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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/09/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26728/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26728/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Saglimbeni Stefano e dell'avv. Giorgis Alberto presso Parte_1 il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Martino Barbara presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_2 in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte congiunte.
Per il P.M.: nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori contraevano matrimonio in TORINO il 07/05/2011. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 103 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 04.06.2010 e il 26.01.2015. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che vivranno separati, con l'impegno al reciproco rispetto, alla massima cooperazione e disponibilità;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torino, c.so Grosseto, n. 65, di proprietà al 50% di entrambi i coniugi e gravata di mutuo ipotecario, alla SI.ra , con i mobili che la arredano, Parte_2 DANDO ATTO che le parti concordano che la medesima si farà carico delle relative spese di gestione previste per legge e dichiarano che il SI. si è già allontanato portando con sé i propri effetti Pt_1 personali e consegnato le chiavi alla moglie alla data di sottoscrizione del ricorso;
DISPONE che il SI. versi anticipatamente, entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento dei figli, così come sta già provvedendo, la somma mensile di euro 200,00 per ciascun figlio (complessivi euro 400,00 mensili) e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
DISPONE che le parti concorrano nella misura del 50% per quanto riguarda tutte le spese concordate o comunque necessarie e improrogabili, anche in futuro, per l'istruzione scolastica o parascolastica, per la spesa della mensa scolastica e per l'attività ricreativa e sportiva nonché, in egual misura, per le spese mediche non mutuabili o rimborsabili dal S.S.N. e per ogni altra spesa di carattere straordinario concordata o comunque necessaria per i figli, rinviando per quanto non previsto od in caso sorgessero contestazioni, al protocollo d'intesa SIlato in data 15.3.2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che, con riferimento alle spese di cui al punto precedente, il genitore provvederà al rimborso delle spese anticipate dall'altro genitore, entro 15 giorni dalla richiesta, previa esibizione dei relativi giustificativi;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico, in qualunque misura determinato, attualmente o per l'avvenire, verrà accreditato integralmente e direttamente alla SI.ra : a tale fine, le Parte_2 parti si impegnano a procedere con le opportune comunicazioni presso i competenti Enti e il SI. Pt_1
pagina 2 di 4 lascerà la propria quota a favore della SI.ra senza alcuna rivalsa sulle somme incassate Pt_1 Pt_2 dalla SI.ra ; Pt_2
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori, e ad entrambe i Persona_3 Persona_4 genitori, con esercizio disgiunto e separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza presso ciascuno di essi e con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre: le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dei minori verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
DISPONE il seguente regime di visita, al quale è già dato corso, del padre:
- un pomeriggio a settimana, preferibilmente il mercoledì, dall'uscita da scuola - o comunque dalle ore 16.30 – fino alle ore 20.00;
- fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00, sino alla domenica alle ore 21.30;
- il padre avrà diritto di stare con i minori ogni qual volte egli ed essi lo desiderino, previo accordo, con la madre, che dovrà avvenire in anticipo, compatibilmente con le eSIenze lavorative e personali delle parti;
- il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé i figli minori in occasione delle: vacanze estive: per due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare preventivamente con la madre, entro il 30 giugno di ciascun anno;
vacanze natalizie: sette giorni, in periodo da concordare preventivamente con la madre, possibilmente entro il 30 novembre, dal 23 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio, salvo diverso accordo, ad anni alterni;
vacanze scolastiche di carnevale e pasquali: ad anni alterni, salvo diverso accordo e possibilmente alternando il giorno di Pasqua e Pasquetta.
DÀ ATTO che le parti si impegnano a comunicare l'un l'altro, a mezzo e-mail – o messaggistica - e con almeno 15 giorni di anticipo, i luoghi e gli indirizzi e gli eventuali recapiti telefonici in cui soggiorneranno con i minori durante i periodi di vacanza;
DÀ ATTO che le parti concordano che il genitore che non ha con sé i figli dovrà essere messo nelle condizioni di poter conferire telefonicamente con essi;
in caso di malattia dei figli durante i giorni stabiliti per il padre ovvero per la madre, quest'ultimo/a potrà farvi visita presso la casa materna (oppure) paterna, previo accordo telefonico.
DÀ ATTO che le parti concordano che le modalità di visita indicate nei punti precedenti potranno comunque essere modificate per sopravvenute eSIenze lavorative – o di altro genere - di uno o di entrambi i genitori, previo congruo avviso;
è fatto, in ogni caso, espressamente salvo ogni diverso e più ampio accordo dei genitori in merito ad una diversa ripartizione dei tempi di visita e di permanenza dei figli presso ciascuno di essi;
DÀ ATTO che i coniugi si concedono, fin d'ora, reciproca autorizzazione per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti di identità nonché per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o documento di identità dei figli;
DÀ ATTO che le parti concordano e stabiliscono altresì che, nel caso in cui uno di essi intenda effettuare un viaggio all'estero con i figli minorenni, debba preventivamente informare l'altro coniuge ed ottenere da questi il suo consenso scritto;
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che le parti concordano che il conto corrente cointestato ed in essere presso N. 0000035698260, presso l'Istituto Credit Agricole, sul quale attualmente è domiciliato il mutuo ipotecario afferente alla casa coniugale sita in corso Grosseto n 65, Torino, resterà operativo e in comunione sino all'estinzione dell'obbligazione di rientro: le parti si impegnano al saldo delle rate del suddetto mutuo nella misura del 50% ciascuna, accreditando mensilmente sullo stesso rapporto la quota di rispettiva competenza, alla scadenza bancaria pattuita, in difetto di versamento l'altro coniuge avrà diritto di recuperare le quote non corrisposte, si impegnano altresì a corrispondere le quote del 50% delle polizze di perdita impiego e vita collegate al mutuo;
DÀ ATTO che le parti concordano che, al di fuori del conto corrente di cui al punto precedente, cointestato e sul quale risulta domiciliato il mutuo, eventuali ulteriori rapporti bancari di qualunque natura aperti autonomamente (a titolo esemplificativo, conti corrente, depositi titoli, portafogli, ecc.) rimarranno in titolarità – proprietà - esclusiva all'intestatario;
DÀ ATTO che le parti concordano che la vettura , TG. FY409CH rimarrà di proprietà CP_1 esclusiva della SI.ra , mentre la vettura Lancia Y targata CM818HL rimarrà di proprietà Parte_2 esclusiva del SI. Ciascun proprietario si accollerà i rispettivi costi dell'assicurazione Parte_1 RCA obbligatoria, delle tasse di circolazione (bollo) inerenti detti veicoli e delle eventuali sanzioni amministrative per violazione al codice della strada e/o comunque connesse all'utilizzo dei sopra citati beni mobili registrati, obbligandosi a tenere indenne e manlevare l'altro coniuge da ogni eventuale pretesa di terzi;
con l'impegno altresì a sottoscrivere tutte le eventuali formalità inerenti l'eventuale trasferimento di proprietà e/o demolizione dei predetti beni a semplice richiesta dell'altro coniuge;
DÀ ATTO che le parti concordano che, come da autonoma scrittura sottoscritta a parte, il SI. Pt_1
nel caso di vendita della casa coniugale e a seguito dell'incameramento integrale del prezzo di
[...] vendita, verserà alla SI.ra , a titolo transattivo e senza nulla riconoscere, la somma di complessivi Pt_2 euro 9.000,00: il resto del corrispettivo (pari al prezzo di vendita sottratti i suddetti euro 9.000,00) verrà suddiviso tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare ad ogni reciproca pretesa patrimoniale e di essere economicamente autosufficienti: in particolare, alla luce di quanto sopra, la SI.ra rinuncia Parte_2 all'assegno di mantenimento;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di avere compiutamente regolato e definito tutti i rapporti economici e patrimoniali e di debito e credito originati nel matrimonio o conseguenti alla crisi coniugale, rinunciando pertanto reciprocamente a far valere qualsiasi ulteriore pretesa, per qualsivoglia titolo, ragione o causa, tra cui l'eventuale restituzione dell'anticipo versato dal marito per l'acquisto dell'immobile descritto al punto 13).
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 25.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26728/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Saglimbeni Stefano e dell'avv. Giorgis Alberto presso Parte_1 il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Martino Barbara presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_2 in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte congiunte.
Per il P.M.: nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori contraevano matrimonio in TORINO il 07/05/2011. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 103 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 04.06.2010 e il 26.01.2015. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che vivranno separati, con l'impegno al reciproco rispetto, alla massima cooperazione e disponibilità;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torino, c.so Grosseto, n. 65, di proprietà al 50% di entrambi i coniugi e gravata di mutuo ipotecario, alla SI.ra , con i mobili che la arredano, Parte_2 DANDO ATTO che le parti concordano che la medesima si farà carico delle relative spese di gestione previste per legge e dichiarano che il SI. si è già allontanato portando con sé i propri effetti Pt_1 personali e consegnato le chiavi alla moglie alla data di sottoscrizione del ricorso;
DISPONE che il SI. versi anticipatamente, entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento dei figli, così come sta già provvedendo, la somma mensile di euro 200,00 per ciascun figlio (complessivi euro 400,00 mensili) e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
DISPONE che le parti concorrano nella misura del 50% per quanto riguarda tutte le spese concordate o comunque necessarie e improrogabili, anche in futuro, per l'istruzione scolastica o parascolastica, per la spesa della mensa scolastica e per l'attività ricreativa e sportiva nonché, in egual misura, per le spese mediche non mutuabili o rimborsabili dal S.S.N. e per ogni altra spesa di carattere straordinario concordata o comunque necessaria per i figli, rinviando per quanto non previsto od in caso sorgessero contestazioni, al protocollo d'intesa SIlato in data 15.3.2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che, con riferimento alle spese di cui al punto precedente, il genitore provvederà al rimborso delle spese anticipate dall'altro genitore, entro 15 giorni dalla richiesta, previa esibizione dei relativi giustificativi;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico, in qualunque misura determinato, attualmente o per l'avvenire, verrà accreditato integralmente e direttamente alla SI.ra : a tale fine, le Parte_2 parti si impegnano a procedere con le opportune comunicazioni presso i competenti Enti e il SI. Pt_1
pagina 2 di 4 lascerà la propria quota a favore della SI.ra senza alcuna rivalsa sulle somme incassate Pt_1 Pt_2 dalla SI.ra ; Pt_2
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori, e ad entrambe i Persona_3 Persona_4 genitori, con esercizio disgiunto e separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza presso ciascuno di essi e con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre: le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dei minori verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
DISPONE il seguente regime di visita, al quale è già dato corso, del padre:
- un pomeriggio a settimana, preferibilmente il mercoledì, dall'uscita da scuola - o comunque dalle ore 16.30 – fino alle ore 20.00;
- fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00, sino alla domenica alle ore 21.30;
- il padre avrà diritto di stare con i minori ogni qual volte egli ed essi lo desiderino, previo accordo, con la madre, che dovrà avvenire in anticipo, compatibilmente con le eSIenze lavorative e personali delle parti;
- il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé i figli minori in occasione delle: vacanze estive: per due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare preventivamente con la madre, entro il 30 giugno di ciascun anno;
vacanze natalizie: sette giorni, in periodo da concordare preventivamente con la madre, possibilmente entro il 30 novembre, dal 23 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio, salvo diverso accordo, ad anni alterni;
vacanze scolastiche di carnevale e pasquali: ad anni alterni, salvo diverso accordo e possibilmente alternando il giorno di Pasqua e Pasquetta.
DÀ ATTO che le parti si impegnano a comunicare l'un l'altro, a mezzo e-mail – o messaggistica - e con almeno 15 giorni di anticipo, i luoghi e gli indirizzi e gli eventuali recapiti telefonici in cui soggiorneranno con i minori durante i periodi di vacanza;
DÀ ATTO che le parti concordano che il genitore che non ha con sé i figli dovrà essere messo nelle condizioni di poter conferire telefonicamente con essi;
in caso di malattia dei figli durante i giorni stabiliti per il padre ovvero per la madre, quest'ultimo/a potrà farvi visita presso la casa materna (oppure) paterna, previo accordo telefonico.
DÀ ATTO che le parti concordano che le modalità di visita indicate nei punti precedenti potranno comunque essere modificate per sopravvenute eSIenze lavorative – o di altro genere - di uno o di entrambi i genitori, previo congruo avviso;
è fatto, in ogni caso, espressamente salvo ogni diverso e più ampio accordo dei genitori in merito ad una diversa ripartizione dei tempi di visita e di permanenza dei figli presso ciascuno di essi;
DÀ ATTO che i coniugi si concedono, fin d'ora, reciproca autorizzazione per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti di identità nonché per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o documento di identità dei figli;
DÀ ATTO che le parti concordano e stabiliscono altresì che, nel caso in cui uno di essi intenda effettuare un viaggio all'estero con i figli minorenni, debba preventivamente informare l'altro coniuge ed ottenere da questi il suo consenso scritto;
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che le parti concordano che il conto corrente cointestato ed in essere presso N. 0000035698260, presso l'Istituto Credit Agricole, sul quale attualmente è domiciliato il mutuo ipotecario afferente alla casa coniugale sita in corso Grosseto n 65, Torino, resterà operativo e in comunione sino all'estinzione dell'obbligazione di rientro: le parti si impegnano al saldo delle rate del suddetto mutuo nella misura del 50% ciascuna, accreditando mensilmente sullo stesso rapporto la quota di rispettiva competenza, alla scadenza bancaria pattuita, in difetto di versamento l'altro coniuge avrà diritto di recuperare le quote non corrisposte, si impegnano altresì a corrispondere le quote del 50% delle polizze di perdita impiego e vita collegate al mutuo;
DÀ ATTO che le parti concordano che, al di fuori del conto corrente di cui al punto precedente, cointestato e sul quale risulta domiciliato il mutuo, eventuali ulteriori rapporti bancari di qualunque natura aperti autonomamente (a titolo esemplificativo, conti corrente, depositi titoli, portafogli, ecc.) rimarranno in titolarità – proprietà - esclusiva all'intestatario;
DÀ ATTO che le parti concordano che la vettura , TG. FY409CH rimarrà di proprietà CP_1 esclusiva della SI.ra , mentre la vettura Lancia Y targata CM818HL rimarrà di proprietà Parte_2 esclusiva del SI. Ciascun proprietario si accollerà i rispettivi costi dell'assicurazione Parte_1 RCA obbligatoria, delle tasse di circolazione (bollo) inerenti detti veicoli e delle eventuali sanzioni amministrative per violazione al codice della strada e/o comunque connesse all'utilizzo dei sopra citati beni mobili registrati, obbligandosi a tenere indenne e manlevare l'altro coniuge da ogni eventuale pretesa di terzi;
con l'impegno altresì a sottoscrivere tutte le eventuali formalità inerenti l'eventuale trasferimento di proprietà e/o demolizione dei predetti beni a semplice richiesta dell'altro coniuge;
DÀ ATTO che le parti concordano che, come da autonoma scrittura sottoscritta a parte, il SI. Pt_1
nel caso di vendita della casa coniugale e a seguito dell'incameramento integrale del prezzo di
[...] vendita, verserà alla SI.ra , a titolo transattivo e senza nulla riconoscere, la somma di complessivi Pt_2 euro 9.000,00: il resto del corrispettivo (pari al prezzo di vendita sottratti i suddetti euro 9.000,00) verrà suddiviso tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare ad ogni reciproca pretesa patrimoniale e di essere economicamente autosufficienti: in particolare, alla luce di quanto sopra, la SI.ra rinuncia Parte_2 all'assegno di mantenimento;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di avere compiutamente regolato e definito tutti i rapporti economici e patrimoniali e di debito e credito originati nel matrimonio o conseguenti alla crisi coniugale, rinunciando pertanto reciprocamente a far valere qualsiasi ulteriore pretesa, per qualsivoglia titolo, ragione o causa, tra cui l'eventuale restituzione dell'anticipo versato dal marito per l'acquisto dell'immobile descritto al punto 13).
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 25.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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