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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/11/2025, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO ZI, ha pronunciato, in esito all'udienza del 3 novembre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4584/2023
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Rossana Parte_1 C.F._1
Rinaldi, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 3 settembre 2023, esponeva: Parte_1
- di esercitare l'attività lavorativa di lattoniere verniciatore e di essere affetto da numerose patologie invalidanti e, pertanto, aveva presentato, in data 2 marzo 2022, domanda per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, con esito negativo;
- pertanto, aveva presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c., per l'accertamento del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta e, disposta ctu medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, deducendo che le stesse fossero il risultato di un'erronea interpretazione ed applicazione, a fini del riconoscimento dell'invalidità, delle patologie accertate, con conseguente ingiustificato diniego del beneficio richiesto. Evidenziava che non era stata svolta alcuna disamina in ordine al pregiudizio derivante dall'incidenza delle patologie riscontrate sull'attività da egli esercitata, ossia quella di lattoniere verniciatore.
Sottolineava, altresì, che la valutazione ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità avrebbe dovuto essere condotta tenendo conto della concreta realtà lavorativa, con specifico approfondimento degli effetti usuranti propri dalla professione esercitata.
Rilevava, inoltre, che dalla documentazione medica in atti risultava che egli era affetto da sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo in soggetto con bronchite asmatiforme e non, dunque, da una mera rinite allergica,.
Lamentava, infine, l'omessa valutazione della patologia di depressione endoreattiva con ansia, come attestata dalla certificazione medica.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che possedeva i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità e che, conseguentemente, l' venisse CP_1 condannato al pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione CP_1 dei motivi di contestazione e l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Venivano disposti dapprima il richiamo del ctu, che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e successivamente il rinnovo della ctu, tenuto dei rilievi di parte ricorrente.
3.- L'udienza del 3 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 5310/2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati escludeva la sussistenza del requisito sanitario richiesto e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla data della domanda amministrativa.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, sono stati disposti dapprima il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp e successivamente il rinnovo della ctu.
Al riguardo, va rilevato che il ctu nominato nel presente procedimento ha ritenuto che il ricorrente è affetto da “Cervico-lombalgia cronica da coxalgia e gonalgia in sogg. con spondilodiscoartrosi protrusiva, gonartrosi a discreta incidenza funzionale. Cardiopatia ipertensiva in paziente con ipertensione polmonare e pericardite cronica in II classe funzionale NYHA. Sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo di grado moderato in soggetto affetto da bronchite cronica asmatiforme e rinite allergica. Obesità lieve. Stato ansioso-depressivo endo-reattivo di grado moderato”.
Il ctu, in particolare, ha osservato che “Il quadro clinico del periziato è quindi caratterizzato da patologie a carico di vari apparati che nel complesso determinano una condizione certamente invalidante. Nel caso in esame il quadro clinico osteo-articolare è caratterizzato da diffusa artrosi degenerativa a carico delle spalle, del rachide e degli arti inferiori, a ciò si associano le restrizioni cliniche riscontrabili oggettivamente in un soggetto che ne patisce da molti anni la peculiare aggressività. Si riscontra un deficit e limitazione funzionale con incremento della sofferenza algica conseguente a sforzo. I cambi posturali sono autonomi ma avvengono più lentamente per comparsa di dolore al rachide ed agli arti inferiori. Tale quadro clinico risulta essere altamente invalidante rapportata alla tipologia di lavoro svolta da parte del ricorrente. Lo squilibrio nei movimenti e nei passaggi posturali, la riduzione dei movimenti articolari a carico della colonna, in rotazione ed in flessione, pongono notevoli limitazioni alla attività svolta. Tale situazione è aggravata dall'incremento ponderale”.
Il ctu ha, altresì, rilevato che “Fra le patologie obiettivate la cardiopatia che trova sostegno nella storia clinica è il risultato di una serie di alterazioni morfologiche e funzionali dell'apparato cardiaco…….Il ricorrente può essere inquadrato in una seconda classe funzionale: soggetto che sta bene a riposo e quando svolge le attività fisiche ordinarie della vita quotidiana, ma che invece accusa
i sintomi (astenia, dispnea, palpitazioni, angina, ecc.) quando svolge attività fisiche più intense dell'ordinario”; il ctu ha, inoltre, rilevato che “E' presente una sindrome metabolica caratterizzata dall'essere una condizione eterogenea e multifattoriale, definita dalla co-esistenza di fattori di rischio per dismetabolismo e malattia cardiovascolare. Siamo in presenza di un sogg. all'alto rischio per malattie CV. La sindrome metabolica è associata ad un aumento della mortalità per tutte le cause oltre che per cause cardiovascolari: infatti in diversi studi è risultata associata ad un aumentato rischio di diabete, malattie cardiovascolari, ictus, disturbi cognitivi, disabilità funzionali. Dobbiamo inoltre considerare anche la patologia a carico dell'apparato respiratorio dove si evince, dai dati anamnestici e confortato dalla documentazione prodotta in corso di CTU, un quadro di broncopatia cronica in soggetto con “sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo di grado moderato e rinite allergica”.
Infine, in ordine ai “ disturbi della sfera neuro-vegetativa”, il ctu ha rilevato che “Siamo in presenza di un quadro neurologico con anormale reazione psichica ad eventi esterni ed alla propria situazione clinica. La consapevolezza di essere portatore di un quadro clinico che ne inficia la propria attività lavorativa porta alla presenza di una personalità emozionalmente labile, facile alla conflittualità intrapsichica con componente ansioso-depressiva. La difficoltà ad espletare il proprio lavoro e di relazionarsi, hanno aggravato il quadro neuropsichico”.
Il ctu ha, infine, concluso rilevando che “Per il complesso delle patologie riconosciute si può affermare che le affezioni riscontrate sono sufficienti a concretare, allo stato attuale, un quadro clinico caratterizzato da “infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali” ed ha indicato come data di decorrenza dell'accertamento sanitario “Settembre 2023”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
5.- In ragione di quanto esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 utili al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal settembre 2023, come previsto dal ctu.
6.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socioeconomici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità civile con decorrenza dall'epoca del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese del procedimento per atp vengono interamente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio vengono compensate per tre quarti e la restante quota viene posta a carico dell' , e liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, CP_1 applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno Parte_1 ordinario di invalidità con decorrenza dal settembre 2023;
b) compensa interamente tra le parti le spese del procedimento per ATP;
c) condanna l' al pagamento di un quarto delle spese giudiziali del presente procedimento CP_1 liquidate nella somma già ridotta di € 1159,12, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO ZI, ha pronunciato, in esito all'udienza del 3 novembre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4584/2023
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Rossana Parte_1 C.F._1
Rinaldi, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 3 settembre 2023, esponeva: Parte_1
- di esercitare l'attività lavorativa di lattoniere verniciatore e di essere affetto da numerose patologie invalidanti e, pertanto, aveva presentato, in data 2 marzo 2022, domanda per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, con esito negativo;
- pertanto, aveva presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c., per l'accertamento del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta e, disposta ctu medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, deducendo che le stesse fossero il risultato di un'erronea interpretazione ed applicazione, a fini del riconoscimento dell'invalidità, delle patologie accertate, con conseguente ingiustificato diniego del beneficio richiesto. Evidenziava che non era stata svolta alcuna disamina in ordine al pregiudizio derivante dall'incidenza delle patologie riscontrate sull'attività da egli esercitata, ossia quella di lattoniere verniciatore.
Sottolineava, altresì, che la valutazione ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità avrebbe dovuto essere condotta tenendo conto della concreta realtà lavorativa, con specifico approfondimento degli effetti usuranti propri dalla professione esercitata.
Rilevava, inoltre, che dalla documentazione medica in atti risultava che egli era affetto da sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo in soggetto con bronchite asmatiforme e non, dunque, da una mera rinite allergica,.
Lamentava, infine, l'omessa valutazione della patologia di depressione endoreattiva con ansia, come attestata dalla certificazione medica.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che possedeva i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità e che, conseguentemente, l' venisse CP_1 condannato al pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione CP_1 dei motivi di contestazione e l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Venivano disposti dapprima il richiamo del ctu, che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e successivamente il rinnovo della ctu, tenuto dei rilievi di parte ricorrente.
3.- L'udienza del 3 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 5310/2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati escludeva la sussistenza del requisito sanitario richiesto e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla data della domanda amministrativa.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, sono stati disposti dapprima il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp e successivamente il rinnovo della ctu.
