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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/07/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 193/2024 R.G. promossa
DA
(C.F. , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Federico Carlini e dall'avv. David Zanforlini, elettivamente domiciliati come in atti;
- ricorrenti -
NEI CONFRONTI DI
(c.f. e p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Solinas, elettivamente domiciliata come in atti;
- resistente –
E
[...]
residente in [...]; Controparte_2
- resistente contumace -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale del 12.3.2025
Per parte resistente come da verbale del 12.3.2025 Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 allegato di essere eredi di , precisando che la pretesa sottesa alla domanda è stata già Persona_1 oggetto di giudizio, giunto sino alla Corte di Cassazione, la quale, con ordinanza del 23.3.2023, ha cassato con rinvio la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia il 2.5.2018, con la quale
1 quest'ultima ha rigettato le domande degli odierni attori, invece accolte per quanto di ragione dal
Tribunale di Rovigo.
Successivamente, come dedotto dagli istanti, il processo non è stato riassunto da nessuna delle parti, ragione per cui deve ritenersi estinto.
I ricorrenti hanno preliminarmente evidenziato come il credito fatto valere non possa intendersi prescritto, in quanto la sentenza di primo grado aveva statuito la condanna dell'odierna convenuta alla restituzione delle somme e, in forza di tale provvedimento, era stato intimato precetto con notifica in data 3.2.2014, cui è seguito procedimento esecutivo di pignoramento, poi sospeso ex art. 623 c.p.c. con ordinanza del 17.7.2014.
Inoltre, i ricorrenti hanno dedotto di avere nuovamente intimato il pagamento con pec del 16.10.2023, per poi formulare invito alla mediazione.
Dunque, gli istanti hanno dedotto che era cliente della Cassa di Risparmio del Persona_1
Veneto spa, filiale di Santa Maria Maddalena – Occhiobello, oggi fusa in . Controparte_3
Inoltre, i ricorrenti hanno allegato che egli era titolare di un libretto bancario di risparmio, sul quale disponeva di giacenze utilizzate per operazioni di investimento.
Nello specifico, hanno evidenziato che:
- il 5.5.2008 il ha impartito l'ordine di vendita di alcuni titoli, il cui controvalore è stato poi Pt_1 accreditato il 20.5.2008;
- l'8.5.2008 il ha sottoscritto il modulo con disposizione di acquisto di titoli BEI 15.75 2011 Pt_1
TRY, con scadenza 27.9.2011 per un controvalore di 114.000,00 euro;
- l'addebito delle somme relative a detta operazione risulta annotato il 20.5.2008.
I ricorrenti hanno allegato che, dopo alcuni mesi, il esaminando la rendicontazione del Pt_1 dossier titoli, si è accorto dell'inesistenza dei titoli di cui aveva disposto l'acquisto e, nonostante le richieste di chiarimenti, non ha avuto a tal proposito alcun riscontro.
Dunque, gli istanti hanno evidenziato che le due operazioni registrate sul libretto, rispettivamente di
90.000 e 24.000 euro, sono corrispondenti a giroconti, rispetto ai quali la non è stata in grado di CP_4 chiarire le sorti.
Pertanto, in via principale i ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento della banca convenuta, chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto, con conseguente restituzione della somma di
114.000,00 detratta quella di 15.170,00, che risulta invece accreditata sul libretto di risparmio, oltre interessi.
In subordine, gli istanti hanno dedotto la responsabilità risarcitoria per illecito ex art. 2043 c.c. e responsabilità dell'istituto di credito ai sensi dell'art. 2049 c.c..
2 1.1 Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente eccepito la Controparte_3 prescrizione di ogni pretesa riconducibile ai fatti occorsi nel 2008.
Nel merito, la resistente ha evidenziato che nell'archivio della stessa non è presente la copia dell'ordine di acquisto dei titoli fatto valere dai ricorrenti, il quale è comunque sensibilmente difforme da quelli all'epoca utilizzati.
Inoltre, la resistente ha dedotto come le operazioni annotate sul libretto, che era in possesso del non siano direttamente riconducibili alla funzionaria od alla Banca. Pt_1 CP_2
E ancora, la resistente ha evidenziato come non sia neppure predicabile la risoluzione del contratto, come richiesta dai ricorrenti, in quanto non vi è neppure prova che sia stato eseguito l'Ordine di acquisto.
Con riferimento alla domanda subordinata, la resistente ha posto in rilievo come non sia stata raggiunta prova del fatto illecito ascritto alla sua dipendente.
In ogni caso, la ha dedotto come debba tenersi conto della condotta negligente del il CP_4 Pt_1 quale solo dopo molti mesi si è accorto dell'inesistenza dei titoli, nonostante fosse un assiduo investitore.
In ordine alla domanda di restituzione delle spese del secondo grado di giudizio, la resistente ha dedotto come la statuizione sul punto debba intendersi passata in giudicato, con conseguente irripetibilità delle somme.
1.2 Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio la resistente Controparte_2 ragione per cui ne va dichiarata la contumacia.
2. In primis et ante omnia, occorre vagliare gli effetti dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
23863/2018 rispetto al presente giudizio.
Le parti hanno concordemente dato atto che, a seguito della pronuncia del predetto provvedimento, nessuna delle stesse ha provveduto alla riassunzione entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 392 c.p.c..
Da ciò discende che la Corte d'Appello di Venezia non ha mai pronunciato un provvedimento di estinzione del processo.
Tuttavia, come osservato da accorta dottrina civilistica - che il divieto contenuto nell'art. 118 disp att. cod. proc. civ. impedisce tuttavia di citare, mediante indicazione nominativa degli Autori – la declaratoria di estinzione può essere compiuta in via incidentale o pregiudiziale dal giudice al quale è riproposta la domanda.
D'altronde, in tal senso si è espressa anche la Suprema Corte, sebbene con riferimento alla disciplina ratione temporis applicabile al caso dalla stessa esaminato, affermando che qualora l'estinzione del
3 giudizio di rinvio per la mancata riassunzione nel termine di un anno dal deposito della sentenza di cassazione fa venir meno la speciale competenza del giudice di rinvio in ordine alla domanda di restituzione conseguente alla sentenza della Cassazione, con la conseguenza che tale domanda va proposta al giudice competente secondo le regole comuni, il quale tuttavia, pronuncerà incidenter tantum, l'estinzione del giudizio di rinvio (Cfr. Cass. 10352/1993).
Come detto, nella specie è pacifico che nessuna delle parti abbia proposto ricorso in riassunzione entro il termine di legge dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia, ragione per cui, in via incidentale, può ritenersi realizzata l'estinzione del primo processo, a seguito della pronuncia della citata ordinanza della Corte di Cassazione.
