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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/11/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2784/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Maurizio
Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2784 dell'anno
2021 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale e risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Villelli Paolo e Cristiana Villelli ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Gioia Tauro presso il loro studio;
ATTRICE
E
in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Placentino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
; Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 15.07.2025, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riportate a verbale, che ivi devono ritenersi integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' attrice ha promosso la presente controversia nei confronti del Parte_1 [...]
per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità con consequenziale condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni sopportati a causa del sinistro verificatosi il 23.06.2019 alle ore 10:15 circa pagina 1 di 4 allorquando, percorrendo a piedi il piazzale della Chiesa di Santa Maria delle Grazie in CP_1
cadeva rovinosamente a terra a causa dello stato irregolare dello stesso piazzale sul quale
[...] insisteva una insidia, e precisamente una mattonella sconnessa e sollevata non segnalata e non visibile, provocandosi le lesioni ed i danni per cui è causa.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha contestato il fondamento della domanda CP_1 chiedendone il rigetto attribuendo eventualmente a causa estranea alla propria condotta la responsabilità del suddetto evento.
Articolate dalle parti le richieste istruttorie nelle rispettive memorie, il G.I. ammetteva parzialmente le prove orali richieste dall'attrice e, all'esito delle stesse, disponeva CTU medico legale.
Espletate le prove orali e depositata la relazione del CTU, la causa, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.07.2025, nella quale veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo all'oggetto della controversia occorre premettere in punto di diritto che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (compendiata da Cass. Sez. Un. 30.06.2022 n. 20943) in via generale la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. < fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento>> ( Così Cass. 30.01.2025 n. 2148).
Del resto, a questo proposito, è rimasto sempre immutato nella giurisprudenza di legittimità, sia quando ha ritenuto applicabile l'art. 2043 c.c., sia quando ha inteso applicare l'art. 2051 c.c., che la responsabilità dell'ente pubblico e più in generale del custode è comunque esclusa dal caso fortuito, che può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso una negligente utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (vedi : Cass. 13.7.2011, n.
15389; Cass. 13.7.2011, n. 15375; Cass. 22.4.2010, n. 9546; Cass. 19.11.2009, n. 24419; Cass.
3.4.2009, n. 8157; Cass. 5.12.2008, n. 28811; Cass. 25.7.2008, n. 20427).
In un tale inquadramento della relazione causale, dunque, si pone chiaramente l'effetto esimente o parzialmente esimente per la responsabilità dell'ente gestore della strada pubblica, determinato dal pagina 2 di 4 comportamento colposo tenuto dal danneggiato-utente del bene demaniale, con l'ulteriore conseguenza che sul piano processuale tale esimente non rappresenta un'eccezione in senso proprio, ma integra una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr.: Cass. 22.3.2011, n.
6529; Cass. 10.11.2009, n. 23734; Cass. 25.9.2008, n. 24080).
Atteso ciò in linea di diritto, deve accertarsi se nel caso in esame ricorrano in concreto i primi due elementi necessari per configurare il fatto costitutivo della responsabilità del convenuto, CP_1 consistenti appunto nella sussistenza di un'anomalia nella strada pubblica dedotta in giudizio, che sia di per sé idonea a provocare l'evento lesivo e nel nesso di causalità che leghi la pretesa anomalia all'evento pregiudizievole.
Ma, pur se l'attrice ha dedotto e poi anche comprovato, a mezzo delle prove testimoniali escusse, di essere inciampata in una mattonella sconnessa e sopraelevate presente nel piano del piazzale in questione, comunque la sua domanda non può trovare pieno accoglimento, non tanto perché l'anomalia denunciata non rappresenti un pericolo occulto, vale a dire non visibile data l'ora, quanto che fosse abbastanza prevedibile dall'attore, il quale, se avesse utilizzato maggiore cautela ed attenzione, avrebbe potuto limitare le conseguenze dannose dell'evento, con la necessaria conseguenza che il nesso causale, seppur esistente, sarebbe stato attenuato dalla condotta disattenta e imprudente della danneggiata.
Per contro, il convenuto non ha provato compiutamente che l'eventuale comportamento CP_1 colposo dell'attore era tale da interrompere il nesso di casualità tra la cosa ed il danno, escludendo in questo modo totalmente la responsabilità del ai sensi sia dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 CP_1
c.c.
Inoltre, le espletate prove testimoniali hanno confermato che l'insidia in questione non fosse circoscritta da segnali di pericolo o transenne.
Quindi, se si considera quanto sopra rilevato, la responsabilità del Controparte_1 appare comunque non esclusiva.
