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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/11/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1423/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1423/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBA CHIARA Parte_1 C.F._1
AIROLDI
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AURELIO MOLTENI CP_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
Voglia l'ìIll.mo Tribunale adito disporre la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei ricorrenti sulla figlia minore secondo le seguenti modalità: Persona_1
1. La figlia minore verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione presso la madre sita attualmente nella casa dei nonni materni in Olginate, Via al Crotto n.14.
2. Il padre vedrà un giorno infrasettimanale, indicativamente tra le ore 18 e 19: il Per_1 giorno verrà concordato tra i genitori almeno la settimana prima in funzione degli impegni della minore e dei genitori e sarà il padre a recarsi a prendere la figlia e a riaccompagnarla a casa.
3. Il padre terrà con sé la bambina, a week end alternati, un sabato o una domenica dalle ore 11 con rientro tra le 21.30 e le ore 22.30 il sabato e per le ore 21 la domenica e sarà il padre a recarsi a prendere e ad accompagnare la figlia presso la casa materna sino al momento in cui la sig.ra Pt_1 conseguirà la patente di guida;
successivamente, i genitori si alterneranno nell'accompagnarla (allorché il padre la prenderà dalla casa materna al mattino, la madre la recupererà dalla casa paterna alla sera e viceversa); il giorno del week end verrà comunicato dal padre almeno la setti-mana prima e terrà comunque conto di eventuali impegni della minore.
4. trascorrerà le vacanze di Natale con la madre ad eccezione del giorno di S. FA, Per_1 del pranzo dell'ultimo dell'anno e della cena del primo dell'anno che trascorrerà con il papà; allorché la piccola lo chiederà, potrà trascorrere la prima metà delle vacanze natalizie sino alla mattina di S. FA con la mamma e la seconda metà delle vacanze natalizie dalla mattina di S. FA con il papà, fermo restando il ce-none dell'ultimo dell'anno con la famiglia materna.
5. trascorrerà le vacanze pasquali con la mamma ad eccezione del giorno di Pasqua Per_1 che trascorrerà con il papà; allorché lo chiederà, potrà tra-scorrere la prima metà delle Per_1 vacanze pasquali sino al giorno di Pasqua compreso con il papà e la seconda metà delle vacanze dalla mattina di Pasquetta con la mamma.
6. trascorrerà le vacanze estive con la madre e trascorrerà con il papà una settimana di Per_1 fila nel mese di agosto, inserendo anche il pernottamento nel momento in cui se la sentirà; per il resto del periodo estivo potrà altresì vedere il papà secondo il calendario ordinario, salvo i periodi in cui lo stesso sarà assente per ferie.
7. È fatto salvo ogni diverso accordo preso dai genitori nell'interesse di affinché la Per_1 stessa, allorché lo desiderasse, possa trascorrere maggior tempo con il papà sia nei week end che nei giorni infrasettimanali che nel periodo estivo.
8. Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario di mediante il versamento CP_1 Per_1 mensile della somma di € 310 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lecco in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco in data 29 marzo 2018 nei seguenti termini:
I) In misura forfetizzata di € 50 mensili per le spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo, salvo il punto II che segue;
II) In misura del 50% per le spese straordinarie scolastiche che non necessitano di preventivo accordo relativamente al c.d. corredo di inizio anno scolastico (da documentare) e precisamente: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) dotazione informatica (come PC/tablet) imposta ovvero consigliata dalla scuola a inizio anno in quanto necessaria al programma di studio persona-lizzato predisposto dall'istituto scolastico;
d) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola a inizio anno;
III) In misura del 50% per le spese straordinarie da concordare e cioè:
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita superiori a 6 mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari anche omeo-patici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione e attività sportive (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ulteriori rispetto alle attività sportive annuali che comportino costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni, b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanza senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motociclo ed auto-vettura);
- Le spese straordinarie si intendono concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche via mail, sms e/o WhatsApp et similia), non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressa-mente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni 3), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
- La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alle spese entro il termine di 15 giorni dalla richiesta e previa documentazione delle stesse (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascun genitore).
9. L'assegno unico universale per i figli a carico verrà percepito dalla sig.ra e le eventuali Pt_1 detrazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi per le spese mediche ed ulteriori varie ed eventuali sostenute per verranno beneficiate dalla madre, ad eccezione delle spese Per_1 straordinarie di cui al precedente punto 8) per le quali il sig. parteciperà nella misura del 50% CP_1
e per cui i sig.ri e convengono la detrazione al 50% ciascuno. Pt_1 CP_1
10. I ricorrenti si impegnano a rilasciarsi reciprocamente, o se preferiscono diretta-mente al Patronato competente dagli stessi indicato, l'ISEE e/o altro documento necessario a percepire l'assegno unico e/o a godere delle detrazioni fiscali o di qualsiasi altra agevolazione e/o beneficio equipollente derivante dal rapporto di genitorialità di;
in mancanza, le somme e/o i benefici e/o le Per_1 agevolazioni che ciascuna delle parti dovesse perdere verranno rimborsati direttamente dall'altra parte.
11. I ricorrenti si concedono il reciproco consenso per il rinnovo ed il rilascio di documenti idonei per l'identità e per l'espatrio della minore.
Spese legali compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e anno intrattenuto una relazione sentimentale senza essere Parte_1 CP_1 coniugati e dalla loro unione è nata la figlia a Pavia il 26/08/2014. Per_1
Sino ad oggi, le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sono state disciplinate in conformità al decreto emesso dal Tribunale di Lecco in data 10-22/05/2022, in relazione al procedimento n. 464/2022 R.G. V.G., contenente la regolamentazione del rapporto tra genitori e figliS. In particolare, tale decreto prevedeva l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i Per_1 genitori, i quali avrebbero esercitato responsabilità genitoriale in modo condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, e diritto di visita del padre 1 giorno infrasettimanale e la domenica dalle 10 alle 18, con contributo al mantenimento a carico del padre di € 300,00 mensili, oltre alle spese straordinarie forfetizzate nella misura di € 50,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Lecco.
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 02/10/2025, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, dando atto del mutamento delle condizioni esistenti all'epoca del predetto decreto del Tribunale di Lecco, in considerazione della nascita di un altro figlio per il signor avuto da una nuova relazione more uxorio, oltre che dell'esigenza di CP_1 modificare il diritto di visita in forza della modifica degli orari di lavoro dello stesso, nonché dell'inizio della scuola secondaria di primo grado per la minore, con lieve modifica anche del contributo al mantenimento, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con l'interesse della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio contenute nel decreto emesso dal Tribunale di Lecco, in data 10-22/05/2022, in relazione al procedimento n. 464/2022 R.G. V.G., provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 20 novembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1423/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBA CHIARA Parte_1 C.F._1
AIROLDI
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AURELIO MOLTENI CP_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
Voglia l'ìIll.mo Tribunale adito disporre la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei ricorrenti sulla figlia minore secondo le seguenti modalità: Persona_1
1. La figlia minore verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione presso la madre sita attualmente nella casa dei nonni materni in Olginate, Via al Crotto n.14.
2. Il padre vedrà un giorno infrasettimanale, indicativamente tra le ore 18 e 19: il Per_1 giorno verrà concordato tra i genitori almeno la settimana prima in funzione degli impegni della minore e dei genitori e sarà il padre a recarsi a prendere la figlia e a riaccompagnarla a casa.
3. Il padre terrà con sé la bambina, a week end alternati, un sabato o una domenica dalle ore 11 con rientro tra le 21.30 e le ore 22.30 il sabato e per le ore 21 la domenica e sarà il padre a recarsi a prendere e ad accompagnare la figlia presso la casa materna sino al momento in cui la sig.ra Pt_1 conseguirà la patente di guida;
successivamente, i genitori si alterneranno nell'accompagnarla (allorché il padre la prenderà dalla casa materna al mattino, la madre la recupererà dalla casa paterna alla sera e viceversa); il giorno del week end verrà comunicato dal padre almeno la setti-mana prima e terrà comunque conto di eventuali impegni della minore.
4. trascorrerà le vacanze di Natale con la madre ad eccezione del giorno di S. FA, Per_1 del pranzo dell'ultimo dell'anno e della cena del primo dell'anno che trascorrerà con il papà; allorché la piccola lo chiederà, potrà trascorrere la prima metà delle vacanze natalizie sino alla mattina di S. FA con la mamma e la seconda metà delle vacanze natalizie dalla mattina di S. FA con il papà, fermo restando il ce-none dell'ultimo dell'anno con la famiglia materna.
5. trascorrerà le vacanze pasquali con la mamma ad eccezione del giorno di Pasqua Per_1 che trascorrerà con il papà; allorché lo chiederà, potrà tra-scorrere la prima metà delle Per_1 vacanze pasquali sino al giorno di Pasqua compreso con il papà e la seconda metà delle vacanze dalla mattina di Pasquetta con la mamma.
6. trascorrerà le vacanze estive con la madre e trascorrerà con il papà una settimana di Per_1 fila nel mese di agosto, inserendo anche il pernottamento nel momento in cui se la sentirà; per il resto del periodo estivo potrà altresì vedere il papà secondo il calendario ordinario, salvo i periodi in cui lo stesso sarà assente per ferie.
7. È fatto salvo ogni diverso accordo preso dai genitori nell'interesse di affinché la Per_1 stessa, allorché lo desiderasse, possa trascorrere maggior tempo con il papà sia nei week end che nei giorni infrasettimanali che nel periodo estivo.
8. Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario di mediante il versamento CP_1 Per_1 mensile della somma di € 310 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lecco in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco in data 29 marzo 2018 nei seguenti termini:
I) In misura forfetizzata di € 50 mensili per le spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo, salvo il punto II che segue;
II) In misura del 50% per le spese straordinarie scolastiche che non necessitano di preventivo accordo relativamente al c.d. corredo di inizio anno scolastico (da documentare) e precisamente: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) dotazione informatica (come PC/tablet) imposta ovvero consigliata dalla scuola a inizio anno in quanto necessaria al programma di studio persona-lizzato predisposto dall'istituto scolastico;
d) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola a inizio anno;
III) In misura del 50% per le spese straordinarie da concordare e cioè:
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita superiori a 6 mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari anche omeo-patici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione e attività sportive (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ulteriori rispetto alle attività sportive annuali che comportino costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni, b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanza senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motociclo ed auto-vettura);
- Le spese straordinarie si intendono concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche via mail, sms e/o WhatsApp et similia), non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressa-mente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni 3), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
- La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alle spese entro il termine di 15 giorni dalla richiesta e previa documentazione delle stesse (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascun genitore).
9. L'assegno unico universale per i figli a carico verrà percepito dalla sig.ra e le eventuali Pt_1 detrazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi per le spese mediche ed ulteriori varie ed eventuali sostenute per verranno beneficiate dalla madre, ad eccezione delle spese Per_1 straordinarie di cui al precedente punto 8) per le quali il sig. parteciperà nella misura del 50% CP_1
e per cui i sig.ri e convengono la detrazione al 50% ciascuno. Pt_1 CP_1
10. I ricorrenti si impegnano a rilasciarsi reciprocamente, o se preferiscono diretta-mente al Patronato competente dagli stessi indicato, l'ISEE e/o altro documento necessario a percepire l'assegno unico e/o a godere delle detrazioni fiscali o di qualsiasi altra agevolazione e/o beneficio equipollente derivante dal rapporto di genitorialità di;
in mancanza, le somme e/o i benefici e/o le Per_1 agevolazioni che ciascuna delle parti dovesse perdere verranno rimborsati direttamente dall'altra parte.
11. I ricorrenti si concedono il reciproco consenso per il rinnovo ed il rilascio di documenti idonei per l'identità e per l'espatrio della minore.
Spese legali compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e anno intrattenuto una relazione sentimentale senza essere Parte_1 CP_1 coniugati e dalla loro unione è nata la figlia a Pavia il 26/08/2014. Per_1
Sino ad oggi, le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sono state disciplinate in conformità al decreto emesso dal Tribunale di Lecco in data 10-22/05/2022, in relazione al procedimento n. 464/2022 R.G. V.G., contenente la regolamentazione del rapporto tra genitori e figliS. In particolare, tale decreto prevedeva l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i Per_1 genitori, i quali avrebbero esercitato responsabilità genitoriale in modo condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, e diritto di visita del padre 1 giorno infrasettimanale e la domenica dalle 10 alle 18, con contributo al mantenimento a carico del padre di € 300,00 mensili, oltre alle spese straordinarie forfetizzate nella misura di € 50,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Lecco.
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 02/10/2025, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, dando atto del mutamento delle condizioni esistenti all'epoca del predetto decreto del Tribunale di Lecco, in considerazione della nascita di un altro figlio per il signor avuto da una nuova relazione more uxorio, oltre che dell'esigenza di CP_1 modificare il diritto di visita in forza della modifica degli orari di lavoro dello stesso, nonché dell'inizio della scuola secondaria di primo grado per la minore, con lieve modifica anche del contributo al mantenimento, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con l'interesse della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio contenute nel decreto emesso dal Tribunale di Lecco, in data 10-22/05/2022, in relazione al procedimento n. 464/2022 R.G. V.G., provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 20 novembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada