Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.sa Barbara Di Tonto Presidente rel.
2) Dott.ssa Claudia Colicchio Giudice
3) Dott.ssa Nicoletta Calise Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.19185 dell'anno 2021, avente ad oggetto: azione ridu- zione, assegnata al giudice relatore ed estensore dott.ssa Barbara Di Tonto, vertente
TRA
PA Parte_2
in qualità di accomandataria ( , in persona del curatore fallimentare
[...] P.IVA_1
Dott. (c.f. ), giusta autorizzazione del G.D. in atti, Parte_3 C.F._1 elett.te dom.to in Napoli, alla via Chiatamone n. 6, presso lo studio dell'Avv. SPARANO GIUSEPPE (c.f. ) dal quale è rappr.to e difeso giusta procura in atti;
C.F._2
- ATTORE -
E
(c.f. e (c.f. TR C.F._3 Controparte_2 [...]
entrambi rapp.ti e difesi giusta procura in atti dall'avv. DE DIVITIIS C.F._4
PAOLO (c.f.: e dall'avv. CRISTIANA CASETTA ed elett.te dom.ti C.F._5 presso il loro studio in Napoli, alla Via Monte di Dio n.66;
- CONVENUTI -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 05.12.2024, svolta con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nelle note rispettivamente depositate le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e, comunque, sintetizzando lo svolgimento del processo).
1
n.157/2016, a mezzo del suo curatore fallimentare dott. con atto di Parte_3 citazione notificato in data 19.07.2021, ha evocato in giudizio – affermando di esserne legittimato ex art. 43 della legge fallimentare – e , TR Controparte_2 assumendo la lesione della quota di legittima spettante alla accomandataria T_
, FI di , deceduta in data 24.11.2018, in ragione delle
[...] Parte_4 disposizioni contenute nel testamento olografo da quest'ultima redatto nei termini appresso specificati. A sostegno della domanda ha premesso: che , Parte_4 madre di – socia accomandataria della PA PA
– deceduta in Napoli in data 24.11.2018, aveva lasciato come chiamata
[...] all'eredità la sola, predetta, unica FI;
nondimeno, in data 8.2.2019 era pubblicato il testamento olografo a mezzo di verbale per Notar Rep. 18004 – Persona_1
Racc. 8042, dal quale risultava la volontà di destinare il proprio «appartamento» ai due nipoti « e » (figli della detta FI unica ); che in data 18.4.2019 CP_1 CP_2 T_ il curatore fallimentare dott. – a nome dell'unica FI Parte_3 PA
– aveva accettato l'eredità della SI.ra col beneficio dell'inventario, con Pt_4 successiva nomina del cancelliere per la redazione dell'inventario (operazioni che venivano iniziate in data 23.7.2019 e concluse in data 16.9.2019); dal predetto inventario l'asse ereditario risultava, in sintesi, composto, quanto all'attivo, da un appartamento sito in Napoli, alla via Belisario Corenzio n. 13, p. 2, int. 3 – A/2 vani 7,5 vani RC 1.665,57- valore medio € 792.750,00, con la predetta destinazione ai nipoti;
oggetti personali preziosi e non, per un valore d'inventario pari ad € 1.528,00; quadri per un valore complessivo medio di € 4.780,00; un'autovettura Peugeot 208 tg. FK764PL, col valore residuo di € 5.000,00, con un passivo complessivo pari all'ammontare di € 8.419,02: in data 9.2.2021 era stato espletato il tentativo obbligatorio di mediazione, che si era chiuso con verbale negativo;
esso attore era pertanto costretto, in assenza di conciliazione, ad esperire l'azione de qua, ai sensi degli artt. 553 e ss. cod. civ. sul presupposto che , quale legittimaria, PA avrebbe subito la lesione della propria porzione di legittima, con conseguente assoggettamento a riduzione in ragione del testamento olografo della madre;
in particolare, la massa di tutti i beni appartenenti alla defunta, compreso il valore dell'appartamento destinato ai nipoti, detratti i debiti, ammontava ad € 795.638,00 (804.058,00 – 8.419,02); da ciò derivava la quota di riserva in favore della FI, ex art. 537 c.c., per la metà del patrimonio corrispondente a € 397.819,00; ad opinione di parte attrice, ove la riduzione avesse avuto ad oggetto il predetto unico immobile, esso, per sue caratteristiche materiali, non consentiva la comoda separazione di detta quota riservata;
