Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 540 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele
Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. DAFFRA LUCA MATTEO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
Milano (MI), Via Lorenzo Mascheroni n. 31,
- RICORRENTE -
contro
(C.F. CP_1 P.IVA_2 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
VIA PESSINA, 8 22100 COMO
- RESISTENTE -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 luglio 2021, la società ha convenuto in Giudizio l' Parte_2 CP_1 impugnando il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2015014041/S11 del 30/06/2016, notificato in data 21 luglio 2016, con il quale l' convenuto le ha contestato, quale obbligata in solido CP_2 ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 della Cooperativa Lavorin, il pagamento delle somme dovute dalla società Lavorin, in relazione a talune inadempienze, relative alla gestione dei rapporti di lavoro con il proprio personale dipendente, per un complessivo importo di € 53.925,07.
Nel Verbale, in particolare, si precisa che il debito contributivo di Lavorin, con riferimento ai lavoratori assegnati all'appalto risulterebbe fondato sui seguenti rilievi: a) una pretesa illegittima adozione da Pt_1
pagina 1 di 10
Lavorin “indipendentemente dall'avvenuto effettivo adempimento di tali obblighi retributivi del datore di lavoro nei confronti del dipendente”; c) l'aver Lavorin inquadrato alcuni dipendenti in livelli contrattuali inferiori rispetto alle mansioni dai medesimi in concreto svolte;
d) come emerso da una “verifica negli archivi dell delle CP_1 certificazioni di malattia, delle domande di maternità, delle richieste di permessi l. 104/92 e relative autorizzazioni rilasciate dall'Istituto”, l'aver Lavorin erroneamente posto a conguaglio le relative prestazioni, pur in “mancanza delle richieste e/o delle autorizzazioni”; e) un asserito erroneo calcolo delle quote versate a titolo di accantonamento CP_ TFR alla Tesoreria dell' “sia per quanto riguarda l'imponibile di riferimento sia per la percentuale versata in misura inferiore a quanto disposto dalla Circolare n. 70 del 30/4/2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 755 e seguenti”; CP_ f) una pretesa mancata corresponsione ai dipendenti delle integrazioni delle prestazioni erogate da e CP_ per malattia, maternità e infortunio;
g) il mancato assoggettamento a contribuzione delle “trasferte, trasferte Italia, trasferte esenti, diarie, rimborsi chilometrici”, sul presupposto che sarebbero state sfornite “di alcuna giustificazione o indicazione della destinazione diversa dalla sede di lavoro abituale”, il tutto con conseguente recupero da parte dell' delle agevolazioni contributive ai sensi della legge 190/2014 fruite dalla Lavorin, a cui la CP_1 medesima non avrebbe avuto diritto in considerazione delle violazioni contestate nel verbale ispettivo.
Tutto ciò premesso ed esposto la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte:
“Piaccia a codesto ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa ogni opportuna declaratoria:
1. fissare, ai sensi e per gli effetti ex art. 415 c.p.c., con decreto l'udienza di discussione della causa;
In via pregiudiziale:
2. dato atto che la Società odierna Ricorrente ha eccepito per quanto occorresse nella prima difesa il beneficio della preventiva escussione delle convenute ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.l. 17 marzo 2017,
n. 25, per la denegata ipotesi di rigetto, anche parziale, delle domande qui formulate, accertare e dichiarare che l'eventuale azione esecutiva nei confronti della potrà essere intentata solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio Parte_1 della In via preliminare:
3. accertare e dichiarare la nullità del Verbale Unico di Accertamento e Parte_3
Notificazione n. 2015014041/S11 del 30 giugno 2016, notificato in data 21 luglio 2016, per tutte le ragioni addotte, e dichiarare conseguentemente l'inesistenza dell'obbligazione contributiva azionata per mezzo del Verbale stesso, nonché della diffida di pagamento datata 15 aprile 2021, nei confronti della 4. accertare e dichiarare l'intervenuta Parte_1 decadenza dell' dall'azione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003; In via principale:
5. accertare e CP_1 dichiarare l'inesistenza delle condizioni di fatto e di diritto legittimanti la richiesta contributiva azionata dall di CP_1
Sondrio con il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. n. 2015014041/S11 del 30 giugno 2016, notificato in data 21 luglio 2016, nonché con la diffida di pagamento datata 15 aprile 2021, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che pagina 2 di 10 non è tenuta ad alcun versamento all' dei crediti contributivi riportati nel suddetto Verbale e nella diffida;
