Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/05/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3330 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.PASQUALE BIONDI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Pasquale Allocca C.F. e dall'avv. C.F._1
Maria Alvino C.F. , con i medesimi C.F._2 elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387, giusta procura allegata
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 02/08/2024 Parte_1
conveniva in giudizio
[...] [...]
esponendo di prestare la propria attività Controparte_1 lavorativa alle dipendenze dell in virtù Controparte_1 di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 01/01/2013 al 30/06/2020, inquadrato nel profilo professionale di assistente coordinatore, con parametro retributivo 193 del vigente CCNL Autoferrotranvieri;
che nel corso del rapporto lavorativo aveva
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che doveva essergli risarcito il danno da usura psico-fisica, quantificato in complessivi €18.844,48. Concludeva chiedendo “1. Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 01/01/2013 e fino al 30/06/2020, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2. per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subìto dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di €18.844,48 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore, con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”.
Regolarmente costituito Controparte_1 eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto nonché la prescrizione con condanna al pagamento delle spese.
2 Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte il danno da usura psicofisica si iscrive (Cass. Sez. Un. 6572 del 2006; Cass. n. 26972 del 2008) nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici. Al principio è stato dato seguito dalla giurisprudenza successiva che, sottolineando la distinzione del danno da usura psico-fisica rispetto al danno alla salute o biologico (Cass. n. 24180 del 2013; Cass. n. 24563 del 2016), ha sancito come la mancata fruizione dei riposi possa essere fonte di danno non patrimoniale in via presuntiva (v. Cass. n. 18884 del 2019, con la giurisprudenza ivi citata, Cassazione civile sez. lav., 30/05/2023, (ud. 06/04/2023, dep. 30/05/2023), n.15223).
Ciò premesso il ricorrente lamenta di aver patito tale danno come conseguenza dello svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario, protratto negli anni e superiore al limite consentito dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore.
Documenta lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario, producendo le buste paga sulle quali risulta, mese per mese, l'annotazione del numero di ore di lavoro straordianrio.
Ciò premesso è documentale lo svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario in misura superiore alle 250 ore per l'anno 2015 e costantemente superiore alle 300 ore annue per le annualità successive.
Ai sensi dell'art. l'articolo 5 del D.Lgs.n.66/2003, rubricato “Lavoro straordinario” – premesso che «il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto» (1° comma) e che «i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario» (2° comma) – al 3° comma dispone che «in difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali». Il D.Lgs.n.66/2003 – che disciplina l'orario di lavoro – ha recepito le direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE, poi codificate dalla direttiva 2003/88/CE.
3 Il CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – TPL del 28/11/2015 all'articolo 28, secondo comma ha stabilito che «in luogo del limite previsto dall'art.5, comma 3, del D.Lgs. n.66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27», laddove la richiamata norma contrattuale dispone che «per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive».
Ciò, come chiaramente emerge dalle sentenze della Suprema Corte in materia, determina un danno da usura psico- fisica nel senso che lo svolgimento dell'attività lavorativa in quantità eccessiva rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, compromette il diritto al riposo del lavoratore, inficiando la sua vita privata e causando un danno alla sua personalità morale (così Cassazione civile sez. lav., 21/07/2023, n.21934).
Detto danno, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, sul reddito della persona offesa, ma determinante una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute.
Quanto al criterio di calcolo, parte resistente contesta la quantificazione del danno come calcolata in ricorso, rilevando che si è proceduto a moltiplicae le ore di straordinario in eccesso per l'intera paga oraria maggiorata dello straordinario, mentre, invece, per tali ore doveva essere corrisposto il solo compenso per lavoro straordinario, indicato nel 10% della paga oraria, come condiviso da parte della giurisprudenza di merito.
Il CCNL Autoferrotranvieri (art. 17 CCNL 1976 in atti) prevede, infatti, una maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne: “La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'art. 6, ultimo comma, del presente accordo aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità e viene fissata per tutte le aziende nella
4 misura del 10%... elevazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno: … al 30% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati”.
Tale criterio di calcolo appare corretto, andandosi ad aggiungere tale importo, liquidato equitativamente a titolo di danno da usura, a quello già corrisposto per tali ore a mero titolo di lavoro straordinario. Né appare equo ricorrere al criterio di calcolo indicato da parte ricorrente laddove il danno viene calcolato considerando per ogni ora in eccesso non soltanto la retribuzione per lavoro straordinario ma anche la paga oraria, così duplicando anche tale voce retributiva.
Va, infine, esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente. Nella specie il non è più alle dipendenze Parte_1 della società dal 30.06.2020. Ne consegue che il termine di prescrizione sicuramente piò decorrere dall'epoca d'interruzione del rapporto non potendosi più configurare quella posizione di soggezzione emetus che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, preclude al lavoratore l'esercizio dei propri diritti.
Tanto premesso e pur in mancanza di ulteriori atti interruttivi, il primo atto interruttivo è da individuarsi nella notifica del ricorso introdutivo del presente giudizio, con la conseguenza che non risulta maturata la prescrizione quinquennale.
Né è possibile andare a ritroso, come sostenuto da parte resistente, tanto alla luce dell'orientamento espresso da ultimo dalla Suprema Corte, che ha ulteriormente ribadito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, pertanto, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (così Cassazione civile sez. lav., 19/06/2023, n.17520).
Ciò premesso, il danno da ususra psico-fisica, può essere liquidato equitativamente nella misura del del 10% della paga oraria e del 30% per il lavoro notturno, moltiplicato per ciasuna ora di lavoro straordinario in eccesso pari a 3404,24 ore per gli anni dal 2013 al 2020.
5 Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere calcolati interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo.
Per il principio della soccombenza
[...] ev'essere condannato al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano Parte_1 in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale, ridotte del 30% per assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...] provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, ritenuto il danno da usura psico-fisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti, condanna Controparte_1 al risarcimento del danno in favore di
[...] [...]
che liquida equitativamente nella Parte_1 misura del del 10% della paga oraria e del 30% per il lavoro notturno, moltiplicato per ciasuna ora di lavoro straordinario in eccesso pari a 3404,24 ore per gli anni dal 2013 al 2020 oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo;
2) condanna al Controparte_1 pagamento in favore di Parte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi €919,80 oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U. €118,50, IVA e CPA, con distrazione. Benevento 13.05.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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