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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/06/2025, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * * VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 10761/2024 R.G.
* * *
Oggi 17/06/2025 h. _14.45 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. CRITELLI in sost. avv. ALBANESE DOMENICO per parte convenuta: avv. SEGNAN ELISA in sost avv. CAPECELATRO GAUDIOSO
Controparte_1
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa: richiama il deposito della notifica in CCIAA e comunque CP_2
il pignoramento ha raggiunto il suo scopo (Tribunale Torino, Sez. Ottava n. 917 del 201/9
e parte convenuta ribadisce che la documentazione oggi richiamata non è stata depositata nel fascicolo telematico.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. RG 10761/2024, promossa da:
elettivamente domiciliata in Milano alla via Delfico n. Controparte_3
7 presso lo studio dell'avv. Domenico Albanese che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opponente (creditore procedente)
contro elettivamente domiciliato in Milano al viale Premuda n. 14 Controparte_4 presso lo studio dell'avv. Edmondo Capecelatro che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opposta (debitrice esecutata)
e nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_5
Torino al Corso Casale n. 210D codice fiscale pec: P.IVA_1 Email_1
Parte convenuta (terza pignorata)
* * *
Oggetto: opposizione ex art. 616 c.p.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI
parte opponente: “n via preliminare 1. dichiarare inammissibile l'opposizione in quanto tardiva avverso i prodromici atti regolarmente notificati. Nel merito 2. Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
3. Accertare e dichiarare la legittimità degli atti impugnati con conseguente debenza degli importi iscritti a ruolo anche a seguito della regolare interruzione della prescrizione e della mancata opposizione degli atti precedentemente notificati.
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari a favore dello scrivente difensore antistatario”.
* * *
per parte opposta: “respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto;
dichiarare la sopravvenuta prescrizione della pretesa impositiva. Con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi secondo le vigenti tariffe professionali (dm 55/14) e con distrazione del difensore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fase cautelare.
Il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza di sospensione del c.d. pignoramento diretto sulla base della seguente motivazione:
“sebbene non prevista dalla legge la notifica del pignoramento al debitore sia imposta dal sistema e dalla lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento secondo la stessa Corte Cost n. 393 del 2008;
considerato che la Agenzia opposta, infatti, eccepisce che il pignoramento sia stato notificato a mezzo pec anche al ricorrente all'indirizzo pec " in data 12 Email_2
gennaio 2024 come da produzione allegata alla comparsa;
rilevato che l'unico file contenente la notifica a mezzo PEC richiamata dall' è quello CP_6
indicato come rel. 11084202400002630000 al cui interno l'esito della notifica del 12.1.2024
è indicato “Invio PPT 11084202400002630001 Codice Fiscale C.F._1
Codice Fiscale Terzo proveniente da P.IVA_1
" t" e destinato all'utente Email_3
" è stato rilevato un errore: 5.1.1 - Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non Email_2
valido Il messaggio è stato rifiutato dal sistema””(ordinanza del g.e. emessa in data 15 aprile
2024).
2. Giudizio di merito.
2.1 Notificazione del pignoramento al debitore esecutato.
Tesi di CP_2
Nel presente giudizio, la difesa di ritiene errata la valutazione del g.e. in punto CP_2 irregolarità della notificazione dell'atto di pignoramento per le seguenti ragioni:
“il pignoramento è stato notificato a mezzo pec al ricorrente all'indirizzo pec
" in data 12 gennaio 2024. Email_2
Esaminando l'allegata visura storica camerale, risulterà evidente che l'indirizzo pec indicato corrisponde alla ditta individuale dell'odierno ricorrente il cui codice fiscale è a sua volta abbinato alla pec in parola.
Si richiama l'attenzione circa l'annotazione storica presente in visura ove, a pagina 6, risulta
“Data iscrizione: 06/02/2024 VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA.
