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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/07/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 560/2023 promossa da:
(CF: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avvocati Gianmatteo Di Fronzo e Cristina Bracci del foro di Rimini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito a Rimini (RN) via nuova circonvallazione n. 69/A ( - Email_1
Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA con sede legale a Controparte_1 P.IVA_1 Rimini in via Portogallo n. 2 in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dagli avv. Adalberto Perulli del Foro di Venezia e Paolo Mancuso del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del secondo sito a Rimini in via Marecchiese n. 4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
MOTIVAZIONE
La domanda presentata da – che nel periodo 25\05\2012 - Parte_1 30\04\2020 ha prestato in favore della convenuta attività lavorativa CP_2 di natura subordinata inizialmente con qualifica di autista fino al 31\05\2017 ed in seguito fino al 30\04\2020 (quando il rapporto di lavoro cessava per il
1 passaggio diretto del ricorrente ad altra cooperativa ) di operaio qualificato con inquadramento al livello B1 del CCNL COOPERATIVE SOCIALI in forza di contratto a tempo pieno e indeterminato − di vedersi riconosciuto per l'intero periodo 25\05\2012-30\04\2020 i corrispondenti livelli retributivi previsto dal C.C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI per le effettive mansioni svolte di operaio unico addetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani presso il territorio di Rimini tramite l'utilizzo e la guida di un autocompattatore del peso superiore a 35 quintali per la cui conduzione era necessario il possesso della patente di cui il lavoratore era in possesso , è fondata e meritevole di Nu_1 accoglimento .
Va premesso che lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni rivendicate dal lavoratore nel presente giudizio siano state confermate dall'esito della istruttoria orale condotta mediante l'audizione testimoniale di seguito riportata per stralcio .
, che è stato dipendente della da aprile 2012 al Testimone_1 Pt_2 novembre 2020 con mansioni di autista patente C , sentito a prova diretta sulle circostanze di cui al ricorso : “ 1) Vero che dal mese di maggio 2012 fino alla risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta in data 30.04.2020 il ricorrente è stato occupato presso la Cooperativa COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE con la mansione di operatore addetto alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio provinciale riminese tramite la guida e l'utilizzo di auto compattatori anche del peso superiore ai 35 q per i quali è richiesta la patente C- CQC : Confermo la circostanza : il ricorrente svolgeva tutte le mansioni indicate nel capitolo . 2) Vero che, relativamente all'utilizzo del mezzo affidato, era responsabilità del ricorrente provvedere al rifornimento, al rabbocco olio nonché a relazionarsi con i manutentori per il buon funzionamento dello stesso, onde mantenere gli standard di sicurezza : Confermo la circostanza : il gasolio lo mettevamo noi mentre per l'olio il rabbocco lo facevano i meccanici . ADR: Sono a conoscenza dei fatti perché io e il ricorrente svolgevamo le stesse mansioni in zone confinanti …”.
Quanto alla questione centrale della causa relativa al CCNL applicabile nel caso di specie , si ritiene di dare continuità alla giurisprudenza di merito favorevole alle ragioni dei lavoratori delle cooperative già assunte da questo Giudice nel medesimo contenzioso con le sentenze pubblicate in data 22\12\2022 nn. 233\22 ( , 234\22 ( , 235\22 ( Parte_3 Parte_4 [...]
) , 236\22 ( , 237\22 ( e Pt_5 Parte_6 Testimone_1 238\22 in data 22\12\2022 ( tutte confermate dalla Corte Parte_7 di Appello di Bologna - Sezione Lavoro con le sentenze n. 122\2024 pubblicata in data 19\02\2024 ( , n. 121\24 in data 19\02\2024 Parte_7
2 ( , n. 122\24 in data 19\02\2024 ( , Testimone_1 Parte_7 n. 144\24 in data 04\03\2024 ( , n. 180\24 in data 15\03\2024 Parte_5
( , n. 120\24 in data 4\04\2024 ( Parte_6 Parte_4 e n.123\24 in data 4\04\2024 ( e da ultimo anche dalla Corte Parte_3 di Cassazione Sezione Lavoro che con le sentenze nn. 12276 e 12279 in data 09/05/2025 (ud. 19/02/2025) pronunciate nell'ambito delle cause relative alla posizione di e le cui motivazioni - Testimone_1 Parte_4 estensibili a tutti i lavoratori delle cooperative coinvolti nel medesimo contenzioso - vengono di seguito riportate per stralcio :
“ …Le lettere di invito e le lettere di chiarimenti della stazione appaltante, come precisato anche dal Consiglio di Stato (sez. V, 9.6.2021, n. 4396; sez. IV, 19.3.2015, n. 1516; sez. IV, 28.11.2012, n. 6026), hanno una funzione meramente specificatrice rispetto al bando e non hanno idoneità a modificare, derogare o sconfessare le citate fonti nelle quali, unicamente, deve essere ricercata la regolamentazione della procedura di gara. Nel caso di specie, il contenuto dei bandi di gara e dei capitolati di appalto vincola la società aggiudicataria al trattamento economico e normativo non inferiore a quello del c.c.n.l. dei Servizi ambientali ex MB, senza alcuna deroga per le società cooperative ed i loro dipendenti. La società ricorrente pretende di attribuire alla lettera di invito di HE PA l'effetto di introdurre una deroga a tale vincolo non solo in assenza di qualsiasi previsione sul punto dei bandi di gara che costituiscono lex specialis della procedura selettiva, ma in aperta violazione del contratto collettivo e dei limiti e delle condizioni, soggettive e oggettive, posti dal citato art. 8 bis.. Il contenuto degli atti di gara, con espressa indicazione parametrica di un contratto collettivo specificamente individuato, non si pone in contrasto con le previsioni dei Codici dei contratti applicabili ratione temporis, rappresentando una forma legittima di attuazione del dettato normativo attraverso l'individuazione ex ante del trattamento adeguato che dovrà essere garantito ai lavoratori impiegati nei servizi in appalto e in subappalto. Tale modalità anticipa, in qualche modo, le previsioni del successivo Codice dei Contratti, non applicabile ratione temporis. Il D.Lvo n. 36/2023 , art. 11 come modificato dal D.Lvo 209\2024, al secondo comma prescrive alle stazioni appaltanti di indicare nei documenti iniziali di gara "il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente", con la possibilità, contemplata nel terzo comma, per gli operatori economici di "indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente". Le clausole dei bandi di gara e dei relativi capitolati che impongono l'obbligo, alla società aggiudicataria, di garantire ai
