 54 comma 2 d.lgs. 267/2000) il ha rimborsato la somma anticipata dal CP_1 quale corrispettivo per l'intervento di manutenzione straordinaria ed ha successivamente attivato una procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione dei lavori di consolidamento statico;
che, pertanto, per il periodo successivo i rapporti sono intercorsi esclusivamente tra la ditta CP_1 Pt 1 e il
[...] non sussistendo diversamente ragioni per la permanenza delle impalcature che dovevano essere rimosse al termine dei lavori di somma urgenza. Hanno, dunque, chiesto il rigetto della domanda e, in caso di accoglimento, la graduazione delle responsabilità tra gli stessi e il COroparte_1 5. Alla prima udienza di comparizione parte attrice ha espressamente esteso la domanda principale ai terzi chiamati.
6. Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, prove orali e CTU.
7. All'esito di diversi rinvii per carico del ruolo è pervenuta all'udienza del 09.10.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Occorre, anzitutto, precisare, attesa l'eccezione formulata dai terzi chiamati, che l'estensione automatica (ossia pur in mancanza di apposita istanza) della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto, opera solo quando il convenuto indichi il terzo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa attorea (dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), non anche nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti. (ex multis Cass. n. 15232/2021 n. 5400/2013, n. 23213/2015,
n. 5580/2018). Nel caso di specie tale problema non si pone in quanto parte attrice ha tempestivamente esteso la domanda ai terzi chiamati nella prima difesa utile, ossia già alla prima udienza di comparizione.
2. Quanto, invece, alle contestazioni circa l'utilizzabilità della CTU acquisita dal procedimento per
ATP, si osserva che se è pur vero che l'accertamento tecnico preventivo non è un mezzo di prova, è altrettanto vero che dagli accertamenti e rilievi compiuti in fase preventiva il giudice può trarre utili elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel contesto delle altre risultanze processuali, possono concorrere a fondare il suo convincimento. Essa, cioè, subentra quale prova atipica che può fondare la decisione, in virtù del principio del libero convincimento del giudice, purché idonea a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentita dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. ord. n. 25162/2020). Inoltre, è ben vero che l'accertamento tecnico preventivo non può essere opposto nei riguardi di chi non sia stato avocato nel relativo giudizio, ma nella specie tale limite
è stato superato dal rinnovo della CTU effettuata in sede di merito e nel contraddittorio di tutte le parti coinvolte.
3. Ciò detto, atteso il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali, occorre ripercorrere i momenti salienti della vicenda.
4. Dall'esame della documentazione presente in atti e alla luce della CTU svolta si rileva che: 1) con provvedimento di somma urgenza del 3.12.1999 il CP_1 CP_1 incaricava l'impresa Parte_1
Parte 2[...] dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa in particolare la ditta effettuava la puntellazione interna della Chiesa ed erigeva una impalcatura esterna. 2) la scadenza contrattuale per il mantenimento dei ponteggi era stata fissata al 31.12.2000 3) con lettera raccomandata del 5.10.2000 1' Parte 1 sollecitava l'amministrazione comunale a provvedere entro il 31.12.2000 all'affidamento dei lavori di consolidamento statico, per consentire lo smontaggio
[... delle proprie impalcature;
4) con raccomandata del 12.12.2000 l'impresa attrice invitava il CP 1 CP 1 a comunicare eventuali decisioni in merito alle impalcature e i puntelli di sua proprietà. 5) le puntellazioni interne e le impalcature esterne furono mantenute anche oltre la scadenza contrattuale;
difatti con lettera del 5.01.2001 a risposta della richiesta pervenuta dal Comune per il tramite del Responsabile del Procedimento Arch. CP_7 l'impresa attrice comunicava la sua miglior offerta per il noleggio mensile dei ponteggi e puntellature e loro manutenzione, per un periodo di sei mesi, a partire dall 01.01.2001; 6) a sua volta il COroparte_1 richiamando una precedente nota del 19.12.2000, comunicava alla Prefettura di CP_3 al Ministero degli Interni e alla Sovrintendenza, che decorso il termine per il mantenimento dei ponteggi, al fine di evitare che la ditta affidataria dei lavori di somma urgenza non mantenesse tutte le strutture impiantate per il pericolo di crolli e a tutela dell'incolumità pubblica, aveva richiesto un preventivo per il noleggio delle strutture che trasmetteva ai destinatari della missiva per gli adempimenti conseguenti, non avendo più il COroparte 1 alcun obbligo in merito, stante la proprietà dell'edificio in capo al;
7) con successiva lettera dell'1.10.2001 il Parte_3 inoltrava alla CP_3 e al Ministero degli Interni la richiesta dell' Pt 1 COroparte 1
[...] , pervenuta al Comune, di liquidazione dei costi del noleggio;
8) in data 17.05.2005 il [...]
COroparte_3 comunicava al Sindaco del CP 1 CP 1 che a seguito dell'espletamento della procedura di gara di appalto i lavori di restauro della Chiesa erano stati aggiudicati all'Impresa De Bellis ed invitava il CP 1 a provvedere alla rimozione delle strutture ancora presenti all'interno e sui prospetti esterni della Chiesa che impedivano l'avvio dei lavori;
9) di tutta risposta il
COroparte_1 ribadiva la propria incompetenza;
10) a seguito di diversi solleciti per la rimozione delle impalcature con nota prot. 21023 del 30/5/2007, l'impresa Pt 1 evidenziava la necessità che la rimozione delle impalcature avvenisse previa idonea certificazione da rilasciare a cura dei competenti organi tecnici circa la cessazione dei pericoli di crollo della struttura e la conseguente cessazione del rischio per la pubblica incolumità; 11) Con nota della Soprintendenza prot. 5272 del 08/06/2007 è stato fissato un incontro per il giorno 21/06/2007 per lo smontaggio delle opere di presidio, mentre l'Ente CP 8 ha confermato la possibilità di procedere allo smontaggio delle impalcature esterne;
12) con nota prot. 25470 del 3/07/2007 il Direttore dei lavori degli interventi di somma urgenza effettuati dalla
Parte 4 (arch. Persona 2 ), ha comunicato l'avvenuta rimozione delle impalcature esterne e con successiva nota prot. 26086 del 06/07/ 2007 ha comunicato l'avvenuta rimozione anche con riferimento alle opere provvisionali interne.