INDIRIZZO PEC PRECEDENTE: CON DETERMINAZIONE Email_4
PROT. 0014983/U DEL 31.01.2024 IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE
IMPRESE DI TORINO HA DISPOSTO LA CESSAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC
” Parte_1
Ad ogni buon conto si rimanda agli allegati .eml che contengono l'originale delle notifiche effettuate a mezzo pec sia al debitore che al terzo.
Invero la notifica è stata effettuata a mezzo pec. L'esame della ricevuta di consegna della pec con sentira al Giudice adito di rilevare la seguente dicitura
“I l g i o r n o 1 2 / 0 1 / 2 0 2 4 a l l e o r e 1 6 : 3 5 : 1 5 ( + 0 1 0 0 ) nel messaggio "Invio
PPT 11084202400002630001 Codice Fiscale Codice F i s c a l e T C.F._1
e r z o 9 7 8 2 5 1 1 0 0 1 4 "proveniente da
" t" Email_3
e destinato all' utente edilia2021@pec.it è stato rilevato un errore: 5.1.1 - Aruba Pec S.p.A.
- indirizzo non valido”.
Quanto evidenziato e riportato conferma semplicemente un aspetto: alla data di notifica del
PPT la casella di posta elettronica certifcata era ancora attiva e indicata come indirizzo pec abbinato al codice fiscale dell'odierno convenuto.
Solo con “CON DETERMINAZIONE PROT. 0014983/U DEL 31.01.2024 IL
CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO HA DISPOSTO LA
CESSAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC SOPRA INDICATO”.
Ne consegue che la notifica effettuata è da considerare legittima.
Invero, come rilevabile dall'ulteriore esito del procedimento notificatorio il convenuto risulta essere stato informato della avvenuta notifica con la “Comunicazione di avvenuta notifica di atto mediante deposito telematico e pubblicazione” che si produce”.
Tesi del debitore esecutato
La difesa del debitore esecutato non condivide l'interpretazione di (la notificazione CP_2 sarebbe da considerarsi valida in quando l'indirizzo pec alla data di Email_2
notifica risultava comunque dalla visura camerale riconducibile al codice fiscale del NO
) poiché: CP_4
“Ebbene, nei casi in cui l'indirizzo PEC non risulti valido e attivo, o quando la casella sia satura, l'ente riscossore deve eseguire la notificazione mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio, pubblicandone avviso sul sito informatico della stessa e dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di specie l'agente della riscossione, non avendo rinvenuto nell' alcun Pt_2
indirizzo di posta elettronica del contribuente valido e attivo, avrebbe dovuto provvedere a notificare telematicamente l'atto presso gli uffici della camera di commercio e richiedere alla CCIAA la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della stessa nonché provvedere a spedire l'avviso di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973 con raccomandata consegnandola al NO . CP_4
Inoltre controparte, afferma che di aver prodotto “Comunicazione di avvenuta notifica di atto mediante deposito telematico e pubblicazione”, di cui non vi è prova nel fascicolo telematico.
Giurisprudenza in tema di notificazione a mezzo pec
Con riferimento alla notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art.
3- bis della l. n. 53 del 1994, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito il seguente principio di diritto: “la notificazione non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria”
(Cass. civ., Sez. Unite, 5 novembre 2024, n. 28452,
In tema di notifica dell'atto impositivo a mezzo pec, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del
1973, la Corte di Cassazione ha invece statuito che, “ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, poiché tale formalità è riservata alla sola ipotesi della casella risultata satura al primo tentativo” (Cass. civ., Sez. V, 13 febbraio 2025, n.
3703; Id., Sez. V, 22 gennaio 2025, n. 1621).
Considerazioni in fatto ed in diritto La notificazione dell'atto di pignoramento opposto è avvenuta con la seguente modalità:
“Il giorno 12/01/2024 alle ore 16:35:15 (+0100) nel messaggio
"Invio PPT 11084202400002630001 Codice Fiscale Codice Fiscale C.F._1
Terzo " proveniente da P.IVA_1
" t" Email_3
e destinato all'utente " Email_2
è stato rilevato un errore: 5.1.1 - Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido
Il messaggio è stato rifiutato dal sistema.
Identificativo messaggio: 627E1658.0209E61F. posta- CodiceFiscale_2
Email_5
Come correttamente rilevato nella fase sommaria, tale notificazione non è valida poiché “è stato rilevato un errore e il messaggio è stato rifiutato dal sistema”.
La circostanza che l'indirizzo utilizzato da alla data di notificazione dell'atto di CP_2
pignoramento (12 gennaio 2024) fosse quello riferibile alla ditta individuale non è sufficiente per poter ritenere validamente compiuto il procedimento notificatorio atteso l'esito negativo dell'invio della pec a tale indirizzo, con conseguente necessità di rinotificazione l'atto da parte del mittente utilizzando le modalità di cui all'art. 137 c.p.c. ovvero quelle speciali previste per le notificazioni degli atti impositivi.
Al contrario, l' non ha esperito una nuova notificazione al titolare Controparte_7
della ditta individuale tramite gli ufficiali giudiziari né ha eseguito le differenti formalità prescritte dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, con la conseguenza che il pignoramento ex art
72 bis DPR 602/73 non è stato correttamente notificato al debitore.
La documentazione prodotta come “videata lett ade cciaa” e richiamata in sede di discussione non è una prova idonea per dimostrare l'avvenuto adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 60 richiamato poiché non è una visura CCIAA ma una videata estratta da registri di e quindi di provenienza unilaterale. CP_2
L'opposizione svolta non è idonea a sanare la morosità poiché viene contestato il merito e non soltanto l'omessa notificazione dell'atto di pignoramento, a differenza di quanto avvenuto nel precedente citato in sede di discussione dalla difesa di . CP_2
3. Prescrizione del credito.
3.1 Tesi del debitore.
La difesa del debitore ingiunto ha insistito nella domanda di dichiarare la sopravvenuta prescrizione della pretesa impositiva ex art. 615, comma secondo, c.p.c. allegando quanto segue:
“si eccepisce il difetto di notifica della cartella di pagamento n. 11020149021269956000, nonché della cartella di pagamento n. 11020160017997641000, nonché della intimazione di pagamento n.11020199003574589000 in quanto la notifica degli atti impositivi ai sensi dell'art. 140 cpc impone al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60 comma 1 lett b/bis DPR n. 600/1973, laddove dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata informativa Lo stesso dicasi per la cartella di pagamento n. 11020130028453122000, notificata a , CP_8 qualificata come “zia addetta al ritiro” Ebbene in caso di notifica di un atto della riscossione a mani di persona diversa dall'effettivo destinatario, sorge l'onere in capo all'agente dell'esazione di dimostrare - a fronte di specifica contestazione – tanto l'inoltro quanto l'effettiva ricezione, da parte del reale destinatario del provvedimento, della raccomandata informativa di cui all'art. 60, comma 1, lettera b-bis, D.p.r. n. 600/73. Quest'ultimo è da intendersi come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che, siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione. Nel caso in cui non venga fornita la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità dell'atto. (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27446 del
20/09/2022).
E ancora richiamando quanto suddetto, in merito alla notifica via pec, si eccepisce il difetto di notifica via PEC della cartella di pagamento n. 11020220048335141000 e dell'avviso di intimazione n. avviso di intimazione n. 11020239017540184000, in quanto anche in questo caso il messaggio ha generato il seguente esito di errore: e d e s t i n a t o a l l ' u t e n t e
è stato rilevato un errore: 5.1.1 - Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido Email_2
e anche in tal caso non vi è alcuna prova dell'avvenuta notifica telematica dell'atto presso gli uffici della camera di commercio e richiedere alla CCIAA
3.2 Tesi di . CP_2 La difesa di ha affermato che “le cartelle e gli atti prodromici sono stati regolarmente CP_2
notificati ai sensi dell'articolo 26 del DPR 602/73. Si rimanda alla documentazione allegata”.