in conseguenza di tanto, vi era il diritto alla contribuzione in denaro della subita lesione da parte dei nipoti convenuti, i quali potrebbero altresì «lasciare per intero nell'eredità l'appartamento per conseguire il valore corrispondente alla disponibile»; evidenziava, altresì, l'attore che, in ordine all'ulteriore volontà espressa dal testatore e riferita al predetto appartamento – «a mia FI lascio la PA possibilità di abitarci per tutto il tempo che vuole» – la formulazione della frase, a cagione della mera possibilità paventata e dell'indeterminatezza temporale del periodo, avrebbe escluso in radice che la de cuius avesse inteso attribuire un effettivo diritto di abitazione alla FI, a conferma ulteriore di quanto sostenuto in diritto;
parte attrice pertanto concludeva: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ricostruito ed accertato il valore della massa di tutti i beni che appartenevano alla compianta SI.ra , Parte_4
2
compreso l'appartamento destinato ai convenuti nipoti SIg.ri e TR
, detraendone i debiti ed accertata la quota di cui la defunta poteva Controparte_2 disporre, dichiarare la conseguente riduzione e per l'effetto condannare i convenuti al pagamento di € 397.819,00 a favore del fallimento, a titolo di reintegrazione della quota lesa. Con condanna alle spese e compensi, oltre accessori dovuti per legge».
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle domande proposte dal perché inammissibili, non provate ed infondate;
in particolare, precisavano, PA in punto di fatto, che dal 2003 l'appartamento di Napoli, sito alla via Belisario Corenzio n.13, 2° piano, int. 13, era stato ininterrottamente abitato da e dal suo PA nucleo familiare, con i figli e , ed il marito , il quale CP_1 CP_2 Controparte_3 aveva sempre sostenuto per intero tutte le spese di gestione e manutenzione dell'immobile; deducevano, inoltre, che negli ultimi anni di vita, anche a causa dell'età avanzata, la si era trasferita presso la famiglia della FI e del genero, il quale Pt_4 aveva continuato a sostenere tutte le spese di gestione e manutenzione dell'immobile, facendosi carico anche delle spese personali della suocera;
precisavano, ancora, che avevano accettato con il beneficio dell'inventario l'eredità della nonna con atti per notar rispettivamente del 23/9/2019 (rep. 18362) e del 23/1/2020 Persona_1
(rep. 18585); in punto di diritto, ancora, parte convenuta contestava, in via preliminare, l'affermazione di parte attrice per cui, tra le disposizioni testamentarie della de cuius, non avrebbe potuto configurarsi alcun lascito in favore della FI;
ed infatti, secondo la prospettazione dei convenuti, era di palmare evidenza la volontà della di Pt_4 attribuire alla FI il diritto perpetuo di abitazione – ai sensi dell'art. 1022 cod. T_ civ. – nell'appartamento di via Belisario Corenzio n. 13, come sarebbe parso evidente già sulla base di un'interpretazione meramente letterale della scheda testamentaria, dato che nel secondo dei tre paragrafi di cui la stessa era composta (contenente solo disposizioni relative all'appartamento) la de cuius aveva inteso attuare due distinte attribuzioni, una prima in favore dei nipoti ed una seconda in favore della FI, in entrambi i casi senza valersi di una terminologia tecnica trattandosi di testamento olografo;
in conseguenza di tanto era incontestabile il conferimento, da parte della testatrice, del diritto di abitazione, vita natural durante, in favore della FI T_
; tanto poteva desumersi anche, da un punto di vista sistematico e sostanziale,
