Trib. Rimini, sentenza 23/07/2025, n. 280
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Sentenza 23 luglio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Rimini, nella persona del Giudice dott. Lucio Ardigo. La controversia ha visto contrapporsi un lavoratore, che ha richiesto il riconoscimento di un livello retributivo superiore per il periodo di lavoro prestato, e una cooperativa sociale, che ha applicato un contratto collettivo di categoria inferiore. Il ricorrente ha sostenuto di aver svolto mansioni di operatore addetto alla raccolta di rifiuti solidi urbani, per le quali richiedeva l'applicazione del C.C.N.L. per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, piuttosto che quello delle cooperative sociali, che prevedeva retribuzioni inferiori.

Il Giudice ha accolto la domanda del ricorrente, affermando che le mansioni svolte giustificavano l'applicazione del C.C.N.L. richiesto. Ha sottolineato che la normativa di gara e le disposizioni contrattuali imponevano l'applicazione del trattamento economico previsto dal C.C.N.L. dei servizi ambientali, evidenziando che la cooperativa non poteva derogare a tale obbligo. Inoltre, ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, affermando che il credito non era prescritto al momento dell'entrata in vigore della L. 92/2012. La sentenza ha quindi condannato la cooperativa a corrispondere al lavoratore le differenze retributive dovute, per un totale di € 80.974,21, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Rimini, sentenza 23/07/2025, n. 280
    Giurisdizione : Trib. Rimini
    Numero : 280
    Data del deposito : 23 luglio 2025

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