Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Ordinanza cautelare 23 settembre 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 17/03/2026, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01848/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00960/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 960 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da GE AS, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Cosenza e Michele Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 103 - Benevento 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Mennitto, Angelo Pasquale Cogliano, Tiziana Tecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GI LE, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in PO, via Toledo 323;
IC MA MA OM, non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento:
a) della graduatoria finale pubblicata il 03.12.2024 all’esito dell’effettuazione dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale, di direttore della U.O.C. Neuropsichiatria Infantile dell'ASL Benevento;
b) del verbale n.1 dell’01.10.2024 e dell’estratto del verbale dell’01.10.2024 con cui la commissione giudicatrice ha provveduto all’individuazione dei criteri per la valutazione del curriculum vitae dei candidati;
c) della deliberazione n. 450 del 30/09/2024 nella parte in cui ha ammesso la dr.ssa LE GI all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale, di direttore della U.O.C. ‘Neuropsichiatria Infantile’ dell'ASL Benevento sull’erroneo presupposto del possesso di tutti i requisiti previsti dal bando;
d) del verbale n. 2 del 25.11.2024 con allegata graduatoria finale;
e) di ogni atto presupposto, consequenziale e connesso anche non conosciuto, con particolare riferimento alla documentazione richiesta come formulata in data 06.12.2024 nonché il 31.12.2024 e il 15.01.2025;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi collocata nella seconda posizione della graduatoria finale pubblicata il 03.12.2024 e cioè immediatamente dopo quella del candidato OM IC MA MA;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 21.05.2025, per l’annullamento:
f) della delibera di approvazione della graduatoria finale del 07.03.2025, pubblicata in pari data, all’esito dell’effettuazione dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale, di direttore della U.O.C. Neuropsichiatria Infantile dell'ASL BENEVENTO, unitamente a tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenziali e connessi;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 02.09.2025, per l’annullamento:
g) della deliberazione n. 377 del 28.08.2025, pubblicata in data 30.08.2025, immediatamente esecutiva, con cui, a far data dal 1° settembre 2025, veniva conferito l’incarico di Direttore della U.O.C. “Neuropsichiatria infantile” dell’Asl Benevento, indetto con delibera del D.G. dell’Asl Benevento n.166 del 29.03.2024, al candidato collocato al secondo posto della graduatoria, dott.ssa GI LE;
h) della delibera n. 122 del 07.03.2025, di approvazione della graduatoria finale, pubblicata in pari data, all’esito dell’effettuazione dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale, di direttore della U.O.C. Neuropsichiatria Infantile dell'ASL Benevento, unitamente a tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenziali e connessi;
i) dell’estratto verbale dell’01.10.2024 con cui la commissione giudicatrice ha provveduto all’individuazione dei criteri per la valutazione del curriculum vitae dei candidati;
l) della deliberazione n. 450 del 30/09/2024 nella parte in cui ha ammesso la dr.ssa LE GI all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale, di direttore della U.O.C. Neuropsichiatria Infantile dell'ASL BENEVENTO sull’erroneo presupposto del possesso di tutti i requisiti previsti dal bando;
m) del verbale n. 2 del 25.11.2024 con allegata graduatoria finale;
n) di ogni atto presupposto, consequenziale e connesso anche non conosciuto, con particolare riferimento alla documentazione richiesta come formulata in data 06.12.2024 nonché il 31.12.2024 e il 15.01.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GI LE e dell’Asl 103 - Benevento 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. IN CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 30.01.2025 e depositato il 25.02.2025, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi riportate ed esponeva:
- che l’ASL di Benevento, con delibera n. 166 del 29.03.2024, indiceva un concorso per Direttore di Struttura Complessa di N.P.I.A.;
- di aver presentato domanda di partecipazione al concorso, in data 11.07.2024, indicando nel proprio curriculum di essere “Dirigente medico di Neuropsichiatria infantile, dipendente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”;
- che la controinteressata LE, invece, si era limitata ad allegare, tra l’altro, di essere specialista ambulatoriale per la branca di N.P.I.A. a tempo indeterminato per 38 ore settimanali dal 05.12.2016 e di aver conseguito il titolo di specializzazione in Neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza in data 11.10.2001;
- che, in data 30.09.2024, con delibera n. 450, l’ASL Benevento disponeva l’ammissione dei candidati al concorso e, segnatamente, del dr. IC OM, della dr.ssa GE AS e della dr.ssa GI LE;
- che, nel verbale n. 1 del 01.10.2024, la commissione giudicatrice individuava i criteri
per la valutazione dei candidati, determinando l’attribuzione complessiva di 100 punti, di cui 40 per i curricula e 60 per il colloquio;
- che, in data 25.11.2024 si svolgeva, a porte chiuse, la prova orale del concorso con contestuale valutazione dei titoli;
- che, in data 03.12.2024, sul sito istituzionale dell’ASL di Benevento, venivano pubblicati, per la prima volta, i curricula di tutti i partecipanti al concorso, unitamente alla graduatoria dei concorrenti.
