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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 07/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1622/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1622/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Arona, corso Liberazione n. 35, presso lo studio dell'avv. FUSE' LORENA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_2
, residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliata in Arona, corso Liberazione n. 35, presso lo studio dell'avv. FUSE' LORENA, dalla quale
è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Casa coniugale.
La casa coniugale è di proprietà del sig (padre dell'odierno ricorrente) e attualmente Persona_1 occupata dal sig che la abita ed ivi risiede. Il figlio il quale è Controparte_1 Persona_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, si è trasferito a vivere con la madre presso una abitazione in San Maurizio D'Opaglio, condotta in locazione dagli stessi. Pertanto, non sussistono i presupposti per procedere ad alcuna assegnazione della casa coniugale. Le parti acconsentono che gli arredi acquistati da entrambi i coniugi al 50%, resteranno in godimento al sig presso la CP_1
1 casa coniugale, mentre la sig.ra asporterà tutti i suppellettili e i beni/regali ricevuti in CP_2 occasione delle nozze e tutti i beni personali e quelli dalla stessa acquistati. I n. 6 gatti ( Per_3 Per_4
, e di proprietà della sig.ra rimarranno con quest'ultima. Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 CP_2
L'assicurazione della casa coniugale oggi intestata alla sig.ra verrà volturata alla scadenza CP_2 ed intestata al sig CP_1
3. Mantenimento di MA.
Come già riferito l'unico figlio della coppia, di anni 22, è economicamente Persona_2 autosufficiente, con contratto di lavoro di apprendistato presso la società “Porta e Bini srl” in San
Maurizio D'Opaglio e stipendio mensile di circa euro 1.200,00.
4. Mantenimento dell'altro coniuge.
In ragione della circostanza che la sig.ra , attualmente non gode di una stabile Controparte_2 occupazione lavorativa (ciò che giustifica la mancanza di dichiarazioni dei redditi), il sig CP_1
si obbliga a corrispondere alla moglie, mediante bonifico bancario al seguente Iban IT73F
[...]
03069 452211 00000012070, Banca Intesa San Paolo- agenzia di Borgomanero, un contributo mensile di euro 450,00 (euroquattrocentocinquanta/00) a decorrere dal 01.06.2024, ed entro il giorno 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile.
5. Disposizioni patrimoniali.
- ciascun coniuge resterà titolare esclusivo del rispettivo conto corrente o carte ricaricabili, se esistenti;
- la sig.ra resterà proprietaria esclusiva dell'autovettura marca Polo tg DJ 585 HV di cui CP_2 risulta intestataria. Le parti dichiarano che l'autovettura Audi tg FE 177 TA, in comproprietà tra i coniugi rimarrà in uso esclusivo al sig il quale si impegna sin da ora a manlevare la moglie CP_1 da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dall'uso della medesima vettura, anche nei confronti dei terzi. Il sig in ragione di tale uso esclusivo, provvederà al pagamento integrale delle spese CP_1 relative al veicolo Audi (assicurazione, bollo, manutenzione ect.);
- I coniugi dichiarano di aver già regolato prima d'ora ogni altra ed ulteriore questione di natura economica e patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo.
I ricorrenti rinunciano all'impugnazione dell'emanando provvedimento.”.
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Controparte_1 Controparte_2 concordatario in MADONNA DEL SASSO, in data 18 settembre 2000, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 17, parte II, serie A, anno 2000.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (20/12/2001). Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. 2 La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento Controparte_1 Controparte_2 del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Controparte_1
BORGOMANERO (NO) in data 28/05/1971 e nata a Controparte_2
BORGOMANERO (NO) in data 27/08/1968;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del
2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1622/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Arona, corso Liberazione n. 35, presso lo studio dell'avv. FUSE' LORENA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_2
, residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliata in Arona, corso Liberazione n. 35, presso lo studio dell'avv. FUSE' LORENA, dalla quale
è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Casa coniugale.
La casa coniugale è di proprietà del sig (padre dell'odierno ricorrente) e attualmente Persona_1 occupata dal sig che la abita ed ivi risiede. Il figlio il quale è Controparte_1 Persona_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, si è trasferito a vivere con la madre presso una abitazione in San Maurizio D'Opaglio, condotta in locazione dagli stessi. Pertanto, non sussistono i presupposti per procedere ad alcuna assegnazione della casa coniugale. Le parti acconsentono che gli arredi acquistati da entrambi i coniugi al 50%, resteranno in godimento al sig presso la CP_1
1 casa coniugale, mentre la sig.ra asporterà tutti i suppellettili e i beni/regali ricevuti in CP_2 occasione delle nozze e tutti i beni personali e quelli dalla stessa acquistati. I n. 6 gatti ( Per_3 Per_4
, e di proprietà della sig.ra rimarranno con quest'ultima. Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 CP_2
L'assicurazione della casa coniugale oggi intestata alla sig.ra verrà volturata alla scadenza CP_2 ed intestata al sig CP_1
3. Mantenimento di MA.
Come già riferito l'unico figlio della coppia, di anni 22, è economicamente Persona_2 autosufficiente, con contratto di lavoro di apprendistato presso la società “Porta e Bini srl” in San
Maurizio D'Opaglio e stipendio mensile di circa euro 1.200,00.
4. Mantenimento dell'altro coniuge.
In ragione della circostanza che la sig.ra , attualmente non gode di una stabile Controparte_2 occupazione lavorativa (ciò che giustifica la mancanza di dichiarazioni dei redditi), il sig CP_1
si obbliga a corrispondere alla moglie, mediante bonifico bancario al seguente Iban IT73F
[...]
03069 452211 00000012070, Banca Intesa San Paolo- agenzia di Borgomanero, un contributo mensile di euro 450,00 (euroquattrocentocinquanta/00) a decorrere dal 01.06.2024, ed entro il giorno 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile.
5. Disposizioni patrimoniali.
- ciascun coniuge resterà titolare esclusivo del rispettivo conto corrente o carte ricaricabili, se esistenti;
- la sig.ra resterà proprietaria esclusiva dell'autovettura marca Polo tg DJ 585 HV di cui CP_2 risulta intestataria. Le parti dichiarano che l'autovettura Audi tg FE 177 TA, in comproprietà tra i coniugi rimarrà in uso esclusivo al sig il quale si impegna sin da ora a manlevare la moglie CP_1 da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dall'uso della medesima vettura, anche nei confronti dei terzi. Il sig in ragione di tale uso esclusivo, provvederà al pagamento integrale delle spese CP_1 relative al veicolo Audi (assicurazione, bollo, manutenzione ect.);
- I coniugi dichiarano di aver già regolato prima d'ora ogni altra ed ulteriore questione di natura economica e patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo.
I ricorrenti rinunciano all'impugnazione dell'emanando provvedimento.”.
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Controparte_1 Controparte_2 concordatario in MADONNA DEL SASSO, in data 18 settembre 2000, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 17, parte II, serie A, anno 2000.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (20/12/2001). Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. 2 La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento Controparte_1 Controparte_2 del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Controparte_1
BORGOMANERO (NO) in data 28/05/1971 e nata a Controparte_2
BORGOMANERO (NO) in data 27/08/1968;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del
2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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