In Pt_1 CP_1 via subordinata:
6. accertare e dichiarare l'inesistenza quantomeno parziale delle condizioni di fatto e di diritto legittimanti la richiesta contributiva azionata dall' di Sondrio con il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. n. CP_1
2015014041/S11 del 30 giugno 2016, notificato in data 21 luglio 2016, nonché con la diffida di pagamento datata 15 aprile 2021, e conseguentemente ridurre la pretesa contributiva così azionata”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l'Ente previdenziale contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. Deduceva poi l'insussistenza della eccepita decadenza ex art. 29 D. Lgs 276/2003 atteso che il termine biennale della decadenza in discussione non era applicabile agli enti previdenziali, attenendo al rapporto tra lavoratore ed appaltante o subappaltante e non al rapporto tra questi ultimi e l'ente previdenziale che rimaneva soggetto terzo. Concludeva dunque per il rigetto dell'opposizione.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 28 marzo 2025, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
*
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
L'odierna opponente solleva preliminarmente l'eccezione di decadenza ex art. 29 del d.lgs. 276/2003 sul presupposto indiscusso della cessazione dell'appalto avvenuta il 23 novembre 2016 e dell'assenza di iniziative giudiziali da parte dell'Istituto nell'arco del successivo biennio, con conseguente operatività anche nei confronti dell' del termine di decadenza entro cui far valere l'obbligazione solidale del CP_1 committente.
L'eccezione non pare fondata. Nonostante l'infelice formulazione testuale della disposizione sopra richiamata, il Giudicante non può non condividere le ragioni di ordine sistematico e pubblicistico espresse dalla giurisprudenza di legittimità in punto di autonomia ed indisponibilità del rapporto previdenziale che rende inapplicabile il regime di decadenza biennale previsto per i trattamenti retributivi e contributivi rivendicabili direttamente dai lavoratori (cfr. Cass. 18004/19, Cass. 38151/22, Cass. 24609/23).
Ancora, parte ricorrente contesta l'operatività della responsabilità solidale sostenendo che il committente non potrebbe essere ritenuto responsabile per differenze contributive afferenti a unilaterali riduzione dell'orario di lavoro né nei casi di erroneo inquadramento dei lavoratori.
La doglianza non coglie nel segno.
Il Tribunale ritiene del tutto sussistente la responsabilità solidale delle odierne opponenti ai sensi dell'art. 29
d.lgs. 276/2003.
pagina 3 di 10 Come noto, la disposizione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 ha rafforzato la tutela dei lavoratori, in relazione a individuate operazioni economiche, affiancando al debitore principale (datore di lavoro), un debitore solidale (committente). Si tratta di una responsabilità "speciale", riferita testualmente ai dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore, con cui si realizza una sorta di "codatorialità sostanziale", nell'ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestione debitoria del rapporto di lavoro in quanto, in definitiva, l'appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi.
La ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente è, infatti, quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale (cfr.
Corte Costituzionale n. 254 del 2017). Pertanto, ritiene il Tribunale che, piuttosto, l'art. 29 citato sia espressione dell'art. 3 comma 2 Costituzione, in quanto teso a tutelare il lavoratore quale parte debole del rapporto a fronte di inadempimenti retributivi e contributivi da parte dei datori appaltatori o subappaltatori: tutela della parte debole pienamente compatibile e rientrante nella sfera di "protezione" che l'art. 41 Costituzione, assunto da parte ricorrente come violato, indica come controlimite rispetto alla libera iniziativa economica privata (art. 41 comma 2 Cost. secondo cui l'iniziativa economica privata "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana").
Alla luce delle argomentazioni appena esposte, il Tribunale non ravvisa quindi nella normativa in oggetto le criticità costituzionali dedotte da parte ricorrente, attese, da un lato, le finalità sottese all'introduzione del regime di solidarietà, come sopra esposte, dall'altro, la possibilità per il committente, a fronte del connaturato rischio insito nell'esercizio di qualsivoglia attività imprenditoriale, di far ricorso ai comuni strumenti civilistici (garanzie, fideiussioni, eccezione di inadempimento, rivalsa, valutazione dell'offerta dell'appaltatore in termini di congrua corrispettività rispetto alla qualità e quantità del servizio) nella tutela delle proprie ragioni con la propria controparte contrattuale.
