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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 27/11/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale di Belluno composto dai magistrati: dott.ssa Chiara SANDINI Presidente dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1096/2025 promossa con ricorso depositato in data 27.5.2025 da
, c.f.: , residente in [...], 32036 Parte_1 CodiceFiscale_1
Sedico (BL), difeso e rappresentato dall'avv. Alessandra Conti, c.f.: , del C.F._2 foro di Belluno ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Belluno, Via Segato n. 13
e
, c.f.: , residente in [...], 32036 Parte_2 CodiceFiscale_3
Sedico (BL), difesa e rappresentata dall'avv. Patrizia Zannini, c.f.: , del C.F._4 foro di Belluno ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Feltre (BL) Via Monte Cauriol nr.1;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso su domanda congiunta ex artt. 316/337ter e ss. c.c. e art.473bis51c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno convissuto more uxorio e che la loro unione si è irrimediabilmente deteriorata;
vista la dichiarazione di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei ricorrenti;
considerato che
le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., degli accordi intervenuti tra ED Parte_1
come da conclusioni formulate nel ricorso, che si richiamano: Parte_2
“1) disporsi l'affidamento congiunto della minore con residenza stabile e prevalente Persona_1 presso la madre;
la sig.a , attualmente, è alla ricerca di un immobile da acquistare nel Comune Pt_2 di Belluno e limitrofi e vi trasferirà la propria residenza e quella della figlia minore appena possibile, il sig. dichiara sin d'ora di nulla opporre al predetto trasferimento della sig.ra unitamente Pt_1 Pt_2 alla figlia . Per_1
2) I sig.ri e concordano sulla iscrizione di alla scuola media di Belluno da Pt_1 Pt_2 Per_1 settembre 2025 ove la stessa si recherà prendendo l'autobus. A) finché non inizierà la Per_1 scuola a Belluno i tempi di permanenza saranno così organizzati:
- I fine settimana saranno alternati tra i genitori ed il padre, nei weekend di sua competenza, terrà la figlia con sé dalle ore 21:00 del venerdì sera e la riporterà dalla madre alle ore 21:00 della domenica sera;
- nella settimana in cui la madre lavora con turnazione mattutina dalle ore 8:00 alle ore 14:00, la figlia dormirà, verrà portata a scuola e pranzerà dal padre, o dai nonni paterni in base alle esigenze lavorative del padre, con orari che andranno dalle ore 21,00 alle 15,00 circa del giorno dopo;
aggiungere o dai nonni paterni in base alle esigenze lavorative del padre
- nella settimana in cui la madre ha il turno lavorativo pomeridiano dalle ore 14:00 alle ore 20:00, la figlia starà con il padre dalle ore 13,00 circa fino alle ore 20,30 circa.
B) da quando inizierà la scuola a Belluno i tempi di permanenza saranno così organizzati: Per_1
- I fine settimana saranno alternati tra i genitori ed il padre, nei weekend di sua competenza, terrà la figlia con sé dalle ore 21:00 del venerdì sera e la riporterà dalla madre alle ore 21:00 della domenica sera;
- nella settimana in cui starà col padre il weekend, il sig. la terrà con sé un giorno Per_1 Pt_1 infrasettimanale, il mercoledì (salvo migliori accordi tra i genitori), dalla uscita da scuola, con pernottamento e riportandola a scuola la mattina successiva;
- nella settimana in cui il padre non avrà con sé nel weekend, la terrà con sé per due giorni infrasettimanali, il lunedì ed il Per_1 giovedì (salvo migliori accordi tra i genitori) dalla uscita da scuola, con pernottamento e riportandola a scuola la mattina successiva. I viaggi (da e per Belluno se non vi saranno adeguati orari degli autobus) necessari per rispettare i predetti accordi di permanenza verranno effettuati in modo alternato tra i genitori, salvo impegni lavorativi che lo impediscano.
Durante le vacanze scolastiche estive i genitori potranno tenere con sé la minore per due settimane, anche consecutive, ovvero per un periodo maggiore qualora le ferie glielo consentano da concordarsi entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
per le altre festività (Natale, Pasqua, festività civili e religiose, etc.) i genitori si organizzeranno a sequenze alternate tra loro;
in particolare, per le vacanze di
Natale, i genitori terranno con sé una settimana a testa in modo alternato di anno in anno Per_1 dal 26 dicembre al 01 gennaio compresi e dal 02 gennaio al termine delle vacanze scolastiche compresi, il giorno di Natale sarà alternato ogni anno salvo miglior accordi. Resta inteso che potranno diversamente accordarsi compatibilmente con i loro impegni e con la volontà e gli impegni della minore, fatto salvo tra loro un congruo reciproco preavviso, anche telefonico. pratica pattinaggio a Sedico (BL) in base ai turni dei genitori, verrà accompagnata dal Per_1 padre o dalla madre o dai nonni, con impegno dei genitori ad occuparsene personalmente quando non hanno impegni lavorativi.
3) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 400,00 mensili Pt_1
(euro quattrocento/00), importo che sarà corrisposto alla sig.ra anticipatamente entro e non Pt_2 oltre il giorno 10 di ogni mese agli estremi bancari già noti. Suddetto assegno di mantenimento verrà aggiornato annualmente secondo le variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie;
quanto alla loro individuazione e alle modalità di rimborso i genitori convengono di applicare il Protocollo redatto dal Tribunale di Belluno, datato 21 ottobre 2021 di cui dichiarano di avere copia e quindi di essere a loro noto;
le spese straordinarie, per la quota di spettanza, verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate dietro presentazione della relativa pezza giustificativa entro giorni 10 dalla consegna della pezza giustificativa stessa;
4) l'AUU spetterà, come per legge, ad entrambi i genitori, al 50% ciascuno;
5) il genitore che avrà provveduto al pagamento di una spesa detraibile / deducibile in favore delle figlie sarà tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro, onde consentire la suddivisione dei relativi benefici fiscali al 50%. Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per la stretta necessità;
6) spese di lite compensate tra le parti.”
Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Belluno, il 6.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Sandini
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi