Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Raffaella Genovese Presidente est. dr. Sebastiano Napolitano Consigliere dr. Arturo Avolio Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
13.01.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°2320/2023 R.G. sezione lavoro e previdenza vertente
TRA
, rappresentata e difesa dll'Avv. Dario Fiorillo ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Via Camaldolilli n.59/E - Napoli
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1
difeso dagli Avv.ti Itala De Benedictis e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato in Caserta Via Arena - Località San Benedetto
Appellato
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con distinti ricorsi depositati in data 05.12.2016, 06.12.2016, 06.02.2017 e
06.02.2018, l'odierna appellante convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_ Santa Maria Capua Vetere - Sezione Lavoro – l nonché l
[...]
proponendo opposizione, rispettivamente, avverso la Controparte_2 comunicazione (notificata l'01.07.2015) di iscrizione d'ufficio alla ES CP_ AT e contestuale richiesta di pagamento dei contributi per l'anno
2009; la comunicazione (notificata il 07.07.2016) di iscrizione d'ufficio alla
1
17.01.2017) con il quale si richiedeva il pagamento dei contributi per l'anno
2009; l'avviso di addebito n. 32820170005231890000 (notificato il 12.01.2018) con il quale si richiedeva il pagamento dei contributi per l'anno 2010. CP_ Dedusse l'illegittimità della iscrizione d'ufficio alla ES AT , la carenza di legittimazione attiva dell'Ente, la non debenza dei contributi richiesti per mancanza del requisito dell'abitualità nell'esercizio della professione, la prescrizione quinquennale, l'illegittimità e in ogni caso l'errata quantificazione delle sanzioni applicate.
Chiese, pertanto, previo annullamento degli atti impugnati, accertarsi la non debenza delle somme richieste e la cancellazione dell'iscrizione d'ufficio alla CP_ ES AT nonchè, in subordine, la riduzione della sanzioni.
Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio e riuniti i ricorsi per evidente connessione soggettiva e oggettiva, con sentenza n.264/2020 pubblicata il
27.01.2020 il giudice adito accolse le domande dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione della ricorrente alla ES AT per maturata prescrizione CP_ del diritto dell' a richiedere le somme, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di e Controparte_2
CP_ compensanzione per 1/3 delle spese di lite tra e , Parte_1
condannato al pagamento della restante parte.
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 27.02.2020 presso questa
CP_ Corte, l propose appello deducendo, in riforma del provvedimento impugnato, l'errata identificazione del termine di decorrenza della prescrizione iindividuandola con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
la sospensione del termine di prescrizione per doloso occultamento;
l'obbligatorietà CP_ del professionista all'iscrizione alla ES AT indipendentemente dal reddito conseguito. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, chiese il rigetto del proposto Parte_1
gravame con vittoria delle spese di lite, eccependo la corretta individuazione da parte del giudice di prime cure della data di scadenza del pagamento degli oneri previdenziali;
dissentendo dalla sospensione del termine per doloso occultamento
2 ed evidenziando l'occasionalità della prestazione, con vittoria di spese del giudizio.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n.4811/2021, pubblicata in data
02.11.2021, accolse l'appello con conseguente rigetto delle domande avanzate in primo grado dallla , compensando tra le parti le spese del doppio Pt_1
grado di giudizio.
Pertanto, l'odierna appellante propose ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, affidandolo ai seguenti due motivi: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt.
2941, comma 8, e 2935 cod.civ., in relazione alla legge nr. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, al D.L. nr. 462 del 1997, art. 1, e al D.Lgs. nr. 241 del 1997, art. 10, comma 1, per avere la Corte d'appello ritenuto che l'omessa compilazione del «quadro RR» nella dichiarazione dei redditi configurasse doloso occultamento dell'esistenza di un debito previdenziale;
2) Violazione e falsa applicazione della legge nr. 335 del 1995, artt. 26 e 31 (recte: art. 2, commi 26-
31), dell'art. 18, commi 1 e 2 del DL nr. 98 del 2011, del D.P.R. nr. 917 del
1986, art. 53, della legge nr. 576 del 1980, artt. 10, 11 e 22, per avere la Corte di appello ritenuto che sussista l'obbligo di iscrizione alla ES AT CP_ presso l a carico del professionista avvocato che abbia recepito redditi di importo inferiore a 5.000,00 euro;
per aver, comunque, ricavato l'abitualità dalla non contestazione, che non può riguardare circostanze che implicano un'attività di giudizio, e per aver elevato a presunzioni iuris et de iure l'iscrizione all'Albo e l'apertura della partita IVA.
La Suprema Corte, con ordinanza n.25598/2023, pubblicata in data
01.09.2023, accogliendo il primo motivo del ricorso e rigettando il secondo,
cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.
Con atto depositato presso questa Corte in data 27.09.2023, ha Parte_1
proposto ricorso in riassunzione in sede di rinvio ex art. 353 c.p.c., per l'accoglimento della sua domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio.
Si è costituita parte appellata chiedendo il rigetto della domanda perchè infondata in fatto e in diritto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio.
3 All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la presente causa è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte accoglie parzialmente il gravame a suo tempo proposto dall' in CP_1
data 27/2/2020.
Giova ricordare, in via preliminare, che il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso in riassunzione in sede di rinvio ex art. 353 c.p.c. operato dalla Suprema
Corte che – con ordinanza n.25598/2023, pubblicata in data 01.09.2023 – ha cassato la sentenza n.4811/2021, pubblicata in data 02.11.2021, della Corte
d'Appello di Napoli.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha disposto che “i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità (ex multis, da ultimo, Sez. 3, n. 8225, 4/4/2013).Con
l'ulteriore ricaduta che la denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del “decisum” della sentenza di cassazione concreta denuncia di “error in procedendo” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, partecipando della qualità dei comandi giuridici, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata, per
l'intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche (Sez. L. n. 6461, 25/3/2005)” (Cass., sez. 2, 29 ottobre 2018, n.
27343).
Pertanto, al fine di rendere chiara la trattazione della domanda di parte appellante, conviene richiamare il perimetro del giudizio di rinvio tracciato dalla
Corte di Cassazione in seno all'ordinanza n.25598/2023, pubblicata in data
01.09.2023.
Ritenendo fondato il primo motivo di ricorso (Violazione e falsa applicazione degli artt. 2941, comma 8, e 2935 cod.civ., in relazione alla legge nr. 335 del
4 1995, art. 2, commi 26-31, al D.L. nr. 462 del 1997, art. 1, e al D.Lgs. nr. 241 del 1997, art. 10, comma 1, per avere la Corte d'appello ritenuto che l'omessa compilazione del «quadro RR» nella dichiarazione dei redditi configurasse doloso occultamento dell'esistenza di un debito previdenziale) la Suprema
Corte ha affermato che, in base alla giurisprudenza di legittimità, non è predicabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.
In ragione di tale principio, l'appellante con l'odierno procedimento ha chiesto CP_ volersi dichiarare non dovuti i contributi pretesi dall' per gli anni 2009 e
2010, per intervenuta prescrizione, con contestuale cancellazione della sua illegittima iscrizione d'ufficio alla ES AT-Liberi Professionisti CP_ disposta dall' .
Orbene in ragione del decisum della Corte di Cassazione il Collegio accoglie parzialmente l'odierno appello a suo tempo proposto dall' per i motivi che CP_1
seguono.
Si rammenti che la giurisprudenza di legittimità, ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con L. n. 111/2011), sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla ES separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con I.n. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del
2020, 477 e 478 del 2021).
Trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, I. n. 335/1995, e dell'art. 44, d.l. n. 269/2003, il primo dei quali prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione “dei soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui
5 redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni;
” mentre il secondo, a decorrere dal 1 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai “soggetti esercenti attivtà di lavor autonomo occasionale […] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000.”
Tanto precisato, il Collegio è chiamato ad esaminare la questione della sospensione del decorso del termine prescrizionale in ragione dell'occultamento del debito contributivo, oggetto specifico di rinvio da parte della Cassazione.
L'individuazione del dies a quo della prescrizione ha priorità logica rispetto al tema della sospensione.
In via preliminare, giova ricordare che trova applicazione, ratione temporis, l'art. 3, commi 9 e 10 legge 8 agosto 1995 n.335, secondo cui a decorrere dal 1 gennaio 1996 il termine di prescrizione decennale previsto per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie è ridotto a cinque anni e tale termine si applica
“anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”.
Nel caso di specie non vi è dubbio in ordine all'applicazione del termine quinquennale di prescrizione.
Per quel che concerne il dies a quo della prescrizione dei contributi dovuti alla
ES AT sono oramai costanti gli orientamenti della Suprema Corte, confermati di recente - Cass. civ. sez. lav. del 17.11.2022 n.28565 - con enunciazioni di principio secondo cui "la prescrizione decorre «dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 20 18, 19403 del
2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria” (sentenza n.
6 10273 del 2021, cit.; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 3 giugno 2022,
n. 17970, punto 14).
Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936,
n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».
I termini di versamento dei contributi sono definiti dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
Quanto ai termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono ancorati anche i termini per il pagamento dei contributi, riveste importanza essenziale l'art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997.
La disposizione citata demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri rinviene, dunque, un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l'intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 del 1997
(sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.p.c.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio 2022, n. 21816).
Passando all'esame della fattispecie che ci occupa, si osserva quanto segue.
In riferimento ai contributi relativi all'anno 2009 viene in rilievo il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta
7 Ufficiale n. 141/2010 del 19 giugno 2010, emanato giusta la previsione del d.lgs.n.241 del 1997.
L'art. 1, comma 1, del predetto d.p.c.m. così stabilisce: “I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.
Pertanto si deve avere riguardo al primo termine del 6 luglio 2010, che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell'importo dovuto, senza maggiorazioni di sorta: è da tale momento che sorge l'obbligo contributivo e
CP_ l può dunque far valere i propri diritti.
Quanto alla latitudine soggettiva del differimento, la giurisprudenza di legittimità, alla luce dell'univoco dettato letterale della previsione regolamentare, ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Il differimento, dunque, non si applica soltanto a «coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione» (sentenza Cass. n. 10273 del 2021, cit.).
Pertanto, «ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi» (Cass., sez.civ. Lav, 11 agosto 2022, n. 24668; nello stesso senso, fra le molte, Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2022, n. 23314 e n. 23309, punto 8, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n.
22336).
8 L'assunto contrario della , quello cioè di non rientrare nella platea di Pt_1
coloro che sono soggetti agli studi di settore non è stato in ogni caso assolutamente provato.
Orbene, tanto precisato, nel caso di specie è del tutto pacifico che per i contributi dell'anno 2009 il primo atto interruttivo risulta essere la CP_ comunicazione inviata dall' in data 01.07.2015; pertanto, la considerazione del dies a quo sancito dalla legge (6 luglio 2010) rende efficace tale atto interruttivo, con conseguentemente infondatezza dell'eccezione di prescrizione, del credito azionato in giudizio, sollevata dalla ricorrente.
Ne consegue che è legittima la comunicazione d'iscrizione alla ES CP_ AT per l'anno 2009 ed i relativi contributi pretesi dall'Istituto non sono prescritti.
Per quel che concerne, invece, i contributi relativi all'anno 2010 viene in rilievo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111/2011 del 14 maggio 2011, emanato giusta la previsione del d.lgs.n.241 del 1997.
L'art. 1, comma 1, del predetto d.p.c.m. così stabilisce: “Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.”
Anche in tale caso si deve avere riguardo al primo termine del 6 luglio 2011, che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell'importo dovuto, senza maggiorazioni di sorta: è da tale momento che sorge l'obbligo
CP_ contributivo e l' può dunque far valere i propri diritti.
Nella specie, è del tutto pacifico che il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere la comunicazione impugnata in primo grado da del Parte_1
7 luglio 2016.
La considerazione del dies a quo sancito dalla legge (6 luglio 2011) rende quindi inefficace il predetto atto interruttivo della prescrizione, con conseguente
9 fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente CP_ relativamente al credito contributivo azionato dall' per l'anno 2010.
È, poi, circostanza incontestata che la ricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2009 e 2010, abbia omesso di compilare il "Quadro RR" necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così non permettendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari.
Cionondimeno l'omessa compilazione del "Quadro RR" non integra una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto dell'Istituto può considerarsi prescritto in quanto non opera la sospensione di cui all'art. 2941 c.c., n. 8.
Ad avviso della Corte non può ritenersi la sussistenza di una sospensione iniziale della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., per mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.
Infatti, l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8 , c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli. La mancata denuncia del reddito non equivale ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all' , nè CP_1
essa configura impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia dell'Entrate (Cass., Sez. Lav., 24.7.2018 n. 19640).
Non operando alcuna sospensione della prescrizione, né avendo efficacia interruttiva la presentazione della dichiarazione fiscale, il credito dell' CP_3 relativo all'anno d'imposta 2010 si è irrimediabilmente estinto per intervenuta prescrizione.
Al contrario, come già detto, è legittima la comunicazione d'iscrizione alla CP_ ES AT per l'anno 2009 non essendo maturata la prescrizione CP_ per il credito contributivo dell' relativo a tale anno d'imposta.
10 Infine, per quel che concerne la illegittimità delle sanzioni, applicate ai sensi dell'art.116, comma 8, lett. b), della legge n. 388/2000, va osservato sul punto che la mancata compilazione del quadro RR (relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo) configura la fattispecie della omissione e non già della evasione contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art.116, comma 8, della legge n. 388/2000, essendo il credito dell'istituto previdenziale comunque facilmente evincibile dalla documentazione di provenienza del soggetto obbligato - inviata a ente
( ) competente in materia di accertamento e liquidazione Controparte_2 dei contributi previdenziali - e dovendo dunque escludersi l'occultamento dell'attività lavorativa e del reddito percepito (Cass. 5413/2020; 14410/2019;
27950/2018).
Sulla scorta di tutte le argomentazioni sopra riportate, la Corte sul ricorso in riassunzione proposto da , accoglie in parte l'appello proposto Parte_1
CP_ dall' in data 27.02.2020 dinanzi a questa Corte d'Appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta in primo grado dalla avverso la Pt_1 comunicazione d'iscrizione alla gestione separata per l'anno anno 2009, da ritenersi legittima;
conferma nel resto la sentenza di primo grado.
La natura controversa delle questioni trattate, la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti ed il nuovo orientamento della Suprema Corte sulla questione dell'occultamento doloso, sopraggiunto in corso di causa, CP_ giustificano la compensazione tra e l di tutti i gradi di Parte_1
giudizio.
P. Q. M.
La Corte pronunciando in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di
Cassazione del 15/6/2023:
• sul ricorso in riassunzione proposto dalla , accoglie in parte l'appello Pt_1 proposto dall in data 27/2/2020 dinanzi a questa Corte d'Appello e, per CP_1
l'effetto, rigetta la domanda proposta in primo grado dalla avverso la Pt_1 comunicazione d'iscrizione alla gestione separata per l'anno anno 2009, da ritenersi legittima;
• conferma nel resto la sentenza di primo grado;
• compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
11 Napoli, 13-1-2025
Il Presidente
12