Ancora, parte ricorrente, lamenta il fatto che l' le avrebbe contestato addebiti contributivi relativi a CP_1 prestazioni lavorative, riguardanti appalti con altri soggetti imprenditoriali. Occorre tuttavia evidenziare come dalle registrazioni del Libro Unico del lavoro, relative a ciascuno dei dipendenti della cooperativa
Lavorin, subappaltatrice della , emergono precise indicazioni, circa il cantiere, i giorni e le CP_4 retribuzioni, in relazione ai quali è stato formulato l'addebito. Con riguardo a tutti gli appalti, assunti dalla cooperativa Lavorin, ricadenti nel medesimo arco temporale, gli Ispettori, quindi, grazie alle predette evidenze documentali, hanno potuto distinguere, dettagliatamente, le irregolarità contributive tra i diversi committenti.
pagina 4 di 10 Passando al merito degli addebiti, non può non richiamarsi quanto già accertato dalla sentenza di del
Tribunale di Como n. 16/2019, confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 38/2020 pubblicata l'8 aprile 2020 le cui motivazioni si condividono e qui si citano ex art.118 disp. att. c.p.c.: “Con ricorso telematico pervenuto il 15/12/2017, la impugnava l'avviso di addebito n. 368 2017 Controparte_5
CP_ 00213349 19 000 di complessivi € 1.254.174,04 per omissioni contributive, notificatole dall' il 24/11/2017, per i CP_ seguenti motivi: • incompetenza territoriale della sede di Como, in quanto la propria sede era a Milano e l'attività veniva svolta a Sondrio;
• genericità della contestazione, • illegittimità e infondatezza delle contestazioni contenute nel verbale di CP_ accertamento del 30/6/2016, in relazione a: • trattamenti retributivi inferiori a quelli previsti dal CN utilizzato dall
• riduzione dell'orario di lavoro per la crisi aziendale, perché approvata il 18/2/2015 dall'assemblea dei soci, • mancata corresponsione delle indennità per malattia, maternità e infortunio, • erroneo inquadramento di alcuni dipendenti, • illegittimità delle trasferte;
• mancato versamento dei contributi per la 40a ora di lavoro;
• mancato versamento di quote del CP_ TFR al Fondo di tesoreria. Si costituiva l' - insieme alla Controparte_6 solo per negare la propria legittimazione passiva - che contestava il fondamento delle eccezioni di incompetenza, perché la società aveva aperto la propria posizione contributiva presso la sede di Como, e di nullità degli atti, in quanto il contenuto dell'avviso di addebito era conforme a quanto stabilito dall'art 30 dl 78/2010 conv. in l. 122/2010 e comunque, rinviava al verbale di accertamento, del tutto esaustivo, rilevando in ogni caso, che l'opposizione a un avviso di addebito introduceva un CP_ ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell' non limitato quindi, alla verifica della legittimità formale dell'atto. Nel merito, evidenziava di aver utilizzato, per l'accertamento, il CN IA industria-Logistica, lo stesso applicato dalla società, e che in ogni caso, non era applicabile quello richiamato nel ricorso, negava la Controparte_7 produzione, nel corso dell'accertamento, della delibera che aveva dichiarato la crisi della società, comunque irrilevante in base al disposto dell'art 4 l. 142/2001, e ribadiva il fondamento degli ulteriori rilievi, concernenti il mancato assoggettamento a contribuzione delle integrazioni contrattuali di malattia, maternità e infortuni, l'erogazione del trattamento di trasferta non dovuto, il mancato versamento dei contributi per la 40a ora di lavoro e il mancato versamento di quote del TFR al Fondo di tesoreria. All'udienza del 22/1/2019 la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo in atti. Il ricorso non CP_ appare fondato. La legittimazione passiva della Con l'avviso di addebito opposto l' ha chiesto il pagamento CP_6 dei contributi dovuti da nel periodo gennaio/dicembre 2015. Dev'essere pertanto accolta l'eccezione di Parte_3
