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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. EP LU Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. ON IN Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1523 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa
DA
(C.F.: ), nata a Ninove (Belgio), in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
17.08.1977 e residente in Brakel (Belgio), in Industrielaan, 28, elettivamente domiciliata in Palermo, via Giacinto Carini n. 1, presso lo Studio dell'Avv. Rosalba Tirrasi, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del difensore originariamente designato;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), nata ad [...], in data [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Siculiana (AG), via dell'Olivo n. 14, presso lo Studio dell'Avv. Calogero La Novara del Foro di Agrigento, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del difensore originariamente designato
APPELLATA
Oggetto: azione di petizione ereditaria.
Conclusioni: per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto: riformare la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando la legittimazione attiva della signora
per tutte le motivazioni di cui al presente atto di appello;
Parte_1 accertare e dichiarare, previa la ricostruzione dell'asse ereditario come sopra specificato in narrativa, che la convenuta si è impossessata indebitamente della somma di € 162.800,00 (euro centosessantaduemilaottocento/00), quale somma appartenuta al defunto padre, somma residua da restituire a , nella sua qualità di erede legittima del de cuius;
Parte_1 accertare e dichiarare la qualità di erede della signora e per l'effetto, dichiarare Parte_1 tenuta e condannare la convenuta signora alla restituzione di € 162.800,00 (euro Controparte_1 centosessantaduemilaottocento/00), salva diversa maggiore o minore somma che il Giudice adito voglia riconoscere in corso di causa, in quanto parte dell'asse ereditario illegittimamente posseduto senza alcun titolo, oltre alla restituzione dei frutti ex art. 535 c.c.; condannare la convenuta all'integrale risarcimento di tutti i danni materiali e non subiti da parte attrice che il Giudice stabilirà in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Per l'appellata: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: preliminarmente, disporre l'espunzione dal fascicolo telematico di quella eventuale nuova produzione in giudizio di qualsiasi ulteriore documentazione che parte avversa volesse effettuare o reiterare nel presente grado del giudizio;
nel merito, ritenere e dichiarare il gravame proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1020/2023 resa dal Tribunale civile di Agrigento - G.I. Dott.ssa V. Bennici - in data 07-11.07.2023 a definizione del procedimento civile n. 1629/2020 R.G., integralmente inammissibile e/o infondato, sia in fatto che in diritto;
- disporre, all'esito e per l'effetto, l'integrale rigetto del proposto appello;
- valutare, sempre all'esito e per l'effetto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., e statuire legittima condanna dell'attrice , secondo l'insindacabile e prudente Parte_1 valutazione del Collegio adito, nella misura monetaria ritenuta equa e di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 1020 del 7 \11 luglio 2023, il Tribunale di Agrigento rigettò la domanda con la quale aveva domandato la condanna di alla restituzione Parte_1 Controparte_1 di somme di denaro stimate in € 162.800,00, il cui illegittimo impiego da parte della convenuta avrebbe violato i diritti ereditari acquistati dall'attrice in forza della successione legittima del defunto padre . Persona_1
Il primo giudice, premessa una ricostruzione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla distinzione tra la cosiddetta legittimazione ad agire e la fondatezza nel merito della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, ritenne che il compendio documentale prodotto dalla parte attrice posteriormente alla costituzione tardiva della convenuta incorresse nelle preclusioni istruttorie previste dall'art. 183, co. 6, c.p.c., con conseguente carenza di prova sulla qualità di erede allegata con l'atto introduttivo del processo di primo grado.
In applicazione del criterio decisionale desumibile dalla disciplina di riparto degli oneri probatori (art. 2697, co. 1, c.c.), il Tribunale di Agrigento dispose, quindi, il rigetto della domanda e condannò al pagamento delle spese di lite secondo il canone della soccombenza. Parte_1
2. Con atto di citazione, notificato in data 12 settembre 2023, ha interposto Parte_1 appello, chiedendo la riforma della sentenza gravata e la sospensione dell'efficacia esecutiva della statuizione relativa alle spese di lite.
L'impugnazione è affidata ad un unico motivo, tale da integrare i requisiti di specificità previsti dall'art. 342 c.p.c., con il quale l'appellante censura la “declaratoria di difetto di legittimazione attiva” contenuta nella sentenza di primo grado.
3. Si è ritualmente costituita contestando le ragioni del gravame e Controparte_1 chiedendo, oltre alla reiezione dell'istanza di sospensione proposta dall'appellante, la condanna della medesima al risarcimento dei danni cagionati per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave
(art. 96, co. 1, c.p.c.).
4. Senza incombenti istruttori, mutato il relatore, previa assegnazione dei termini per il deposito di note contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 19 settembre 2025 - tenutasi ai sensi all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con unico ed articolato motivo l'appellante contesta che il Tribunale avrebbe rilevato la carenza di prova in ordine alla propria qualità di erede sull'erroneo fondamento dell'inammissibilità di produzioni documentali rese necessarie dalla tardiva costituzione della convenuta. La negata acquisizione di atti comprovanti il rapporto di parentela tra lei e il de cuius si sarebbe tradotta, quindi, nella preclusione di attività difensive per cause imputabili, non alla negligenza dell'attrice, bensì al comportamento processuale della parte resistente.
La doglianza è infondata, anche se la motivazione della sentenza appellata va in parte corretta.
5.1 Secondo i consolidati insegnamenti della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, la legittimazione ad agire è una condizione dell'azione che compone la fattispecie costitutiva del diritto di agire in giudizio. Dall'interpretazione a contrario della disposizione di cui all'art. 81 c.p.c si desume che tale requisito di conoscibilità nel merito della pretesa si sostanzia nella prospettazione, contenuta nella domanda, della titolarità del diritto fatto valere nel processo. In ragione della riconducibilità di tale condizione dell'azione ai presupposti di esperibilità della tutela giurisdizionale, il difetto di legittimazione ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e determina il rigetto in rito della domanda.
Attengono, per contro, al merito della causa le questioni concernenti l'esistenza della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e la prova degli elementi costitutivi della pretesa fatta valere con la domanda (Cass. civ., Sezioni unite, sent. 2951 del 16 febbraio 2016).
L'art. 2697 c.c., nel prescrivere il regime di distribuzione degli oneri probatori, sancisce, a sua volta, una regola di decisione che presiede all'accoglimento o al rigetto nel merito dell'azione. Tale disciplina sostanziale è altresì integrata dai principi processuali ricavabili dall'art. 115, co. 1, c.p.c., il quale, nella formulazione introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, delimita i confini dei poteri decisori esercitabili dal giudice, ammettendo che essi possano trovare fondamento, oltre che nella valutazione dei risultati dell'assunzione dei mezzi di prova, nei “fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
L'espressa correlazione normativa tra l'attività di costituzione in giudizio della parte processuale e l'omessa contestazione specifica del fatto allegato dalla controparte si traduce, a contrario, nella neutralità della contumacia sul piano del riparto degli oneri probatori: la mancata costituzione della parte avversa non esonera dalla dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa fatta valere con la domanda, secondo le forme e con l'osservanza dei termini prescritti dalla legge processuale.
5.2 Così ricostruiti i principi generali che governano la dimostrazione in giudizio dei fatti rilevanti per la decisione, nel caso di specie, deve osservarsi che la pretesa restitutoria fatta valere con l'atto introduttivo si fonda sulla qualità di erede dell'attrice, il cui accertamento postula l'allegazione e la prova dei seguenti elementi costitutivi: a) l'apertura della successione;
b) l'esistenza di un rapporto di parentela con il de cuius che legittimi alla successione;
c) l'accettazione, anche tacita, dell'eredità (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10060 del 24 aprile 2018; Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13738 del 27 giugno 2005).
L'originaria contumacia della parte resistente non sollevava l'attrice dai suddetti oneri dimostrativi. Parimenti, le contestazioni della qualità di erede contenute nella comparsa di costituzione tardiva della convenuta, in ragione della loro natura di mere difese di per sé proponibili in ogni fase del giudizio (cfr. Cass. civ., Sezioni unite, sent. n. 2951 del 16 febbraio 2016), consolidavano un onere probatorio mai alterato dall'originaria inerzia difensiva della convenuta e che la parte attrice avrebbe dovuto soddisfare entro i termini imposti dalle decadenze istruttorie operanti nel corso del procedimento di primo grado.