[...] dalla lettura integrata e complessiva della scheda testamentaria, in ossequio ai criteri tracciati dal Codice civile (e, in particolare, da quelli indicati agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ.); era infatti evidente la volontà della di eseguire due distinti Pt_4 lasciti, ossia –al di là della loro qualificazione formale – uno in favore dei nipoti, avente ad oggetto solo la proprietà dell'immobile, ed un altro in favore della FI, avente ad oggetto il diritto di continuare ad abitarvi per tutta la vita e la proprietà di «tutto quello che c'è in casa» (gioielli, quadri, argento); secondo i convenuti detta disposizione doveva essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 551, comma 1, cod. civ., ossia al legato in sostituzione della quota di legittima della beneficiaria, con la conseguenza che la domanda di parte attrice era improponibile e/o inammissibile(cfr. Cass. 19/2/2013, n. 4005); anche interpretando la disposizione testamentaria alla stregua di un legato semplice (in conto di legittima) o anche di una vera e propria istituzione di erede, la domanda attrice doveva comunque essere rigettata, in quanto non vi era la prospettata lesione della quota di riserva;
secondo parte convenuta, infatti, imputando alla quota di legittima il valore del diritto di abitazione alla è comunque attribuito (oltre al PA valore delle donazioni da essa ricevute dalla madre in vita), secondo quanto previsto dall'art. 564, comma 2, cod. civ., tenuto conto dell'età della medesima FI al
3
momento del decesso della madre (50 anni), il valore di detto diritto doveva corrispondere – in tesi – al 69% del valore totale dell'appartamento cui lo stesso era riferito, a fronte di uno quota di riserva pari a 1/2 del valore complessivo dell'asse ereditario;
in via ulteriormente gradata, la domanda attorea era comunque infondata nel quantum, allorché era stata richiesta la condanna dei convenuti al pagamento della complessiva somma di € 397.819,00, che secondo il corrisponderebbe al PA
50% del valore netto dell'asse ereditario, scaturente dalla sottrazione delle passività ereditarie (€8.419,02) dall'attivo composto dal valore dell'appartamento (€ 792.750,00) e degli altri beni mobili (€ 11.308,00); ed infatti tutti i valori prospettati dalla parte attrice apparivano del tutto infondati in quanto: a) il valore dell'appartamento alla data di apertura della successione era di gran lunga inferiore alla somma stimata dal;
b) anche il valore degli altri beni risultava sovrastimato, trattandosi di PA oggetti di un valore intrinseco modestissimo, con una possibilità di realizzo praticamente nulla;
c) era del tutto sottostimato il valore dei debiti della de cuius, tra i quali non si era tenuto conto – ad esempio – dei debiti maturati dalla nei Pt_4 confronti del genero arch. , il quale si era fatto carico dei costi di Controparte_3 acquisto, di gestione e di manutenzione dell'autovettura di proprietà della suocera, nonché del suo stesso mantenimento personale, nei suoi ultimi anni di vita, allorché essa aveva convissuto con la famiglia della FI;
infine, nel calcolo dell'ipotetica lesione della quota di legittima, doveva essere considerato (e detratto) anche il valore delle donazioni eseguite in vita dalla in favore della FI;
concludevano pertanto i Pt_4 convenuti per l'inammissibilità e l'infondatezza della domandae precisamente «perché l'Ill.mo Tribunale voglia rigettare le domande proposte dal Fallimento della società
“ e della stessa (quale PA PA PA accomandataria della società fallita) nei confronti dei germani e CP_1 [...]
, perché inammissibili, non provate ed infondate (nell'an e nel quantum), CP_2 ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e condannando la parte attrice al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio (da liquidarsi direttamente in favore dei procuratori distrattari, che hanno anticipato le spese e non hanno riscosso i compensi) ed al risarcimento dei danni, ex art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c.».
Ad esito dell'udienza del 5.12.2024, sostituita da note scritte ex art. 127-ter cod. proc. civ., la causa è stata riservata in decisione, concedendo i termini di cui all'art 190 cod. proc. civ.
