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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5168 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Presidente relatore dr. Nicola Saracino dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. CO Genna Consigliere
all'udienza del 18/09/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1236 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA Parte_1 ( P.IVA_1 ) in p.d.l.r.p.t. Parte_2 domiciliata in
Roma, Piazza Santa Croce in Gerusalemme 1, presso lo studio dell'Avv. RUSSO LUIGI
C.F. 1 che la rappresenta e difende
APPELLANTE
E
CP_1 P.IVA_2 ), in persona del Sindaco p.t., domiciliata in
VIA TEMPIO DI GIOVE 21 00100 ROMA presso l'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'Avv. SIRACUSA SERGIO C.F. 2
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 14188/21 emessa dal Tribunale di Roma in data 07.09.2021.
Conclusioni dell'appellante: "accolga il ricorso in appello proposto per i motivi di cui in narrativa, e dichiari viziata in fatto e diritto la sentenza n. 14188/21, ed in riforma integrale della predetta sentenza n. 14188/21, resa dal Tribunale Ordinario di
Roma, nella persona dell'Ill.mo Giudice Eugenio Gatta, della Sezione II, il 7 settembre
2021 e depositata telematicamente in pari data, e non notificata, annulli e/o dichiari nulla e/o illegittima la Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva n. 96180017443 del 13.12.2018, per tutto quanto sopra esposto in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto
Avvocato antistatario" Conclusioni di CP_1 "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettare la domanda dell'appellante e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale
Ordinario di Roma n. 14188/21 (nrg. 15962/2019). Allega procura generale alle liti e documentazione agli atti del precedente grado di giudizio. Con vittoria delle spese"
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
«La società ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso la
Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva n. 96180017443 del 13.12.2018, notificata in data 06.02.2019 emessa da CP_1 Controparte_2
con cui gli si ingiungeva, nella qualità di
[...]
Parte_3 qualeresponsabile in solido" (e nei confronti del Sig.
"trasgressore") il pagamento di una sanzione amministrativa pari ad € 1.228,47, per la violazione dell'art. 6, comma 5, D.Lvo 193/07 relativo a norme in materia di igiene sui luoghi di lavoro. Il provvedimento impugnato traeva origine dal verbale d'accertamento di violazione n. 81120014493 del 4 marzo 2014 notificato in data 30.04.2014, alla [...]
Pt_1 quale proprietaria dell'autocarro sopraindicato con cui veniva contestata a carico del Sig. Parte_3 (trasgressore) ed alla Parte_1 (Responsabile in solido) la violazione dell art. 6, comma 5, D.Lvo 193/07, perché "l'autocarro Renault Kangoo, targato EJ016YF, equipaggiato con gruppo frigorifero e vano di carico coibentato e in possesso di certificato atp n. 45Rn414351 relativo a carrozzeria frigorifera, effettuava il trasporto e la distribuzione di prodotti ittici sia freschi che congelati, pur essendo l'attestazione rilasciata per i soli prodotti freschi" (doc. 1). Esponeva che con comunicazione a/r, indirizzata alla Gruppo di Polizia Locale di CP_1 accertatore, l'odierna ricorrente inviava la documentazione comprovante la propria estraneità alla asserita violazione, in quanto il veicolo targato EJ016YF, risultava, come da documentazione fornita, in noleggio alla ditta individuale Parte_3 e '
conseguentemente, doveva ritenersi detta società, responsabile in solido della violazione contestata (docc. 2, 3)».
All'esito del giudizio il tribunale ha rigettato l'opposizione statuendo nulla sulle spese.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
1. ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità e/o illegittimità della determinazione dirigenziale ingiuntiva opposta per errata indicazione del responsabile in solido richiamando l'art. 6 1. 689/1981 co.
3. Il giudicante di primo grado ha altresì ritenuto infondato l'eccepito difetto di legittimazione passiva della società ricorrente in ragione della recente sentenza n. 9675/2020 della Corte di Cassazione che, relativamente alle multe prese dai guidatori dei veicoli noleggiati, ha chiarito che la società è responsabile in solido. Da ultimo, ha sottolineato che per non rispondere in via solidale alle infrazioni commesse dal conducente il proprietario, deve dar prova che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà e non semplicemente in assenza del suo consenso
(Cassazione civile, ordinanza 21/10/2014 n. 22318).
Ha proposto appello Parte 1 al quale resiste CP_1
All'udienza del giorno 18/09/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
L'appello principale contiene un unico motivo con il quale si sostiene che il giudice avrebbe omesso di motivare correttamente le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della propria decisione. Più specificatamente, parte appellante sostiene che il giudice avrebbe dichiarato infondata una eccezione mai sollevata dalla società ricorrente, relativa alla responsabilità della persona fisica e della persona giuridica in tema di sanzioni amministrative, al contrario l'eccezione sollevata atterrebbe ad un difetto di qualifica quale "responsabile in solido" della asserita violazione commessa. Il tribunale si sarebbe altresì limitato a dichiarare infondato l'eccepito difetto di legittimazione passiva dedotto dalla Parte 1 tramite un mero richiamo giurisprudenziale (Cass. Civ. n. 9675/2020), quest'ultimo non sarebbe esaustivo ed esplicativo rispetto alla vicenda in esame e, perdipiù, l'orientamento sul punto non sarebbe unanime in seno alla stessa Cassazione.
Parte appellante sostiene di aver fornito alla amministrazione tutta la documentazione attestante la propria estraneità, ai sensi di legge, dalla violazione e di aver indicato gli estremi dell'effettivo responsabile in solido, da individuarsi nella persona giuridica locataria del veicolo oggetto di noleggio (ossia la ditta individuale Di
IO CO). La mancata qualifica di responsabile in solido in capo alla Parte_1
(proprietaria del mezzo) troverebbe ulteriore sostegno nell'art. 6 L. 689/81. Difatti, nel caso di specie, sarebbe pacifico che l'autocarro fornito dalla società (munito di attestazione per i soli prodotti freschi) sia stato utilizzato dal trasgressore in maniera difforme rispetto a quanto contrattualmente pattuito (ossia per il trasporto e la distribuzione di prodotti ittici sia freschi che congelati) e, di conseguenza, detto utilizzo sarebbe illegittimo e contrario alla volontà del proprietario del mezzo.
L'appello è infondato.
Viene in considerazione l'art. 6 della 1. 689/81 nella parte in cui stabilisce "Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece,
l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.".
Nella fattispecie l'automezzo è stato impiegato dal trasgressore con l'espresso assenso del proprietario che lo aveva concesso in noleggio.
In tale senso deve essere intesa l'espressione "contro la sua volontà", pena la stessa vanificazione della solidarietà stabilita dalla norma.
Se infatti, l'uso (amministrativamente) illecito della cosa risultasse conforme alla volontà del proprietario questi risponderebbe della violazione quale co-autore e non come responsabile solidale.
Può al riguardo segnalarsi Cass. civ. sez. II, 21/10/2024, n.27217 che ha recentemente ribadito, sia pure con riferimento agli illeciti previsti dal codice della
Strada, la responsabilità solidale del locatore.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, assunto quale valore della causa l'importo della sanzione opposta.
Sussistono i presupposti per il recupero del C.U..
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: respinge l'appello;
CP_1 delle spese dicondanna l'appellante al rimborso, in favore di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano, in euro 1.950,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
- si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (applicabile per i processi iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore - 1 gennaio 2013 - della legge 24 dicembre
2012, n. 228: v. art. 1, comma 18, della legge n. 228 citata).
Così deciso in Roma il giorno 18/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Presidente relatore dr. Nicola Saracino dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. CO Genna Consigliere
all'udienza del 18/09/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1236 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA Parte_1 ( P.IVA_1 ) in p.d.l.r.p.t. Parte_2 domiciliata in
Roma, Piazza Santa Croce in Gerusalemme 1, presso lo studio dell'Avv. RUSSO LUIGI
C.F. 1 che la rappresenta e difende
APPELLANTE
E
CP_1 P.IVA_2 ), in persona del Sindaco p.t., domiciliata in
VIA TEMPIO DI GIOVE 21 00100 ROMA presso l'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'Avv. SIRACUSA SERGIO C.F. 2
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 14188/21 emessa dal Tribunale di Roma in data 07.09.2021.
Conclusioni dell'appellante: "accolga il ricorso in appello proposto per i motivi di cui in narrativa, e dichiari viziata in fatto e diritto la sentenza n. 14188/21, ed in riforma integrale della predetta sentenza n. 14188/21, resa dal Tribunale Ordinario di
Roma, nella persona dell'Ill.mo Giudice Eugenio Gatta, della Sezione II, il 7 settembre
2021 e depositata telematicamente in pari data, e non notificata, annulli e/o dichiari nulla e/o illegittima la Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva n. 96180017443 del 13.12.2018, per tutto quanto sopra esposto in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto
Avvocato antistatario" Conclusioni di CP_1 "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettare la domanda dell'appellante e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale
Ordinario di Roma n. 14188/21 (nrg. 15962/2019). Allega procura generale alle liti e documentazione agli atti del precedente grado di giudizio. Con vittoria delle spese"
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
«La società ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso la
Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva n. 96180017443 del 13.12.2018, notificata in data 06.02.2019 emessa da CP_1 Controparte_2
con cui gli si ingiungeva, nella qualità di
[...]
Parte_3 qualeresponsabile in solido" (e nei confronti del Sig.
"trasgressore") il pagamento di una sanzione amministrativa pari ad € 1.228,47, per la violazione dell'art. 6, comma 5, D.Lvo 193/07 relativo a norme in materia di igiene sui luoghi di lavoro. Il provvedimento impugnato traeva origine dal verbale d'accertamento di violazione n. 81120014493 del 4 marzo 2014 notificato in data 30.04.2014, alla [...]
Pt_1 quale proprietaria dell'autocarro sopraindicato con cui veniva contestata a carico del Sig. Parte_3 (trasgressore) ed alla Parte_1 (Responsabile in solido) la violazione dell art. 6, comma 5, D.Lvo 193/07, perché "l'autocarro Renault Kangoo, targato EJ016YF, equipaggiato con gruppo frigorifero e vano di carico coibentato e in possesso di certificato atp n. 45Rn414351 relativo a carrozzeria frigorifera, effettuava il trasporto e la distribuzione di prodotti ittici sia freschi che congelati, pur essendo l'attestazione rilasciata per i soli prodotti freschi" (doc. 1). Esponeva che con comunicazione a/r, indirizzata alla Gruppo di Polizia Locale di CP_1 accertatore, l'odierna ricorrente inviava la documentazione comprovante la propria estraneità alla asserita violazione, in quanto il veicolo targato EJ016YF, risultava, come da documentazione fornita, in noleggio alla ditta individuale Parte_3 e '
conseguentemente, doveva ritenersi detta società, responsabile in solido della violazione contestata (docc. 2, 3)».
All'esito del giudizio il tribunale ha rigettato l'opposizione statuendo nulla sulle spese.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
1. ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità e/o illegittimità della determinazione dirigenziale ingiuntiva opposta per errata indicazione del responsabile in solido richiamando l'art. 6 1. 689/1981 co.
3. Il giudicante di primo grado ha altresì ritenuto infondato l'eccepito difetto di legittimazione passiva della società ricorrente in ragione della recente sentenza n. 9675/2020 della Corte di Cassazione che, relativamente alle multe prese dai guidatori dei veicoli noleggiati, ha chiarito che la società è responsabile in solido. Da ultimo, ha sottolineato che per non rispondere in via solidale alle infrazioni commesse dal conducente il proprietario, deve dar prova che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà e non semplicemente in assenza del suo consenso
(Cassazione civile, ordinanza 21/10/2014 n. 22318).
Ha proposto appello Parte 1 al quale resiste CP_1
All'udienza del giorno 18/09/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
L'appello principale contiene un unico motivo con il quale si sostiene che il giudice avrebbe omesso di motivare correttamente le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della propria decisione. Più specificatamente, parte appellante sostiene che il giudice avrebbe dichiarato infondata una eccezione mai sollevata dalla società ricorrente, relativa alla responsabilità della persona fisica e della persona giuridica in tema di sanzioni amministrative, al contrario l'eccezione sollevata atterrebbe ad un difetto di qualifica quale "responsabile in solido" della asserita violazione commessa. Il tribunale si sarebbe altresì limitato a dichiarare infondato l'eccepito difetto di legittimazione passiva dedotto dalla Parte 1 tramite un mero richiamo giurisprudenziale (Cass. Civ. n. 9675/2020), quest'ultimo non sarebbe esaustivo ed esplicativo rispetto alla vicenda in esame e, perdipiù, l'orientamento sul punto non sarebbe unanime in seno alla stessa Cassazione.
Parte appellante sostiene di aver fornito alla amministrazione tutta la documentazione attestante la propria estraneità, ai sensi di legge, dalla violazione e di aver indicato gli estremi dell'effettivo responsabile in solido, da individuarsi nella persona giuridica locataria del veicolo oggetto di noleggio (ossia la ditta individuale Di
IO CO). La mancata qualifica di responsabile in solido in capo alla Parte_1
(proprietaria del mezzo) troverebbe ulteriore sostegno nell'art. 6 L. 689/81. Difatti, nel caso di specie, sarebbe pacifico che l'autocarro fornito dalla società (munito di attestazione per i soli prodotti freschi) sia stato utilizzato dal trasgressore in maniera difforme rispetto a quanto contrattualmente pattuito (ossia per il trasporto e la distribuzione di prodotti ittici sia freschi che congelati) e, di conseguenza, detto utilizzo sarebbe illegittimo e contrario alla volontà del proprietario del mezzo.
L'appello è infondato.
Viene in considerazione l'art. 6 della 1. 689/81 nella parte in cui stabilisce "Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece,
l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.".
Nella fattispecie l'automezzo è stato impiegato dal trasgressore con l'espresso assenso del proprietario che lo aveva concesso in noleggio.
In tale senso deve essere intesa l'espressione "contro la sua volontà", pena la stessa vanificazione della solidarietà stabilita dalla norma.
Se infatti, l'uso (amministrativamente) illecito della cosa risultasse conforme alla volontà del proprietario questi risponderebbe della violazione quale co-autore e non come responsabile solidale.
Può al riguardo segnalarsi Cass. civ. sez. II, 21/10/2024, n.27217 che ha recentemente ribadito, sia pure con riferimento agli illeciti previsti dal codice della
Strada, la responsabilità solidale del locatore.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, assunto quale valore della causa l'importo della sanzione opposta.
Sussistono i presupposti per il recupero del C.U..
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: respinge l'appello;
CP_1 delle spese dicondanna l'appellante al rimborso, in favore di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano, in euro 1.950,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
- si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (applicabile per i processi iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore - 1 gennaio 2013 - della legge 24 dicembre
2012, n. 228: v. art. 1, comma 18, della legge n. 228 citata).
Così deciso in Roma il giorno 18/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino