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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7528 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4395 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione in data
14/7/2025, con assegnazione dei termini di legge, vertente
TRA
- ( , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Patrizia Schiarizza e Alessandro Gamberini come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
SS RO e CH GI come da procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 997/2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni altra r.g. n. 1 contraria istanza, domanda ed eccezione, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto - in via principale e nel merito accogliere, per i motivi tutti dedotti nella narrativa dell'atto introduttivo, il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 997/2021 resa dal Tribunale di Roma, I sezione civile nel giudizio rubricato con RG n. 63283/2013 Rep. n. 922/2021, il 19 gennaio 2021 e pubblicata il 19 gennaio 2021 non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate innanzi al Tribunale Civile di Roma che si riportano e reiterano: “Voglia il Giudice accertare e dichiarare il carattere gravemente lesivo e diffamatorio dell'onore, della reputazione e dell'immagine personale e professionale del Cont GN dei servizi televisivi trasmessi dalla ei giorni 10 ed 11 Parte_1 novembre 2011 e di cui in narrativa dell'atto di appello e per l'effetto - condannare la al risarcimento di tutti i Controparte_2 danni subiti e subendi da , patrimoniali e non da quantificarsi come Parte_1 segue: - Euro 250.000,00 quale danno patrimoniale - Euro 100.000,00 quale danno non patrimoniale morale - Euro 100.000,00 quale danno non patrimoniale biologico IN SUBORDINE danno da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze formulate dalla Controparte_2 dinanzi al Tribunale di I grado per tutti i motivi meglio esposti nel
[...] presente atto nonché del II grado. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni avversa eccezione e domanda, dichiarare inammissibili o comunque rigettare, siccome infondate in fatto e in diritto, le domande proposte dal Sig. Pt_1 nell'atto di appello notificato il 16 luglio 2021; per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
FATTO E DIRITTO
L'attore adiva il Tribunale di Roma convenendo in giudizio la Parte_1 ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_3
e non patrimoniali derivanti dalla diffusione di notizie dal contenuto diffamatorio, comparse tra il 10 e l'11 novembre 2011 nel corso di notiziari, programmi di approfondimento e siti web ad essa riferibili;
egli esponeva che i lanci ed i servizi in questione, nel dare notizia della decisione della Corte di Cassazione, intervenuta proprio in quei giorni e recante la sua definitiva assoluzione, lo avevano nondimeno qualificato come il “pusher” o lo “spacciatore” di Per_1
r.g. n. 2 e gli avevano ancora attribuito la responsabilità per lo spaccio, così Pt_2 ledendo la sua reputazione personale e professionale. Costituendosi in giudizio, contestava la domanda attorea in fatto e in diritto e deduceva, in CP_1 particolare, l'assenza di prova dell'effettiva messa in onda e diffusione dei servizi ed articoli controversi e, comunque, la copertura della scriminante, anche putativa, del diritto di cronaca;
negava infine la prova del danno risarcibile.
Con sentenza n. 997/2021, il tribunale rigettava integralmente la domanda:
l'attore si era limitato alla trascrizione di estratti non idonei a consentire una compiuta valutazione del contenuto complessivo delle notizie e della loro eventuale portata diffamatoria, omettendo la produzione delle registrazioni dei servizi e dei testi integrali degli articoli oggetto di causa.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , rassegnando le Parte_1 conclusioni riportate in epigrafe ed articolando i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo di avere assolto al proprio onere probatorio mediante la puntuale indicazione dei servizi, delle date e delle espressioni ritenute lesive.
Con il secondo motivo, l'attore ha denunciato la violazione dell'art. 115 Cont c.p.c. rilevando che la non ha specificamente contestato i fatti dedotti e che, anzi, ha impostato la propria difesa su profili (e, in particolare, sulla verità putativa) che implicano l'ammissione dell'avvenuta diffusione delle pubblicazioni contestate.
L'appellante ha quindi insistito nella domanda di accertamento dell'illiceità dei servizi ed articoli in contestazione, con condanna della controparte al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ed alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio che, previa eccezione di inammissibilità CP_1 ex art. 348 bis c.p.c., ha chiesto il rigetto del gravame, insistendo nella mancanza di prova documentale dei fatti diffamatori e ribadendo comunque il legittimo r.g. n. 3 esercizio del diritto di cronaca, oltre che l'assenza di dimostrazione del danno eziologicamente riconducibile alla condotta contestata.
La causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
1. I due motivi di appello, tra loro strettamente connessi in quanto entrambi attinenti alla ripartizione dell'onere probatorio, possono essere esaminati congiuntamente.
Secondo il tribunale, l'attore non ha “prodotto in giudizio alcuna prova documentale del fatto illecito produttivo del danno lamentato”, non risultando
“versati in atti né supporti informatici contenenti le registrazioni dei servizi Cont giornalistici televisivi né gli articoli pubblicati sui siti internet in uso alla e non essendo quindi possibile “apprezzarne complessivamente il contenuto e valutarne la eventuale portata diffamatoria”; l'attore, infatti, “si è limitato a trascrivere alcune parti delle notizie asseritamente contenute nei servizi televisivi
e negli articoli giornalistici sopraindicati, contestata dalla convenuta nei propri scritti difensivi”: non ha quindi assolto “l'onere della prova di cui all'art. 2697 comma 1°c.c.” in relazione “al fatto storico produttivo del fatto illecito, il che impedisce ogni ulteriore valutazione in relazione ai danni asseritamente subiti dallo stesso” (v. sentenza impugnata).
Le allegazioni del in primo grado, tuttavia, appaiono sufficienti Pt_1 nella descrizione del fatto storico, con indicazione della data, dell'ora e delle modalità di divulgazione della notizia nonché del contenuto della notizia stessa
(che, peraltro, è riportato anche nella sentenza): “All'interno del TG 2, intorno alle
23:35 (edizione 10 novembre, n.d.r.), la conduttrice annunciava Controparte_4 la notizia “«Una vergogna, non c'è giustizia» è la reazione della madre di dopo la sentenza della Cassazione che ha assolto lo spacciatore Parte_3 accusato di aver venduto droga al campione del ciclismo morto sette anni fa”.
r.g. n. 4 Seguiva poi il servizio di che così ricostruiva la notizia: Controparte_5 non è stato ucciso dal suo pusher. , l'uomo che Parte_3 Parte_1 ha venduto la cocaina che ha fermato il cuore del pirata il 14 febbraio 2004 è stato prosciolto. […] La Corte Suprema ha confermato soltanto la condanna per spaccio perché secondo i magistrati la responsabilità della morte del grande ciclista non è di chi gli ha venduto la droga [...]”. (…) A quanto sinora esposto si Cont aggiungono ulteriori notizie diffamatorie diffuse dalla In data 10 novembre
2011, è stata riportata la notizia della decisione della Corte di Cassazione dal telegiornale nazionale TG2, edizione delle 18:15 condotta da CA Salerno. Alle
18:28 Salerno annunciava la notizia usando le seguenti parole: “«Una vergogna, non c'è giustizia» è la reazione della madre di dopo la sentenza Parte_3 della Cassazione che ha assolto il pusher, lo spacciatore, accusato di aver venduto droga al campione del ciclismo morto sette anni fa”; seguiva poi il servizio a cura di che così ricostruiva la notizia: “ Controparte_5 [...] non è stato ucciso dal suo pusher , l'uomo che ha venduto Pt_3 Parte_1 la cocaina che ha fermato il cuore del pirata il 14 febbraio 2004 è stato prosciolto. […] La Corte Suprema ha confermato soltanto la condanna per spaccio perché secondo i magistrati la responsabilità della morte del grande ciclista non è di chi gli ha venduto la droga [...]”. Sempre all'interno del TG 2, intorno alle 23:35, la conduttrice annunciava la notizia usando Controparte_4 le seguenti parole “«Una vergogna, non c'è giustizia» è la reazione della madre di dopo la sentenza della Cassazione che ha assolto il pusher, lo Parte_3 spacciatore, accusato di aver venduto droga al campione del ciclismo morto sette anni fa”; seguiva poi il servizio di che così ricostruiva la Controparte_5 notizia: non è stato ucciso dal suo pusher . L'uomo Parte_3 Parte_1 che ha venduto la cocaina che ha fermato il cuore del pirata il 14 febbraio 2004 è stato prosciolto. […] La Corte Suprema ha confermato soltanto la condanna per spaccio perché secondo i magistrati la responsabilità della morte del grande ciclista non è di chi gli ha venduto la droga [...]”. (…) Il 10 novembre 2011, nel corso dell'edizione delle 12.00 del Tg3, è andato in onda un ulteriore servizio a r.g. n. 5 firma di nel quale si dice che “i Supremi Giudici di Piazza Controparte_6
Cavour hanno assolto, perché il fatto non costituisce reato, il pusher accusato di aver provocato con la vendita di cocaina purissima la scomparsa del pirata romagnolo”. Il giorno seguente, in data 11 novembre, è andato in onda lo stesso servizio di nel corso dell'edizione delle 12.00 del medesimo Controparte_6 telegiornale. (…) Nelle medesima data sopra riportata nel telegiornale di
RaiSport1, è andato in onda un servizio a cura di dal Controparte_6 contenuto falso e gravemente diffamatorio. In esso si dice che “I Supremi Giudici di Piazza Cavour hanno assolto perché il fatto non costituisce reato
[...]