3 lavoratori impiegati nell'appalto un trattamento minimo non inferiore a quello di un determinato contratto collettivo, rispondente al duplice requisito dell'essere attinente al settore di attività oggetto di appalto e di essere sottoscritto dalle associazioni e organizzazioni sindacali dotate di maggiore rappresentatività comparata, qualificabili come clausole sociali, configurano clausole a favore di terzi. Questa Corte, con indirizzo risalente e recentemente ribadito, ha statuito che la clausola del capitolato generale d'appalto di opere pubbliche, in base alla quale l'appaltatore assuma l'obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi vigenti, si configura come un contratto a favore del terzo, che fa sorgere in capo ai lavoratori impiegati nella esecuzione delle opere appaltate un diritto soggettivo, nei confronti del datore di lavoro, all'osservanza della contrattazione collettiva e nel quale l'interesse dello stipulante, richiesto dall'art. 1411 , primo comma cc. è quello della pubblica amministrazione alla regolare esecuzione dei lavori, che sarebbe compromessa dalla litigiosità dei lavoratori, motivata da un loro trattamento meno favorevole di quello stabilito dalla contrattazione collettiva (Cass. n. 18686 del 2020 che richiama Cass. 5 giugno 1981 n. 3640 ; Cass. 21 dicembre 1991 n. 13834). Nella stessa pronuncia si è ribadito che la clausola in parola attribuisce ai lavoratori un autonomo diritto soggettivo, non già all'applicazione diretta di tutto il contratto collettivo di categoria (essa non comportando un'estensione dell'efficacia soggettiva del contratto), bensì al rispetto del trattamento minimo previsto dal suddetto contratto. 45. L'interpretazione che giudica compatibile con le previsioni dei Codici dei contratti l'indicazione, negli atti di gara, di un determinato contratto collettivo non integra alcuna violazione dell'art. 39 Cost. poiché le espressioni adoperate dall'art. 118 comma 6 D.Lvo 163\2006 e dall'art. 30 , comma 4 , D.Lvo n. 50/2016 vanno lette come richiamo ai contratti collettivi, e più precisamente ai trattamenti economici e normativi ivi previsti, quale parametro di riferimento del trattamento da riconoscere ai dipendenti impiegati nell'appalto, e non come statuizioni idonee ad incidere sulla efficacia dei contratti collettivi, assegnando ad essi effetti erga omnes. In tal senso si è espressa la Corte Cost. con la sentenza n. 51 del 2015, a proposito dell'art. 7 , comma 4 , del D.Legge n. 248 del 2007 (su cui v. Cass. n. 4951 del 2019). Recentemente, la Relazione illustrativa del Consiglio di Stato al nuovo Codice dei Contratti (di cui al D.Lvo n. 36 del 2023) ha escluso che fosse ipotizzabile un "contrasto con l'art. 39 Cost. in quanto (la normativa in esame, ndr.) non è diretta a estendere ex lege ed erga omnes l'efficacia del contratto collettivo, ma si limita a indicare le condizioni contrattuali che l'aggiudicatario deve applicare al personale impiegato, qualora, sulla base di una propria e autonoma scelta imprenditoriale, intenda conseguire l'appalto pubblico, restando libero di applicare condizioni contrattuali diverse nello svolgimento dell'attività imprenditoriale diversa;
e restando libero di
4 accettare o non la clausola dell'appalto pubblico oggetto dell'aggiudicazione (accettando, quindi, anche l'esclusione dalla procedura). I medesimi argomenti possono essere utilizzati per affermare la compatibilità anche rispetto all'art. 41 Cost., tenuto conto altresì che la libera iniziativa economica "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale". Il consentire alla p.a. la scelta di indicare il CCNL applicabile alle prestazioni oggetto di gara sembra trovare giustificazione proprio sotto questo profilo (art. 41 , secondo comma Cost.)". Considerazioni analoghe si leggono nel Parere ANAC 30.7.2024 n. 392. 47. L'interpretazione adottata dai giudici di appello e qui confermata non si pone in contrasto con la funzione sociale delle cooperative, riconosciuta dall'art. 45 Cost. e con la disciplina dettata per le cooperative sociali. L'attività delle cooperative sociali è rivolta all'inclusione lavorativa delle persone svantaggiate, attraverso la creazione di posti di lavoro adeguati alle loro esigenze e l'offerta di servizi per il lavoro, tra cui la formazione, l'orientamento, la ricollocazione e la partecipazione a reti e progetti con enti pubblici e privati. Proprio per realizzare lo scopo mutualistico le cooperative sociali godono di particolari agevolazioni contributive e fiscali. Su tali premesse la società ricorrente fonda l'assunto secondo cui le cooperative sociali "se partecipano ad una gara pubblica devono poter impiegare il proprio CCNL" (ricorso, p. 31) poiché imporre alle stesse l'adozione di un contratto collettivo diverso dal CCNL delle Cooperative Sociali "significa mettere fuori gioco il sistema della cooperazione sociale, con l'ulteriore e drammatica conseguenza che, non potendo essere svolta l'attività di inserimento, le persone svantaggiate sarebbero irrimediabilmente escluse dal mondo del lavoro" (memoria, p. 8-9). Sul punto è necessario ricordare che fin dal 2007 la Corte di Giustizia, con la decisione del 29.11.2007 nella C-119/2006, ha affermato che "l'assenza di fini di lucro non esclude che siffatte associazioni (di volontariato) esercitino un'attività economica e costituiscano imprese ai sensi delle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza" e che l'assenza del fine di lucro non è ostativa alla loro partecipazione ad appalti pubblici (nello stesso senso cfr. sentenza CGUE del 23 dicembre 2009 , nella causa C-305\2008). Occorre anche considerare che, per il disposto dell'art. 7 , comma 4 del Decreto- Legge n. 248\2007, che ha superato il vaglio di costituzionalità (sentenza n. 51 del 2015), le cooperative devono garantire ai propri dipendenti "i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria", categoria che si qualifica per la peculiare natura del soggetto datoriale e per lo scopo mutualistico dal medesimo perseguito. La partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, accanto ad operatori economici che perseguono fini di lucro, degli enti cd. del Terzo settore (cfr. D.Lvo n. 117 del 2017 il cui art. 4 enumera le cooperative sociali) che non perseguono fini di lucro, pone inevitabili problemi venendo a
5 confronto, in un contesto di gara, soggetti giuridici interpreti di modelli economici profondamente diversi e, per tale ragione, in posizioni di partenza non paritaria. Il legislatore, nei testi applicabili ratione temporis, si è fatto carico di contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori impiegati in appalti e le finalità perseguite dalle cooperative sociali, anche attraverso la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica. L'art. 5 della Legge n. 381\1991 prevede che "gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio- sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1". L'art. 52 del D.Lgs. n. 163/2006 regolamenta gli "appalti riservati" e stabilisce: "1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione". In maniera simile, l'art. 112 del D.Lvo n. 50/2016, la cui rubrica concerne "Appalti e concessioni riservati", contempla la possibilità per le stazioni appaltanti di "riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o...riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati". Lo stesso c.c.n.l. dei Servizi ambientali (ex MB) del 2011 ed anche quello del 2016 all'art. 8 bis (art. 8, Parte B), ha previsto la possibilità di deroga al trattamento minimo del medesimo contratto collettivo per il personale svantaggiato ed entro determinate quote percentuali. È attraverso e nei limiti di tali previsioni legislative e contrattuali che deve ritenersi attuato un adeguato contemperamento ed una forma di riequilibrio sociale tra i minimi di trattamento garantiti alla generalità dei lavoratori impiegati in un appalto e le peculiarità
6 dello scopo perseguito dalle cooperative sociali, senza che vi sia spazio per ipotizzare, come pretende la società ricorrente, una deroga generalizzata ai trattamenti minimi garantiti dalla legge in virtù della funzione di rilievo costituzionale propria delle cooperative sociali…” .
La Corte di Cassazione ha anche fatto chiarezza sulla problematica (inesistente) originata dal fatto che in primo grado sia stato ritenuto applicabile il c.c.n.l. Fise mentre la Corte d'Appello abbia fatto riferimento al c.c.n.l. Servizi ambientali - ex MB attribuendo ad un mero errore materiale l'indicazione nella sentenza di primo grado del c.c.n.l. Fise .
Così si esprime sul punto la Corte di Cassazione con le richiamate sentenze nn. 12276 e 12279 in data 09/05/2025 (ud. 19/02/2025) : “ …Allo scopo di individuare il livello di inquadramento delle mansioni del lavoratore in base al contratto collettivo dei Servizi ambientali, il Tribunale ha proceduto ad una comparazione tra le declaratorie contenute nel contratto collettivo delle cooperative sociali e quelle descritte nel contratto collettivo Servizi ambientali Fise. La Corte d'Appello ha ritenuto applicabile, in base alle espresse previsioni degli atti di gara, il contratto Servizi ambientali ex MB ed ha qualificato come mero errore materiale l'indicazione, nella sentenza di primo grado, del contratto Fise. Ha, comunque, accertato che la diversità dei contratti collettivi, MB e Fise, non comportasse alcuna conseguenza pratica per essere gli stessi "perfettamente sovrapponibili quanto a declaratorie e minimi salariali", e per essere tale sovrapponibilità incontroversa. La società ricorrente (COOP 134 COOP. SOCIALE) contesta ora tale sovrapponibilità senza censurare il presupposto su cui la relativa statuizione si fonda, cioè l'essere la coincidenza dei testi contrattuali, specificamente riguardo alle declaratorie e ai minimi salariali, incontroversa, vale a dire pacifica e tale da non richiedere alcuno specifico accertamento. Non solo, i rilievi mossi col motivo in esame, al fine di argomentare la non coincidenza dei due contratti collettivi, investono il "diverso campo di applicazione dei medesimi", il differente contenuto dell'art. 8 dei due contratti in materia di esternalizzazioni ma nulla eccepiscono sul nucleo centrale della affermata sovrapponibilità, rilevante ai fini di causa, e concernente le declaratorie contrattuali e i minimi retributivi…”.
Sulla stessa linea l'Ordinanza in data 17\03\2025 del Tribunale di Rimini che in sede di reclamo proposto da avverso l'ordinanza emessa in data 30 Pt_2 dicembre 2024 dal Tribunale di Rimini e Controparte_3 comunicata in data 3 gennaio 2025 – con cui, nell'ambito del giudizio di opposizione ad esecuzione ex art. 615 c.p.c. recante numero di R.G. 530-1/2023, aveva rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva proposta da poiché essa si fondava su titoli esecutivi, costituiti dalle sentenze n. Pt_2 235/2022 e n. 237/2022 rese in data 22 dicembre 2022 dal Tribunale di Rimini in
7 funzione di Giudice del Lavoro, che erano state sostituite dalle sentenze n. 114/2024 e 121/2024 pubblicate dalla Corte d'Appello di Bologna. Coop134, in particolare, ha rappresentato come le sentenze di secondo grado avessero riformato le pronunce azionate in executivis nella parte in cui hanno disposto l'applicazione del C.C.N.L. Servizi in luogo del C.C.N.L. FISE, CP_4 disposto dalla sentenza n. 235/2022, e del CCNL MB al posto del CCNL FISE, previsto dalla sentenza 237/2022 rilevando la mancanza di identità tra i minimi retributivi stabiliti dal CCNL MB e quelli previsti dal CCNL FISE − ha così affermato : “ …Nel caso di specie costituisce circostanza non contestata che le sentenze n. 114/2024 e 121/2024 rese dalla Corte di Appello di Bologna abbiano confermato le pronunce n. 235/2022 e 237/2022 del Tribunale di Rimini in ordine al profilo relativo all'an della condanna e abbiano modificato i parametri ai quali fare riferimento al fine di determinare il credito degli odierni reclamati. In particolare, con sentenza 235/2022 il Dott. Pt_8
ha “accertato che nel periodo 16.2.2009-31.8.2018
[...] Parte_5 ha prestato in favore di COOP 134 Coop. Sociale attività lavorativa di natura subordinata con le mansioni di conducente dei mezzi per il servizio di igiene ambientale addetto alle attività di raccolta, carico, scarico di rifiuti ed attività accessorie e che al predetto rapporto di lavoro è applicabile a livello di trattamento retributivo il CCNL FISE, condanna in solido COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE e HERA SPA al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti somme di denaro a titolo di differenze retributive: − COOP 134 Coop. Sociale al pagamento della intera somma pari ad Euro 104.668,69, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT;
− HERA SPA al pagamento della minor somma pari ad Euro 17.693,19, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT”. A detta pronuncia ha fatto seguito la pronuncia della Corte di Appello di Bologna, la quale ha così disposto: “accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, accerta e dichiara che nel periodo 16.2.2009-31.8.2018 ha prestato in Parte_5 favore di Coop 134 Coop. Sociale attività lavorativa di natura subordinata con le mansioni di conducente dei mezzi per il servizio di igiene ambientale addetto alle attività di raccolta, carico, scarico di rifiuti ed attività accessorie e che al predetto rapporto di lavoro è applicabile a livello di trattamento retributivo il C.C.N.L. Servizi Ambientali ex MB , come meglio distinto in motivazione, tenendo conto del livello di inquadramento 'Area PAzzamento, Raccolta, Tutela e Decoro del Territorio', 2° Livello professionale”. Con riferimento alla pronuncia 237/2022, la sentenza della Corte di Appello n. 121/2024 ha previsto che: “respinge integralmente l'appello e conferma pertanto la sentenza impugnata – da emendarsi nel suo dispositivo sostituendo i riferimenti al CCNL FISE con quelli al CCNL MB, così meglio
8 indicato in parte motiva”…Orbene, nel caso di specie deve escludersi che la sostituzione dei parametri ai quali fare riferimento abbia inciso sulla liquidità del credito fatto valere dagli odierni reclamati. Ferma la conferma della condanna, il quantum dovuto da è ricostruibile dal titolo stesso e Pt_2 dall'espresso rinvio che le pronunce della Corte di Appello fanno al C.C.N.L. Servizi Ambientali ex MB e al CCNL MB. A ulteriore fondamento della tesi qui sostenuta della determinatezza/determinabilità del credito, occorre altresì evidenziare che la stessa Corte d'Appello con la pronuncia n. 114/2024, dopo aver accolto il motivo di impugnazione relativo alla erronea applicazione del CCNL FISE in luogo del CCNL Servizi Ambiente Fise, ha espressamente sancito che restano fermi gli importi riconosciuti in sentenza “avendo dimostrato il primo Giudice, attraverso il riferimento al CCNL Servizi Ambiente-Fise…di accomunare i due CCNL quanto ai valori economici previsti, riprendendo in tal modo le deduzioni del dipendente in punto di sovrapponibilità e coincidenza del contenuto dei due contratti collettivi”. Di analogo tenore sono le motivazioni rese nell'ambito della pronuncia della Corte di Appello n. 121/2024 nella quale si legge: “la normativa di gara sopra riassunta denota peraltro quello cui si deve fare riferimento sia il CCNL MB e che sia da ascrivere ad errore materiale l'indicazione del FISE (peraltro, perfettamente sovrapponibile quanto a declaratorie e minimi salariali, come incontroverso)…”.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte convenuta.
Infatti, la più recente giurisprudenza della Cassazione ha affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cfr. Cass. Sez. L. n. 26246 del 6\09\2022 Rv. 665514-01 e stessa sezione Ordinanza n. 18008 del 01/07/2024 Rv. 671848 - 02).
Ebbene, è provato e incontestato che i crediti oggetto di questo giudizio non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della L. 92/2012, posto che, anche se l'inizio del rapporto di lavoro per cui è causa è precedente a tale data, tale rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità fino al 30\04\2020.
9 Pertanto, l'atto introduttivo del presente giudizio iscritto in data 17\07\2023, dunque ben prima della scadenza quinquennale del termine prescrizionale , è tempestivo e la prescrizione del credito non può dirsi maturata.
Ciò precisato in via preliminare, occorre ora soffermarsi sul merito della causa, ossia se al ricorrente sia applicabile il livello retributivo minimo previsto dal C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI .
Come emerge chiaramente dagli atti di causa (cfr. in specie contratto di assunzione a tempo determinato, poi trasformato in tempo indeterminato a fronte della prosecuzione dei servizi, dove si legge che “il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato ai sensi della l. 368/2001 art. 1 comma 1 per motivi di stagionalità all'affidamento da parte del inerente Controparte_5 ai servizi di igiene ambientali svolti per conto di HERA spa”) e come confermato anche dalla stessa cooperativa datrice di lavoro nella propria Parte_2 memoria di costituzione, la parte ricorrente è sempre stata adibita ad una serie di appalti inerenti la raccolta di rifiuti commissionati da HERA SPA (stazione appaltante) e affidati alla (soggetto esecutore) da parte dei Pt_2 Raggruppamenti Temporanei di Imprese aggiudicatari nel tempo (RTI Formula ambiente e RTI Ciclat per il periodo di lavoro da maggio 2012 a gennaio 2016 e RTI ambiente bis per il periodo di lavoro da febbraio 2016 a ottobre CP_5 2020).
Durante tali appalti, la cooperativa convenuta applicava il C.C.N.L. COOPERATIVE SOCIALI che prevede minimi salariali di gran lunga inferiori rispetto a quelli previsti dal C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI di cui il ricorrente chiede invece l'applicazione.
Va qui subito precisato, come sottolinea anche la cooperativa datrice di lavoro, che il ricorrente non contesta le mansioni espletate ed il relativo inquadramento nell'ambito della declaratoria del C.C.N.L. Coop Sociali ma chiede, a parità di mansioni (regolarmente riconosciute anche in busta paga), l'applicazione del corrispondente livello retributivo previsto dal C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI (correttamente individuabile nel livello B).
In altri termini, non vi è alcuna domanda volta al riconoscimento di mansioni superiori o al riconoscimento di mansioni diverse da quelle formalmente riconosciute: il livello contrattuale è quello che risulta dalle buste paga e dal contratto versati in atti, con l'unica ma rilevante differenza che il ricorrente chiede l'applicazione, per tale livello contrattuale già riconosciuto, del C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E
10 SOCIETÀ SERVIZI (e non del C.C.N.L. CP_6 CP_7 Cooperative Sociali invece applicato dalla cooperativa datrice di lavoro).
Sotto tale profilo, questo Giudice deve affermare l'esistenza di norme di legge e di norme di gara che impongono l'applicazione al caso di specie dei minimi retributivi previsti dal C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI .
Infatti, contrariamente a quanto affermano parte convenuta, non si sta disapplicando alcun C.C.N.L., né forzando l'applicazione - o in via estensiva o in via riduttiva - di un diverso C.C.N.L.: si sta applicando quel C.C.N.L. che la stessa normativa applicabile all'appalto e gli stessi C.C.N.L. SERVIZI AMBIENTALI e letti in un'ottica Controparte_8 integrata, impongono di applicare.
In particolare:
- alla lettera m della sezione III, 2.1 del bando di gara del 9.7.2015 si prevede espressamente che “l'impresa, in caso di aggiudicazione della presente gara, si obbliga a garantire ai propri dipendenti dedicati all'esecuzione del servizio i minimi di trattamento economico e normativo non inferiori a quelli del C.C.N.L. servizi ambientali (ex MB), ivi compresa, in caso di passaggio di gestione, l'applicazione dell'art. 6 dello stesso C.C.N.L.”;
- la lettera o dell'art. 29 lett. del capitolato d'appalto del 3.9.2015 pone a carico dell'impresa l'onere e l'obbligo di osservare “un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. del settore dei servizi ambientali (ex C.C.N.L. MB), nonché l'osservanza degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal decr. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci”.
Tali riferimenti sono contenuti nella normativa applicabile all'appalto del biennio 2016-2018, ma prescrizioni analoghe sono previste anche per gli appalti raccolta e spazzamento relativi agli anni 2012-2016 (cfr. invito a presentare le offerte del 14.10.2011, chiarimenti del 19.10.2011 e del 20.10.11, art. 27 dei capitolati speciali).
Del resto, le suddette prescrizioni non fanno altro che recepire quanto ha previsto e prevede il nostro sistema normativo in materia di appalti e subappalti nelle diverse normative che si sono succedute nel tempo:
- l'118 comma 6 d.lgs. 163/2006 - applicabile ratione temporis al caso di specie - prevedeva che “l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento
11 economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni” (tale previsione è stata poi ripresa dall'art. 105 comma 9 d.lgs. 50/2016);
- l'art. 86 comma 3 bis d.lgs. 163/2006 - sempre applicabile ratione temporis al caso di specie - prevedeva che “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione”. Una disposizione analoga si rinviene anche nell'attuale codice appalti all'art. 30 comma 4 d.lgs. 50/2016: “al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”;
- l'art. 36 l. 300/1970 prevede che “nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona”.
L'applicabilità dei minimi retributivi previsti dal C.N.L.FISE- ASSOAMBIENTE PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI emerge anche dai protocolli d'intesa intercorsi tra le parti (pur nella consapevolezza della loro portata non vincolante, ma comunque rilevanti per interpretare e valutare il contesto di riferimento):
12 - in sede di protocollo regionale del 22.4.2016, le parti convenivano che “verrà prevista negli atti di gara e negli atti di regolazione dell'affidamento del servizio al gestore concessionario, l'applicazione del C.C.N.L. di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale (FISE-MB), fermo restando quanto previsto dai citati C.C.N.L. per il caso di soggetti in condizioni di criticità inseriti con progetto personalizzato di cui al punto 6”; (…) il concessionario del servizio di gestione integrata rifiuti urbani potrà avvalersi delle cooperative sociali di tipo B, anche in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 23 del 23/12/2011 e s.m.i., nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dal C.C.N.L. FISE-MB e degli scopi di inserimento lavorativo di persone in condizioni di criticità, in applicazione della normativa vigente in materia;
- in sede di protocollo d'intesa in materia di appalti gruppo HERA del 26.10.2016, le parti convenivano che “i fornitori saranno tenuti ad applicare al personale alle proprie dipendenze i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, nonché l'eventuale contrattazione collettiva territoriale in vigore nella zona nella quale si svolge l'appalto, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Gli aggiudicatari saranno tenuti a garantire l'applicazione del C.C.N.L. servizi ambientali (utilitalia ex federambiente) nelle attività di spazzamento, raccolta, anche differenziata, e trasporto dei rifiuti urbani”.
In forza delle suddette disposizioni - sia di rango normativo sia rango amministrativo, supportate anche dai protocolli appena citati - negli appalti per cui è causa i soggetti appaltatori e esecutori erano vincolati ad applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto si prevede nel C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI.
Il che comprende - visto che si tratta dell'applicazione di tale C.C.N.L. per quanto riguarda il profilo retributivo e contributivo - anche l'applicazione delle relative deroghe in materia.
Infatti, è lo stesso
[...] ad ammettere la Controparte_9 possibilità di non applicare il proprio trattamento economico e normativo, purché vengano rispettati determinati requisiti soggettivi e quantitativi.
In particolare, le previsioni contrattual-collettive che rilevano sono:
- l'art. 8 lett. parte A comma 1 lett. d) del citato C.C.N.L. prevede, in caso di esternalizzazioni, l'“obbligo per le imprese appaltatrici di assicurare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL del settore
13 dei servizi ambientali, ivi compresa, in caso di passaggio di gestione, l'applicazione dell'art. 6 secondo le modalità previste”;
- l'art. 8 lett. parte B del citato C.C.N.L. prevede, in un'ottica di “integrazione sociale e politiche del lavoro per le persone disabili e emarginate, esposte a rischio di esclusione”, la possibilità di derogare al suddetto art. 8 lett. parte A comma 1 lett. d) e quindi di non applicare il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL del settore dei servizi ambientali.
In particolare, il comma 6 dell'art. 8 lett. parte B prevede che “il personale svantaggiato individuato dal comma 2 - cioè “persone in condizioni di criticità, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e art. 4 della legge n. 381/91” - può essere escluso dall'applicazione della clausola prevista dall'art. 8, comma 1, lett. d) del presente CCNL, per una quota complessiva e non superiore al 5% avendo a riferimento l'ammontare del volume economico delle attività complessivamente previste dall'articolo 3, comma 1, lett. a) del presente CCNL, al netto del valore economico delle attività di trasferenza dei rifiuti, successivamente alle procedure previste dai commi 3, 4 e 5. Resta comunque l'obbligo per le cooperative sociali, di cui all'art. 1, lett. b) della legge381/91, di assicurare ai propri soci e dipendenti le condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle previste da un CCNL stipulato con le OO.SS. comparativamente più rappresentative”.
Inoltre, il comma 8 del medesimo articolo aggiunge che “previo accordo con le RSU/RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, si potrà incrementare a livello aziendale, fino ad un massimo del 15%, compresa la quota prevista dal comma 6, la possibilità di andare in deroga alle previsioni dell'articolo 8 comma 1, lett. d) del presente CCNL, sempre prendendo a riferimento – per tale percentuale – l'ammontare del volume economico delle attività complessivamente previste dall'articolo 3, comma 1, lett. a) del presente CCNL, al netto del valore economico delle attività di trasferenza dei rifiuti, dopo le procedure previste dai commi 4 e 5.”
Dunque, il quadro complessivo che emerge dal suddetto contesto normativo, amministrativo e contrattuale è il seguente:
- il nostro sistema normativo prevede che, in caso di appalti e subappalti, deve essere applicato integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- negli appalti di cui è causa, il bando di gara e il capitolato di appalti prevedono l'applicazione del trattamento economico e normativo previsto dal C.N.L.FISE-
14 ASSOAMBIENTE PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI.
- lo stesso C.N.L.-A PER DI CP_9 [...] prevede, in un'ottica di Controparte_9 tutela e inserimento lavorativo delle persone disabili e emarginate, esposte a rischio di esclusione, la possibilità di non applicare i minimi contrattuali ivi previsti ma quelli previsti da un altro CCNL stipulato con le OO.SS. comparativamente più rappresentative, ma solo per i lavoratori svantaggiati (requisito soggettivo) e solo nel rispetto di determinate percentuali calcolate sul valore economico dell'attività svolta (requisito quantitativo).
A fronte di tale univoco quadro normativo costituito da disposizioni di legge, bando di appalto e clausole del C.C.N.L , è evidente che sia illegittimo e del tutto arbitrario il chiarimento svolto da HERA nella lettera di invito del 7.9.2015 ed invocato da parte convenuta come base normativa al fine di pretendere la non applicazione dei minimi salariali previsti dal C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI violando il requisito soggettivo ivi previsto (non solo per i lavoratori svantaggiati, ma per tutti i lavoratori della cooperativa) a favore dell'applicazione dei minimi previsti dal C.C.N.L. cooperative sociali.
In realtà, prima ancora di essere illegittima, la disposizione in esame è assolutamente contraddittoria.
Infatti, la lettera di invito - prodotta peraltro dalla stessa parte - consta di due pagine 7, identiche nel loro contenuto se non per un paragrafo, proprio quel paragrafo che vuole introdurre una deroga al C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI .
In particolare, una delle due pagine 7 contiene una deroga all'art. 8 lett. parte A comma 1 lett. d) del C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E - quindi Controparte_9 riguardante tutti i lavoratori della cooperativa - prevedendo che “su questa gara è possibile, per l'eventuale personale delle cooperative sociali di tipo B del soggetto aggiudicatario della gara, l'esclusione dell'applicazione della clausola prevista dall'art. 8 parte A) comma 1 lettera d) del C.C.N.L. dei Servizi ambientali (ex MB), per una percentuale non superiore al 50% dell'importo a base d'asta, risultando in tal modo comunque garantita, ai sensi del medesimo articolo sopra citato, la quota del 15% totale con riferimento all'ammontare del volume economico delle attività complessivamente previste all'art. 3 comma 1 lett a) del C.C.N.L. sopra indicato, per il Gruppo HE”.
15 Invece, l'altra delle due pagine 7 contiene una deroga all'art. 8 lett. parte B comma 8 del C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI - quindi riguardante solo i lavoratori svantaggiati della cooperativa - prevedendo che “su questa gara è possibile, in deroga all'art. 8 parte b) comma 8 del C.C.N.L. dei Servizi ambientali, eseguire parte dei servizi oggetto del presente appalto, mediante l'applicazione del C.C.N.L. delle coop. sociali per una percentuale non superiore al 50% dell'importo a base d'asta, risultando in tal modo comunque garantita, ai sensi del medesimo articolo sopra citato, la quota del 15% totale con riferimento all'ammontare del volume economico delle attività complessivamente previste all'art. 3 comma 1 lett a) del C.C.N.L. sopra indicato, per il Gruppo HE”. Il tutto sembra quasi sottolineare che - almeno in un certo momento - la stazione appaltante fosse consapevole che una deroga di tal genere fosse ammissibile solo in conformità a quanto già prevede il C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI, ossia solo per i lavoratori svantaggiati così come prevede l'art. 8 nella sua parte B.
Ma, a prescindere (per quanto grave sia) dal suddetto profilo di contraddittorietà, un chiarimento avente tale contenuto è, come già anticipato, del tutto arbitrario e inefficace, perché viola il suddetto quadro normativo come risultante dalla lettura integrata delle citate norme di legge, norme del bando di gara, norme contrattual- collettive.
A fronte dell'obbligo normativo di applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. del settore e della previsione del bando di gara di applicare il trattamento economico e normativo del C.N.L.FISE- ASSOAMBIENTE PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ
, la stazione appaltante non può a sua Controparte_9 discrezione riservarsi la non applicabilità dello stesso trattamento economico e normativo del C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E in deroga a Controparte_9 quanto già prevede il C.C.N.L. stesso, peraltro introducendo un trattamento in pejus per i lavoratori.
Del resto, ciò è pienamente conforme agli intenti che animano lo stesso C.C.N.L. cooperative sociali, di cui parte convenuta invece chiedono l'applicazione.
Nelle stesse premesse di tale C.C.N.L. si legge che il fine del C.C.N.L. cooperative sociali è quello di “affermare un sistema di regole in questo settore, sia contro pratiche di concorrenza sleale sia per contrastare comportamenti da parte della committenza non sempre coerenti con questo impegno comune (in
16 particolare, ma non solo, gli appalti al massimo ribasso e altre scelte finalizzate solo alla contrazione dei costi)”.
È evidente che l'ottica di tutela a favore di lavoratori svantaggiati (e che permette, in certi limitati casi, di non applicare i minimi retributivi previsti dal C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI) non può essere un alibi per riconoscere retribuzioni inferiori a tutti i dipendenti delle cooperative, anche a quei dipendenti che - come il ricorrente - svantaggiati non sono.
In conclusione, la deroga all'applicazione del trattamento retributivo previsto dal
[... C.N.L.-A PER I DI IMPRESE CP_9 è ammissibile nei limiti Controparte_9 previsti dal C.C.N.L. medesimo, non certo seguendo il chiarimento estensivo - come detto arbitrario e illegittimo - fornito dalla stazione appaltante nella lettera di invito del 7.9.2015.
Dunque, nell'ambito del suddetto quadro normativo non vi è nulla che autorizza l'applicazione al ricorrente - che non è lavoratore svantaggiato - del
[...] in luogo del C.N.L.-A PER I Controparte_8 DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI.
Inoltre, a fronte di tale quadro normativo, nessun rilievo può essere dato ai verbali di accertamento ITL, i quali non possono avere portata precettiva del regime giuridico applicabile ai rapporti di lavoro oggetto di verifiche ispettive.
Così ricostruito il quadro complessivo di riferimento, va detto che a tali citate disposizioni, sia normative sia pattizie, va riconosciuta la natura di clausole a favore del terzo ex art. 1411 c.c. .
Infatti, come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte di Cassazione,
“l'istituto della clausola in favore del terzo appartiene all'ordinamento lavoristico sub specie di clausola sociale ed è esplicitamente normata, quale obbligo dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche (L. n. 300 del 1970, art. 36). Ed infatti, la giurisprudenza tradizionalmente qualifica la cosiddetta clausola sociale (che prevede l'obbligo per il datore di lavoro, il quale benefici di agevolazioni economico-finanziarie nei rapporti con lo Stato e gli enti pubblici, di praticare nei confronti del personale dipendente condizioni non inferiori a quelle previste dal CCNL di categoria) alla stregua di clausola a favore di terzo (Cass. 25 luglio 1998, n. 7333), posto che attribuisce ai lavoratori un autonomo diritto soggettivo, non già all'applicazione diretta di tutto il contratto collettivo di categoria (essa non comportando un'estensione dell'efficacia soggettiva del contratto), bensì al
17 rispetto del trattamento minimo previsto dal suddetto contratto. Nello stesso senso, si è affermato che la previsione dell'art. 17 del capitolato generale d'appalto di opere pubbliche, in base alla quale l'appaltatore assuma l'obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi vigenti, si configura come un contratto a favore del terzo, che fa sorgere in capo ai lavoratori impiegati nella esecuzione delle opere appaltate un diritto soggettivo, nei confronti del datore di lavoro, all'osservanza della contrattazione collettiva e nel quale l'interesse dello stipulante, richiesto dall'art. 1411 c.c., comma 1, è quello della pubblica amministrazione alla regolare esecuzione dei lavori, che sarebbe compromessa dalla litigiosità dei lavoratori, motivata da un loro trattamento meno favorevole di quello stabilito dalla contrattazione collettiva (Cass. 5 giugno 1981, n. 3640; Cass. 21 dicembre 1991, n. 13834). E più recentemente si è ritenuto, a riguardo della clausola del contratto di appalto, in virtù della quale un si sia CP_5 impegnato nei confronti del committente ad assicurare non solo la prestazione contrattuale attraverso le cooperative associate, ma si sia specificamente impegnato ad assicurare al personale dipendente adibito alle attività oggetto del contratto le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultante dai contratti nazionali di lavoro applicabili: tale garanzia non potendo che riguardare i dipendenti delle consorziate esecutrici dell'appalto; avendo, infatti, la clausola un contenuto specifico che, precisando l'oggetto dell'impegno assunto, vale ad obbligare giuridicamente il promittente non solo ad una influenza verso le consorziate al rispetto degli standards di lavoro, ma anche ad una responsabilità diretta per il caso che le consorziate non rispettino le condizioni economiche e normative pattuite. E recando detta clausola l'impegno in favore del personale comunque adibito alle attività oggetto del contratto di appalto, in tal modo rendendo irrilevante che detto personale sia dipendente da soggetti interposti (quali nel caso le cooperative consorziate), essendo comunque il (che esegue l'appalto aggiudicatosi per il tramite delle CP_5 consorziate e di cui ha percepito il corrispettivo) tenuto alla garanzia derivante dalla clausola sociale, ove il datore di lavoro non assicuri il rispetto delle condizioni economiche e normative del contratto collettivo applicabile al settore (Cass. 8 settembre 2014, n. 18860; nello stesso senso: Cass. 29 settembre 2015, n. 19299)” (in questi termini Cass. Sez. L. n. 18860 dell'8\09\2014 Rv. 632375- 01 e le conformi della stessa sezione n. 19299 del 29 settembre 2015 e n. 20241 del 12/02/2020).
Pertanto, il diritto a vedersi riconosciuti i minimi salariali previsti dal C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI
[...] può essere rivendicato dal Controparte_9
18 lavoratore direttamente nei confronti del proprio datore di lavoro (oltre che degli eventuali obbligati in solido, cfr. infra).
Va qui sottolineato che, al contrario di quanto afferma parte convenuta, applicare nel caso di specie i minimi retributivi previsti dal C.N.L.FISE- ASSOAMBIENTE PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI non viola diritti costituzionalmente tutelati quali la libertà di iniziativa economica e la libertà sindacale.
Infatti, è evidente la differenza tra, da un lato, pretendere l'applicazione di un determinato C.C.N.L. (incostituzionale, ex artt. 39 e 41 Cost., come ha giustamente affermato la convenuta) e, dall'altro, l'obbligo - come si prevede nel caso di specie - di assicurare il trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito da un determinato CCNL (legittimo, come prevede lo stesso codice appalti).
Anzi, per converso, costituirebbe una violazione dell'art. 41 Cost. e dei principi di libera concorrenza ciò che sostengono le parti convenute, ossia applicare indiscriminatamente il trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. cooperative sociali a tutti i rapporti di lavoro delle società cooperative.
Infatti, così facendo, si produrrebbero inevitabili sperequazioni sia in sede di gara di appalto tra aziende partecipanti sia sul piano retributivo tra lavoratori che svolgono la stessa identica mansione.
La circostanza è stata ben evidenziata dal G.L. del Tribunale di Bologna nella sentenza n. 10\2019 in data 8-17 gennaio 2019, in un caso analogo a quello di specie: “…l'applicabilità di uno speciale regime contrattuale per le cooperative sociali è previsto nei settori specifici di intervento di tali cooperative per favorire l'inclusione lavorativa di lavoratori svantaggiati ma non vale come regola in ogni settore perché così impostata viene a smontare un canone essenziale del libero mercato che è la parità di condizioni dei partecipanti ad una gara di appalto in quanto, potendo offrire un prezzo più basso a danno dei propri lavoratori ( che in questo caso non sono assolutamente lavoratori svantaggiati se non nel trattamento economico ) e dei concorrenti facilmente si aggiudicano la gara. Porre i partecipanti ad una gara in condizioni differenti costituisce certamente un vulnus alla libertà di iniziativa economica ex art. 41 Costituzione non accettabile perché a pagarne le conseguenze sarebbe oltre la libera iniziativa economica anche il lavoratore che vedrebbe contratto il suo diritto ad una retribuzione adeguata ai criteri costituzionali dell'art. 36. Che le società cooperative possano e debbano partecipare ad ogni gara come previsto anche dal codice degli appalti è fuori discussione, quello che non è possibile consentire è che in nome di benefici, accordato per tutt'altre finalità, possano offrire servizi a prezzi non concorrenziali pagando i propri lavoratori meno
19 degli altri. Un conto è il regime fiscale, altro il trattamento economico riservato ai lavoratori che non può essere deteriore nel caso, come quello in esame, ci troviamo non nell'esigenza di consentire l'inserimento di un soggetto svantaggiato nel mercato del lavoro ma di competere per la gestione di un servizio. Sostenere che «nell'ipotesi in cui (la cooperativa) fosse condannata a versare le somme richieste dal ricorrente in forza dell'applicazione del CCNL Fise, la Cooperativa si troverebbe a sopportare un danno tale per cui l'aggiudicazione dell'appalto in questione si risolverebbe con una grave perdita economica. Il costo per la resistente supererebbe infatti il corrispettivo per le prestazioni previsto dall'appalto» vuole dire in termini chiari e precisi che il prezzo offerto dalla cooperativa non sarebbe remunerativo sul mercato se si fosse tenuto conto dell'equa, nel senso di uguale ed adeguata, remunerazione dei propri lavoratori ma l'errore commesso dalla cooperativa non può ricadere certamente sulla parte debole del rapporto trilatero, cioè sui lavoratori…Per la cooperativa sociale che ha come scopo specifico e precipuo l'introduzione nel mercato del lavoro di persone svantaggiate la situazione particolare determina la possibilità di calcolare come adeguatamente remunerativo un trattamento economico inferiore rispetto ai canoni normali perché c'è l'elemento in più dello svantaggio al quale soggiace il lavoratore che determina tale sacrificio, sicuramente da socializzare. Invece nei settori che non sono di specifico intervento della cooperativa sociale , e a maggior ragione rispetto a lavoratori non posti in condizioni di svantaggio per il mercato del lavoro …” .