La sentenza impugnata è dunque esente da censure nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità del compendio documentale prodotto da oltre i termini prescritti Parte_1 dall'art. 183, co. 6, c.p.c. (applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado in forza della disciplina transitoria prevista dall'art. 35, co. 1 del d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 149), comprendente, tra gli altri, la dichiarazione di successione e l'estratto del registro di stato civile. Né tali documenti possono trovare ingresso nel presente giudizio di appello, stante, per un verso, l'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'abrogata clausola d'indispensabilità contemplata dalla previgente formulazione dell'art. 345, co. 3, c.p.c. (di cui pure l'appellante invoca l'operatività), nonché, per altro verso, l'imputabilità alla parte attrice del tardivo svolgimento di attività istruttorie cui era tenuta.
Poiché il materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione non consente di accertare l'esistenza di un rapporto di parentela che giustifichi la chiamata dell'appellante alla successione legittima del defunto , permane indimostrato un fatto costitutivo della qualità Persona_1 ereditaria dedotta in giudizio, con conseguente infondatezza nel merito della pretesa restitutoria oggetto della domanda.
6. Per le considerazioni svolte, l'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
Per contro, la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dall'appellata ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c. deve essere respinta, in quanto non è stata fornita la prova degli elementi oggettivi e soggettivi sui quali si fonda tale fattispecie di responsabilità aggravata.
7. Secondo il principio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di secondo quanto stabilito nel Controparte_1 dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 12 Parte_1 settembre 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1020 del 7\11 luglio 2023 che, per l'effetto, interamente conferma;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite liquidate in complessivi €
3473,00, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, così come modificato dall'art. 1, co. 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 20 ottobre 2025 Il Consigliere estensore
ON IN
Il Presidente
EP LU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. EP LU Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. ON IN Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1523 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa
DA
(C.F.: ), nata a Ninove (Belgio), in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
17.08.1977 e residente in Brakel (Belgio), in Industrielaan, 28, elettivamente domiciliata in Palermo, via Giacinto Carini n. 1, presso lo Studio dell'Avv. Rosalba Tirrasi, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del difensore originariamente designato;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), nata ad [...], in data [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Siculiana (AG), via dell'Olivo n. 14, presso lo Studio dell'Avv. Calogero La Novara del Foro di Agrigento, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del difensore originariamente designato
APPELLATA
Oggetto: azione di petizione ereditaria.
Conclusioni: per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto: riformare la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando la legittimazione attiva della signora
per tutte le motivazioni di cui al presente atto di appello;
Parte_1 accertare e dichiarare, previa la ricostruzione dell'asse ereditario come sopra specificato in narrativa, che la convenuta si è impossessata indebitamente della somma di € 162.800,00 (euro centosessantaduemilaottocento/00), quale somma appartenuta al defunto padre, somma residua da restituire a , nella sua qualità di erede legittima del de cuius;
Parte_1 accertare e dichiarare la qualità di erede della signora e per l'effetto, dichiarare Parte_1 tenuta e condannare la convenuta signora alla restituzione di € 162.800,00 (euro Controparte_1 centosessantaduemilaottocento/00), salva diversa maggiore o minore somma che il Giudice adito voglia riconoscere in corso di causa, in quanto parte dell'asse ereditario illegittimamente posseduto senza alcun titolo, oltre alla restituzione dei frutti ex art. 535 c.c.; condannare la convenuta all'integrale risarcimento di tutti i danni materiali e non subiti da parte attrice che il Giudice stabilirà in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Per l'appellata: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: preliminarmente, disporre l'espunzione dal fascicolo telematico di quella eventuale nuova produzione in giudizio di qualsiasi ulteriore documentazione che parte avversa volesse effettuare o reiterare nel presente grado del giudizio;
nel merito, ritenere e dichiarare il gravame proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1020/2023 resa dal Tribunale civile di Agrigento - G.I. Dott.ssa V. Bennici - in data 07-11.07.2023 a definizione del procedimento civile n. 1629/2020 R.G., integralmente inammissibile e/o infondato, sia in fatto che in diritto;
- disporre, all'esito e per l'effetto, l'integrale rigetto del proposto appello;
- valutare, sempre all'esito e per l'effetto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., e statuire legittima condanna dell'attrice , secondo l'insindacabile e prudente Parte_1 valutazione del Collegio adito, nella misura monetaria ritenuta equa e di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 1020 del 7 \11 luglio 2023, il Tribunale di Agrigento rigettò la domanda con la quale aveva domandato la condanna di alla restituzione Parte_1 Controparte_1 di somme di denaro stimate in € 162.800,00, il cui illegittimo impiego da parte della convenuta avrebbe violato i diritti ereditari acquistati dall'attrice in forza della successione legittima del defunto padre . Persona_1
Il primo giudice, premessa una ricostruzione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla distinzione tra la cosiddetta legittimazione ad agire e la fondatezza nel merito della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, ritenne che il compendio documentale prodotto dalla parte attrice posteriormente alla costituzione tardiva della convenuta incorresse nelle preclusioni istruttorie previste dall'art. 183, co. 6, c.p.c., con conseguente carenza di prova sulla qualità di erede allegata con l'atto introduttivo del processo di primo grado.
In applicazione del criterio decisionale desumibile dalla disciplina di riparto degli oneri probatori (art. 2697, co. 1, c.c.), il Tribunale di Agrigento dispose, quindi, il rigetto della domanda e condannò al pagamento delle spese di lite secondo il canone della soccombenza. Parte_1
2. Con atto di citazione, notificato in data 12 settembre 2023, ha interposto Parte_1 appello, chiedendo la riforma della sentenza gravata e la sospensione dell'efficacia esecutiva della statuizione relativa alle spese di lite.
L'impugnazione è affidata ad un unico motivo, tale da integrare i requisiti di specificità previsti dall'art. 342 c.p.c., con il quale l'appellante censura la “declaratoria di difetto di legittimazione attiva” contenuta nella sentenza di primo grado.
3. Si è ritualmente costituita contestando le ragioni del gravame e Controparte_1 chiedendo, oltre alla reiezione dell'istanza di sospensione proposta dall'appellante, la condanna della medesima al risarcimento dei danni cagionati per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave
(art. 96, co. 1, c.p.c.).
4. Senza incombenti istruttori, mutato il relatore, previa assegnazione dei termini per il deposito di note contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 19 settembre 2025 - tenutasi ai sensi all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con unico ed articolato motivo l'appellante contesta che il Tribunale avrebbe rilevato la carenza di prova in ordine alla propria qualità di erede sull'erroneo fondamento dell'inammissibilità di produzioni documentali rese necessarie dalla tardiva costituzione della convenuta. La negata acquisizione di atti comprovanti il rapporto di parentela tra lei e il de cuius si sarebbe tradotta, quindi, nella preclusione di attività difensive per cause imputabili, non alla negligenza dell'attrice, bensì al comportamento processuale della parte resistente.
La doglianza è infondata, anche se la motivazione della sentenza appellata va in parte corretta.
5.1 Secondo i consolidati insegnamenti della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, la legittimazione ad agire è una condizione dell'azione che compone la fattispecie costitutiva del diritto di agire in giudizio. Dall'interpretazione a contrario della disposizione di cui all'art. 81 c.p.c si desume che tale requisito di conoscibilità nel merito della pretesa si sostanzia nella prospettazione, contenuta nella domanda, della titolarità del diritto fatto valere nel processo. In ragione della riconducibilità di tale condizione dell'azione ai presupposti di esperibilità della tutela giurisdizionale, il difetto di legittimazione ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e determina il rigetto in rito della domanda.
Attengono, per contro, al merito della causa le questioni concernenti l'esistenza della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e la prova degli elementi costitutivi della pretesa fatta valere con la domanda (Cass. civ., Sezioni unite, sent. 2951 del 16 febbraio 2016).
L'art. 2697 c.c., nel prescrivere il regime di distribuzione degli oneri probatori, sancisce, a sua volta, una regola di decisione che presiede all'accoglimento o al rigetto nel merito dell'azione. Tale disciplina sostanziale è altresì integrata dai principi processuali ricavabili dall'art. 115, co. 1, c.p.c., il quale, nella formulazione introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, delimita i confini dei poteri decisori esercitabili dal giudice, ammettendo che essi possano trovare fondamento, oltre che nella valutazione dei risultati dell'assunzione dei mezzi di prova, nei “fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
L'espressa correlazione normativa tra l'attività di costituzione in giudizio della parte processuale e l'omessa contestazione specifica del fatto allegato dalla controparte si traduce, a contrario, nella neutralità della contumacia sul piano del riparto degli oneri probatori: la mancata costituzione della parte avversa non esonera dalla dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa fatta valere con la domanda, secondo le forme e con l'osservanza dei termini prescritti dalla legge processuale.
5.2 Così ricostruiti i principi generali che governano la dimostrazione in giudizio dei fatti rilevanti per la decisione, nel caso di specie, deve osservarsi che la pretesa restitutoria fatta valere con l'atto introduttivo si fonda sulla qualità di erede dell'attrice, il cui accertamento postula l'allegazione e la prova dei seguenti elementi costitutivi: a) l'apertura della successione;
b) l'esistenza di un rapporto di parentela con il de cuius che legittimi alla successione;
c) l'accettazione, anche tacita, dell'eredità (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10060 del 24 aprile 2018; Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13738 del 27 giugno 2005).
L'originaria contumacia della parte resistente non sollevava l'attrice dai suddetti oneri dimostrativi. Parimenti, le contestazioni della qualità di erede contenute nella comparsa di costituzione tardiva della convenuta, in ragione della loro natura di mere difese di per sé proponibili in ogni fase del giudizio (cfr. Cass. civ., Sezioni unite, sent. n. 2951 del 16 febbraio 2016), consolidavano un onere probatorio mai alterato dall'originaria inerzia difensiva della convenuta e che la parte attrice avrebbe dovuto soddisfare entro i termini imposti dalle decadenze istruttorie operanti nel corso del procedimento di primo grado.
La sentenza impugnata è dunque esente da censure nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità del compendio documentale prodotto da oltre i termini prescritti Parte_1 dall'art. 183, co. 6, c.p.c. (applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado in forza della disciplina transitoria prevista dall'art. 35, co. 1 del d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 149), comprendente, tra gli altri, la dichiarazione di successione e l'estratto del registro di stato civile. Né tali documenti possono trovare ingresso nel presente giudizio di appello, stante, per un verso, l'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'abrogata clausola d'indispensabilità contemplata dalla previgente formulazione dell'art. 345, co. 3, c.p.c. (di cui pure l'appellante invoca l'operatività), nonché, per altro verso, l'imputabilità alla parte attrice del tardivo svolgimento di attività istruttorie cui era tenuta.
Poiché il materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione non consente di accertare l'esistenza di un rapporto di parentela che giustifichi la chiamata dell'appellante alla successione legittima del defunto , permane indimostrato un fatto costitutivo della qualità Persona_1 ereditaria dedotta in giudizio, con conseguente infondatezza nel merito della pretesa restitutoria oggetto della domanda.
6. Per le considerazioni svolte, l'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
Per contro, la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dall'appellata ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c. deve essere respinta, in quanto non è stata fornita la prova degli elementi oggettivi e soggettivi sui quali si fonda tale fattispecie di responsabilità aggravata.
7. Secondo il principio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di secondo quanto stabilito nel Controparte_1 dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 12 Parte_1 settembre 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1020 del 7\11 luglio 2023 che, per l'effetto, interamente conferma;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite liquidate in complessivi €
3473,00, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, così come modificato dall'art. 1, co. 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 20 ottobre 2025 Il Consigliere estensore
ON IN
Il Presidente
EP LU