Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2003, n. 7862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7862 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
O L L O M E ) E N Aula 'B' O C I A Z 1 A P 4 1 R 7 I - 3 T 1 . D S REPUBBLIC07 862/03 2 I W . E G E C R A E D 6 4 N E Y E N S T . E R T A S (I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pinaia di Pave SEZIONE TERZA CIVILE R Sauteuse Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ten fugussions - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE R.G.N. 666/01 - VITTORIA Rel. Consigliere- Cron.17314 Dott. Paolo Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Ud. 05/03/03 Dott. NT SEGRETO - Consigliere - C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CENTRO VACANZE BAIA DEI CORALLI, con sede in S. Croce di Camerina (RG), in persona del legale rappresentante pro tempore Carmelo Chiarandà, elettivamente RACCHIA 2,domiciliato in ROMA VIA CARLO ALBERTO presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MANCINI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE RUSSOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO NI, AGENZIA DEVINE' SRL, IMMOBILIARE 2003 MEDITERRANEA DI TORTA ENRICO;
intimati 581 -1- avverso la sentenza n. 1230/00 del Giudice di pace di CASERTA, emessa il 05/06/00 e depositata il 12/06/00 (R.G. 663/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/03/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Domenico IANNELLI, che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. -2- La Corte Premesso in fatto. 1. - Il giudice di pace di Caserta, con sentenza del 12.6.2000, ha pronunciato sulla domanda di risarcimento da inadempimento, che NT LI aveva proposto contro l'Agenzia Devinè Viaggi, il Centro Vacanze Baia dei Coralli e la Immobiliare Mediterranea di Enrico Torta, con la citazione notificata 1'11 e 18.2.1998 ed il 22.4.1998. Il giudice ha rigettato l'eccezione d'incompetenza opposta dal Centro e dalla Immobiliare Mediterranea e li ha condannati in solido al risarcimento del danno, liquidato in L.
1.710.000. Ha accertato che l'attore, sulla base delle informazioni date dalla Immobiliare Mediterranea, aveva acquistato presso l'Agenzia Devinè un soggiorno vacanza in un residence gestito dal Centro, ma le caratteristiche del luogo e dei servizi offerti erano risultati diversi da quelli reclamizzati. Il Centro Vacanze ha chiesto la cassazione della sentenza. 2. - Le altre parti non hanno svolto attività di difesa. · Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia esaminato 3. ― in camera di consiglio e sia rigettato, perché i motivi sono manifestamente infondati. Ritenuto in diritto.
1. Il ricorso contiene tre motivi. I primi due sono relativi alla questione di competenza (art. 2. 360 nn. 2 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 19 e 20 dello stesso codice). 3 Non sono fondati. Il giudice di pace ha detto che l'eccezione d'incompetenza per territorio non era stata svolta a proposito di tutti i fori alternativi. Questa espressione, riguardo ad una domanda di condanna al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, si deve interpretare nel senso che il Centro non aveva contestato la competenza del giudice di Caserta anche in riferimento al luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio era sorta oltre che per quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita (art. 20 cod. proc. civ.). Il ricorrente sostiene di avere sede a Comiso e che lì avrebbe dovuto essere eseguita l'obbligazione, ma nulla dice a proposito del luogo in cui l'obbligazione era sorta. 3. - Il terzo motivo attiene alla decisione sul merito. E' denunziato un vizio di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 111) Il ricorrente osserva che non ha avuto alcun rapporto diretto con l'Agenzia, sicché della mancata corrispondenza tra servizi offerti al turista e servizi pubblicizzati dovrebbe se mai rispondere solo la Immobiliare Mediterranea. Aggiunge che il dépliant distribuito dal Centro menzionava espressamente l'esistenza, oltre che del residence, del camping in che, per il prezzocui era stato offerto alloggio all'attore e pagato, egli non si poteva ragionevolmente attendere un diverso servizio. Questo motivo non può essere esaminato. Il giudice di pace ha spiegato perché del mancato adempimento del contratto dovesse rispondere il Centro Vacanze. L'imprenditore che gestisce un villaggio di vacanze e ne pubblicizza i servizi in un certo modo, deve rispondere verso il turista se la qualità dei servizi che presta non corrisponde a quella dei servizi reclamizzati. E, a questo proposito, la decisione del giudice di pace si è basata sull'accertamento del fatto che le condizioni dell'alloggio offerto all'attore erano state diverse da quelle convenute e che nessuno degli altri servizi era presente (" e di piscine e Her campi da tennis ed altri servizi promessi neppure l'ombra"). Rispetto ad una decisione della causa da condurre secondo equità questa motivazione esprime in modo logico e sufficiente le ragioni per cui è stata presa. Né essa può essere sindacata in base a motivi di violazione di norme di diritto. - Il ricorso è rigettato.
4. Le altre parti non si sono costituite e non hanno perciò diritto a rimborso di spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. 5 Così deciso consiglio della cassazione. Il relatore 10 il giorno 5 marzo 2003, in Roma, nella camera di terza sezione civile della Corte suprema di ed estensore Il Presidente. прил IL CANCELLIERE C1 2°0 MAG, 2003DEPOSITAT LERIA Innocento Battista Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 6