2.1 Tanto premesso si rileva che l'art. 393 c.p.c. recita: “Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue;
ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda”.
Ebbene, la Suprema Corte ha di recente affermato che, in base al disposto di cui all'art. 393 c.p.c.,
l'estinzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero giudizio, pur rimanendo la sentenza di cassazione - cioè il principio di diritto ed i fatti accertati che ne costituiscono il sostrato - vincolante per il giudice davanti al quale l'azione venga riproposta (Cfr. Cass. 16002/2023).
Tanto risulta coerente con il consolidato principio per il quale la mancata o intempestiva riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio travolge tutte le pronunzie emanate nel corso del processo, ma non può toccare le statuizioni di merito su cui, nel corso del procedimento ormai estinto, si sia formato il giudicato: si tratta sia delle sentenze di merito non definitive che non abbiano formato oggetto di impugnazione (o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati), sia delle sentenze definitive ma passate solo parzialmente in giudicato, per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza, in virtù del principio della formazione progressiva del giudicato (Cfr. Cass. n. 13974/2014; Cass. n. 6712/2001; Cass. n. 11296/1994).
Nel caso di specie, a parere di questo giudicante, devono ritenersi interamente travolte tutte le statuizioni di merito sia della sentenza di primo grado che di secondo grado, atteso che l'appello proposto dalla odierna resistente, nonché l'appello incidentale articolato dagli attuali ricorrenti, miravano alla totale revisione delle valutazioni di merito del giudice di prime cure, come effettivamente occorso.
Infatti, la sentenza della Corte d'Appello di Venezia ha interamente travolto la motivazione della sentenza del Tribunale di Rovigo, giungendo al totale rigetto delle domande originariamente formulate dagli attuali ricorrenti (cfr. doc. n. 6 e n. 7 di parte ricorrente).
4 Né può ritenersi calato il giudicato con riferimento alle statuizioni rese dalla Corte d'Appello di
Venezia, posto che la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza per un nuovo esame nel merito, in applicazione del principio di diritto formulato.
3. Tutto quanto premesso, prima di esaminare ogni ulteriore questione posta dalle parti, vale evidenziare come la parte resistente, nel corso del processo, abbia provveduto alla restituzione della somma di 14.169,66, corrisposta dai ricorrenti in forza della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite (cfr. doc. n. 10 di parte resistente).
Ciò nonostante, i ricorrenti, nel precisare le conclusioni facendo rinvio al ricorso introduttivo, ha in maniera tralatizia ribadito la domanda di condanna.
Orbene, poste tali premesse, è d'uopo osservare che l'intervenuto pagamento determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
8034 del 2020).
È d'uopo precisare che la cessazione della materia del contendere deve intendersi delimitata alla domanda di condanna alla restituzione della somma sopradetta, corrisposta dagli odierni ricorrenti in forza della sentenza della citata Corte d'Appello di Venezia.
Come noto, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della "soccombenza virtuale"
(cfr. Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III,
2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in
Giust. civ. Mass. 1998, 789).
Ebbene, a differenza di quanto dedotto dalla difesa della resistente, quest'ultima non aveva sin da subito manifestato la volontà di restituire dette somme: “Quanto alla pretesa di vedersi restituite la somma di euro 14.169,66 ricevuta a titolo di spese legali del grado di giudizio di appello, unica pretesa non prescritta, si evidenzia che la Sentenza della Corte riformata e sulla scorta della quale le spese sono state onorate, in mancanza di insaurazione del giudizio di rinvio appare ormai passata in giudicato e pertanto non pare siano dovute” (Cfr. comparsa di risposta, pag. 3).
Ad ogni buon conto, pur preso atto dell'intervenuta corresponsione delle somme, occorre precisare come, a parere dello scrivente, la domanda fosse fondata, atteso che relativamente alla pronuncia sulle spese in favore della parte vittoriosa contenuta nella sentenza parzialmente annullata, questa è travolta dall'estinzione dato il carattere accessorio della stessa pronuncia, ma la stessa parte vittoriosa ne può chiedere la ripetizione in un autonomo giudizio (Cfr. Cass. Cass. 859/1981).
5 4. A questo punto, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata dalla CP_4 resistente.
L'eccezione è fondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'estinzione del giudizio comporta, ai sensi dell'art. 2945, comma, c.c., il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, con esclusione dell'effetto permanente dell'interruzione. Tale principio si applica anche nel caso di estinzione del processo ex art. 393, in quanto nell'affermare l'effetto vincolante della sentenza di cassazione nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda, intende far salvo solo il principio di diritto enunciato nella medesima sentenza (Cfr. Cass. C. 986/1993).
L'estinzione del processo comporta, ai sensi dell'art. 2945, terzo comma, cod. civ., il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando escluso l'effetto permanente dell'interruzione previsto dal secondo comma dello stesso articolo;
tale principio vale anche nel caso di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio (Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5570 del 08/03/2010).
Dunque, nella specie, non essendo mai passata in giudicato una sentenza definitoria del primo giudizio, ma essendosi, invece, realizzatasi un'estinzione per mancata riassunzione, occorre verificare l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
4.1 Tuttavia, in via ulteriormente preliminare, occorre evidenziare come risulti condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dalla resistente, la quale ha dedotto come occorra distinguere le domande svolte originariamente nell'atto di citazione del primo giudizio, in quanto a ciascuna vanno applicati diversi termini di prescrizione.
Infatti, dalla disamina dell'atto di citazione di , è possibile desumere che questi ha Persona_1 svolto:
- in via principale, una domanda di risoluzione del contratto e di condanna alla restituzione delle somme;
- in via subordinata, una domanda di condanna al risarcimento del danno, derivante da fatto illecito ascrivibile a ex art. 2043 e, di conseguenza, anche alla Banca ex art. 2049 c.c. (cfr. Controparte_2 doc. n. 1 di parte ricorrente).
Ebbene, tale precisazione appare necessaria, anche alla luce dei principi recentemente ribaditi dalla
Suprema Corte, la quale, esaminando un caso assimilabile a quello di specie, ha statuito che, esperita un'azione contrattuale e passata in giudicato la sentenza di rigetto sulla stessa pronunciata, la
6 prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento successivamente esercitata non può farsi decorrere dal momento in cui la pronuncia giudiziale sull'azione contrattuale è divenuta irrevocabile, atteso che la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti "eterodeterminati", per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale (Cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11938 del
03/05/2024).