Riconoscere la possibilità di corrispondere trattamenti fuori mercato, come confermato dalle stesse indicazioni della cooperativa quando spiega le ragioni per le quali si è aggiudicata l'appalto ( ossia offrire condizioni fuori mercato …”
) produrrebbe evidenti disparità di trattamento sia in sede di gara di appalto tra aziende partecipanti che sul piano retributivo tra lavoratori che svolgono la stessa identica mansione.
In conclusione, le suesposte considerazioni impongono l'accoglimento delle doglianze del ricorrente quanto all'applicabilità dei minimi retributivi previsti dal C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI.
Per converso, tutte le altre questioni sollevate sia dalla parte ricorrente sia dalla parte convenuta - inerenti l'individuazione del C.C.N.L. “di settore”, la portata applicativa dell'art. 36 Cost. e il trattamento discriminatorio ai danni dei lavoratori impiegati dall'impresa esecutrice rispetto ai lavoratori impiegati dalla committente - sono prive di rilievo nel caso di specie.
Tali questioni possono infatti assumere rilievo in una controversia in cui :
20 − il quadro normativo e regolamentare applicabile all'appalto non permetta di individuare quale trattamento retributivo e normativo debba riconoscersi ai lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto : ciò che, come sopra ampiamente spiegato, non si è verificato nel caso di specie dato che è lo stesso bando di appalto, insieme al capitolato, a prevedere l'applicazione del trattamento retributivo del C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI;
− parte ricorrente affermi che il quadro normativo e regolamentare applicabile all'appalto presenti profili di illegittimità : il che parimenti non accade nel caso di specie in quanto ciò che il ricorrente pretende è la corretta attuazione di quanto già si prevede nel bando di appalto, ossia l'applicazione dei minimi contrattuali indicati nel C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI .
Ciò detto, occorre ora soffermarsi sulle mansioni svolte dal ricorrente e sul relativo livello di inquadramento del C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ SERVIZI CP_6
CP_7
Come già anticipato e come sottolinea anche la cooperativa datrice di lavoro, il ricorrente non domanda il riconoscimento di mansioni superiori o il riconoscimento di mansioni diverse da quelle formalmente riconosciute ma chiede, a parità di mansioni, l'applicazione del corrispondente livello retributivo previsto dal C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI.
Dunque, il ricorrente chiede di vedersi riconosciuto l'inquadramento nel livello del C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI che ritiene essere parallelo a quello riconosciuto finora in seno al C.C.N.L. COOPERATIVE SOCIALI.
Va pertanto verificato se tale parallelismo ha ragione di essere.
In particolare, il livello B1 del C.C.N.L. COOPERATIVE SOCIALI (con paga base minima di € 1.250,81) comprende i seguenti profili professionali:
“operaia/o qualificata/o, autista con patente B/C, aiuto cuoca/o, addetta/o all'infanzia con funzioni non educative, addetta/o alla segreteria, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o.”.
Tali profili professionali vengono poi così descritti: per la categoria “operaio qualificato” come “quella figura in grado di eseguire mansioni operative di tipo manuale, anche di natura complessa, in uno specifico ambito tecnico-produttivo; risponde alle funzioni superiori e collabora con gli altri lavoratori;
agisce nel
21 rispetto della normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro”; per la categoria
“autista con patente B o C” come colui che “provvede alla guida di automezzi conducibili con patente B o C, per il trasporto di persone e/o beni;
conosce e applica le normative inerenti il trasporto di persone in condizione di svantaggio e merci alimentari deteriorabili;
controlla lo stato di efficienza degli autoveicoli e ne cura la relativa custodia;
provvede all'individuazione e alla segnalazione di difetti, guasti ed anomalie di funzionamento e a riparazioni di tipo semplice, predispone rapporti di servizio nei quali effettua registrazioni ed annotazioni”.
A fronte del fatto (documentale) che il ricorrente era dotato di patente C e che, come ammesso da parte della stessa cooperativa datrice di lavoro, egli “espletava mansioni di conduzione di mezzi per i quali era “richiesta la patente C” (pag. 6 della memoria di costituzione e risposta) e “veniva adibito all'attività di raccolta effettuata mediante l'utilizzo di autocompattatori i quali sono muniti di attrezzatture atte al sollevamento e ribaltamento dei bidoni portarifiuti, attrezzature similari a quelle installate nei mezzi per i quali è richiesto il possesso della sola patente di guida B o C” (pag. 5 della memoria di costituzione e risposta), è corretto affermare che l'inquadramento nel C.N.L.FISE- ASSOAMBIENTE PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ AMBIENTALI parallelo a quello già riconosciuto ai Controparte_9 sensi del C.C.N.L. COOPERATIVE SOCIALI sia il livello B3 dell'Area
“CONDUZIONE” .
Infatti, il ricorrente non può essere inquadrato nell'Area “SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO” del C.N.L.FISE- ASSOAMBIENTE PER I DIPENDENTI DI IMPRESE
[...] in quanto in tale area sono inquadrabili i Controparte_9 lavoratori in possesso della patente di categoria A o B (il C.C.N.L. prevede che in tale area “vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di spazzamento, di raccolta rifiuti, tutela e decoro del territorio, nell'ambito di procedure e prassi definite, svolge mansioni esecutive, anche con l'ausilio di strumenti, macchinari e veicoli per la guida dei quali è richiesta al più la patente di categoria “B”, con responsabilità del buon funzionamento – compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari – e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato”).
Piuttosto, l'unica area in cui possono essere inquadrati i lavoratori in possesso della patente di categorie superiori come il ricorrente (nel caso di specie, in possesso della patente C) e che svolgono le mansioni così come descritte anche da parte datoriale è l'area “CONDUZIONE” il cui livello base, quello peraltro richiesto in sede di ricorso, è il terzo.
22 Infatti, nell'area “conduzione”, secondo il C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI
“vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di CP_7 trasporto o movimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Opera con autonomia e variabilità di realizzazione nell'ambito di procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento – compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari – e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato, anche in concorso con altri lavoratori dei quali può avere il coordinamento” e il livello professionale minimo è il terzo che ricomprende quei “lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 T., pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 T. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore. Come operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla raccolta manuale e/o meccanizzata di: sacchi;
contenitori con capacità massima di 30 litri;
bidoni con capacità massima di 360 litri”.
Il corretto livello professionale del lavoratore è il 3B fino al 31/05/2017 e il livello 3A dal 01/06/2017 così come previsto dall'art. 15 comma 11 del C.C.N.L. FISE ASSOAMBIENTE per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi Ambientali , infatti alle posizioni parametrali di tipo A si accede da quelle di tipo B dello stesso livello professionale dopo che siano trascorsi 5 anni di servizio, durante i quali il personale stesso può essere utilizzato anche nell'espletamento delle mansioni previste dal livello professionale immediatamente inferiore.
Affermata l'applicabilità nel caso di specie dei minimi retributivi del
[... I DIPENDENTI DI Controparte_9 CP_9 e preso atto del livello Controparte_9 riconosciuto in sede contrattuale da parte datoriale e delle mansioni così come descritte dalla stessa cooperativa negli atti processuali e confermate dalla
23 compiuta istruttoria orale , l'unico possibile inquadramento contrattuale del C.N.L.-A Controparte_9
parallelo a quello già
[...] Controparte_9 riconosciuto ai sensi del C.C.N.L. è il livello B3 Controparte_8 dell'Area “CONDUZIONE” sino al 31\05\2017 e 3A dal 01\06\2017 CCNL -A .