, il pusher accusato di aver provocato con la vendita di cocaina purissima Pt_1 la scomparsa del Pirata romagnolo.” Sempre lo stesso giorno è andato in onda un servizio del TGR Emilia Romagna, edizione delle 14.00, dal tenore gravemente diffamatorio. Mentre la conduttrice del telegiornale dava la notizia dell'assoluzione del GN , scorrevano immagini di una persona con il Pt_1 volto coperto e le manette scortata da un agente di polizia. Nel “sottopancia” che accompagnava le immagini si leggeva la scritta “assolto il pusher”. Il sottopancia de quo veicola una notizia palesemente falsa e gravemente diffamatoria. A quanto sinora esposto si aggiungono due articoli riportati nei siti online: 1) “Pantani: la
Cassazione assolve il pusher per la morte del pirata” in www.grr.rai.it, con queste parole i giornalisti si rivolgono ai lettori ed il contenuto altamente diffamatorio del titolo di tale articolo è del tutto manifesto. 2) www-tg1.rai.it” (v. citazione di primo grado).
Come evidenziato dall'appellante, la convenuta si è limitata a contestare
“lo stesso accadimento dei fatti come asseriti dall'attore”, trattandosi di “stralci incompleti e non provati delle notizie” (v. comparsa di risposta): tale contestazione risulta generica, agli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., rispetto all'affermata divulgazione della notizia, secondo i tempi, le modalità ed i contenuti specificamente allegati. I fatti costituitivi posti dall'attore a fondamento della propria domanda -ove oggetto, come nella specie, di allegazione r.g. n. 6 sufficientemente puntuale- “devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova”, se la controparte si sia limitata ad una contestazione “non chiara e specifica” (v.
Cass. 26908/2020).
Quest'ultima, d'altro canto, ha incentrato la propria difesa “su elementi e argomenti incompatibili con il loro disconoscimento” (v. Cass. n. 10864/2018): premessa la generica contestazione dei fatti, la convenuta ha agevolmente individuato le espressioni diffamatorie oggetto di LA (e cioè la qualificazione come spacciatore e la presunta conferma della responsabilità per spaccio) per poi diffusamente affermare (v. par. 1, pp.
4-13 della comparsa di costituzione in primo grado) la verità putativa della notizia, l'interesse pubblico alla sua diffusione e la continenza del linguaggio adoperato, così proponendo una linea difensiva che presuppone necessariamente –e che, dunque, implicitamente ammette– l'effettiva diffusione dei servizi nei termini indicati dall'attore.
La motivazione della sentenza impugnata si fonda, pertanto, su un'erronea applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova, avendo ritenuto l'attore onerato della dimostrazione di un fatto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. (se non anche delle difese spiegate dalla controparte), doveva ritenersi pacifico.
Ne consegue l'accoglimento dei due motivi di gravame.
2. Volgendo al merito della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., la portata diffamatoria della notizia, nei termini in cui è stata riportata nei servizi in questione, è immediatamente apprezzabile con riguardo alla persistente qualificazione dell'attore come “pusher” ed alla conferma (a fronte dell'assoluzione per l'omicidio) della responsabilità per lo spaccio di stupefacente, senza che la convenuta abbia dimostrato il contrario sulla base dei filmati integrali che devono ritenersi nella sua disponibilità.
Quanto all'esimente invocata, il legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica presuppone la compresenza di tre requisiti: a) la verità oggettiva o r.g. n. 7 anche soltanto putativa della notizia, purché frutto di un serio e diligente lavoro di verifica delle fonti;
b) la pertinenza dell'informazione diffusa, da intendersi come utilità sociale della notizia;
c) la continenza espressiva, ossia l'uso di un linguaggio misurato, funzionale all'informazione e non gratuitamente lesivo dell'altrui dignità.
Secondo la convenuta, la qualifica di spacciatore è attribuita prima e all'infuori della sentenza della Cassazione: il “pusher” (così noto a seguito delle accuse formulate dal P.M. e della valutazione dei fatti operata dalla Corte
d'appello) “è stato assolto” (in Cassazione). Il termine, del resto, è accompagnato dalla frase “accusato di aver provocato con la vendita di cocaina purissima la morte del pirata romagnolo”/“di aver venduto droga al campione del ciclismo”: la parola è legata alla richiesta dell'accusa e non alla Corte di Cassazione che lo “ha assolto”, quale distinzione agevolmente comprensibile dall'ascoltatore medio. La verità oggettiva della notizia, peraltro, non era neppure verificabile: il giornalista non aveva a disposizione il testo della motivazione, potendo fare affidamento soltanto sul dispositivo e sulle considerazioni svolte nella sentenza d'appello (che aveva inequivocabilmente riconosciuto il ruolo decisivo del nella morte di Pt_1
; d'altro canto, il termine “pusher” era stato già associato all'attore dai Pt_2 lanci di agenzia e dagli articoli e servizi delle altre testate, inducendo a reputare corretta tale definizione. La notizia secondo cui “la Corte Suprema ha confermato soltanto la condanna per spaccio”, infine, costituisce una mera inesattezza, che tuttavia non assume alcun rilievo diffamatorio se percepita senza isolare la frase dal resto del servizio: quest'ultimo riporta la reazione della madre del ciclista e dà conto dell'assoluzione dall'accusa “di aver venduto droga al campione” (e, quindi, da tutti i capi d'imputazione).
Ciò posto, va rilevato che le espressioni impiegate nei servizi e negli Contr articoli diffusi dalla si rivelano oggettivamente false, proprio in virtù della notizia che esse intendevano divulgare, vale a dire la definitiva assoluzione dell'odierno appellante “perché i fatti non sussistono”. Nel riferire tale esito, i r.g. n. 8 servizi e articoli giornalistici in questione hanno continuato non solo a definire il come “pusher” e “spacciatore” ma anche a rappresentare il medesimo Pt_1 quale autore della condotta che quella stessa decisione aveva escluso, attribuendogli così, in palese contraddizione con il contenuto della pronuncia richiamata, un comportamento penalmente illecito.
Tali espressioni risultano idonee a ingenerare nel pubblico la convinzione di un persistente coinvolgimento dell'appellante in condotte penalmente rilevanti, svuotando in tal modo la portata liberatoria della sentenza di assoluzione e attribuendogli una responsabilità penale non accertata, in contrasto con i principi governanti il diritto di cronaca e con l'art. 27, comma 2, Cost., che tutela il soggetto definitivamente assolto dal venire nuovamente associato –anche solo in via insinuativa– ai fatti oggetto dell'intervenuta assoluzione.
Neppure può essere validamente invocata l'operatività della scriminante
“putativa”, la quale presuppone un incolpevole e involontario errore percettivo sulla corrispondenza al vero del fatto esposto, evenienza che certamente non può ricorrere quando le espressioni utilizzate si pongano in evidente contraddizione con la veridicità stessa della notizia che si vuole diffondere. D'altro canto, nessun rilievo può avere l'ipotesi accusatoria e la sua conferma in sede di merito, proprio in quanto la notizia consiste nel definitivo ed integrale proscioglimento da ogni addebito;
né può ritenersi che tale notizia non fosse ancora verificabile “in attesa della motivazione”, poiché l'assoluzione per tutti i capi di imputazione (con esito difforme dai precedenti gradi di giudizio) risulta già dal dispositivo: senza quest'ultimo, non è neppure configurabile la “notizia” da divulgare.
Deve parimenti essere disattesa l'osservazione, svolta dalla convenuta sotto altro profilo, secondo cui la pubblicazione della medesima notizia da parte di altri organi di informazione è interruttiva del nesso causale fra la diffusione della Cont notizia da parte dei giornalisti e il danno cagionato all'appellato, avendo l'appellata contribuito, piuttosto, ad un'ulteriore amplificazione, sia a livello regionale che nazionale, delle notizie diffamatorie.
r.g. n. 9 3. La diffamazione a mezzo stampa non implica di per sé il risarcimento del danno, dovendo il danneggiato allegare e provare il pregiudizio in concreto subito.
Non di meno, le ripercussioni professionali lamentate dal , sino al Pt_1 danno pari ad euro 250.000,00, non risultano sorrette da idonei riscontri documentali che consentano di verificarne la reale consistenza.
Come dedotto dalla convenuta, le comunicazioni a mezzo mail, in relazione al “contratto di consulenza con la FAO”, sono datate febbraio 2010 mentre i notiziari risalgono al novembre 2011; d'altro canto, non è dimostrato il rapporto tra gli autori delle mail e l'ente (in tesi) offerente il contratto;
in nessun documento, infine, si fa menzione del compenso previsto (pari, in tesi, ad euro
150.000,00). Quanto alla proposta di assunzione a tempo indeterminato presso
QBR Team S.r.l., in tesi oggetto di revisione peggiorativa, nessuna prova è stata fornita in ordine all'invio ed alla ricezione delle lettere (che, peraltro, non contengono alcun cenno ai notiziari RAI), apparendo inoltre implausibile che “un datore di lavoro, apprese alcune notizie negative intorno ad un possibile futuro dipendente, proponga allo stesso un compenso e una durata inferiori rispetto alla proposta originaria (anziché revocare del tutto la stessa)” (v. comparsa di risposta dell'appellata).
Quanto al danno biologico (di euro 100.000,00), la “sindrome ansiosa depressiva a causa della quale è stato costretto a sottoporsi ad una psicoterapia di sostegno” risulta del tutto priva di riscontro documentale: l'attore non ha dato seguito alla riserva di depositare la documentazione sanitaria attestante l'insorgenza della patologia e l'avvio del percorso di psicoterapia, né ha fornito elementi idonei a comprovare l'esistenza di un pregiudizio all'integrità psico- fisica medicalmente accertabile.
È invece possibile ritenere, in via presuntiva (v. Cass. n. 8861/2021), il danno morale soggettivo ed il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, in ragione delle allegazioni diffusamente veicolate nell'atto introduttivo e relative: (i) alla r.g. n. 10 pubblica attribuzione di una condotta penalmente rilevante, già esclusa con sentenza definitiva di assoluzione piena;
(ii) alla diffusione della notizia da parte di un'emittente nazionale, idonea a raggiungere un'ampia platea di destinatari;
(iii) all'effetto di stigmatizzazione personale derivante dalla rappresentazione dell'appellante come “spacciatore”.
Facendo ricorso alle c.d. tabelle milanesi ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., si osserva che: (a) non emerge che i servizi contestati siano stati oggetto di prolungata esposizione televisiva, ovvero che siano stati accompagnati da immagini, approfondimenti o commenti di tono apertamente scandalistico;
(b) l'appellante non rivestiva particolare notorietà pubblica, né risulta che la vicenda abbia inciso in modo apprezzabile o duraturo sulla sua vita professionale o relazionale;
(c) la rappresentazione giornalistica, sebbene imprecisa, si collocava all'interno di un più ampio contesto informativo relativo a un fatto di cronaca giudiziaria di rilevante interesse sociale;
(d) pur in assenza di formale “rettifica” -inidonea ad incidere sulla diffamazione già perpetrata, ai fini di cui all'art. 1227, II comma c.c. di cui all'eccezione della convenuta- la notizia è stata in seguito oggetto di ulteriore divulgazione senza inesattezze, come dall'appellata medesima documentato.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il danno può essere ricondotto alla prima fascia dei parametri tabellari, apparendo quindi congrua al ristoro del pregiudizio accertato la somma di euro 5.000,00 già comprensiva di rivalutazione ed interessi (su cui decorrono, quindi, i soli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza).
Per quanto premesso, si provvede come da dispositivo.
La regolamentazione delle spese processuali va parametrata all'esito complessivo della lite, con liquidazione in base ai parametri di cui al D.M.
55/2014 (che, come per la ripetizione degli esborsi, tiene conto della somma in concreto attribuita).
r.g. n. 11
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, ogni altra domanda disattesa o assorbita, così provvede: Pt_1
- in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 997/2021, condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- condanna alla refusione delle spese in favore di CP_1 [...]
che, in difetto di notula, liquida, per il primo grado, in euro Pt_1
1.800,00 per compensi e per il presente giudizio in euro 174,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre in entrambi i casi spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 11/12/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 12