2. Tanto premesso, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi riportate, sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Violazione di legge; violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 art. 15 comma 7 e ss.mm.; violazione delle norme contenute nel bando per mancanza dei requisiti; violazione e falsa applicazione della legge 27/12/1997 n.449 art.34; erronea interpretazione ed applicazione del d.m. 184/2000 ”.
La ricorrente censurava la mancata indicazione, da parte della controinteressata, del requisito essenziale relativo al possesso del titolo di dirigente medico e affermava che ella era stata ammessa a partecipare al concorso senza essere in possesso di tale requisito.
Sosteneva, tra l’altro, che l’ammissione della dr.ssa LE al concorso era avvenuta anche per effetto di un’erronea interpretazione ed applicazione del D.M. 184/2000, nella parte in cui richiama l’art. 72, co. 13, L. n. 448/1998.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione dell’art.12 D.P.R. 487/1994 nonché dei principi generali in tema di motivazione. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza ”.
Rilevava la ricorrente che i componenti della commissione giudicatrice, già a far data dal 15.06.2024, erano a conoscenza dei nomi dei candidati e dei titoli in loro possesso, ancor prima quindi che fossero determinati i criteri di valutazione, poi stabiliti nella seduta del 01.10.2024.
Sosteneva che tale modus operandi si poneva in contrasto con i canoni di imparzialità, correttezza e buon andamento dell'agire amministrativo, in quanto i criteri posti a base della valutazione dei titoli sarebbero dovuti essere predeterminati quando la commissione non era ancora a conoscenza dei nominativi dei concorrenti e dei loro titoli.
Lamentava quindi la violazione dell’art. 9, co. 3, D.P.R. n. 483/1997.
2.3. “ Violazione dell’art. 8 dell’avviso pubblico. Difetto assoluto di motivazione ”.
Deduceva la ricorrente che la commissione – contrariamente a quanto previsto dall’art. 8 dell’avviso pubblico – aveva attribuito a ciascun concorrente un punteggio finale, omettendo di formulare un giudizio complessivo adeguatamente e dettagliatamente motivato.
Denunciava in particolare che la commissione aveva indicato unicamente il dato numerico della valutazione dei titoli, senza dare alcuna motivazione sull’iter seguito per addivenire al punteggio finale ed evidenziava che la preventiva determinazione dei criteri non risultava chiara e valutabile.
2.4. “ Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990; violazione del principio di trasparenza ”.
La ricorrente censurava diversi profili specifici relativi ai criteri per la valutazione dei candidati, con particolare riguardo ai criteri n. 2 (“Tipologia delle istituzioni e delle prestazioni erogate”);
n. 3 (“Quantità e qualità delle prestazioni”); n. 5 (“Esperienze di studio o addestramento professionale”); n. 11 (“Aderenza al profilo ricercato”).
2.5. “ Violazione dell’art.9 del bando di concorso. Violazione dell’art. 6 D.P.R. n. 487/94 e art. 10 del D.L. 44/2021. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; sviamento di potere e violazione del principio di trasparenza buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa ”.
La ricorrente denunciava la violazione dell’art. 9 dell’avviso pubblico allegando che il concorso si era tenuto a porte chiuse, impedendo la partecipazione agli “esterni al concorso”.
2.6. “ Violazione dell’art.10 del bando di concorso. Violazione del principio di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa ”.
La ricorrente denunciava la violazione dell’art. 10 dell’avviso pubblico, in quanto non erano stati pubblicati sul sito istituzionale i criteri di attribuzione del punteggio.
3. Con memoria depositata in data 26.02.2025, si costituiva in giudizio la controinteressata per opporsi all’accoglimento del ricorso.
4. Con memorie depositate in data 07.03.2025, la controinteressata e l’amministrazione resistente esponevano le proprie argomentazioni difensive, contrarie all’accoglimento del ricorso.
In particolare, la ASL eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La controinteressata inoltre eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, essendosi la ricorrente classificata terza in graduatoria e mirando il concorso ad assumere un solo candidato.
Eccepiva inoltre l’inammissibilità del ricorso:
- per il mancato superamento della prova di resistenza;
- per la mancata impugnazione del bando e la mancata richiesta di una riedizione della procedura di gara;
- per la mancata impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale.
5. Con motivi aggiunti notificati il 06.05.2025 e depositati in data 21/27.05.2025, la ricorrente proponeva le domande innanzi riportate ed esponeva che, in data 07.03.0205, veniva adottata e pubblicata la delibera n. 122 di approvazione della graduatoria finale.
6. Tanto premesso, insisteva nelle suddette domande censurando la suddetta delibera di approvazione della graduatoria finale per invalidità derivata, assumendo che essa fosse funzionalmente collegata con gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
7. Con motivi aggiunti depositati in data 02.09.2025, la ricorrente proponeva le domande innanzi riportate ed esponeva che, in data 28.08.2025, veniva pubblicata la delibera n. 377, con cui, a far data dal 01.09.2025, veniva conferito l’incarico di Direttore della U.O.C. “Neuropsichiatria infantile” dell’Asl di Benevento alla candidata collocata al secondo posto della graduatoria, dott.ssa GI LE.
8. Tanto premesso, insisteva nelle suddette domande censurando la delibera di conferimento dell’incarico per invalidità derivata e assumendo che essa fosse funzionalmente collegata con gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Sottolineava la sussistenza del suo interesse ad agire, tenuto conto della sopravvenuta rinuncia, in data 02.05.2025, del vincitore del concorso, dr. OM IC MA MA.
9. Con memorie, anche di replica, depositate in data 4, 5, 6, 17 e 23 febbraio 2026, le parti insistevano nelle rispettive argomentazioni difensive e conclusioni.
10. Alla pubblica udienza del 10 marzo 2026, il ricorso veniva discusso e riservato per la decisione.
11. Ritiene il Collegio che l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla ASL sia fondata.
Infatti, pur avendo sinora il Collegio aderito all’indirizzo ermeneutico secondo cui l'incarico di direzione di struttura complessa, rientrando nel secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, si traduce in un nuovo vincolo contrattuale afferente ad una fascia o area funzionale e professionale distinta e superiore a quella di provenienza, con il conseguente radicamento della giurisdizione del G.A. (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18/10/2024, n. 8344), non può essere ignorato il recente orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione secondo cui « la morfologia del ruolo unico della dirigenza sanitaria, nel confermare i tratti peculiari e propri della qualifica dirigenziale disegnata dalle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, impedisce di ritenere che l’attribuzione di incarico di direzione di struttura complessa, in base alla selezione di cui all’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, possa integrare ipotesi di progressione verticale con il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
6. -Quanto precede consente, quindi, di affermare che in siffatto contesto, che esula dal concorso in senso tecnico (non solo nella sua dimensione di “assunzione di personale”, ma anche nella sua dimensione, “interna”, di progressione di carriera), l’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale rientra pur sempre tra quelli del privato datore di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, con l’ulteriore precisazione che i provvedimenti adottati dalle Aziende Sanitarie sono da considerare come riguardanti la sfera del diritto privato anche se si tratta di atti di macro-organizzazione, diversamente da quanto stabilito per le Amministrazioni pubbliche in genere e in coerenza con il carattere imprenditoriale delle stesse A.S., che è strumentale, al raggiungimento del fine pubblico che perseguono (tra le altre: Cass., S.U. n. 17783/2013; Cass., S.U., n. 15304/2014; Cass., S.U., n. 25048/2016; Cass., S.U., n. 4227/2017). (…)
Ne consegue, quindi, che la modifica al comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, recata dall’art. 10 della legge n. 118/2022, nell’aver eliso la discrezionalità del dirigente generale dell’A.S. nel conferimento dell’incarico di direzione sanitaria di struttura complessa, non determina come effetto l’attrazione della procedura selettiva nell’ambito di quelle del concorso in senso tecnico, avendo la novella legislativa inteso non già mutare la natura privatistica dell’incarico, ma soltanto prevedere un vincolo stringente in funzione di tutela di interessi pubblicistici ai quali non si sottrare il pubblico impiego privatizzato.
In tal senso, il limite alla discrezionalità datoriale, con l’imposizione della nomina del dirigente-candidato che, all’esito della valutazione comparativa, è risultato al primo posto della graduatoria, trova giustificazione nell’esigenza di soddisfare i principi di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all’art. 97 Cost., che già in precedenza la giurisprudenza di questa Corte aveva avuto presente nell’operare la verifica sul conferimento dell’incarico dirigenziale (anche di direzione di struttura complessa), in base a procedura selettiva, secondo le regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., quale precipitato privatistico di detti principi (tra le altre: Cass. n. 18972/2015; Cass. n. 28879/2017; Cass. n. 1488/2024).
E proprio nell’ottica della vincolatività della scelta del dirigente generale dell’A.S. – che si traduce nell’atto di conferimento di direzione di struttura complessa quale espressione di un potere privatistico e non già di potere amministrativo – viene ad essere rinvigorito il regime di tutela somministrato dal comma 2 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, che consente al giudice del lavoro di adottare “tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati”. A fronte di una procedura selettiva che si svolge in base a parametri obiettivi e, quindi, suscettibili di controllo, il venir meno della fiduciarietà dell’incarico dirigenziale potrà, infatti, rendere più incisivo l’intervento giudiziale nel caso di vizi della procedura, semmai attingendo anche a rimedi che non siano soltanto di tipo risarcitorio.
7. -La questione sollevata dall’ordinanza di rimessione va, dunque, risolta nei termini di cui al principio di diritto enunciato al precedente § 5 e che viene ribadito (…) : «anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 » (Cass., Sez. unite, n. 3868/2026).
12. Spettando alla Corte della legittimità la soluzione delle questioni relative alla giurisdizione, il Collegio ritiene necessario conformarsi a tale orientamento e conseguentemente dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo piuttosto la giurisdizione del giudice ordinario.
Ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, saranno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà riproposto innanzi al giudice indicato nella presente sentenza, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
13. La sopravvenienza dell’indirizzo giurisprudenziale innanzi riportato rispetto al momento dell’introduzione del ricorso giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL PA Di PO, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
IN CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN CI | EL PA Di PO |
IL SEGRETARIO