Passando alla quantificazione del danno, la stima ed il criterio operati dal Consulente Tecnico d'Ufficio nell'elaborato peritale risultano congrui e coerenti, nonché sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal Tribunale.
Conseguentemente, ritenuto sussistente un concorso di colpa della stessa parte attrice nella causazione del sinistro per cui è causa pari al 50% dell'intero, che in base alla relazione del CTU ammonta, sulla pagina 3 di 4 scorta dei criteri stabiliti dal D.M. 18.07.2025, pubblicato in G.U. serie Generale n. 176 del 31.07.2025, complessivamente ad € 17.364,16= (€ 9.417,72= danno biologico permanente;
€ 2.949,46= danno da invalidità temporanea;
€ 4.121,98= danno morale;
€ 875,00= spese mediche congrue), il risarcimento dovuto deve parimenti essere ridotto alla metà di quanto richiesto e riconosciuto dal Consulente
Tecnico d'Ufficio e cioè pari ad € 8.682,08=.
Data la parziale soccombenza del ricorrente sussistono i giustificati motivi per compensare al 50% spese e compensi del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, decidendo definitivamente nella causa promossa da con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del e legale rappresentante P.T. , accoglie, per le motivazioni esposte in
[...] CP_2 premessa, parzialmente la domanda proposta da parte attrice e, riconosciuta una concorsuale responsabilità nella causazione dell'evento pari al 50% dell'intero danno, determinato in €17.364,16=, condanna il predetto , in persona del Sindaco P.T. al risarcimento del Controparte_1 danno che si quantifica in complessivi € 8.682,08=, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
2) Dichiara parzialmente compensate le spese e competenze del giudizio che si determinano, in base al valore accertato della controversia, in complessive € 5.099,00= ( di cui € 264,00= per spese non imponibili) in misura del 50%, e, conseguentemente, condanna lo stesso convenuto, a titolo di CP_1 concorso alla rifusione degli oneri processuali in favore dell'attore al pagamento della somma di €
2.549,50= ( di cui € 132,00= per spese non imponibili) oltre spese generali, Iva e C.a.p. come per legge, oltre al rimborso del 50% delle spese della espletata e già liquidata CTU.
Così deciso in Foggia, il 05.11. 2025.
Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Maurizio
Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2784 dell'anno
2021 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale e risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Villelli Paolo e Cristiana Villelli ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Gioia Tauro presso il loro studio;
ATTRICE
E
in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Placentino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
; Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 15.07.2025, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riportate a verbale, che ivi devono ritenersi integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' attrice ha promosso la presente controversia nei confronti del Parte_1 [...]
per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità con consequenziale condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni sopportati a causa del sinistro verificatosi il 23.06.2019 alle ore 10:15 circa pagina 1 di 4 allorquando, percorrendo a piedi il piazzale della Chiesa di Santa Maria delle Grazie in CP_1
cadeva rovinosamente a terra a causa dello stato irregolare dello stesso piazzale sul quale
[...] insisteva una insidia, e precisamente una mattonella sconnessa e sollevata non segnalata e non visibile, provocandosi le lesioni ed i danni per cui è causa.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha contestato il fondamento della domanda CP_1 chiedendone il rigetto attribuendo eventualmente a causa estranea alla propria condotta la responsabilità del suddetto evento.
Articolate dalle parti le richieste istruttorie nelle rispettive memorie, il G.I. ammetteva parzialmente le prove orali richieste dall'attrice e, all'esito delle stesse, disponeva CTU medico legale.
Espletate le prove orali e depositata la relazione del CTU, la causa, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.07.2025, nella quale veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo all'oggetto della controversia occorre premettere in punto di diritto che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (compendiata da Cass. Sez. Un. 30.06.2022 n. 20943) in via generale la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. < fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento>> ( Così Cass. 30.01.2025 n. 2148).
Del resto, a questo proposito, è rimasto sempre immutato nella giurisprudenza di legittimità, sia quando ha ritenuto applicabile l'art. 2043 c.c., sia quando ha inteso applicare l'art. 2051 c.c., che la responsabilità dell'ente pubblico e più in generale del custode è comunque esclusa dal caso fortuito, che può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso una negligente utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (vedi : Cass. 13.7.2011, n.
15389; Cass. 13.7.2011, n. 15375; Cass. 22.4.2010, n. 9546; Cass. 19.11.2009, n. 24419; Cass.
3.4.2009, n. 8157; Cass. 5.12.2008, n. 28811; Cass. 25.7.2008, n. 20427).
In un tale inquadramento della relazione causale, dunque, si pone chiaramente l'effetto esimente o parzialmente esimente per la responsabilità dell'ente gestore della strada pubblica, determinato dal pagina 2 di 4 comportamento colposo tenuto dal danneggiato-utente del bene demaniale, con l'ulteriore conseguenza che sul piano processuale tale esimente non rappresenta un'eccezione in senso proprio, ma integra una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr.: Cass. 22.3.2011, n.
6529; Cass. 10.11.2009, n. 23734; Cass. 25.9.2008, n. 24080).
Atteso ciò in linea di diritto, deve accertarsi se nel caso in esame ricorrano in concreto i primi due elementi necessari per configurare il fatto costitutivo della responsabilità del convenuto, CP_1 consistenti appunto nella sussistenza di un'anomalia nella strada pubblica dedotta in giudizio, che sia di per sé idonea a provocare l'evento lesivo e nel nesso di causalità che leghi la pretesa anomalia all'evento pregiudizievole.
Ma, pur se l'attrice ha dedotto e poi anche comprovato, a mezzo delle prove testimoniali escusse, di essere inciampata in una mattonella sconnessa e sopraelevate presente nel piano del piazzale in questione, comunque la sua domanda non può trovare pieno accoglimento, non tanto perché l'anomalia denunciata non rappresenti un pericolo occulto, vale a dire non visibile data l'ora, quanto che fosse abbastanza prevedibile dall'attore, il quale, se avesse utilizzato maggiore cautela ed attenzione, avrebbe potuto limitare le conseguenze dannose dell'evento, con la necessaria conseguenza che il nesso causale, seppur esistente, sarebbe stato attenuato dalla condotta disattenta e imprudente della danneggiata.
Per contro, il convenuto non ha provato compiutamente che l'eventuale comportamento CP_1 colposo dell'attore era tale da interrompere il nesso di casualità tra la cosa ed il danno, escludendo in questo modo totalmente la responsabilità del ai sensi sia dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 CP_1
c.c.
Inoltre, le espletate prove testimoniali hanno confermato che l'insidia in questione non fosse circoscritta da segnali di pericolo o transenne.
Quindi, se si considera quanto sopra rilevato, la responsabilità del Controparte_1 appare comunque non esclusiva.
Passando alla quantificazione del danno, la stima ed il criterio operati dal Consulente Tecnico d'Ufficio nell'elaborato peritale risultano congrui e coerenti, nonché sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal Tribunale.
Conseguentemente, ritenuto sussistente un concorso di colpa della stessa parte attrice nella causazione del sinistro per cui è causa pari al 50% dell'intero, che in base alla relazione del CTU ammonta, sulla pagina 3 di 4 scorta dei criteri stabiliti dal D.M. 18.07.2025, pubblicato in G.U. serie Generale n. 176 del 31.07.2025, complessivamente ad € 17.364,16= (€ 9.417,72= danno biologico permanente;
€ 2.949,46= danno da invalidità temporanea;
€ 4.121,98= danno morale;
€ 875,00= spese mediche congrue), il risarcimento dovuto deve parimenti essere ridotto alla metà di quanto richiesto e riconosciuto dal Consulente
Tecnico d'Ufficio e cioè pari ad € 8.682,08=.
Data la parziale soccombenza del ricorrente sussistono i giustificati motivi per compensare al 50% spese e compensi del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, decidendo definitivamente nella causa promossa da con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del e legale rappresentante P.T. , accoglie, per le motivazioni esposte in
[...] CP_2 premessa, parzialmente la domanda proposta da parte attrice e, riconosciuta una concorsuale responsabilità nella causazione dell'evento pari al 50% dell'intero danno, determinato in €17.364,16=, condanna il predetto , in persona del Sindaco P.T. al risarcimento del Controparte_1 danno che si quantifica in complessivi € 8.682,08=, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
2) Dichiara parzialmente compensate le spese e competenze del giudizio che si determinano, in base al valore accertato della controversia, in complessive € 5.099,00= ( di cui € 264,00= per spese non imponibili) in misura del 50%, e, conseguentemente, condanna lo stesso convenuto, a titolo di CP_1 concorso alla rifusione degli oneri processuali in favore dell'attore al pagamento della somma di €
2.549,50= ( di cui € 132,00= per spese non imponibili) oltre spese generali, Iva e C.a.p. come per legge, oltre al rimborso del 50% delle spese della espletata e già liquidata CTU.
Così deciso in Foggia, il 05.11. 2025.
Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
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