*****
Parte attrice ha proposto domanda di lesione della quota di legittima che sarebbe spettata a , in ragione del testamento olografo redatto dalla madre PA
, deceduta in data 24.11.2018. Parte_4
In via preliminare va esaminata la questione, dell'ammissibilità e fondatezza della domanda di nullità del testamento per motivo illecito unico e determinante;
parte attrice, nella prima memoria ex art. 183 c. 6 cpc, in relazione alle eccezioni sollevate da parte convenuta nella memoria di costituzione, solleva la questione della nullità del testamento ai sensi dell'art. 625 (rectius: 626) cod. civ. rilevando che, se accolte, le eccezioni di parte convenuta indurrebbero alla nullità del testamento;
ed infatti, in sede di note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.2.2022, ha affermato come «[n]ell'intento di effettuarne una infondata ed approfondita interpretazione, controparte non fa alcun riferimento al post scriptum. In esso, la de cuius dichiara che tutti sanno i
4
motivi delle decisioni assunte con implicito e notorio riferimento al fallimento della FI. Ne consegue la piena applicazione dell'art. 625 c.c. [rectius, 626] e cioè del motivo illecito ad oggetto la sottrazione ai creditori del maggior valore patrimoniale dell'asse. Pertanto, nel caso in cui la S.V. ritenga di accogliere la tesi avversa del legato ad oggetto il diritto di abitazione, si eccepisce di ufficio la conseguente dichiarazione di nullità del testamento».
Il collegio ritiene la domanda inammissibile, in quanto tardivamente formulata;
ed invero già in citazione parte attrice parla di “indeterminatezza temporale del periodo” con esclusione del diritto di abitazione della , così evidenziando la piena T_ conoscenza del testamento (e delle relative clausole) con conseguente possibilità di determinazione delle domande ivi incluse quella di nullità.
La risoluzione della presente controversia non può che muovere, in via preliminare, dalla qualificazione giuridica della disposizione testamentaria, contenuta nel testamento olografo redatto dalla SI.ra , in favore della FI Parte_4
. PA
Sul punto, occorre in primo luogo ricordare come, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, badando al SInificato pratico e concreto delle espressioni usate, al quale deve dare prevalenza rispetto a quello meramente letterale, tenendo presente, nei casi dubbi, il complesso delle disposizioni e quegli elementi estrinseci che siano stati idonei ad influire sulla determinazione della volontà del testatore e a rivelare le ragioni, il contenuto delle disposizioni e le finalità con esse perseguite (Cass., Sez. 2, 26/2/1970, n. 469) e, dunque, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, e salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento (Cass., Sez. 2, 14/10/2013, n. 23278, Rv. 628013; Cass., Sez. 2, 14/01/2010, n. 468, Rv. 610814; Cass., Sez. 2, 21/02/2007, n. 4022, Rv. 595401; in questi termini si è espressa, da ultimo, Cass. civ., Sez. II, 11 gennaio 2024, n. 1149).
Andando più nello specifico, è proprio attraverso l'utilizzo delle comuni regole ermeneutiche che va individuata la distinzione tra erede e legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ. e che può ravvisarsi l'istituzione di erede ex re certa allorché la volontà del testatore sia stata quella di attribuire uno o più beni determinati come quota del suo patrimonio e non già come lascito autonomo senza conferimento della qualità di erede, ossia il legato (Cass., Sez. 2, 27/10/1980, n. 5773), tenendo conto che l'assegnazione di beni determinati dà luogo ad una successione a titolo universale qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto oppure ad un legato se egli abbia voluto attribuirgli singoli, individuati, beni (Cass., Sez. 2, 25/10/2013, n. 24163, Rv. 628231; Cass., Sez. 2, 1/03/2002, n. 3016, Rv. 552709).
Peraltro, mentre in base al primo comma dell'art. 588 c.c. l'istituzione di erede va desunta dal contenuto strettamente obiettivo dell'atto, di guisa che la volontà testamentaria, che pur sempre va ricercata, non ha il potere di determinare un'istituzione di erede che prescinda da un preciso rapporto con l'universalità di beni
5
del testatore o con una quota di esso, con la conseguenza che, sempre che la chiamata venga in universam rem o pro quota, si ha istituzione di erede quali che siano i termini, anche se impropri, usati dal testatore e anche nell'eventualità che parte dell'asse sia destinata a legati, viceversa, in base al secondo comma dello stesso articolo, accanto al criterio obiettivo dell'interpretazione desunta dal contenuto dell'atto, viene introdotto quello soggettivo dell'interpretazione ricavata dall'intenzione del testatore di assegnare beni determinati come quota del patrimonio, interpretazione cui è dato pervenire attraverso i comuni canoni della volontà testamentaria, sicché alla stregua del secondo comma dell'art. 588 cod. civ., anche l'assegnazione di determinati beni o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, tutte le volte che risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto (Cass., sez. 2, 8/7/1964, n. 1800).