Più specificamente, e per quanto di interesse, nella motivazione si legge: “
2.2. la decisione in esame non si discosta dall'indirizzo di legittimità, che il Collegio condivide e che intende ribadire, secondo cui la domanda giudiziale volta ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione derivante da un contratto non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esercitata, di arricchimento senza causa, difettando il requisito della pertinenza dell'atto interruttivo all'azione proposta (identificata in base al “petitum” ed alla “causa petendi”), in quanto la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti “eterodeterminati”, per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale (Cass. n. 10966 del 30/04/2008; Cass. n. 10409/2003. In linea generale, sui rapporti tra domanda di arricchimento senza causa e domanda di adempimento contrattuale, cfr.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 33954 del 05/12/2023, Rv. 669447 - 01); […] La tesi è in contrasto con la giurisprudenza della Corte a mente della quale, esperita un'azione contrattuale e passata in giudicato la sentenza di rigetto sulla stessa pronunciata, la prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento successivamente esercitata non può farsi correttamente decorrere dal momento in cui la pronuncia giudiziale sull'azione contrattuale è divenuta irrevocabile, atteso che la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti “eterodeterminati”, per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale (Cass. n. 1707 del 27/01/2010)” (Cfr. in motivazione Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 11938 del 03/05/2024).
Nella specie, a parere di questo giudicante, non sono sovrapponibili petitum e causa petendi della domanda svolta in via principale e di quella articolata in via subordinata.
7 Nondimeno, si osserva che la prima, attinente alla responsabilità contrattuale, determina l'applicazione della disciplina dell'art. 2946 c.c., dunque con termine decennale di prescrizione, mentre per la seconda
è previsto il termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c..
4.3 Giova precisare che, con riferimento alla domanda formulata in via subordinata, il termine di prescrizione di cinque anni trova applicazione anche in relazione alla domanda ex art. 2049 c.c. svolta nei confronti della CP_4
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, la previsione dell'art. 2947, comma
3, c.c. (secondo il quale, se per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile) si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria, sicché è invocabile non solo per l'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile (nella specie, l'amministratore che ha ricevuto un pagamento preferenziale) ma anche per quella esercitabile contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (nella specie, la società, che, ai sensi dell'art. 2049 c.c., risponde civilmente dell'illecito penale commesso dal suo amministratore) (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1641 del 23/01/2017).
4.4 Tanto premesso, si osserva che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, in tema di prescrizione, l'art. 2945, comma 3, c.c. comporta che, in caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dall'atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale e non dagli atti processuali successivi, essendo, altresì, irrilevante che la domanda sia stata diligentemente coltivata fino all'estinzione (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 27352 del
22/10/2024).
Dunque, come detto, occorre verificare l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, operando tuttavia una distinzione rispetto alle due domande originariamente formulate e sopra riportate, peraltro ribadite anche nel presente giudizio.
Ebbene, è riscontrabile per tabulas che:
- il primo atto di citazione è stato ricevuto dalla il 3.6.2009 (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente); CP_4
- l'atto di precetto, relativo alla sentenza di primo grado, è stato notificato il 13.2.2014 (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente);
- il 17.3.2014 è stato chiesto il pignoramento (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente);
- l'ordinanza della Corte di Cassazione è stata pubblicata il 23.3.2023 (cfr. doc. n. 10 di parte ricorrente);
- la procedura esecutiva è stata dichiarata estinta in data 1.2.2024 (cfr. doc. n. 24 di parte ricorrente).
8 4.5 Per quanto concerne la domanda di risoluzione e di conseguente restituzione delle somme, il
Tribunale reputa che, successivamente alla domanda giudiziale (atto di citazione notificato il 3.6.2009), non siano stati realizzati atti interruttivi della prescrizione.
Infatti, gli stessi ricorrenti, nell'atto introduttivo, hanno dedotto che gli atti idonei ad interrompere la prescrizione corrisponderebbero all'atto di citazione, all'atto di precetto, all'intimazione di pagamento del 16.10.2023 ed alla successiva domanda di mediazione.
Nella memoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., gli stessi hanno poi evocato la validità, ai fini interruttivi, della notifica dell'atto di appello incidentale e del ricorso per cassazione.
Come detto, l'atto di citazione è stato ricevuto dalla in data 3.6.2009 e lo stesso è certamente CP_4 idoneo a determinare l'interruzione del termine decennale di prescrizione (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente).
Tuttavia, altrettanto non può dirsi con riferimento all'atto di precetto, ricevuto dalla resistente il
13.2.2014 (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'atto di precetto, contenendo un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente sua messa in mora), produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (artt. 2943, comma 3, e 2945, comma 1, c.c.), mentre l'atto di pignoramento determina un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione stessa, giusta il disposto dell'art. 2943, comma 1, c.c., poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore (Cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 3741 del 13/02/2017).
Tale assunto è corollario del più generale principio per il quale, perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto;
ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto , astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione
9 del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge (Cfr. Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 7188 del 18/03/2025).
Dalla disamina dell'atto di precetto notificato, non è equivoco che la pretesa creditoria fatta valere dagli odierni ricorrenti corrispondesse unicamente alla somma liquidata nella sentenza, titolo posto a fondamento del precetto stesso, qualificabile esclusivamente come credito di natura risarcitoria derivante da fatto illecito.
Infatti, la sentenza del Tribunale di Rovigo ha espressamente:
- accertato e dichiarato l'infondatezza della domanda di risoluzione (cfr. doc. n. 6 di parte ricorrente, pag. 3);
- accertato e dichiarato la responsabilità della in quanto autrice del fatto illecito, e della banca CP_2 ex art. 2049 c.c. (cfr. doc. n. 6 di parte ricorrente, pag. 3 e seguenti).
Tanto, nondimeno, si ricava claris verbis anche dal dispositivo della sentenza.
Dunque, medesime argomentazioni sono pedissequamente al pignoramento seguito all'atto di precetto, in quanto inerente al solo credito risarcitorio da fatto illecito.
De iure, in assenza di ulteriori atti interruttivi, non indicati e non depositati dalla parte ricorrente, non può che ritenersi spirato il termine decennale di prescrizione, il cui dies a quo va individuato al
3.6.2009, risultando dunque del tutto irrilevanti, in quanto realizzati oltre detto termine, il messaggio
PEC del 16.10.2023 e l'invito alla mediazione, il cui primo incontro risale al 20.12.2023 (cfr. doc. n. 4
e n. 5 di parte ricorrente).
4.6 Anche il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito deve intendersi prescritto.
In tal caso, l'atto di citazione è stato ricevuto dalla in data 3.6.2009 e lo stesso è certamente CP_4 idoneo a determinare l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione.
Inoltre, anche alla luce delle argomentazioni sopra spese, l'atto di precetto notificato il 13.2.2014 assume la valenza di atto interruttivo del termine di prescrizione.
I ricorrenti hanno, poi, documentato di avere anche provveduto a richiedere il pignoramento in data
17.3.2014.
Ciò posto, giova precisare che, in tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi
10 effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito formulata dal fideiussore, attribuendo efficacia "interruttiva-sospensiva" a due procedure esecutive, per essere la prima ancora pendente e la seconda "fisiologicamente" conclusa con la distribuzione del ricavato) (Cfr. Cass. civ. n.
8217/2021).
E ancora, la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 ss. c.p.c., produce un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione del credito azionato, in base al disposto degli artt. 2943, comma 1, c.c. e 2945, comma 2, c.c., anche nei confronti del debitore diretto, purché lo stesso venga sentito nei casi previsti dall'art. 604, comma 2, c.p.c. o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell'esistenza del processo esecutivo, fermo restando che l'effetto sul decorso della prescrizione sarà solamente interruttivo, ma non sospensivo, nell'ipotesi di estinzione del procedimento ex art. 2945, comma 3, c.c. (Cfr. Cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 10808 del 05/06/2020).
Nella specie, è riscontrabile per tabulas che la procedura esecutiva è stata dichiarata estinta, in ragione di una condotta inerziale dei creditori procedenti, corrispondenti agli odierni ricorrenti, i quali, non provvedendo alla riassunzione del processo dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia, hanno determinato anche l'estinzione della procedura esecutiva (cfr. doc. n. 24 di parte ricorrente).
Dunque, in applicazione dell'art. 2945 c.c., anche a volere accedere all'ipotesi più favorevole agli istanti, l'ultimo atto interruttivo della prescrizione può farsi risalire al pignoramento del 17.3.2014, dunque corrispondente al dies a quo per il decorso del termine quinquennale.
In questa prospettiva, risultano del tutto irrilevanti, in quanto realizzati oltre lo spirare di detto termine, il messaggio PEC del 16.10.2023 e l'invito alla mediazione, il cui primo incontro risale al 20.12.2023
(cfr. doc. n. 4 e n. 5 di parte ricorrente).
5. Per completezza, si osserva che non possono essere intesi quali atti idonei ad interrompere la prescrizione né l'atto di appello incidentale né il ricorso per cassazione.
In primo luogo, va rilevato che, con riferimento all'atto di appello incidentale, i ricorrenti si sono limitati a depositare copia dell'atto, privo di prova della notifica effettuata personalmente alla CP_2
(cfr. doc. n. 26 di parte ricorrente).
Tanto sarebbe sufficiente a ritenere lo stesso privo di efficacia interruttiva.
Nondimeno, è il caso di precisare che l'appello incidentale comunque attiene esclusivamente alla domanda di risarcimento da fatto illecito ed ex art. 2049 c.c., ragione per cui nessun effetto interruttivo sarebbe neppure astrattamente ricavabile in relazione alla domanda di risoluzione e di restituzione.
11 In ogni caso, vale richiamare il principio per il quale gli atti di impulso processuale successivi a quello introduttivo del procedimento possono spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione ove abbiano i connotati dell'atto di costituzione in mora del debitore, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., e cioè contengano una richiesta di pagamento a lui comunicata direttamente. Ne consegue che non può attribuirsi una tale efficacia al gravame proposto avverso la sentenza del giudice di primo grado, perché esso non è diretto personalmente alla parte, ma al suo procuratore, e, soprattutto, per sua natura, non ha il contenuto di un atto di costituzione in mora, essendo diretto al riesame della sentenza impugnata, nei limiti del devoluto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016; Cass. Sez. Un. 4108/81).
Dunque, non può ritenersi che il mero sviluppo di argomentazioni volte alla revisione, peraltro parziale, della sentenza di primo grado siano dotate di efficacia interruttiva della prescrizione.
Tali argomentazioni sono pedissequamente estensibili anche al ricorso per cassazione, rispetto al quale, pur essendovi prova della ricezione da parte della in data 20.7.2018, non è in alcun punto CP_2 desumibile un'espressione assimilabile alla costituzione in mora (cfr. doc. n. 27 di parte ricorrente).
6. Tutto quanto premesso, giova precisare che le due resistenti, e , Controparte_3 Controparte_2 siano in una posizione di solidarietà rispetto alla domanda formulata in via subordinata ex art. 2043 ed ex art. 2049 c.c. (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16417 del 27/07/2011).
Tale precisazione risulta opportuna, atteso che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobligato solidale nei confronti del creditore comune, produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto "non eccipiente" nello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore "eccipiente", senza che assuma rilevanza la distinzione tra il coobbligato contumace e quello costituito che non abbia proposto l'eccezione ovvero l'abbia abbandonata, ipotesi tutte che non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all'azione di regresso verso il coobbligato "eccipiente" (Cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7987 del 22/03/2021; Cfr.
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8837 del 03/04/2025).
Nella specie, il Tribunale reputa operante l'estensione dell'effetto dell'eccezione di prescrizione anche alla posizione della posto che l'eventuale accertamento di responsabilità della stessa CP_2 assumerebbe effetti pregiudizievoli anche per la Banca, proprio in ragione della disciplina dettata dall'art. 2049 c.c..
In definitiva, accertata l'intervenuta prescrizione, le domande dei ricorrenti vanno rigettate.
7. Con riferimento alle determinazioni da assumersi ex art. 91 e ss. c.p.c., il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
12 In primo luogo, si osserva che la domanda formulata dai ricorrenti, limitatamente alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese di lite del grado di appello, è risultata fondata.
Sul punto, vale evidenziare che, rispetto ad essa, è certamente soccombente la resistente, sia in CP_4 applicazione del principio di causalità, atteso che il pagamento in restituzione è avvenuto solo in corso di causa, sia in applicazione del principio di soccombenza virtuale, per le ragioni sopra espresse.
Inoltre, pur ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione, si verte comunque in un'ipotesi di reciproca soccombenza, idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Infine, questo giudicante reputa che la complessità delle questioni affrontate, con particolare riferimento agli effetti dell'estinzione del primo giudizio ed alle conseguenze anche in punto di prescrizione, e l'obiettiva controvertibilità della lite configurino gravi ed eccezionali ragioni sufficienti alla compensazione delle spese di lite.
Nulla sulle spese nei confronti di , rimasta contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 193/2024 R.G. così provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_2 dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di condanna alla restituzione della somma della somma di euro 14.169,66 rigetta le domande formulate dai ricorrenti;
dichiara interamente compensate le spese di lite tra i ricorrenti e Controparte_3 nulla sulle spese tra i ricorrenti e . Controparte_2
Così deciso in Rovigo, 8.7.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 193/2024 R.G. promossa
DA
(C.F. , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Federico Carlini e dall'avv. David Zanforlini, elettivamente domiciliati come in atti;
- ricorrenti -
NEI CONFRONTI DI
(c.f. e p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Solinas, elettivamente domiciliata come in atti;
- resistente –
E
[...]
residente in [...]; Controparte_2
- resistente contumace -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale del 12.3.2025
Per parte resistente come da verbale del 12.3.2025 Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 allegato di essere eredi di , precisando che la pretesa sottesa alla domanda è stata già Persona_1 oggetto di giudizio, giunto sino alla Corte di Cassazione, la quale, con ordinanza del 23.3.2023, ha cassato con rinvio la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia il 2.5.2018, con la quale
1 quest'ultima ha rigettato le domande degli odierni attori, invece accolte per quanto di ragione dal
Tribunale di Rovigo.
Successivamente, come dedotto dagli istanti, il processo non è stato riassunto da nessuna delle parti, ragione per cui deve ritenersi estinto.
I ricorrenti hanno preliminarmente evidenziato come il credito fatto valere non possa intendersi prescritto, in quanto la sentenza di primo grado aveva statuito la condanna dell'odierna convenuta alla restituzione delle somme e, in forza di tale provvedimento, era stato intimato precetto con notifica in data 3.2.2014, cui è seguito procedimento esecutivo di pignoramento, poi sospeso ex art. 623 c.p.c. con ordinanza del 17.7.2014.
Inoltre, i ricorrenti hanno dedotto di avere nuovamente intimato il pagamento con pec del 16.10.2023, per poi formulare invito alla mediazione.
Dunque, gli istanti hanno dedotto che era cliente della Cassa di Risparmio del Persona_1
Veneto spa, filiale di Santa Maria Maddalena – Occhiobello, oggi fusa in . Controparte_3
Inoltre, i ricorrenti hanno allegato che egli era titolare di un libretto bancario di risparmio, sul quale disponeva di giacenze utilizzate per operazioni di investimento.
Nello specifico, hanno evidenziato che:
- il 5.5.2008 il ha impartito l'ordine di vendita di alcuni titoli, il cui controvalore è stato poi Pt_1 accreditato il 20.5.2008;
- l'8.5.2008 il ha sottoscritto il modulo con disposizione di acquisto di titoli BEI 15.75 2011 Pt_1
TRY, con scadenza 27.9.2011 per un controvalore di 114.000,00 euro;
- l'addebito delle somme relative a detta operazione risulta annotato il 20.5.2008.
I ricorrenti hanno allegato che, dopo alcuni mesi, il esaminando la rendicontazione del Pt_1 dossier titoli, si è accorto dell'inesistenza dei titoli di cui aveva disposto l'acquisto e, nonostante le richieste di chiarimenti, non ha avuto a tal proposito alcun riscontro.
Dunque, gli istanti hanno evidenziato che le due operazioni registrate sul libretto, rispettivamente di
90.000 e 24.000 euro, sono corrispondenti a giroconti, rispetto ai quali la non è stata in grado di CP_4 chiarire le sorti.
Pertanto, in via principale i ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento della banca convenuta, chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto, con conseguente restituzione della somma di
114.000,00 detratta quella di 15.170,00, che risulta invece accreditata sul libretto di risparmio, oltre interessi.
In subordine, gli istanti hanno dedotto la responsabilità risarcitoria per illecito ex art. 2043 c.c. e responsabilità dell'istituto di credito ai sensi dell'art. 2049 c.c..
2 1.1 Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente eccepito la Controparte_3 prescrizione di ogni pretesa riconducibile ai fatti occorsi nel 2008.
Nel merito, la resistente ha evidenziato che nell'archivio della stessa non è presente la copia dell'ordine di acquisto dei titoli fatto valere dai ricorrenti, il quale è comunque sensibilmente difforme da quelli all'epoca utilizzati.
Inoltre, la resistente ha dedotto come le operazioni annotate sul libretto, che era in possesso del non siano direttamente riconducibili alla funzionaria od alla Banca. Pt_1 CP_2
E ancora, la resistente ha evidenziato come non sia neppure predicabile la risoluzione del contratto, come richiesta dai ricorrenti, in quanto non vi è neppure prova che sia stato eseguito l'Ordine di acquisto.
Con riferimento alla domanda subordinata, la resistente ha posto in rilievo come non sia stata raggiunta prova del fatto illecito ascritto alla sua dipendente.
In ogni caso, la ha dedotto come debba tenersi conto della condotta negligente del il CP_4 Pt_1 quale solo dopo molti mesi si è accorto dell'inesistenza dei titoli, nonostante fosse un assiduo investitore.
In ordine alla domanda di restituzione delle spese del secondo grado di giudizio, la resistente ha dedotto come la statuizione sul punto debba intendersi passata in giudicato, con conseguente irripetibilità delle somme.
1.2 Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio la resistente Controparte_2 ragione per cui ne va dichiarata la contumacia.
2. In primis et ante omnia, occorre vagliare gli effetti dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
23863/2018 rispetto al presente giudizio.
Le parti hanno concordemente dato atto che, a seguito della pronuncia del predetto provvedimento, nessuna delle stesse ha provveduto alla riassunzione entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 392 c.p.c..
Da ciò discende che la Corte d'Appello di Venezia non ha mai pronunciato un provvedimento di estinzione del processo.
Tuttavia, come osservato da accorta dottrina civilistica - che il divieto contenuto nell'art. 118 disp att. cod. proc. civ. impedisce tuttavia di citare, mediante indicazione nominativa degli Autori – la declaratoria di estinzione può essere compiuta in via incidentale o pregiudiziale dal giudice al quale è riproposta la domanda.
D'altronde, in tal senso si è espressa anche la Suprema Corte, sebbene con riferimento alla disciplina ratione temporis applicabile al caso dalla stessa esaminato, affermando che qualora l'estinzione del
3 giudizio di rinvio per la mancata riassunzione nel termine di un anno dal deposito della sentenza di cassazione fa venir meno la speciale competenza del giudice di rinvio in ordine alla domanda di restituzione conseguente alla sentenza della Cassazione, con la conseguenza che tale domanda va proposta al giudice competente secondo le regole comuni, il quale tuttavia, pronuncerà incidenter tantum, l'estinzione del giudizio di rinvio (Cfr. Cass. 10352/1993).
Come detto, nella specie è pacifico che nessuna delle parti abbia proposto ricorso in riassunzione entro il termine di legge dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia, ragione per cui, in via incidentale, può ritenersi realizzata l'estinzione del primo processo, a seguito della pronuncia della citata ordinanza della Corte di Cassazione.
2.1 Tanto premesso si rileva che l'art. 393 c.p.c. recita: “Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue;
ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda”.
Ebbene, la Suprema Corte ha di recente affermato che, in base al disposto di cui all'art. 393 c.p.c.,
l'estinzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero giudizio, pur rimanendo la sentenza di cassazione - cioè il principio di diritto ed i fatti accertati che ne costituiscono il sostrato - vincolante per il giudice davanti al quale l'azione venga riproposta (Cfr. Cass. 16002/2023).
Tanto risulta coerente con il consolidato principio per il quale la mancata o intempestiva riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio travolge tutte le pronunzie emanate nel corso del processo, ma non può toccare le statuizioni di merito su cui, nel corso del procedimento ormai estinto, si sia formato il giudicato: si tratta sia delle sentenze di merito non definitive che non abbiano formato oggetto di impugnazione (o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati), sia delle sentenze definitive ma passate solo parzialmente in giudicato, per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza, in virtù del principio della formazione progressiva del giudicato (Cfr. Cass. n. 13974/2014; Cass. n. 6712/2001; Cass. n. 11296/1994).
Nel caso di specie, a parere di questo giudicante, devono ritenersi interamente travolte tutte le statuizioni di merito sia della sentenza di primo grado che di secondo grado, atteso che l'appello proposto dalla odierna resistente, nonché l'appello incidentale articolato dagli attuali ricorrenti, miravano alla totale revisione delle valutazioni di merito del giudice di prime cure, come effettivamente occorso.
Infatti, la sentenza della Corte d'Appello di Venezia ha interamente travolto la motivazione della sentenza del Tribunale di Rovigo, giungendo al totale rigetto delle domande originariamente formulate dagli attuali ricorrenti (cfr. doc. n. 6 e n. 7 di parte ricorrente).
4 Né può ritenersi calato il giudicato con riferimento alle statuizioni rese dalla Corte d'Appello di
Venezia, posto che la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza per un nuovo esame nel merito, in applicazione del principio di diritto formulato.
3. Tutto quanto premesso, prima di esaminare ogni ulteriore questione posta dalle parti, vale evidenziare come la parte resistente, nel corso del processo, abbia provveduto alla restituzione della somma di 14.169,66, corrisposta dai ricorrenti in forza della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite (cfr. doc. n. 10 di parte resistente).
Ciò nonostante, i ricorrenti, nel precisare le conclusioni facendo rinvio al ricorso introduttivo, ha in maniera tralatizia ribadito la domanda di condanna.
Orbene, poste tali premesse, è d'uopo osservare che l'intervenuto pagamento determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
8034 del 2020).
È d'uopo precisare che la cessazione della materia del contendere deve intendersi delimitata alla domanda di condanna alla restituzione della somma sopradetta, corrisposta dagli odierni ricorrenti in forza della sentenza della citata Corte d'Appello di Venezia.
Come noto, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della "soccombenza virtuale"
(cfr. Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III,
2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in
Giust. civ. Mass. 1998, 789).
Ebbene, a differenza di quanto dedotto dalla difesa della resistente, quest'ultima non aveva sin da subito manifestato la volontà di restituire dette somme: “Quanto alla pretesa di vedersi restituite la somma di euro 14.169,66 ricevuta a titolo di spese legali del grado di giudizio di appello, unica pretesa non prescritta, si evidenzia che la Sentenza della Corte riformata e sulla scorta della quale le spese sono state onorate, in mancanza di insaurazione del giudizio di rinvio appare ormai passata in giudicato e pertanto non pare siano dovute” (Cfr. comparsa di risposta, pag. 3).
Ad ogni buon conto, pur preso atto dell'intervenuta corresponsione delle somme, occorre precisare come, a parere dello scrivente, la domanda fosse fondata, atteso che relativamente alla pronuncia sulle spese in favore della parte vittoriosa contenuta nella sentenza parzialmente annullata, questa è travolta dall'estinzione dato il carattere accessorio della stessa pronuncia, ma la stessa parte vittoriosa ne può chiedere la ripetizione in un autonomo giudizio (Cfr. Cass. Cass. 859/1981).
5 4. A questo punto, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata dalla CP_4 resistente.
L'eccezione è fondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'estinzione del giudizio comporta, ai sensi dell'art. 2945, comma, c.c., il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, con esclusione dell'effetto permanente dell'interruzione. Tale principio si applica anche nel caso di estinzione del processo ex art. 393, in quanto nell'affermare l'effetto vincolante della sentenza di cassazione nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda, intende far salvo solo il principio di diritto enunciato nella medesima sentenza (Cfr. Cass. C. 986/1993).
L'estinzione del processo comporta, ai sensi dell'art. 2945, terzo comma, cod. civ., il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando escluso l'effetto permanente dell'interruzione previsto dal secondo comma dello stesso articolo;
tale principio vale anche nel caso di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio (Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5570 del 08/03/2010).
Dunque, nella specie, non essendo mai passata in giudicato una sentenza definitoria del primo giudizio, ma essendosi, invece, realizzatasi un'estinzione per mancata riassunzione, occorre verificare l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
4.1 Tuttavia, in via ulteriormente preliminare, occorre evidenziare come risulti condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dalla resistente, la quale ha dedotto come occorra distinguere le domande svolte originariamente nell'atto di citazione del primo giudizio, in quanto a ciascuna vanno applicati diversi termini di prescrizione.
Infatti, dalla disamina dell'atto di citazione di , è possibile desumere che questi ha Persona_1 svolto:
- in via principale, una domanda di risoluzione del contratto e di condanna alla restituzione delle somme;
- in via subordinata, una domanda di condanna al risarcimento del danno, derivante da fatto illecito ascrivibile a ex art. 2043 e, di conseguenza, anche alla Banca ex art. 2049 c.c. (cfr. Controparte_2 doc. n. 1 di parte ricorrente).
Ebbene, tale precisazione appare necessaria, anche alla luce dei principi recentemente ribaditi dalla
Suprema Corte, la quale, esaminando un caso assimilabile a quello di specie, ha statuito che, esperita un'azione contrattuale e passata in giudicato la sentenza di rigetto sulla stessa pronunciata, la
6 prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento successivamente esercitata non può farsi decorrere dal momento in cui la pronuncia giudiziale sull'azione contrattuale è divenuta irrevocabile, atteso che la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti "eterodeterminati", per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale (Cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11938 del
03/05/2024).
Più specificamente, e per quanto di interesse, nella motivazione si legge: “
2.2. la decisione in esame non si discosta dall'indirizzo di legittimità, che il Collegio condivide e che intende ribadire, secondo cui la domanda giudiziale volta ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione derivante da un contratto non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esercitata, di arricchimento senza causa, difettando il requisito della pertinenza dell'atto interruttivo all'azione proposta (identificata in base al “petitum” ed alla “causa petendi”), in quanto la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti “eterodeterminati”, per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale (Cass. n. 10966 del 30/04/2008; Cass. n. 10409/2003. In linea generale, sui rapporti tra domanda di arricchimento senza causa e domanda di adempimento contrattuale, cfr.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 33954 del 05/12/2023, Rv. 669447 - 01); […] La tesi è in contrasto con la giurisprudenza della Corte a mente della quale, esperita un'azione contrattuale e passata in giudicato la sentenza di rigetto sulla stessa pronunciata, la prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento successivamente esercitata non può farsi correttamente decorrere dal momento in cui la pronuncia giudiziale sull'azione contrattuale è divenuta irrevocabile, atteso che la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti “eterodeterminati”, per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale (Cass. n. 1707 del 27/01/2010)” (Cfr. in motivazione Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 11938 del 03/05/2024).
Nella specie, a parere di questo giudicante, non sono sovrapponibili petitum e causa petendi della domanda svolta in via principale e di quella articolata in via subordinata.
7 Nondimeno, si osserva che la prima, attinente alla responsabilità contrattuale, determina l'applicazione della disciplina dell'art. 2946 c.c., dunque con termine decennale di prescrizione, mentre per la seconda
è previsto il termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c..
4.3 Giova precisare che, con riferimento alla domanda formulata in via subordinata, il termine di prescrizione di cinque anni trova applicazione anche in relazione alla domanda ex art. 2049 c.c. svolta nei confronti della CP_4
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, la previsione dell'art. 2947, comma
3, c.c. (secondo il quale, se per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile) si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria, sicché è invocabile non solo per l'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile (nella specie, l'amministratore che ha ricevuto un pagamento preferenziale) ma anche per quella esercitabile contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (nella specie, la società, che, ai sensi dell'art. 2049 c.c., risponde civilmente dell'illecito penale commesso dal suo amministratore) (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1641 del 23/01/2017).
4.4 Tanto premesso, si osserva che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, in tema di prescrizione, l'art. 2945, comma 3, c.c. comporta che, in caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dall'atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale e non dagli atti processuali successivi, essendo, altresì, irrilevante che la domanda sia stata diligentemente coltivata fino all'estinzione (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 27352 del
22/10/2024).
Dunque, come detto, occorre verificare l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, operando tuttavia una distinzione rispetto alle due domande originariamente formulate e sopra riportate, peraltro ribadite anche nel presente giudizio.
Ebbene, è riscontrabile per tabulas che:
- il primo atto di citazione è stato ricevuto dalla il 3.6.2009 (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente); CP_4
- l'atto di precetto, relativo alla sentenza di primo grado, è stato notificato il 13.2.2014 (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente);
- il 17.3.2014 è stato chiesto il pignoramento (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente);
- l'ordinanza della Corte di Cassazione è stata pubblicata il 23.3.2023 (cfr. doc. n. 10 di parte ricorrente);
- la procedura esecutiva è stata dichiarata estinta in data 1.2.2024 (cfr. doc. n. 24 di parte ricorrente).
8 4.5 Per quanto concerne la domanda di risoluzione e di conseguente restituzione delle somme, il
Tribunale reputa che, successivamente alla domanda giudiziale (atto di citazione notificato il 3.6.2009), non siano stati realizzati atti interruttivi della prescrizione.
Infatti, gli stessi ricorrenti, nell'atto introduttivo, hanno dedotto che gli atti idonei ad interrompere la prescrizione corrisponderebbero all'atto di citazione, all'atto di precetto, all'intimazione di pagamento del 16.10.2023 ed alla successiva domanda di mediazione.
Nella memoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., gli stessi hanno poi evocato la validità, ai fini interruttivi, della notifica dell'atto di appello incidentale e del ricorso per cassazione.
Come detto, l'atto di citazione è stato ricevuto dalla in data 3.6.2009 e lo stesso è certamente CP_4 idoneo a determinare l'interruzione del termine decennale di prescrizione (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente).
Tuttavia, altrettanto non può dirsi con riferimento all'atto di precetto, ricevuto dalla resistente il
13.2.2014 (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'atto di precetto, contenendo un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente sua messa in mora), produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (artt. 2943, comma 3, e 2945, comma 1, c.c.), mentre l'atto di pignoramento determina un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione stessa, giusta il disposto dell'art. 2943, comma 1, c.c., poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore (Cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 3741 del 13/02/2017).
Tale assunto è corollario del più generale principio per il quale, perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto;
ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto , astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione
9 del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge (Cfr. Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 7188 del 18/03/2025).
Dalla disamina dell'atto di precetto notificato, non è equivoco che la pretesa creditoria fatta valere dagli odierni ricorrenti corrispondesse unicamente alla somma liquidata nella sentenza, titolo posto a fondamento del precetto stesso, qualificabile esclusivamente come credito di natura risarcitoria derivante da fatto illecito.
Infatti, la sentenza del Tribunale di Rovigo ha espressamente:
- accertato e dichiarato l'infondatezza della domanda di risoluzione (cfr. doc. n. 6 di parte ricorrente, pag. 3);
- accertato e dichiarato la responsabilità della in quanto autrice del fatto illecito, e della banca CP_2 ex art. 2049 c.c. (cfr. doc. n. 6 di parte ricorrente, pag. 3 e seguenti).
Tanto, nondimeno, si ricava claris verbis anche dal dispositivo della sentenza.
Dunque, medesime argomentazioni sono pedissequamente al pignoramento seguito all'atto di precetto, in quanto inerente al solo credito risarcitorio da fatto illecito.
De iure, in assenza di ulteriori atti interruttivi, non indicati e non depositati dalla parte ricorrente, non può che ritenersi spirato il termine decennale di prescrizione, il cui dies a quo va individuato al
3.6.2009, risultando dunque del tutto irrilevanti, in quanto realizzati oltre detto termine, il messaggio
PEC del 16.10.2023 e l'invito alla mediazione, il cui primo incontro risale al 20.12.2023 (cfr. doc. n. 4
e n. 5 di parte ricorrente).
4.6 Anche il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito deve intendersi prescritto.
In tal caso, l'atto di citazione è stato ricevuto dalla in data 3.6.2009 e lo stesso è certamente CP_4 idoneo a determinare l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione.
Inoltre, anche alla luce delle argomentazioni sopra spese, l'atto di precetto notificato il 13.2.2014 assume la valenza di atto interruttivo del termine di prescrizione.
I ricorrenti hanno, poi, documentato di avere anche provveduto a richiedere il pignoramento in data
17.3.2014.
Ciò posto, giova precisare che, in tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi
10 effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito formulata dal fideiussore, attribuendo efficacia "interruttiva-sospensiva" a due procedure esecutive, per essere la prima ancora pendente e la seconda "fisiologicamente" conclusa con la distribuzione del ricavato) (Cfr. Cass. civ. n.
8217/2021).
E ancora, la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 ss. c.p.c., produce un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione del credito azionato, in base al disposto degli artt. 2943, comma 1, c.c. e 2945, comma 2, c.c., anche nei confronti del debitore diretto, purché lo stesso venga sentito nei casi previsti dall'art. 604, comma 2, c.p.c. o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell'esistenza del processo esecutivo, fermo restando che l'effetto sul decorso della prescrizione sarà solamente interruttivo, ma non sospensivo, nell'ipotesi di estinzione del procedimento ex art. 2945, comma 3, c.c. (Cfr. Cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 10808 del 05/06/2020).
Nella specie, è riscontrabile per tabulas che la procedura esecutiva è stata dichiarata estinta, in ragione di una condotta inerziale dei creditori procedenti, corrispondenti agli odierni ricorrenti, i quali, non provvedendo alla riassunzione del processo dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia, hanno determinato anche l'estinzione della procedura esecutiva (cfr. doc. n. 24 di parte ricorrente).
Dunque, in applicazione dell'art. 2945 c.c., anche a volere accedere all'ipotesi più favorevole agli istanti, l'ultimo atto interruttivo della prescrizione può farsi risalire al pignoramento del 17.3.2014, dunque corrispondente al dies a quo per il decorso del termine quinquennale.
In questa prospettiva, risultano del tutto irrilevanti, in quanto realizzati oltre lo spirare di detto termine, il messaggio PEC del 16.10.2023 e l'invito alla mediazione, il cui primo incontro risale al 20.12.2023
(cfr. doc. n. 4 e n. 5 di parte ricorrente).
5. Per completezza, si osserva che non possono essere intesi quali atti idonei ad interrompere la prescrizione né l'atto di appello incidentale né il ricorso per cassazione.
In primo luogo, va rilevato che, con riferimento all'atto di appello incidentale, i ricorrenti si sono limitati a depositare copia dell'atto, privo di prova della notifica effettuata personalmente alla CP_2
(cfr. doc. n. 26 di parte ricorrente).
Tanto sarebbe sufficiente a ritenere lo stesso privo di efficacia interruttiva.
Nondimeno, è il caso di precisare che l'appello incidentale comunque attiene esclusivamente alla domanda di risarcimento da fatto illecito ed ex art. 2049 c.c., ragione per cui nessun effetto interruttivo sarebbe neppure astrattamente ricavabile in relazione alla domanda di risoluzione e di restituzione.
11 In ogni caso, vale richiamare il principio per il quale gli atti di impulso processuale successivi a quello introduttivo del procedimento possono spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione ove abbiano i connotati dell'atto di costituzione in mora del debitore, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., e cioè contengano una richiesta di pagamento a lui comunicata direttamente. Ne consegue che non può attribuirsi una tale efficacia al gravame proposto avverso la sentenza del giudice di primo grado, perché esso non è diretto personalmente alla parte, ma al suo procuratore, e, soprattutto, per sua natura, non ha il contenuto di un atto di costituzione in mora, essendo diretto al riesame della sentenza impugnata, nei limiti del devoluto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016; Cass. Sez. Un. 4108/81).
Dunque, non può ritenersi che il mero sviluppo di argomentazioni volte alla revisione, peraltro parziale, della sentenza di primo grado siano dotate di efficacia interruttiva della prescrizione.
Tali argomentazioni sono pedissequamente estensibili anche al ricorso per cassazione, rispetto al quale, pur essendovi prova della ricezione da parte della in data 20.7.2018, non è in alcun punto CP_2 desumibile un'espressione assimilabile alla costituzione in mora (cfr. doc. n. 27 di parte ricorrente).
6. Tutto quanto premesso, giova precisare che le due resistenti, e , Controparte_3 Controparte_2 siano in una posizione di solidarietà rispetto alla domanda formulata in via subordinata ex art. 2043 ed ex art. 2049 c.c. (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16417 del 27/07/2011).
Tale precisazione risulta opportuna, atteso che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobligato solidale nei confronti del creditore comune, produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto "non eccipiente" nello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore "eccipiente", senza che assuma rilevanza la distinzione tra il coobbligato contumace e quello costituito che non abbia proposto l'eccezione ovvero l'abbia abbandonata, ipotesi tutte che non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all'azione di regresso verso il coobbligato "eccipiente" (Cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7987 del 22/03/2021; Cfr.
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8837 del 03/04/2025).
Nella specie, il Tribunale reputa operante l'estensione dell'effetto dell'eccezione di prescrizione anche alla posizione della posto che l'eventuale accertamento di responsabilità della stessa CP_2 assumerebbe effetti pregiudizievoli anche per la Banca, proprio in ragione della disciplina dettata dall'art. 2049 c.c..
In definitiva, accertata l'intervenuta prescrizione, le domande dei ricorrenti vanno rigettate.
7. Con riferimento alle determinazioni da assumersi ex art. 91 e ss. c.p.c., il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
12 In primo luogo, si osserva che la domanda formulata dai ricorrenti, limitatamente alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese di lite del grado di appello, è risultata fondata.
Sul punto, vale evidenziare che, rispetto ad essa, è certamente soccombente la resistente, sia in CP_4 applicazione del principio di causalità, atteso che il pagamento in restituzione è avvenuto solo in corso di causa, sia in applicazione del principio di soccombenza virtuale, per le ragioni sopra espresse.
Inoltre, pur ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione, si verte comunque in un'ipotesi di reciproca soccombenza, idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Infine, questo giudicante reputa che la complessità delle questioni affrontate, con particolare riferimento agli effetti dell'estinzione del primo giudizio ed alle conseguenze anche in punto di prescrizione, e l'obiettiva controvertibilità della lite configurino gravi ed eccezionali ragioni sufficienti alla compensazione delle spese di lite.
Nulla sulle spese nei confronti di , rimasta contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 193/2024 R.G. così provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_2 dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di condanna alla restituzione della somma della somma di euro 14.169,66 rigetta le domande formulate dai ricorrenti;
dichiara interamente compensate le spese di lite tra i ricorrenti e Controparte_3 nulla sulle spese tra i ricorrenti e . Controparte_2
Così deciso in Rovigo, 8.7.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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