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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/11/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 823/2024
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione Presidente relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 823/2024 R.G., avverso la sentenza n. 464/2024 del Tribunale di La Spezia pubblicata in data 27/05/2024
promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'avv. Massimo G. Parte_1 Parte_2
Gianardi per mandato in atti - APPELLANTI
contro rappresentata da rappresentata e Controparte_1 Controparte_2
difesa dall'avv. Discepolo Daniele e avv. Lo Russo Arianna per mandato in atti
APPELLATA CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante: ““Piacca alla Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa, riformare in toto sentenza impugnata per i motivi dispiegati e quindi,
per la posizione : Parte_1
I) accertare e dichiarare la nullità della sentenza nel suo complesso per omessa motivazione sulle domande svolte dall'opponente in primo grado, meglio descritte in atto
II) per l'effetto e nel merito in accoglimento degli ulteriori motivi di appello proposti,
II a) accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale di indicizzaione del tasso leasing per indeterminatezza dell'oggetto
II.b) accertare e dichiarare la nullità dell'art. 15 C.G di Leasing per contrarietà al principio di cui all'art. 1526 cod.civ.
II c) in accoglimento della domanda riconvenzionale dispiegata in primo grado, condannare il Leasing convenuto (e per esso il suo avete causa) alla restituzione delle somme indebitamente percepite a seguito della risoluzione del contratto di leasing per la posizione : Parte_2
in riforma integrale della predetta sentenza, accertare e dichiarare l'illiceità dall'art. 5 fidejussione in quanto integrante un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, co. 2, lett. a, legge “antitrust” n. 287 del 1990 così come stabilito dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, Banca d'Italia, in qualità di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi;
e per l'effetto accertare e dichiarare la liberazione del fidejussore ex art. 1957 c.c. ed in Parte_2
ogni caso dichiarare che il fideiussore non è tenuto a corrispondere alcunchè
Per entrambe le posizioni con condanna alla refusione delle spese di entambi i gradi di giudizio”;
per parte appellata: “Voglia l'Eccellentissima Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e per l'effetto procedere ex art. 164 c. 2 c.p.c.;
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per le motivazioni di cui in narrativa;
In via principale:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata declaratoria di inammissibilità del presente gravame:
- rigettare tutte le domande avversarie perché infondate per tutte le ragioni esposte nella narrativa dell'atto, e per l'effetto
- confermare integralmente la sentenza n. 464/2024 (R.G. 2378/2019 Tribunale di La Spezia) del 24/05/2024 e depositata il 27/05/2024 e notificata il 2/7/2024, essendo l'appello infondato.
In via istruttoria:
Ci si oppone sin d'ora all'eventuale richiesta di rinnovo della fase istruttoria. Nella denegata ipotesi di rinnovazione della fase istruttoria, ci si riserva sin d'ora di modificare e/o integrare difese, deduzioni, istanze istruttorie, produzioni e conclusioni nei modi e nei termini di cui all'art. 356 c.p.c.
In ogni caso:
Il tutto con vittoria di spese, compensi professionali di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 147/2022 e ss.mm.”
FATTO
Con ricorso al Tribunale di La Spezia ( Parte_3 Controparte_3
affermava di avere stipulato con un contratto di leasing
[...] Parte_1
avente per oggetto una imbarcazione da diporto. Il contratto s'era risolto per l'inadempimento dell'utilizzatore, che aveva maturato un debito per canoni insoluti – alla data di restituzione del bene – di euro 78.591,94. Ciò premesso, chiedeva il pagamento dei canoni insoluti al come debitore principale, ed Pt_1
ai sigg. e , che s'erano costituiti fideiussori per il Parte_2 Parte_4
pagamento del debito. Con l'atto di opposizione e Parte_1 Parte_2
contestavano la nullità del contratto di leasing e della fideiussione per l'indeterminatezza delle clausole e condizioni contrattuali, particolarmente quella relativa al conteggio degli interessi. Chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo.
Il con domanda riconvenzionale chiedeva la restituzione di quanto Pt_1
corrisposto alla Banca in esecuzione del contratto. La convenuta resisteva in giudizio chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Il Tribunale in esito a CTU contabile decideva la causa con sentenza, con la quale respingendo l'opposizione confermava il decreto ingiuntivo. e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale denunciano il difetto di motivazione e l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il primo giudice nella decisione della causa e particolarmente nell'interpretazione della fattispecie contrattuale. L'appellata resiste all'impugnazione, opponendosi al suo accoglimento. La causa è stata rimessa alla decisione della Corte all'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Col primo motivo la difesa degli appellanti contesta l'indeterminatezza del tasso di interesse concretamente applicato al debito per cui è causa, siccome il tasso effettivo globale applicato al rapporto in contestazione supera di gran lunga la misura del tasso nominale e del tasso di attualizzazione indicati nel contratto.