Con riguardo al caso di specie, come la Suprema Corte di Cassazione ha già avuto modo di osservare, al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti, in modo certo e univoco, la volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi “in conto” di legittima (Cass. civ., Sez. II, 19 novembre 2019, n. 30082; da ultimo, v. Cass. civ., Sez. II, 11 gennaio 2024, n.1149).
A tali fini, non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, siccome non richieste dalla norma, potendo l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità essere desunta anche dal complessivo contenuto della scheda testamentaria attraverso un'opportuna indagine interpretativa da cui risulti tale intenzione (Cass., Sez. 2, 16/1/2014, n. 824), senza che possano essere considerati elementi estrinseci al testamento se non espressamente richiamati nell'atto stesso (Cass. civ., Sez. II, 9 settembre 2011, n. 18583; Cass. civ., Sez. II, 11 gennaio 2024, n.1149).
Tanto premesso, con riguardo al testamento che qui occupa, la disposizione testamentaria in favore della SI.ra deve essere rettamente intesa alla PA stregua di un legato in sostituzione di legittima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 551, comma 1, cod. civ.
In particolare, seguendo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità più sopra richiamata, ponderando il complessivo contenuto della scheda testamentaria de qua, deve ritenersi, per l'appunto, che la SI.ra Pt_4 abbia inteso attribuire il diritto di abitazione alla FI – in uno con la PA proprietà dei gioielli residui, dei quadri, dell'argento rimanente e di ogni bene mobile presente nell'appartamento di via Belisario Corenzio – in modo tale da tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva.
Sul punto, peraltro, è il medesimo attore – in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ. – a evocare la volontà della testatrice di porre la FI T_
al riparo da eventuali pretese creditorie in relazione al preteso maggior valore
[...] della proprietà dell'immobile.
6
Ebbene, da quanto consta, la testatrice ha inteso disporre, a mezzo della scheda testamentaria in discorso, della totalità dei diritti ricompresi nell'ambito del suo patrimonio.
Da questo punto di vista, com'è evidente, l'unico soggetto legittimario – ai sensi e per gli effetti dell'art. 536 cod. civ. – coincideva con la FI della de cuius, la SI.ra
. PA
Dalla complessiva lettura del testo della scheda testamentaria in discorso sembra potersi dedurre che la SI.ra abbia inteso istituire come unici eredi – a mezzo di Pt_4 institutio ex re certa – ex art. 588, comma 2, c.c. i due nipoti, attribuendo ad essi la proprietà dell'unico immobile di cui era titolare.
Da questo punto di vista deve valorizzarsi, in particolare, la diversa formulazione adoperata dalla SI.ra per esprimere le proprie ultime volontà. Con riguardo ai Pt_4 nipoti, difatti, nel riferirsi al principale cespite dell'asse ereditario, essa afferma che detto immobile «andrà ai … nipoti e ». CP_1 CP_2
Per contro, con riguardo alle disposizioni rivolte alla FI , la testatrice T_ utilizza il verbo 'lasciare', sia per quanto riguarda «la possibilità di abitar[e]», sia per quanto concerne la proprietà degli ulteriori beni mobili presenti nell'appartamento.
Sul punto, anche in considerazione della giovane età dei nipoti, appare verosimile che la SI.ra abbia inteso istituire eredi – ex re certa – questi ultimi, ascrivendo Pt_4 ad essi la proprietà del bene principale e, per conseguenza, una quota per ciascuno del patrimonio complessivo.
Per contro, alla FI la medesima testatrice ha invece inteso ascrivere T_ esclusivamente il diritto di abitazione – ex art. 1022 cod. civ. – del medesimo immobile vita natural durante, in uno con i beni mobili presenti nel predetto appartamento (la cui consistenza, stando alla prospettazione di parte attrice, ammonta all'incirca ad € 11.308,00).
Appare evidente come detta disposizione – se da un lato invera un lascito avente ad oggetto il diritto reale di cui all'art. 1022 cod. civ. – dal punto di vista lessicale (e in relazione alla ricostruzione della volontà della testatrice) appare espressa in termini assai più circoscritti (« … lascio la possibilità di abitarci per tutto il tempo che vuole») rispetto alla disposizione in favore dei nipoti. Analogamente è a dirsi per il lascito dei residui beni mobili.
Avendo la testatrice, come registrato più sopra, disposto per intero del suo patrimonio, appare verosimile che il legato assegnato alla FI sia valso a T_ sostituire la quota di riserva, ai sensi dell'art. 551, comma 1, cod. civ.
Una volta appurato, difatti, che la volontà della testatrice si era dispiegata nel senso di istituire eredi – a mezzo dell'assegnazione della proprietà dell'appartamento sito alla via Belisario Corenzio – i due nipoti, non residuerebbero ulteriori beni utili ad integrare la quota di riserva spettante alla SI.ra . PA
L'inquadramento della disposizione testamentaria de qua nell'alveo del legato in sostituzione di legittima vale a inficiare l'azione di riduzione promossa dalla curatela fallimentare, che si appalesa inammissibile, non avendo parte attrice proceduto previamente al rifiuto del legato di cui sopra. Difatti, il mero esperimento dell'azione di riduzione – com'è per il caso che qui occupa – non può integrare gli estremi della
7
rinunzia (rectius: del rifiuto) del legato, richiesta per tabulas dall'art. 551, comma 1, cod. civ. per l'appunto prima di agire in riduzione.
Valga, sul punto, richiamare quanto recentemente statuito da Cass. civ., Sez. II, 2 novembre 2023, n. 30384: « … la giurisprudenza di legittimità che, in passato (Cass. Sez. U., n. 7098/2011), ha chiarito che, in tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 c.c., un legato avente ad oggetto un bene immobile (come nella specie: ed infatti la testatrice ha lasciato al marito l'usufrutto su beni immobili), qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350 c.c., comma 1, n. 5, risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio;
infatti, l'automaticità dell'acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l'acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla eSIenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari;
… concorde è la giurisprudenza successiva che, a proposito dei requisiti di forma della rinuncia al legato in sostituzione di legittima relativo a beni immobili, ha ribadito che la rinuncia necessita della forma scritta quando il legato ha per oggetto beni immobili, mentre ove tale situazione non ricorra ben può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato, tra i quali, tuttavia, non rientra la proposizione dell'azione di riduzione, ben potendo ipotizzarsi un duplice intento del legittimario di conservare il legato conseguendo anche la legittima (Cass. 29/04/2022, n. 13530)».
Le considerazioni finora sviluppate risultano valevoli ad assorbire ogni altra questione di merito, in ragione del cd. criterio della “ragione più liquida”, atteso che la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da eSIenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr. Cassazione civile, n. 363 del 09/01/2019 secondo cui “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di eSIenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” nonché Cassazione civile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019, secondo cui
“l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida").
Non ricorrono i presupposti per la richiesta condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. in quanto, anche alla luce della complessa ermeneusi delle clausole testamentarie che ha richiesto l'esame della presente fattispecie, non può in alcun modo ritenersi che la curatela abbia agito in giudizio in mala fede o con colpa grave.
8
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla base dell'importo di cui in domanda (come desumibile dalla nota di iscrizione a ruolo: scaglione valore da 26 mila a 52 mila) ai valori medi, con attribuzione in favore dei legali costituiti dei convenuti che ne hanno chiesto la distrazione ex art. 93 cpc perché antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione ottava civile, in composizione collegiale, pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, di- fesa o eccezione così provvede:
• rigetta le domande;
• condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte con- venuta che si liquidano in € 7.616,00 per compensi oltre IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge, con attribuzione ex art. 93 cpc in favore dei procuratori costituiti che se ne sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Napoli il 13.3.2025
IL PRESIDENTE Estensore Dr.ssa Barbara Di Tonto
Part Il Presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa Cecilia Mirone, in tirocinio generico presso l'intestato Ufficio.
9