5. Tanto premesso in fatto risulta, dunque, che il COroparte_1 ha applicato la procedura prevista dalla legge Regionale n. 27 del 1985, applicabile ratione temporis, art. 30 comma 5 che rinvia all'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895 n. 350, a mente del quale “in circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il verbale (di cui al precedente art. 69) sarà compilato dall'ufficiale arrivato primo sul luogo, e l'autorizzazione per eseguirli sarà dall'Ingegnere capo chiesta per telegramma direttamente al Ministero, indicando la spesa presumibile". Il requisito della somma urgenza giustifica la deroga all'ordinaria procedura di affidamento dei lavori mediante gara d'appalto, consentendo diversamente l'esecuzione dei lavori in economia con affidamento diretto all'impresa esecutrice. Tale situazione particolare porta a superare ogni e qualsiasi regola tanto di ordine procedurale che tecnico od amministrativo. L'ordine di esecuzione può, infatti, essere impartito dal tecnico che per primo si reca sul posto ove debbono essere eseguiti i lavori, constatando la situazione di pericolo. Il COroparte_1 pertanto, si è limitato ad eseguire quanto fosse indispensabile per rimuovere, in via d'urgenza, lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
È, inoltre, pacifico che la proprietà della Chiesa è in capo al Ministero convenuto, in quanto rientrante nella gestione del FEC, tant'è che le spese per i lavori di messa in sicurezza sono state rimborsate dal
Fondo al Comune con reversale del 14 agosto 2000 n. 839/2011.
Ed è, peraltro, incontestato che i successivi lavori di consolidamento statico fossero di competenza degli enti terzi chiamati. A pag. 2 della comparsa di costituzione del Ministero si legge infatti: Lo stesso CO
, di concerto con il Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche e la Soprintendenza dei beni
AA.SS., quindi, attivò una procedura ad evidenzia pubblica per l'aggiudicazione dei lavori di consolidamento statico....malgrado i numerosi solleciti del Comando di Polizia Municipale di CP 1
e della ASL competente, le predette impalcature, divenute nel frattempo pericolanti e fatiscenti, furono rimosse solo in data 21 giugno 2007..”.
Ebbene la scadenza contrattuale per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza era fissata in data
31.12.2000 (le impalcature erano fornite per la durata massima dei lavori di 12 mesi, come risulta dal computo metrico in atti), dopodiché il ferma la propria incompetenza per il COroparte 1 prosieguo, ha chiesto all'impresa attrice un preventivo per il noleggio delle impalcature. Purtuttavia non
è provato alcun contratto scritto di locazione dei beni mobili, con uno degli enti preposti (incluso il
Comune). A tal proposito è importante sottolineare che secondo la giurisprudenza "la volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata dalle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam, e pertanto nei confronti di essa non
è configurabile il rinnovo tacito del contratto né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni" (ex multis, Cassazione Civile sez. III n.
22994/2015). Il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici scaduti, era già stato fissato dall'art. 6 della
L. 24 dicembre 1993, n. 537 e, successivamente, dall'art. 23 della legge n. 62 del 18.04.2005. Ne discende che non può attribuirsi all'amministrazione pubblica alcuna obbligazione non riconducibile ad un contratto stipulato in forma scritta, a pena di nullità, tant'è che in assenza di una previsione di spesa il rapporto obbligatorio intercorre eventualmente con il funzionario che l'ha autorizzata, per l'indebito arricchimento che è derivato dall'utilizzo della prestazione.
Va, pertanto, respinta la domanda (formulata nei soli riguardi del COroparte 1 e dei terzi chiamati) di pagamento dei canoni di noleggio delle impalcature per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, a causa dell'invalidità della proroga del rapporto originario, disposta dalle parti per facta concludentia, non essendo mai intervenuto (e comunque non è provato) alcun contratto (nella forma scritta ad substantiam prevista dalla legge per i contratti delle pubbliche amministrazioni) volto a regolare (dopo la scadenza del periodo considerato nel computo metrico) l'ulteriore messa a disposizione dei giunti e dei tubolari metallici, rimasti a comporre l'impalcatura sui luoghi dell'intervento.
6. Il comportamento stragiudiziale degli enti convenuti e l'inerzia censurabile degli enti preposti alla risoluzione delle problematiche interessanti l'immobile, unitamente al potenziale pregiudizio per l'incolumità pubblica, che ha indotto l'impresa a non rimuovere i ponteggi in assenza di una specifica autorizzazione tecnica (ferma l'infondatezza della domanda proposta per le ragioni innanzi spiegate) integrano quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
7. Sono poste definitivamente in solido tra le parti anche le spese della CTU liquidate in corso di giudizio.
8. Le spese liquidate in sede di ATP sono compensate solo tra le parti coinvolte nel relativo procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta la domanda proposta da Parte 1
2. Spese integralmente compensate.
3. Le spese della CTU, liquidate in corso di giudizio, sono poste definitivamente in solido tra le parti.
4. Le spese liquidate in sede di ATP sono compensate solo tra le parti coinvolte nel relativo procedimento.
Così deciso in Bari il 06.02.2025.
Il Giudice
Laura Vincenza Amato