Infatti, come detto, non è possibile inquadrare il ricorrente nell'area
“SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO” perché in tale area possono essere inquadrati i lavoratori in possesso al più della patente di categoria B (e il lavoratore era in possesso della patente C). Inoltre, non è possibile inquadrare il ricorrente in un livello inferiore al terzo perché è proprio il terzo il livello minimo da cui parte l'area “CONDUZIONE”.
In conclusione, a fronte del suddetto ragionamento “per rime” (di natura prettamente documentale, che non necessita di riscontri probatori visto che la base di partenza è il livello contrattuale riconosciuto dal datore di lavoro in busta paga e nel contratto di lavoro e visto che non vi è alcuna domanda di riconoscimento di mansioni diverse da quelle formalmente riconosciute) tra e Controparte_8 [...]
Controparte_9 deve essere riconosciuto al lavoratore ricorrente
[...] l'inquadramento nel livello B3 dell'Area “CONDUZIONE” sino al 31\05\2017 e 3A dal 01.06.2017 del C.N.L.-A
[...]
Controparte_9
Pertanto, accertato che parte ricorrente nel periodo 25\05\2012 -30\04\2020 ha prestato in favore della convenuta attività lavorativa di natura CP_2 subordinata con mansioni inizialmente di operatore addetto alla raccolta di rifiuti solidi urbani nel territorio provinciale riminese tramite l'utilizzo e la guida di un autocompattatore del peso superiore a 35 quintali per la cui guida è necessaria la patente dal 1\06\2017 e che al predetto rapporto di lavoro è applicabile a Nu_2 livello di trattamento retributivo il C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E Controparte_9
, ne consegue che dovrà essere
[...] Controparte_1 condannata a corrispondere a titolo di differenze retributive al ricorrente correttamente inquadrabile sino al 31\05\2017 al livello B3 e dal 1\06\2017 al livello 3A del suddetto CCNL le differenze e le spettanze retributive meglio specificate nella CTU contabile ritualmente depositata in atti dal perito contabile incaricato rag. le cui conclusioni risultano dedotte da Persona_1 un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi che presiedono la materia contabile in esame.
24 Si legge a tale riguardo nella relazione del perito contabile : “…La C.T.U. ha elaborato i calcoli sulla base delle seguenti considerazioni: - Il livello professionale del lavoratore è il 3B fino al 31/05/2017 e il livello 3A dal 01/06/2017 così come previsto dall'art. 15 comma 11 del C.C.N.L. FISE ASSOAMBIENTE per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi Ambientali;
infatti alle posizioni parametrali di tipo A si accede da quelle di tipo B dello stesso livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di servizio, durante i quali il personale stesso può essere utilizzato anche nell'espletamento delle mansioni previste dal livello professionale immediatamente inferiore. Non è corretto quanto indicato nel verbale di riunione dell'inizio delle operazioni peritali del 26.02.2024 nel quale è stato erroneamente indicato quale data di decorrenza 06/2013 per l'applicazione del livello 3A. - L'orario di lavoro settimanale nel C.C.N.L. FISE – ASSOAMBIENTE per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi Ambientali è di ore 36 sino al 31/01/2017 e di ore 38 con decorrenza 01/02/2017; pertanto al Sig. occupato dal 25/05/2012, sono state Parte_1 retribuite ore 2 settimanali (con la retribuzione oraria ordinaria) fino al 31/01/2017; - L'elemento di garanzia retributiva (E.G.R.) art. 2 lettera C, punto 8 del C.C.N.L FISE – ASSOAMBIENTE per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi Ambientali da corrispondere nel mese di marzo di ogni anno in ragione di euro 150,00 annui in proporzione ai mesi in forza all'azienda nell'anno civile precedente, è stato riconosciuto solamente ai lavoratori che non percepiscono, quanto a caratteristiche di corresponsione oltre quanto spettante per il vigente C.C.N.L., altri trattamenti economici collettivi o individuali assimilabili a detto istituto;
- Gli scatti di anzianità contemplati all'art 28 del C.C.N.L. FISE – ASSOAMBIENTE per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi Ambientali hanno scadenze triennali valide con decorrenza dal mese di luglio e pertanto qualora il lavoratore compia il triennio in mese antecedente la prima scadenza utile, i mesi che intercorrono dal compimento del triennio ed il mese di luglio, sono considerati neutri;
- L'Una Tantum a copertura del periodo 1 ottobre 2015 – 31 dicembre 2015 dovuta ai dipendenti presenti alla data dell'accordo. La C.T.U. ha determinato le spettanze retributive maturate dal Sig. nel periodo dal 25/05/2012 al Parte_1 30/04/2020 in applicazione del C.C.N.L FISE – ASSOAMBIENTE per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi Ambientali: - Ammontare delle spettanze al lordo delle ritenute previdenziali e delle ritenute fiscali è di complessivi euro 217.379,58. La C.T.U. ha verificato le retribuzioni lorde corrisposte al Sig. nel periodo dal 25/05/2012 al 30/04/2020 in Parte_1 applicazione del C.C.N.L COOPERATIVE SOCIALI: - Ammontare delle retribuzioni calcolate al lordo delle ritenute previdenziali e delle ritenute fiscali è di complessivi euro 139.759,83. Al termine ha quantificato le differenze
25 retributive dovute al ricorrente sempre determinate al lordo delle ritenute per un Totale complessivo di euro 77.619,75…La C.T.U. ha provveduto alla determinazione del T.F.R. in applicazione del C.C.N.L. FISE – ASSOAMBIENTE per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi Ambientali secondo i criteri di cui all'art 76 del citato C.C.N.L. ovvero ha determinato la retribuzione utile ai fini del calcolo costituita dagli elementi retributivi in esso tassativamente indicati. Nell'allegato n. 2 la C.T.U. espone i risultati ottenuti: - T.F.R. calcolato in applicazione del C.C.N.L. FISE – ASSOAMBIENTE per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi Ambientali euro 13.397,66. - T.F.R. calcolato in applicazione del C.C.N.L. COOPERATIVE SOCIALI euro 10.043,20. - Differenza T.F.R. complessivamente dovuta a parte ricorrente euro 3.354,46. L'importo delle differenze complessivamente dovute a parte ricorrente al lordo delle ritenute è di euro 80.974,21…” .
Consegue dunque la condanna della parte resistente a corrispondere al lavoratore la somma di € 80.974,21 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT come per legge dal maturato al saldo.
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza.
Per lo stesso motivo sono poste definitivamente a carico della parte resistente con vincolo di solidarietà con la parte ricorrente , anche le spese di CTU, nella misura già liquidata con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 17\07\2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con CP_1
:
[...]
1) Accertato che nel periodo 25\05\2012 -30\04\2020 ha Parte_1 prestato in favore della convenuta attività lavorativa di natura CP_2 subordinata con mansioni di operatore addetto alla raccolta di rifiuti solidi urbani nel territorio provinciale riminese tramite l'utilizzo e la guida di un autocompattatore del peso superiore a 35 quintali per la cui guida è necessaria la patente e che al predetto rapporto di lavoro è applicabile a livello di Nu_2 trattamento retributivo il C.N.L.-A PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ , condanna Controparte_9
26 in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 corrispondere a titolo di differenze retributive al ricorrente correttamente inquadrabile fino al 31\05\2017 al livello B3 e dal 1\06\2017 al livello 3A del suddetto CCNL la somma complessiva di euro 80.974,21 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali , oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT come per legge dal maturato al saldo .
2) Condanna la parte resistente – a cui integrale carico pone le spese di CTU con vincolo di solidarietà con la parte ricorrente − alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 4.657,00 ( di cui euro 607,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in Rimini, all'udienza del giorno 23\07\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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