Articolo 56 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 55Articolo 57
Versione
23 maggio 1958
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Versione
11 gennaio 1967
Art. 56.
Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio permanente che in quella di ferma volontaria o di rafferma puo', entro un anno dal compimento del periodo di servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo con l'osservanza dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile e' determinato dalla data di presentazione delle domande. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 20 dicembre 1966, n. 1116 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Nella prima attuazione della presente legge, in deroga all' articolo 56 della legge 3 aprile 1958, n. 460 , possono presentare domanda di passaggio all'impiego civile, per il conferimento dei posti di applicato, dattilografo o stenografo e di aiutante aggiunto, riservati ai sensi dell'articolo 10 nei ruoli del personale d'archivio e del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno e nel ruolo aiutanti della carriera esecutiva degli archivi di Stato, anche i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza i quali abbiano gia' compiuto 13 anni di servizio nel Corpo predetto e non abbiano superato il 50° anno di eta'".
Entrata in vigore il 11 gennaio 1967