Quindi, a prescindere dal mancato superamento del tasso soglia dell'usura – escluso dal CTU – la clausola relativa agli interessi sarebbe comunque nulla per l'indeterminatezza del suo contenuto.
Il motivo è infondato. Come ha osservato la difesa dell'appellata, la controparte non ha considerato gli effetti della capitalizzazione degli interessi e non ha tenuto conto delle spese, previste e determinate nel contratto, correttamente applicate al rapporto in contestazione, che si cumulano con gli interessi.
Col secondo motivo la difesa dell'appellante osserva che il leasing prevedeva in caso di risoluzione del contratto che il concessionario, oltre a restituire il bene, senza poter richiedere la restituzione delle rate già corrisposte, fosse anche tenuto a corrispondere al concedente le rate insolute e quelle non ancora scadute, attualizzate alla data del pagamento, a titolo di penale. Trattandosi di un leasing traslativo, finalizzato non all'impiego temporaneo del bene da parte dell'utilizzatore, ma al suo trasferimento, nel quale l'ammontare delle rate non era parametrato al godimento del bene ma all'effetto traslativo, la concedente non avrebbe potuto chiedere il pagamento delle rate insolute fino alla data di restituzione del bene, ma il giudice avrebbe dovuto applicare analogicamente la disciplina della vendita con riserva di proprietà di cui agli artt.1523 ss. C.C.
Precisamente, l'art.1526 co.1 C.C. dispone che in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore “il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno”. Nella fattispecie la penale prevista dal contratto era eccessiva e la sua applicazione avrebbe comportato una ingiusta locupletazione del concessionario.
Il motivo è fondato nei limiti di cui infra. La Corte di Cassazione ha affermato che per i contratti di leasing risolti prima dell'entrata in vigore della legge n.124 del
2017 rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo applicarsi analogicamente per quest'ultimo tipo la disciplina di cui all'art.1526 C.C., non essendo possibile applicare retroattivamente la disciplina sopravvenuta di cui alla legge n.124 del 2017 (Cass., S.U., 28.01.2021, n.2061).
E' incompatibile con la figura del leasing traslativo e con le norme sulla vendita con riserva di proprietà la clausola del contratto di leasing che prevede il pagamento integrale dei canoni nel caso di risoluzione del contratto, in quanto la sua applicazione determinerebbe una ingiusta locupletazione della concedente la quale manterrebbe allo stesso tempo la proprietà del bene e i canoni maturati fino al momento della risoluzione. Ciò è in contrasto con il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui l'applicazione al leasing traslativo della disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi. Ne consegue che la concedente, mantenendo la proprietà della cosa ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può ottenere un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene. (Cass., n. 1581 del 24/1/2020; Cass., n. 23336 del
19/9/2019; Cass., n.10249 del 30/3/2022).
Nella fattispecie, in applicazione dei principi di diritto che regolano la materia deve riconoscersi il diritto di alla restituzione della somma di euro Parte_1
475.100,98, che rappresenta l'ammontare dei canoni già corrisposti alla concedente in esecuzione del contratto. Per contro, deve riconoscersi il diritto della concedente ad un indennizzo per il godimento del bene, che si determina equitativamente nella somma di euro 300.000,00. Intanto, effettuata la compensazione delle rispettive poste creditorie, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'appellante la concedente deve essere condannata alla restituzione della somma di euro 175.100,98. Deve anche revocarsi il decreto ingiuntivo.
La revoca del decreto ingiuntivo assorbe i motivi di appello con i quali
[...]
contesta la nullità della fideiussione. Parte_2
Compensa interamente tra le parti le spese di causa in considerazione della reciproca soccombenza.
Le spese della CTU svolta nel primo grado del giudizio restano a carico di
, come già disposto dal Tribunale. Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così decide:
In parziale accoglimento dell'appello – riformando la sentenza del Tribunale – accertato che l'appellata non ha diritto al pagamento dei canoni insoluti, revoca il decreto ingiuntivo.
In accoglimento della domanda riconvenzionale dell'appellante, accertato il diritto dell'appellante alla restituzione della somma già corrisposta di euro
475.100,98 ed il diritto dell'appellata ad un equo indennizzo per il godimento del bene oggetto del leasing, che determina equitativamente nella somma di euro
300.000,00, condanna la stessa appellata a restituire a la Parte_5
differenza di euro 175.100,98, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. Genova, 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 823/2024
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione Presidente relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 823/2024 R.G., avverso la sentenza n. 464/2024 del Tribunale di La Spezia pubblicata in data 27/05/2024
promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'avv. Massimo G. Parte_1 Parte_2
Gianardi per mandato in atti - APPELLANTI
contro rappresentata da rappresentata e Controparte_1 Controparte_2
difesa dall'avv. Discepolo Daniele e avv. Lo Russo Arianna per mandato in atti
APPELLATA CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante: ““Piacca alla Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa, riformare in toto sentenza impugnata per i motivi dispiegati e quindi,
per la posizione : Parte_1
I) accertare e dichiarare la nullità della sentenza nel suo complesso per omessa motivazione sulle domande svolte dall'opponente in primo grado, meglio descritte in atto
II) per l'effetto e nel merito in accoglimento degli ulteriori motivi di appello proposti,
II a) accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale di indicizzaione del tasso leasing per indeterminatezza dell'oggetto
II.b) accertare e dichiarare la nullità dell'art. 15 C.G di Leasing per contrarietà al principio di cui all'art. 1526 cod.civ.
II c) in accoglimento della domanda riconvenzionale dispiegata in primo grado, condannare il Leasing convenuto (e per esso il suo avete causa) alla restituzione delle somme indebitamente percepite a seguito della risoluzione del contratto di leasing per la posizione : Parte_2
in riforma integrale della predetta sentenza, accertare e dichiarare l'illiceità dall'art. 5 fidejussione in quanto integrante un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, co. 2, lett. a, legge “antitrust” n. 287 del 1990 così come stabilito dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, Banca d'Italia, in qualità di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi;
e per l'effetto accertare e dichiarare la liberazione del fidejussore ex art. 1957 c.c. ed in Parte_2
ogni caso dichiarare che il fideiussore non è tenuto a corrispondere alcunchè
Per entrambe le posizioni con condanna alla refusione delle spese di entambi i gradi di giudizio”;
per parte appellata: “Voglia l'Eccellentissima Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e per l'effetto procedere ex art. 164 c. 2 c.p.c.;
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per le motivazioni di cui in narrativa;
In via principale:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata declaratoria di inammissibilità del presente gravame:
- rigettare tutte le domande avversarie perché infondate per tutte le ragioni esposte nella narrativa dell'atto, e per l'effetto
- confermare integralmente la sentenza n. 464/2024 (R.G. 2378/2019 Tribunale di La Spezia) del 24/05/2024 e depositata il 27/05/2024 e notificata il 2/7/2024, essendo l'appello infondato.
In via istruttoria:
Ci si oppone sin d'ora all'eventuale richiesta di rinnovo della fase istruttoria. Nella denegata ipotesi di rinnovazione della fase istruttoria, ci si riserva sin d'ora di modificare e/o integrare difese, deduzioni, istanze istruttorie, produzioni e conclusioni nei modi e nei termini di cui all'art. 356 c.p.c.
In ogni caso:
Il tutto con vittoria di spese, compensi professionali di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 147/2022 e ss.mm.”
FATTO
Con ricorso al Tribunale di La Spezia ( Parte_3 Controparte_3
affermava di avere stipulato con un contratto di leasing
[...] Parte_1
avente per oggetto una imbarcazione da diporto. Il contratto s'era risolto per l'inadempimento dell'utilizzatore, che aveva maturato un debito per canoni insoluti – alla data di restituzione del bene – di euro 78.591,94. Ciò premesso, chiedeva il pagamento dei canoni insoluti al come debitore principale, ed Pt_1
ai sigg. e , che s'erano costituiti fideiussori per il Parte_2 Parte_4
pagamento del debito. Con l'atto di opposizione e Parte_1 Parte_2
contestavano la nullità del contratto di leasing e della fideiussione per l'indeterminatezza delle clausole e condizioni contrattuali, particolarmente quella relativa al conteggio degli interessi. Chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo.
Il con domanda riconvenzionale chiedeva la restituzione di quanto Pt_1
corrisposto alla Banca in esecuzione del contratto. La convenuta resisteva in giudizio chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Il Tribunale in esito a CTU contabile decideva la causa con sentenza, con la quale respingendo l'opposizione confermava il decreto ingiuntivo. e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale denunciano il difetto di motivazione e l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il primo giudice nella decisione della causa e particolarmente nell'interpretazione della fattispecie contrattuale. L'appellata resiste all'impugnazione, opponendosi al suo accoglimento. La causa è stata rimessa alla decisione della Corte all'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Col primo motivo la difesa degli appellanti contesta l'indeterminatezza del tasso di interesse concretamente applicato al debito per cui è causa, siccome il tasso effettivo globale applicato al rapporto in contestazione supera di gran lunga la misura del tasso nominale e del tasso di attualizzazione indicati nel contratto.
Quindi, a prescindere dal mancato superamento del tasso soglia dell'usura – escluso dal CTU – la clausola relativa agli interessi sarebbe comunque nulla per l'indeterminatezza del suo contenuto.
Il motivo è infondato. Come ha osservato la difesa dell'appellata, la controparte non ha considerato gli effetti della capitalizzazione degli interessi e non ha tenuto conto delle spese, previste e determinate nel contratto, correttamente applicate al rapporto in contestazione, che si cumulano con gli interessi.
Col secondo motivo la difesa dell'appellante osserva che il leasing prevedeva in caso di risoluzione del contratto che il concessionario, oltre a restituire il bene, senza poter richiedere la restituzione delle rate già corrisposte, fosse anche tenuto a corrispondere al concedente le rate insolute e quelle non ancora scadute, attualizzate alla data del pagamento, a titolo di penale. Trattandosi di un leasing traslativo, finalizzato non all'impiego temporaneo del bene da parte dell'utilizzatore, ma al suo trasferimento, nel quale l'ammontare delle rate non era parametrato al godimento del bene ma all'effetto traslativo, la concedente non avrebbe potuto chiedere il pagamento delle rate insolute fino alla data di restituzione del bene, ma il giudice avrebbe dovuto applicare analogicamente la disciplina della vendita con riserva di proprietà di cui agli artt.1523 ss. C.C.
Precisamente, l'art.1526 co.1 C.C. dispone che in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore “il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno”. Nella fattispecie la penale prevista dal contratto era eccessiva e la sua applicazione avrebbe comportato una ingiusta locupletazione del concessionario.
Il motivo è fondato nei limiti di cui infra. La Corte di Cassazione ha affermato che per i contratti di leasing risolti prima dell'entrata in vigore della legge n.124 del
2017 rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo applicarsi analogicamente per quest'ultimo tipo la disciplina di cui all'art.1526 C.C., non essendo possibile applicare retroattivamente la disciplina sopravvenuta di cui alla legge n.124 del 2017 (Cass., S.U., 28.01.2021, n.2061).
E' incompatibile con la figura del leasing traslativo e con le norme sulla vendita con riserva di proprietà la clausola del contratto di leasing che prevede il pagamento integrale dei canoni nel caso di risoluzione del contratto, in quanto la sua applicazione determinerebbe una ingiusta locupletazione della concedente la quale manterrebbe allo stesso tempo la proprietà del bene e i canoni maturati fino al momento della risoluzione. Ciò è in contrasto con il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui l'applicazione al leasing traslativo della disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi. Ne consegue che la concedente, mantenendo la proprietà della cosa ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può ottenere un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene. (Cass., n. 1581 del 24/1/2020; Cass., n. 23336 del
19/9/2019; Cass., n.10249 del 30/3/2022).
Nella fattispecie, in applicazione dei principi di diritto che regolano la materia deve riconoscersi il diritto di alla restituzione della somma di euro Parte_1
475.100,98, che rappresenta l'ammontare dei canoni già corrisposti alla concedente in esecuzione del contratto. Per contro, deve riconoscersi il diritto della concedente ad un indennizzo per il godimento del bene, che si determina equitativamente nella somma di euro 300.000,00. Intanto, effettuata la compensazione delle rispettive poste creditorie, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'appellante la concedente deve essere condannata alla restituzione della somma di euro 175.100,98. Deve anche revocarsi il decreto ingiuntivo.
La revoca del decreto ingiuntivo assorbe i motivi di appello con i quali
[...]
contesta la nullità della fideiussione. Parte_2
Compensa interamente tra le parti le spese di causa in considerazione della reciproca soccombenza.
Le spese della CTU svolta nel primo grado del giudizio restano a carico di
, come già disposto dal Tribunale. Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così decide:
In parziale accoglimento dell'appello – riformando la sentenza del Tribunale – accertato che l'appellata non ha diritto al pagamento dei canoni insoluti, revoca il decreto ingiuntivo.
In accoglimento della domanda riconvenzionale dell'appellante, accertato il diritto dell'appellante alla restituzione della somma già corrisposta di euro
475.100,98 ed il diritto dell'appellata ad un equo indennizzo per il godimento del bene oggetto del leasing, che determina equitativamente nella somma di euro
300.000,00, condanna la stessa appellata a restituire a la Parte_5
differenza di euro 175.100,98, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. Genova, 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE