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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/12/2024, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 108/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 108/2024 V.G. promosso da:
(C. F. ), nata ad [...] il 18 dicembre Parte_1 CodiceFiscale_1
1987 e residente in [...](Belgio), Avenue de la Brabançonne n. 4 e
[...]
(C.F. ), nato ad [...] l'[...] e residente Parte_2 C.F._2
in Bruxelles (Belgio), Rue Major Petillon n. 38, entrambi elettivamente domiciliati in presso lo Studio dell'Avv. Serena Pisotta sito in Avezzano alla Via Monte Grappa, 46, che li rappresenta e difende in virtù di separate procure allegate al ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c.;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento instaurato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedono, concordemente, dichiararsi
1 lo scioglimento del matrimonio del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione e di seguito riportate:
CONDIZIONI
“1.I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto, liberi di fissare, ognuno dove creda, la propria dimora e residenza;
2. I coniugi, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale, dichiarano la reciproca indipendenza economica e finanziaria, per cui rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento o alimentare;
3. I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei loro effetti personali e a dirimere ogni questione inerente alla divisione dei beni in comune e dichiarano, pertanto, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del rapporto di coniugio, né per qualsiasi altro titolo o ragione.
4. Spese legali compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Avezzano (AQ) in data 1.09.2018. Dalla predetta unione non sono nati figli.
Gli odierni ricorrenti E in data Parte_1 Parte_2
12.02.2024 hanno depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
Con sentenza n. 26/2024 pubblicata il 03/05/2024 è stata dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, rimettendo la causa sul ruolo in attesa del verificarsi della condizione di procedibilità della domanda di divorzio.
All'udienza del 04.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare, insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
2 Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione personale pubblicata da questo Tribunale in data 03.05.2024, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (nata Parte_1
ad Avezzano il 18 dicembre 1987) e (nato ad [...] Parte_2
l'11.03.1987), celebrato in Avezzano (AQ) con atto numero 45, parte I, dell'anno 2018.
PRENDE ATTO delle condizioni di cui al ricorso, sopra riportate.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 5 dicembre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Greco Dott. Leopoldo Sciarrillo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 108/2024 V.G. promosso da:
(C. F. ), nata ad [...] il 18 dicembre Parte_1 CodiceFiscale_1
1987 e residente in [...](Belgio), Avenue de la Brabançonne n. 4 e
[...]
(C.F. ), nato ad [...] l'[...] e residente Parte_2 C.F._2
in Bruxelles (Belgio), Rue Major Petillon n. 38, entrambi elettivamente domiciliati in presso lo Studio dell'Avv. Serena Pisotta sito in Avezzano alla Via Monte Grappa, 46, che li rappresenta e difende in virtù di separate procure allegate al ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c.;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento instaurato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedono, concordemente, dichiararsi
1 lo scioglimento del matrimonio del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione e di seguito riportate:
CONDIZIONI
“1.I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto, liberi di fissare, ognuno dove creda, la propria dimora e residenza;
2. I coniugi, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale, dichiarano la reciproca indipendenza economica e finanziaria, per cui rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento o alimentare;
3. I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei loro effetti personali e a dirimere ogni questione inerente alla divisione dei beni in comune e dichiarano, pertanto, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del rapporto di coniugio, né per qualsiasi altro titolo o ragione.
4. Spese legali compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Avezzano (AQ) in data 1.09.2018. Dalla predetta unione non sono nati figli.
Gli odierni ricorrenti E in data Parte_1 Parte_2
12.02.2024 hanno depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
Con sentenza n. 26/2024 pubblicata il 03/05/2024 è stata dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, rimettendo la causa sul ruolo in attesa del verificarsi della condizione di procedibilità della domanda di divorzio.
All'udienza del 04.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare, insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
2 Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione personale pubblicata da questo Tribunale in data 03.05.2024, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (nata Parte_1
ad Avezzano il 18 dicembre 1987) e (nato ad [...] Parte_2
l'11.03.1987), celebrato in Avezzano (AQ) con atto numero 45, parte I, dell'anno 2018.
PRENDE ATTO delle condizioni di cui al ricorso, sopra riportate.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 5 dicembre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Greco Dott. Leopoldo Sciarrillo
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