CP_ carenza di legittimazione passiva della , cessionaria dei crediti maturati solo fino al 31/12/2008, ex 3 co CP_6
CP_ 42 quinquies dl 203/2005 conv. in l. 248/2005. L'incompetenza della sede di Como pur Controparte_8 avendo depositato il ricorso davanti a questo Tribunale (che logicamente e giuridicamente, ne presuppone la competenza ex art
444 co 3 cpc, da individuare nel luogo dove ha sede l'ufficio che ha gestito la posizione contributiva) ha, contraddittoriamente, CP_ negato la competenza della sede di Como a emettere l'avviso di addebito impugnato. A rigore, avrebbe dovuto invece, CP_ introdurre il giudizio davanti al Tribunale ritenuto competente per territorio, in relazione alla sede legittimata, a suo giudizio, a emettere l'atto. Il motivo è comunque infondato perchè, come indicato nel verbale di accertamento del 30/6/2016 e pagina 5 di 10 CP_ poi nell'avviso di addebito impugnato, la società, pur avendo la sede legale a Milano, ha aperto la posizione contributiva presso la sede di Como, matricola n 2416634134, per cui è questo l'ufficio che ha concretamente gestito il rapporto assicurativo, all'esito dell'accertamento svolto dalla sede di Sondrio, e quindi emesso l'avviso di addebito. L'illegittimità del verbale di accertamento ha impugnato, per genericità, il verbale di accertamento del 30/6/2016, a cui Controparte_8 rinvia, quale atto presupposto, l'avviso di addebito impugnato. Il motivo è del tutto infondato non solo perchè il verbale di CP_ accertamento illustra, in maniera del tutto esauriente, i singoli rilievi svolti dall'ispettrice e le relative violazioni contestate, ma soprattutto perchè, in caso contrario, la società ricorrente non avrebbe sicuramente avuto modo di svolgere tutte le contestazioni, ampiamente illustrate nel ricorso. Il CN applicato e applicabile La società ha contestato l'utilizzo da parte CP_ dell' del CN IA , diverso da quelli applicati, i CN e richiamati nell'allegato Controparte_9 CP_7 CP_7
A del regolamento interno (doc 6). L'affermazione della ricorrente contrasta con quanto constatato da - Persona_1
CP_ l'ispettrice che ha svolto l'accertamento - che a pag 3 del relativo verbale, ha indicato come contratto applicato dalla cooperativa, proprio il CN IA , poi menzionato anche tra i documenti presi in visione (pag 4), ad Controparte_9 eccezione di tre dipendenti, impiegati in ufficio, assunti con il diverso CN Trasporti e spedizioni (pag. 6). In ogni caso la cooperativa, a parte il rinvio del regolamento interno ai suddetti CN e non ha prodotto alcun documento CP_7 CP_7 per dimostrare di aver concretamente rispettato detti contratti, contrariamente a quanto accertato nel corso dell'ispezione.
Occorre peraltro osservare che la cooperativa ha svolto, in appalto, servizi di facchinaggio, confezionamento e movimentazione merci (tra cui cartoni di prodotti alimentari preconfezionati), lavaggio autovetture difficilmente riconducibili ai servizi ricompresi nel CN (pulizia e manutenzione immobili, conduzione e gestione impianti, servizi generali e CP_7 amministrativi). Deve comunque escludersi l'applicabilità del CN Infatti, in base all'art 3 l. 142/2001 “le società CP_7 cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”. Tale principio è stato poi precisato dall'art 7 co 4 dl 248/2007, conv. in l. 31/2008, che ha stabilito che “in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”. In materia contributiva già l'art 1 co 1 dl 338/1989 conv. in l.
389/1989, aveva previsto che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Tali norme in definitiva, stabiliscono che il trattamento economico minimo, previsto dai CN stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dev'essere osservato dal datore di lavoro nel rapporto retributivo e soprattutto in quello contributivo, dove non sono ammesse deroghe o rinunce ex art 2115 co 3 cc. Secondo la giurisprudenza, l'art 1 co 1 dl pagina 6 di 10 338/1989 conv. in l. 389/1989 cit. stabilisce un importo minimo di retribuzione, da sottoporre a contribuzione, sotto il CP_ quale non è consentito scendere, neppure se la retribuzione in concreto versata al lavoratore sia inferiore. L ha prodotto numerosa documentazione, relativa al numero degli iscritti, alla diffusione sul territorio nazionale e all'attività svolta dalle organizzazioni sindacali in questione (doc 5/12 resist.) da cui risulta inequivocabilmente, la scarsa rappresentatività di
Tale conclusione, non smentita da che non ha provato il contrario, trova ulteriore CP_7 CP_10 Parte_3 riscontro nel decreto 22/11/2013 del Ministero dello sviluppo economico (GU n 275 del 23/11/2012) che ha revocato il riconoscimento all' i associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo. In definitiva, poiché CP_7 il contratto di riferimento indicato dalla ricorrente, interessa poche organizzazioni sindacali, con un numero di iscritti ben inferiore a quello delle organizzazioni firmatarie del contratto effettivamente applicato e utilizzato anche ai fini dell'accertamento, con minimi retributivi inferiori a quest'ultimo, la contribuzione previdenziale dev'essere in ogni caso calcolata CP_ con riferimento al trattamento economico previsto dal CN IA Industria-Logistica, come sostenuto dall' stipulato CP_ invece, dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore. Assenze non retribuite Secondo l'ispettrice dell la cooperativa aveva registrato come “assenza giustificata” le ore non lavorate dai dipendenti, per le quali non aveva corrisposto la retribuzione prevista dal contratto. La costituita a fine novembre 2014, ha richiamato la delibera del Parte_3
18/2/2015 con cui l'assemblea dei soci, appena tre mesi dopo la costituzione della società, constatato “che in gran parte dei casi i lavoratori assunti con contratto full-time non riescono a lavorare per il monte ore previsto dal contratto di assunzione” deliberava all'unanimità “di salvaguardare i posti di lavoro di ridurre l'orario per tutti i soci fino ad un massimo del 50%” e che gli stessi dovevano “essere retribuiti per le ore di lavoro effettivamente prestate, come anche sottoscritto dai soci lavoratori nel contratto di assunzione”. Premesso che la cooperativa non ha prodotto alcun contratto di adesione dei soci-lavoratori, occorre osservare che l'art 3 co 1 l. 142/2001 prevede la corresponsione al socio lavoratore di un trattamento economico non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore. Tale norma non sembra del tutto derogabile nel caso in cui, per circostanze oggettive o accordo tra le parti, la prestazione lavorativa non venga temporaneamente eseguita. Infatti, l'unico caso in cui è prevista la possibilità di superare tale divieto è quello di una crisi aziendale, nel qual caso, in base all'art 6 co 1 lett d) l. 142/2001, l'assemblea ha la facoltà di deliberare “la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili”, mentre in base alla successiva lett. e), può deliberare “forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie”. In nessun caso però, l'effetto pratico può essere quello di una riduzione del trattamento economico sotto il minimo stabilito dal CN di riferimento, garantito dall'art 3 co 1 l. 142/2001, pur essendo le due ipotesi completamente diverse tra loro. Infatti solo nel primo caso l'assemblea può deliberare una decurtazione di alcuni specifici e determinati importi (ristorni o utili), ulteriori rispetto alla retribuzione, che pertanto, non vengono erogati ai socilavoratori, mentre nella seconda ipotesi,
l'assemblea può imporre altre forme di apporto economico da parte dei lavoratori, in proporzione alla loro capacità economica.
E' quindi evidente che una delibera dell'assemblea che, senza disporre gli interventi da adottare per la soluzione della crisi, si limiti a prevedere di ridurre l'orario - e quindi la retribuzione - dei soci lavoratori fino alla metà, non può ritenersi legittima pagina 7 di 10 non solo perché impone ai soci una forma di apporto economico assolutamente indifferenziata, cioè non proporzionata “alle disponibilità e capacità finanziarie” di ciascuno di essi, come richiesto dall'art 6 cit., ma soprattutto perchè incide sul trattamento retributivo minimo, previsto dal contratto, che dev'essere garantito per legge. La cooperativa non ha nemmeno prodotto i contratti di adesione individuali dei soci-lavoratori, in cui sarebbe contenuta la previsione di una retribuzione inferiore a quella ordinaria, corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestato che in ogni caso, comportando la deroga del minimo di legge, risulterebbe nulla. Al riguardo la giurisprudenza ha osservato che “ai fini dell'applicazione della normativa sulla contribuzione virtuale, è necessario che esista a monte l'obbligo retributivo ovvero una causa di sospensione della prestazione imputabile al datore di lavoro;
mentre non può esservi obbligazione contributiva se le rispettive prestazioni non siano state rese per assenze dei lavoratori o per accordo con il lavoratore, con onere della prova a carico del datore” (in motiv. a
Cass 24109/2018). Di conseguenza, non avendo la cooperativa dimostrato che la sospensione dal lavoro dei soci fosse effettivamente dipesa da fattori esterni, a lei non imputabili né superabili con misure che poteva realisticamente adottare (come l'acquisizione di nuove commesse), o che i lavoratori avessero formalmente accettato, a seguito di uno specifico evento, una determinata riduzione della retribuzione e quindi non in via generale e preventiva - con una sorta di preventiva ma generica
“liberatoria” dell'obbligo di corresponsione della retribuzione prevista in via ordinaria - deve escludersi che la Parte_3 abbia assolto all'onere di provare i presupposti richiesti per non retribuire le assenze dei lavoratori e quindi, neppure
[...] versare la relativa contribuzione. La mancata corresponsione delle indennità per malattia, maternità e infortunio Nel verbale CP_ di accertamento, l' ha contestato la mancata corresponsione ai dipendenti, interessati da tali eventi, delle somme a carico del datore di lavoro, a integrazione delle prestazioni erogate dall' e dall'Inail La Lavorin soc. coop. ha richiamato l'art CP_2
16 del regolamento interno che, per tali periodi, non prevede alcuna integrazione delle prestazioni erogate dagli Istituti di previdenza e assistenza. Si tratta evidentemente, anche in questo caso, di una palese violazione del principio sancito dall'art 3
l. 142/2001, in base al quale non è consentito corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo inferiore al minimo previsto dal CN. Infatti, l'art 51del CN applicato prevede: “Trattamento economico per malattia e infortunio per gli impiegati Nel caso di interruzione del servizio dovuta a infortunio o malattia, non determinati da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verrà accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento: - corresponsione dell'intera retribuzione (stipendio e contingenza) per 5 mesi e della metà di essa per gli altri 7 mesi. Uguali diritti spettano all'impiegato nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Il trattamento avanti stabilito cesserà qualora l'impiegato, con più periodi di malattia, raggiunga nel complesso, durante 36 mesi consecutivi, il limite massimo previsto dal 4° comma del presente articolo. Trattamento economico per malattia e infortunio per gli operai Per le assenze per malattia all'operaio sarà corrisposto: a) a partire dal 1° giorno lavorativo di assenza fino al 180° giorno un'integrazione del trattamento fino a CP_1 raggiungere il 100% della retribuzione globale (art. 18, ultimo comma) netta;
b) dal 181° giorno al 270° corresponsione del
50% della retribuzione globale. Nei casi di infortuni sul lavoro, all'operaio sarà corrisposto il 100 per cento della retribuzione globale a decorrere dal 2° giorno e fino a guarigione clinica”. Il successivo art 52 dispone, a tutela delle lavoratrici, “qualora più favorevole rispetto a quanto previsto dalla legge, il seguente trattamento: - corresponsione della retribuzione intera per i primi 4 mesi di assenza e del 50% di essa nei due mesi successivi, fatta deduzione di quanto le lavoratrici percepiscono a titolo pagina 8 di 10 di indennità a carico dell'Ente di previdenza, per disposizioni di legge”. Di conseguenza, la mancata integrazione delle prestazioni erogate dagli Istituti di previdenza e assistenza - espressamente prevista invece, dal CN applicato - costituisce, in definitiva, una palese violazione del principio per cui, in materia contributiva, occorre far riferimento alla retribuzione minima, dovuta in base al CN, eventualmente anche in senso “figurato”, perché non corrisposta ai lavoratori dal datore di lavoro.
L'erroneo inquadramento di alcuni dipendenti Con il verbale di accertamento è stato contestato il mancato inquadramento nel secondo livello, di parte degli operai addetti a lavori di facchinaggio, movimentazioni, confezionamento e pulizie in quanto il CN applicato consente (art 10) l'inquadramento nell'inferiore I livello dei “lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio” soltanto. E' stato rilevato inoltre, il mancato inquadramento nel III livello dei lavoratori con mansioni di capogruppo o capoturno (1), e nel IV livello di coloro che erano responsabili di CP_ cantiere (2). In base alle declaratorie dei rispettivi livelli, il rilievo dell risulta del tutto corretto, per cui anche ai dipendenti inquadrati a un livello inferiore a quello loro spettante è stata corrisposta una retribuzione non corrispondente a quella minima, loro dovuta in base al CN, con il conseguente mancato versamento della relativa contribuzione. L'erroneo inquadramento dell'apprendista Secondo quanto indicato nl erbale di accertamento, il lavoratore è stato assunto Persona_2 il 2/2/2015 come apprendista, con inquadramento al I livello - non consentito però, dal CN, che all'art 12 prevede, come livello minimo degli apprendisti, il II, del tutto logicamente, in quanto per il livello inferiore non è richiesta alcuna particolare formazione o esperienza - e da aprile 2015, è stato assicurato con la qualifica di operaio di II. E' quindi corretta la CP_ contestazione dell' che lo ha inquadrato in tale livello fin dalla sua assunzione. Trasferte Nel verbale di accertamento del CP_ 30/6/2016, l'ispettrice dell' ha rilevato che l'indennità di trasferta, come tale esente da contribuzione, era stata erogata in assenza di ogni giustificazione o indicazione ai lavoratori, di una destinazione diversa dalla loro sede abituale di lavoro, nonché dell'indicazione degli orari di partenza e di arrivo. Si tratta evidentemente, di una condotta del tutto illogica per un qualsiasi datore di lavoro, che versa la relativa indennità solo se ne sussistono tutti i presupposti - in quanto una trasferta presuppone la richiesta al lavoratore di svolgere un determinato incarico in un luogo diverso dall'abituale posto di lavoro ed ha una determinata durata nel tempo – per cui si risolve, in sostanza, in un espediente ideato per evitare che una parte della retribuzione, formalmente qualificata come indennità di trasferta, venisse assoggettata a contribuzione, per cui anche questo motivo risulta del tutto infondato. Mancato pagamento della 40a ora di lavoro settimanale per i dipendenti assunti con il CN CP_ e spedizioni L' ha contestato che i tre dipendenti ( e , assunti con la qualifica di Parte_4 Persona_3 Per_4 Per_5 impiegati - ai quali la applicava il più favorevole CN Trasporti e spedizioni, che prevedeva un orario di Parte_3 lavoro di 39 ore settimanali - avevano in realtà, sempre lavorato per 40 ore, come indicato dal LUL, per cui non era stata loro retribuita la 40a ora di lavoro supplementare settimanale L'art 9 del suddetto CN prevede, per il personale non viaggiante, che “la durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il lunedì e il venerdì”. Diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, nessuna deroga è prevista per gli impiegati, come e inquadrati al 1° livello. Per la terza lavoratrice, , la censura della società, che Persona_3 Per_5 Persona_6 ha contestato a mancata indicazione dei giorni in cui avrebbe prestato attività lavorativa oltre la 39a , è facilmente superabile considerando che il periodo di riferimento non sono i giorni, ma la settimana e che nel tabulato allegato al verbale di pagina 9 di 10 accertamento, sono indicati i mesi (tutti) del 2015, in cui la lavoratrice aveva sempre avorato, ogni settimana, come accertato dall'ispettrice, circostanza non smentita dalla ricorrente, per 40 ore settimanali. TFR denunciato al Fondo di Tesoreria e “sul CP_ recupero prestazioni indebite”. L' ha contestato infine, anche gli errori nel calcolo delle quote versate a titolo di accantonamento del TFR relativi in particolare, all'imponibile di riferimento e alla percentuale versata. Al riguardo la si è limitata a evidenziare che, se fossero state accolte le proprie difese, anche tali pretese sarebbero cadute. Parte_3
Poichè tale ipotesi non si è verificata, anche l'ultimo motivo del ricorso dev'essere respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società ricorrente”.
Quanto al rilievo sul beneficio della preventiva escussione, si rileva che la sua operatività va fatta valere in un'eventuale fase di esecuzione e non già per l'accertamento della commissione di un illecito cui consegue l'obbligo contributivo, come nella presente fase cognitiva.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.291,00 oltre Parte_1 accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 27 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Rachele Bignami
pagina 10 di 10