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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/12/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 126/2024 L.P. Il Giudice, Dott. EL UC Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CECI RAFFAELE per la parte ricorrente
***********
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 10/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa EL UC, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 126 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Valdinievole, 11, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Ceci, che lo rappresenta e difende come da delega allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21. CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: pensione di inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971. CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.1.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “ACCERTARE documentalmente il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della Legge 118/71 come riconosciuto dalla Sentenza n. 105/2022 pubbl. il 04/03/2022 del Tribunale Ordinario di Viterbo del 04/03/2022 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 22/03/2019 e fino al 27/01/2023 (data del declassamento sanitario) o con decorrenza e per il periodo di giustizia. Conseguentemente: CONDANNARE l' al pagamento in favore del ricorrente dei CP_1 ratei maturati e maturandi della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della Legge 118/71 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 22/03/2019 e fino al 27/01/2023 (data del declassamento sanitario), o per il periodo di giustizia, come riconosciuto dalla Sentenza n. 105/2022 pubbl. il 04/03/2022 da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 118/71 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”. Il ricorrente ha dedotto che con sentenza n. 105/2022, pubblicata il 4.3.2022, il Tribunale di Viterbo ha omologato l'accertamento del requisito sanitario previsto dall'art. 12 della L. 118/71 in capo al ricorrente, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 22.3.2019; che la predetta sentenza veniva ritualmente notificata all' in data 1.7.2022 presso la sede legale, in data 23.6.2022 presso la Controparte_2 sede di Roma, via Giulio Romano, 46, in data 18.7.2022 presso la sede di Civita Castellana e in data 18.7.2022 presso la sede di Viterbo;
che in data 12.4.2022 inviava all' CP_1
d'appartenenza il modello AP/70 relativo ai dati socio-economici per beneficiare della prestazione ottenuta;
che, con verbale di revisione del 27.1.2023, l' Controparte_2 declassava la percentuale di invalidità civile dal 100% al 70% con decorrenza dal 27.1.2023; che, pertanto, aveva diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della L. 118/71 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 22.3.2019 e fino al 27.1.2023, data del declassamento sanitario;
che ad oggi nulla è stato corrisposto dall' CP_1
a titolo di ratei di pensione di inabilità. L' pur ritualmente vocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Hanno diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 L. n. 118/1971 gli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Ai fini della provvidenza è necessario che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 67 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, invalido al 100% e titolare di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento;
è invece incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio, lavoro. Dai documenti in atti risulta che con sentenza n. 105/2022, pubblicata il 4.3.2022, il Tribunale di Viterbo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accertato la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti sanitari previsti dall'art. 12 della L. 118/71 per il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità civile, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 22.3.2019. In sede di visita di revisione del 27.1.2023, la percentuale di invalidità è stata declassata dal 100% al 70%, con decorrenza dal 27.1.2023. Il ricorrente ha inoltre documentato, mediante deposito di autocertificazione della situazione reddituale per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, il possesso di un reddito complessivo imponibile ai fini Irpef inferiore rispetto ai limiti di legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 L. n. 118/1971. Tali dati reddituali, peraltro, erano già stati tempestivamente comunicati all' con il CP_1 modello AP/70 inerente i dati socio-economici per la liquidazione della prestazione. Alla luce di quanto esposto, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione della pensione di inabilità ex art. 12 L n. 118/1971 dall'1.4.2019 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) al 27.1.2023, con condanna dell' CP_2 al pagamento dei relativi ratei di pensione nella misura di legge, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo, per i ratei aventi scadenza fino a tale data, e a decorrere dalla scadenza di ciascun rateo e fino al saldo, per quelli aventi scadenza successiva a tale data. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità civile CP_1 ex art. 12 L. n. 118/1971 dall'1.4.2019 al 27.1.2023 e, per l'effetto, condanna l'Istituto, in persona del presidente p.t., al pagamento in suo favore dei relativi ratei, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo;
- condanna l' in persona del presidente p.t., al pagamento in favore del CP_1 procuratore antistatario del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Viterbo lì, 10 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
EL UC
Proc. R.G.L.P. n. 126/2024 L.P. Il Giudice, Dott. EL UC Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CECI RAFFAELE per la parte ricorrente
***********
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 10/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa EL UC, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 126 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Valdinievole, 11, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Ceci, che lo rappresenta e difende come da delega allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21. CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: pensione di inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971. CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.1.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “ACCERTARE documentalmente il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della Legge 118/71 come riconosciuto dalla Sentenza n. 105/2022 pubbl. il 04/03/2022 del Tribunale Ordinario di Viterbo del 04/03/2022 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 22/03/2019 e fino al 27/01/2023 (data del declassamento sanitario) o con decorrenza e per il periodo di giustizia. Conseguentemente: CONDANNARE l' al pagamento in favore del ricorrente dei CP_1 ratei maturati e maturandi della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della Legge 118/71 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 22/03/2019 e fino al 27/01/2023 (data del declassamento sanitario), o per il periodo di giustizia, come riconosciuto dalla Sentenza n. 105/2022 pubbl. il 04/03/2022 da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 118/71 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”. Il ricorrente ha dedotto che con sentenza n. 105/2022, pubblicata il 4.3.2022, il Tribunale di Viterbo ha omologato l'accertamento del requisito sanitario previsto dall'art. 12 della L. 118/71 in capo al ricorrente, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 22.3.2019; che la predetta sentenza veniva ritualmente notificata all' in data 1.7.2022 presso la sede legale, in data 23.6.2022 presso la Controparte_2 sede di Roma, via Giulio Romano, 46, in data 18.7.2022 presso la sede di Civita Castellana e in data 18.7.2022 presso la sede di Viterbo;
che in data 12.4.2022 inviava all' CP_1
d'appartenenza il modello AP/70 relativo ai dati socio-economici per beneficiare della prestazione ottenuta;
che, con verbale di revisione del 27.1.2023, l' Controparte_2 declassava la percentuale di invalidità civile dal 100% al 70% con decorrenza dal 27.1.2023; che, pertanto, aveva diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della L. 118/71 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 22.3.2019 e fino al 27.1.2023, data del declassamento sanitario;
che ad oggi nulla è stato corrisposto dall' CP_1
a titolo di ratei di pensione di inabilità. L' pur ritualmente vocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Hanno diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 L. n. 118/1971 gli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Ai fini della provvidenza è necessario che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 67 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, invalido al 100% e titolare di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento;
è invece incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio, lavoro. Dai documenti in atti risulta che con sentenza n. 105/2022, pubblicata il 4.3.2022, il Tribunale di Viterbo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accertato la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti sanitari previsti dall'art. 12 della L. 118/71 per il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità civile, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 22.3.2019. In sede di visita di revisione del 27.1.2023, la percentuale di invalidità è stata declassata dal 100% al 70%, con decorrenza dal 27.1.2023. Il ricorrente ha inoltre documentato, mediante deposito di autocertificazione della situazione reddituale per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, il possesso di un reddito complessivo imponibile ai fini Irpef inferiore rispetto ai limiti di legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 L. n. 118/1971. Tali dati reddituali, peraltro, erano già stati tempestivamente comunicati all' con il CP_1 modello AP/70 inerente i dati socio-economici per la liquidazione della prestazione. Alla luce di quanto esposto, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione della pensione di inabilità ex art. 12 L n. 118/1971 dall'1.4.2019 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) al 27.1.2023, con condanna dell' CP_2 al pagamento dei relativi ratei di pensione nella misura di legge, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo, per i ratei aventi scadenza fino a tale data, e a decorrere dalla scadenza di ciascun rateo e fino al saldo, per quelli aventi scadenza successiva a tale data. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità civile CP_1 ex art. 12 L. n. 118/1971 dall'1.4.2019 al 27.1.2023 e, per l'effetto, condanna l'Istituto, in persona del presidente p.t., al pagamento in suo favore dei relativi ratei, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo;
- condanna l' in persona del presidente p.t., al pagamento in favore del CP_1 procuratore antistatario del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Viterbo lì, 10 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
EL UC