Al riguardo, va rilevato che il ctu nominato nel presente procedimento ha ritenuto che il ricorrente è affetto da “Cervico-lombalgia cronica da coxalgia e gonalgia in sogg. con spondilodiscoartrosi protrusiva, gonartrosi a discreta incidenza funzionale. Cardiopatia ipertensiva in paziente con ipertensione polmonare e pericardite cronica in II classe funzionale NYHA. Sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo di grado moderato in soggetto affetto da bronchite cronica asmatiforme e rinite allergica. Obesità lieve. Stato ansioso-depressivo endo-reattivo di grado moderato”.
Il ctu, in particolare, ha osservato che “Il quadro clinico del periziato è quindi caratterizzato da patologie a carico di vari apparati che nel complesso determinano una condizione certamente invalidante. Nel caso in esame il quadro clinico osteo-articolare è caratterizzato da diffusa artrosi degenerativa a carico delle spalle, del rachide e degli arti inferiori, a ciò si associano le restrizioni cliniche riscontrabili oggettivamente in un soggetto che ne patisce da molti anni la peculiare aggressività. Si riscontra un deficit e limitazione funzionale con incremento della sofferenza algica conseguente a sforzo. I cambi posturali sono autonomi ma avvengono più lentamente per comparsa di dolore al rachide ed agli arti inferiori. Tale quadro clinico risulta essere altamente invalidante rapportata alla tipologia di lavoro svolta da parte del ricorrente. Lo squilibrio nei movimenti e nei passaggi posturali, la riduzione dei movimenti articolari a carico della colonna, in rotazione ed in flessione, pongono notevoli limitazioni alla attività svolta. Tale situazione è aggravata dall'incremento ponderale”.
Il ctu ha, altresì, rilevato che “Fra le patologie obiettivate la cardiopatia che trova sostegno nella storia clinica è il risultato di una serie di alterazioni morfologiche e funzionali dell'apparato cardiaco…….Il ricorrente può essere inquadrato in una seconda classe funzionale: soggetto che sta bene a riposo e quando svolge le attività fisiche ordinarie della vita quotidiana, ma che invece accusa
i sintomi (astenia, dispnea, palpitazioni, angina, ecc.) quando svolge attività fisiche più intense dell'ordinario”; il ctu ha, inoltre, rilevato che “E' presente una sindrome metabolica caratterizzata dall'essere una condizione eterogenea e multifattoriale, definita dalla co-esistenza di fattori di rischio per dismetabolismo e malattia cardiovascolare. Siamo in presenza di un sogg. all'alto rischio per malattie CV. La sindrome metabolica è associata ad un aumento della mortalità per tutte le cause oltre che per cause cardiovascolari: infatti in diversi studi è risultata associata ad un aumentato rischio di diabete, malattie cardiovascolari, ictus, disturbi cognitivi, disabilità funzionali. Dobbiamo inoltre considerare anche la patologia a carico dell'apparato respiratorio dove si evince, dai dati anamnestici e confortato dalla documentazione prodotta in corso di CTU, un quadro di broncopatia cronica in soggetto con “sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo di grado moderato e rinite allergica”.
Infine, in ordine ai “ disturbi della sfera neuro-vegetativa”, il ctu ha rilevato che “Siamo in presenza di un quadro neurologico con anormale reazione psichica ad eventi esterni ed alla propria situazione clinica. La consapevolezza di essere portatore di un quadro clinico che ne inficia la propria attività lavorativa porta alla presenza di una personalità emozionalmente labile, facile alla conflittualità intrapsichica con componente ansioso-depressiva. La difficoltà ad espletare il proprio lavoro e di relazionarsi, hanno aggravato il quadro neuropsichico”.
Il ctu ha, infine, concluso rilevando che “Per il complesso delle patologie riconosciute si può affermare che le affezioni riscontrate sono sufficienti a concretare, allo stato attuale, un quadro clinico caratterizzato da “infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali” ed ha indicato come data di decorrenza dell'accertamento sanitario “Settembre 2023”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
5.- In ragione di quanto esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 utili al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal settembre 2023, come previsto dal ctu.
6.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socioeconomici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità civile con decorrenza dall'epoca del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese del procedimento per atp vengono interamente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio vengono compensate per tre quarti e la restante quota viene posta a carico dell' , e liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, CP_1 applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno Parte_1 ordinario di invalidità con decorrenza dal settembre 2023;
b) compensa interamente tra le parti le spese del procedimento per ATP;
c) condanna l' al pagamento di un quarto delle spese giudiziali del presente procedimento CP_1 liquidate nella somma già ridotta di € 1159,12, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO ZI