Articolo 53 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 52Articolo 54
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5 febbraio 1976
Art. 53. Reiscrizione dei radiati

Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reiscritti purche' siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta.
Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, primo comma, e 36.
Il radiato reiscritto nell'albo acquista l'anzianita' dalla data della reiscrizione.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1976
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