Secondo tale ricostruzione, le cartelle esattoriali e gli atti interruttivi sono stati notificati come segue:
- cartella n. 11020130028453122000, notificata il 27/06/2013, per un totale di euro
763.228,16;
- cartella n. 11020140050582350000, notificata il 16/01/2015, per un totale di euro 74,53;
- cartella n. 11020160017997641000, notificata il 28/06/2016, per un totale di euro 613,58;
- avviso di intimazione n. 11020149021269956000 in data 11/10/2014;
- avviso di intimazione n. 11020169004590570000 in data16/03/2016;
- avviso di intimazione n. 11020199003574589000 in data 04/07/2019;
- avviso di intimazione n. 11020239017540184000 in data 20/10/2023.
3.3. Normativa e giurisprudenza in tema di notificazione di avviso di accertamento.
L'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del
Direttore dell' Controparte_3
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
La Corte di Cassazione ha anche recentemente ribadito che “la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all'Ufficio tributario, nonchè di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni;
il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973” (Cass. civ., Sez. V, 3 marzo 2025, n. 5576). In tale pronuncia si è spiegato che “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità (c.d. irreperibilità relativa) non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto; viceversa, va effettuata ex art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (c.d. irreperibilità assoluta) (cfr. Cass. 20/03/2023, n. 7994, Cass. 15/3/2017, n. 6788)”.
3.4 Considerazioni in fatto ed in diritto. La difesa di ha provato di aver regolarmente notificato le cartelle di pagamento n. CP_2
11020130028453122000, n. 11020140050582350000 e n. 11020160017997641000 a norma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 con Affissione nell'Albo del Comune attesa l'irreperibilità assoluta del destinatario.
Non solo.
La cartella n. 11020130028453122000 per un totale di euro 763.228,16 è notificata anche presso la residenza del debitore ed è stata ritirata da , qualificata come CP_8
“zia addetta al ritiro”, con successivo avvio della c.d. raccomandata informativa che è stata consegnata a mani del destinatario il successivo 3 luglio 2013.
E' stato parimente validamente notificato l'avviso di intimazione n.
11020169004590570000 ex art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 tramite Affissione Albo Comune di Torino in data 15 marzo 2016 a fronte della “pratica di cancellazione per irreperibilità in corso” come da attestazione del Comune di Torino in data 23 febbraio 2016.
Al contrario, non risulta valida la notificazione con analoga modalità dell'intimazione n.
11020199003574589000 (Affissione Albo Comune di Torino in data 2 luglio 2019) poiché la notifica pare essere stata eseguita ad una residenza o domicilio fiscale differente da quello del debitore (Torino via Aglietto n. 35 anziché via Givoletto n. 12).
Anche le notificazioni dell'intimazione di pagamento tramite pec del 20 ottobre 202 e quella della cartella di pagamento n. 11020220048335141000 sono invalide per le medesime ragioni sopra esposte con riferimento alla notificazione dell'atto del pignoramento diretto.
Riassumendo, la regolare notificazione dell'avviso di intimazione n.
11020169004590570000 ha comportato l'interruzione del periodo decennale di prescrizione dei crediti in data 23 febbraio 2016, con decorso del nuovo termine decennale, ancora non compiuto alla data attuale.
Per questi motivi
si rigetta l'eccezione di prescrizione.
4. Le spese di lite.
Attesa la reciproca soccombenza delle parti (rigetto dell'opposizione ex art. 615, comma secondo, c.p.c. ed accoglimento dell'opposizione ex art. 617, comma secondo, c.p.c.), si dichiara la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio (art. 92 c.p.c.).
La reiterazione in questa fase dell'eccezione di prescrizione nonostante la già avvenuta sospensione dell'esecuzione forzata non consente di addivenire ad una soccombenza integrale di . CP_2
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara l'inefficacia dell'atto di pignoramento n. 11084202400002630/000;
- rigetta l'eccezione di prescrizione dei crediti;
visto l'art. 92 c.p.c.
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Torino, 17 giugno 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * * VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 10761/2024 R.G.
* * *
Oggi 17/06/2025 h. _14.45 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. CRITELLI in sost. avv. ALBANESE DOMENICO per parte convenuta: avv. SEGNAN ELISA in sost avv. CAPECELATRO GAUDIOSO
Controparte_1
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa: richiama il deposito della notifica in CCIAA e comunque CP_2
il pignoramento ha raggiunto il suo scopo (Tribunale Torino, Sez. Ottava n. 917 del 201/9
e parte convenuta ribadisce che la documentazione oggi richiamata non è stata depositata nel fascicolo telematico.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
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Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. RG 10761/2024, promossa da:
elettivamente domiciliata in Milano alla via Delfico n. Controparte_3
7 presso lo studio dell'avv. Domenico Albanese che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opponente (creditore procedente)
contro elettivamente domiciliato in Milano al viale Premuda n. 14 Controparte_4 presso lo studio dell'avv. Edmondo Capecelatro che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opposta (debitrice esecutata)
e nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_5
Torino al Corso Casale n. 210D codice fiscale pec: P.IVA_1 Email_1
Parte convenuta (terza pignorata)
* * *
Oggetto: opposizione ex art. 616 c.p.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI
parte opponente: “n via preliminare 1. dichiarare inammissibile l'opposizione in quanto tardiva avverso i prodromici atti regolarmente notificati. Nel merito 2. Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
3. Accertare e dichiarare la legittimità degli atti impugnati con conseguente debenza degli importi iscritti a ruolo anche a seguito della regolare interruzione della prescrizione e della mancata opposizione degli atti precedentemente notificati.
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari a favore dello scrivente difensore antistatario”.
* * *
per parte opposta: “respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto;
dichiarare la sopravvenuta prescrizione della pretesa impositiva. Con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi secondo le vigenti tariffe professionali (dm 55/14) e con distrazione del difensore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fase cautelare.
Il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza di sospensione del c.d. pignoramento diretto sulla base della seguente motivazione:
“sebbene non prevista dalla legge la notifica del pignoramento al debitore sia imposta dal sistema e dalla lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento secondo la stessa Corte Cost n. 393 del 2008;
considerato che la Agenzia opposta, infatti, eccepisce che il pignoramento sia stato notificato a mezzo pec anche al ricorrente all'indirizzo pec " in data 12 Email_2
gennaio 2024 come da produzione allegata alla comparsa;
rilevato che l'unico file contenente la notifica a mezzo PEC richiamata dall' è quello CP_6
indicato come rel. 11084202400002630000 al cui interno l'esito della notifica del 12.1.2024
è indicato “Invio PPT 11084202400002630001 Codice Fiscale C.F._1
Codice Fiscale Terzo proveniente da P.IVA_1
" t" e destinato all'utente Email_3
" è stato rilevato un errore: 5.1.1 - Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non Email_2
valido Il messaggio è stato rifiutato dal sistema””(ordinanza del g.e. emessa in data 15 aprile
2024).
2. Giudizio di merito.
2.1 Notificazione del pignoramento al debitore esecutato.
Tesi di CP_2
Nel presente giudizio, la difesa di ritiene errata la valutazione del g.e. in punto CP_2 irregolarità della notificazione dell'atto di pignoramento per le seguenti ragioni:
“il pignoramento è stato notificato a mezzo pec al ricorrente all'indirizzo pec
" in data 12 gennaio 2024. Email_2
Esaminando l'allegata visura storica camerale, risulterà evidente che l'indirizzo pec indicato corrisponde alla ditta individuale dell'odierno ricorrente il cui codice fiscale è a sua volta abbinato alla pec in parola.
Si richiama l'attenzione circa l'annotazione storica presente in visura ove, a pagina 6, risulta
“Data iscrizione: 06/02/2024 VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA.
INDIRIZZO PEC PRECEDENTE: CON DETERMINAZIONE Email_4
PROT. 0014983/U DEL 31.01.2024 IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE
IMPRESE DI TORINO HA DISPOSTO LA CESSAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC
” Parte_1
Ad ogni buon conto si rimanda agli allegati .eml che contengono l'originale delle notifiche effettuate a mezzo pec sia al debitore che al terzo.
Invero la notifica è stata effettuata a mezzo pec. L'esame della ricevuta di consegna della pec con sentira al Giudice adito di rilevare la seguente dicitura
“I l g i o r n o 1 2 / 0 1 / 2 0 2 4 a l l e o r e 1 6 : 3 5 : 1 5 ( + 0 1 0 0 ) nel messaggio "Invio
PPT 11084202400002630001 Codice Fiscale Codice F i s c a l e T C.F._1
e r z o 9 7 8 2 5 1 1 0 0 1 4 "proveniente da
" t" Email_3
e destinato all' utente edilia2021@pec.it è stato rilevato un errore: 5.1.1 - Aruba Pec S.p.A.
- indirizzo non valido”.
Quanto evidenziato e riportato conferma semplicemente un aspetto: alla data di notifica del
PPT la casella di posta elettronica certifcata era ancora attiva e indicata come indirizzo pec abbinato al codice fiscale dell'odierno convenuto.
Solo con “CON DETERMINAZIONE PROT. 0014983/U DEL 31.01.2024 IL
CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO HA DISPOSTO LA
CESSAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC SOPRA INDICATO”.
Ne consegue che la notifica effettuata è da considerare legittima.
Invero, come rilevabile dall'ulteriore esito del procedimento notificatorio il convenuto risulta essere stato informato della avvenuta notifica con la “Comunicazione di avvenuta notifica di atto mediante deposito telematico e pubblicazione” che si produce”.
Tesi del debitore esecutato
La difesa del debitore esecutato non condivide l'interpretazione di (la notificazione CP_2 sarebbe da considerarsi valida in quando l'indirizzo pec alla data di Email_2
notifica risultava comunque dalla visura camerale riconducibile al codice fiscale del NO
) poiché: CP_4
“Ebbene, nei casi in cui l'indirizzo PEC non risulti valido e attivo, o quando la casella sia satura, l'ente riscossore deve eseguire la notificazione mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio, pubblicandone avviso sul sito informatico della stessa e dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di specie l'agente della riscossione, non avendo rinvenuto nell' alcun Pt_2
indirizzo di posta elettronica del contribuente valido e attivo, avrebbe dovuto provvedere a notificare telematicamente l'atto presso gli uffici della camera di commercio e richiedere alla CCIAA la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della stessa nonché provvedere a spedire l'avviso di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973 con raccomandata consegnandola al NO . CP_4
Inoltre controparte, afferma che di aver prodotto “Comunicazione di avvenuta notifica di atto mediante deposito telematico e pubblicazione”, di cui non vi è prova nel fascicolo telematico.
Giurisprudenza in tema di notificazione a mezzo pec
Con riferimento alla notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art.
3- bis della l. n. 53 del 1994, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito il seguente principio di diritto: “la notificazione non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria”
(Cass. civ., Sez. Unite, 5 novembre 2024, n. 28452,
In tema di notifica dell'atto impositivo a mezzo pec, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del
1973, la Corte di Cassazione ha invece statuito che, “ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, poiché tale formalità è riservata alla sola ipotesi della casella risultata satura al primo tentativo” (Cass. civ., Sez. V, 13 febbraio 2025, n.
3703; Id., Sez. V, 22 gennaio 2025, n. 1621).
Considerazioni in fatto ed in diritto La notificazione dell'atto di pignoramento opposto è avvenuta con la seguente modalità:
“Il giorno 12/01/2024 alle ore 16:35:15 (+0100) nel messaggio
"Invio PPT 11084202400002630001 Codice Fiscale Codice Fiscale C.F._1
Terzo " proveniente da P.IVA_1
" t" Email_3
e destinato all'utente " Email_2
è stato rilevato un errore: 5.1.1 - Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido
Il messaggio è stato rifiutato dal sistema.
Identificativo messaggio: 627E1658.0209E61F. posta- CodiceFiscale_2
Email_5
Come correttamente rilevato nella fase sommaria, tale notificazione non è valida poiché “è stato rilevato un errore e il messaggio è stato rifiutato dal sistema”.
La circostanza che l'indirizzo utilizzato da alla data di notificazione dell'atto di CP_2
pignoramento (12 gennaio 2024) fosse quello riferibile alla ditta individuale non è sufficiente per poter ritenere validamente compiuto il procedimento notificatorio atteso l'esito negativo dell'invio della pec a tale indirizzo, con conseguente necessità di rinotificazione l'atto da parte del mittente utilizzando le modalità di cui all'art. 137 c.p.c. ovvero quelle speciali previste per le notificazioni degli atti impositivi.
Al contrario, l' non ha esperito una nuova notificazione al titolare Controparte_7
della ditta individuale tramite gli ufficiali giudiziari né ha eseguito le differenti formalità prescritte dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, con la conseguenza che il pignoramento ex art
72 bis DPR 602/73 non è stato correttamente notificato al debitore.
La documentazione prodotta come “videata lett ade cciaa” e richiamata in sede di discussione non è una prova idonea per dimostrare l'avvenuto adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 60 richiamato poiché non è una visura CCIAA ma una videata estratta da registri di e quindi di provenienza unilaterale. CP_2
L'opposizione svolta non è idonea a sanare la morosità poiché viene contestato il merito e non soltanto l'omessa notificazione dell'atto di pignoramento, a differenza di quanto avvenuto nel precedente citato in sede di discussione dalla difesa di . CP_2
3. Prescrizione del credito.
3.1 Tesi del debitore.
La difesa del debitore ingiunto ha insistito nella domanda di dichiarare la sopravvenuta prescrizione della pretesa impositiva ex art. 615, comma secondo, c.p.c. allegando quanto segue:
“si eccepisce il difetto di notifica della cartella di pagamento n. 11020149021269956000, nonché della cartella di pagamento n. 11020160017997641000, nonché della intimazione di pagamento n.11020199003574589000 in quanto la notifica degli atti impositivi ai sensi dell'art. 140 cpc impone al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60 comma 1 lett b/bis DPR n. 600/1973, laddove dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata informativa Lo stesso dicasi per la cartella di pagamento n. 11020130028453122000, notificata a , CP_8 qualificata come “zia addetta al ritiro” Ebbene in caso di notifica di un atto della riscossione a mani di persona diversa dall'effettivo destinatario, sorge l'onere in capo all'agente dell'esazione di dimostrare - a fronte di specifica contestazione – tanto l'inoltro quanto l'effettiva ricezione, da parte del reale destinatario del provvedimento, della raccomandata informativa di cui all'art. 60, comma 1, lettera b-bis, D.p.r. n. 600/73. Quest'ultimo è da intendersi come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che, siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione. Nel caso in cui non venga fornita la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità dell'atto. (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27446 del
20/09/2022).
E ancora richiamando quanto suddetto, in merito alla notifica via pec, si eccepisce il difetto di notifica via PEC della cartella di pagamento n. 11020220048335141000 e dell'avviso di intimazione n. avviso di intimazione n. 11020239017540184000, in quanto anche in questo caso il messaggio ha generato il seguente esito di errore: e d e s t i n a t o a l l ' u t e n t e
è stato rilevato un errore: 5.1.1 - Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido Email_2
e anche in tal caso non vi è alcuna prova dell'avvenuta notifica telematica dell'atto presso gli uffici della camera di commercio e richiedere alla CCIAA
3.2 Tesi di . CP_2 La difesa di ha affermato che “le cartelle e gli atti prodromici sono stati regolarmente CP_2
notificati ai sensi dell'articolo 26 del DPR 602/73. Si rimanda alla documentazione allegata”.
Secondo tale ricostruzione, le cartelle esattoriali e gli atti interruttivi sono stati notificati come segue:
- cartella n. 11020130028453122000, notificata il 27/06/2013, per un totale di euro
763.228,16;
- cartella n. 11020140050582350000, notificata il 16/01/2015, per un totale di euro 74,53;
- cartella n. 11020160017997641000, notificata il 28/06/2016, per un totale di euro 613,58;
- avviso di intimazione n. 11020149021269956000 in data 11/10/2014;
- avviso di intimazione n. 11020169004590570000 in data16/03/2016;
- avviso di intimazione n. 11020199003574589000 in data 04/07/2019;
- avviso di intimazione n. 11020239017540184000 in data 20/10/2023.
3.3. Normativa e giurisprudenza in tema di notificazione di avviso di accertamento.
L'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del
Direttore dell' Controparte_3
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
La Corte di Cassazione ha anche recentemente ribadito che “la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all'Ufficio tributario, nonchè di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni;
il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973” (Cass. civ., Sez. V, 3 marzo 2025, n. 5576). In tale pronuncia si è spiegato che “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità (c.d. irreperibilità relativa) non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto; viceversa, va effettuata ex art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (c.d. irreperibilità assoluta) (cfr. Cass. 20/03/2023, n. 7994, Cass. 15/3/2017, n. 6788)”.
3.4 Considerazioni in fatto ed in diritto. La difesa di ha provato di aver regolarmente notificato le cartelle di pagamento n. CP_2
11020130028453122000, n. 11020140050582350000 e n. 11020160017997641000 a norma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 con Affissione nell'Albo del Comune attesa l'irreperibilità assoluta del destinatario.
Non solo.
La cartella n. 11020130028453122000 per un totale di euro 763.228,16 è notificata anche presso la residenza del debitore ed è stata ritirata da , qualificata come CP_8
“zia addetta al ritiro”, con successivo avvio della c.d. raccomandata informativa che è stata consegnata a mani del destinatario il successivo 3 luglio 2013.
E' stato parimente validamente notificato l'avviso di intimazione n.
11020169004590570000 ex art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 tramite Affissione Albo Comune di Torino in data 15 marzo 2016 a fronte della “pratica di cancellazione per irreperibilità in corso” come da attestazione del Comune di Torino in data 23 febbraio 2016.
Al contrario, non risulta valida la notificazione con analoga modalità dell'intimazione n.
11020199003574589000 (Affissione Albo Comune di Torino in data 2 luglio 2019) poiché la notifica pare essere stata eseguita ad una residenza o domicilio fiscale differente da quello del debitore (Torino via Aglietto n. 35 anziché via Givoletto n. 12).
Anche le notificazioni dell'intimazione di pagamento tramite pec del 20 ottobre 202 e quella della cartella di pagamento n. 11020220048335141000 sono invalide per le medesime ragioni sopra esposte con riferimento alla notificazione dell'atto del pignoramento diretto.
Riassumendo, la regolare notificazione dell'avviso di intimazione n.
11020169004590570000 ha comportato l'interruzione del periodo decennale di prescrizione dei crediti in data 23 febbraio 2016, con decorso del nuovo termine decennale, ancora non compiuto alla data attuale.
Per questi motivi
si rigetta l'eccezione di prescrizione.
4. Le spese di lite.
Attesa la reciproca soccombenza delle parti (rigetto dell'opposizione ex art. 615, comma secondo, c.p.c. ed accoglimento dell'opposizione ex art. 617, comma secondo, c.p.c.), si dichiara la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio (art. 92 c.p.c.).
La reiterazione in questa fase dell'eccezione di prescrizione nonostante la già avvenuta sospensione dell'esecuzione forzata non consente di addivenire ad una soccombenza integrale di . CP_2
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara l'inefficacia dell'atto di pignoramento n. 11084202400002630/000;
- rigetta l'eccezione di prescrizione dei crediti;
visto l'art. 92 c.p.c.
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Torino, 17 giugno 2025.
Il giudice
Ivana Peila