CA
Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/05/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 769/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Bruno Caruso, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_3
), tutte rappresentate e difese dall'avv. Domenico De C.F._3
Angelis, giusta procura in atti;
Appellate
OGGETTO: dequalificazione professionale - risarcimento danni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 958/2023 del 13.3.2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania accoglieva il ricorso proposto da , CP_1 CP_2
e nei confronti dell
[...] Controparte_3 [...]
e, per l'effetto, accertava il Parte_1
demansionamento lamentato dalle ricorrenti e condannava l'azienda ospedaliera resistente ad attribuire alle stesse le mansioni della categoria formale di inquadramento, a risarcire il danno commisurato al 10% del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto alle ricorrenti nel periodo di permanenza ed effettiva presenza presso l'U.O.C. di chirurgia toracica (ad esclusione dei periodi di assenza per ferie, maternità o altra legittima ragione di sospensione della prestazione), per ciascun mese a decorrere dall'1.8.2009 o dalla successiva data di assegnazione presso la predetta U.O.C. e sino alla data di deposito del ricorso (24.4.2020), oltre interessi come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice rigettava preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto cumulativamente proposto dalle ricorrenti, sia perché tardiva, essendo stata formulata per la prima volta nelle note da ultimo depositate in data 27.2.2023, sia perché infondata anche nel merito, avendo le ricorrenti fatto valere le medesime situazioni sostanziali e processuali con conseguente identità del petitum.
Richiamati la normativa di riferimento e l'orientamento della Suprema
Corte sul riparto dell'onere probatorio in materia, osservava che non era stato oggetto di contestazione specifica il fatto che le ricorrenti svolgevano attività lavorativa presso l'azienda resistente con la qualifica di “infermiere categoria
D” presso l'U.O.C. di chirurgia toracica, con decorrenza dall'1.1.2002 per
, dall'1.7.2002 per dal 22.4.2012 per CP_1 Controparte_2
, né che le stesse avevano svolto le mansioni ausiliarie Controparte_3
descritte nel ricorso introduttivo ed elencate dettagliatamente in sentenza. Riteneva che l'esito dell'espletata istruttoria consentisse di considerare provato lo svolgimento delle mansioni ausiliarie descritte dalle ricorrenti, avendo i testi escussi confermato quanto dedotto in ricorso con dichiarazioni concordanti. Precisava che tali dichiarazioni risultavano coerenti e attendibili, non potendosi escludere la genuinità delle stesse soltanto in ragione di un ipotetico interesse dei testimoni a un determinato esito della controversia, come sostenuto dall'azienda resistente.
Evidenziava altresì che lo svolgimento delle mansioni ausiliarie confermate dai testi delle ricorrenti non era stato nemmeno oggetto di specifica e tempestiva contestazione, ed era stato confermato anche dai testi di parte resistente. Alla luce della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie in atti, non risultava adeguatamente provata la tesi sostenuta dall'azienda ospedaliera dell'insussistenza dell'avvenuto demansionamento. Richiamate al riguardo le dichiarazioni rese dai testi e precisava Tes_1 Tes_2
ancora che non aveva trovato efficace riscontro probatorio il fatto che le peculiari esigenze di assistenza proprie dei pazienti ricoverati presso l'UOC chirurgia toracica imponevano che fosse sempre un infermiere a occuparsi delle mansioni indicate in ricorso. I testi escussi avevano fatto riferimento soltanto ai pazienti sottoposti a intervento chirurgico e non erano nemmeno state indicate quali specifiche esigenze di assistenza sarebbero state sottese ad attività quali il cambio delle lenzuola o lo svuotamento dei contenitori di feci e urine.
Riteneva quindi che le varie attività indicate dalle ricorrenti a supporto del dedotto demansionamento non potevano considerarsi di competenza degli infermieri professionali in ragione del particolare tipo di assistenza richiesto nel reparto, della normativa contrattuale di riferimento e cioè le declaratorie relative alle figure degli O.S.S. (inquadrati nella categoria B super) e degli infermieri (inquadrati nella categoria D), nonché del richiamo alla disciplina secondaria vigente allegata dalle ricorrenti. Dichiarava pertanto che lo svolgimento delle mansioni descritte in ricorso integrava la fattispecie del demansionamento, non essendo tali mansioni ricollegabili al profilo di appartenenza, considerato anche che le ricorrenti erano state adibite alle mansioni deteriori per parte significativa del loro orario di lavoro, in ragione del numero dei posti letto, del numero di infermieri nel reparto e dell'incontestata assenza di O.S.S. nel periodo di riferimento.
Richiamava, anche testualmente, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c., condividendole, le motivazioni rese dal medesimo ufficio in precedenti relativi a fattispecie analoghe, in particolare la sentenza n. 2063/2021 emessa il 27.4.2021, richiamata dalle ricorrenti nelle note del 13.2.2023, in cui, elencate le mansioni rientranti nei diversi profili di O.S.S. e infermiere, alla luce delle diverse competenze proprie di tali figure professionali, era stato escluso che le mansioni di assistenza di base ai pazienti (ossia alberghiera, igienica, di trasporto, di mobilizzazione e accompagnamento) rientrassero tra i compiti degli infermieri professionali.
Ritenuto quindi provato che le ricorrenti avevano espletato attività che esulavano da quelle proprie dell'inquadramento di infermiere professionale e rientravano invece in quelle del profilo professionale inferiore di OSS, e che tale svolgimento non aveva assunto carattere marginale, essendo stato abituale e ricorrente, data la mancanza in reparto di personale avente la qualifica di
OSS, concludeva che la maggior parte delle mansioni espletate in aggiunta a quelle infermieristiche erano risultate completamente estranee alla professionalità propria degli infermieri professionali di categoria D, trattandosi di operazioni materiali, quali ad esempio il cambio delle lenzuola, che non potevano nemmeno reputarsi connesse o strumentali ad altre di competenza del personale infermieristico.
Dava poi atto della irrilevanza della documentazione prodotta dall'azienda resistente soltanto in seno alle note del 27.2.2023, a supporto della tesi di assenza di responsabilità del datore di lavoro per essere in ogni caso il demansionamento derivante da cause non imputabili.
Dichiarava pertanto provato il demansionamento delle ricorrenti e dunque l'illegittimità della condotta posta in essere dalla datrice di lavoro, in violazione dell'art. 52 d.lgs. n.165/2001, con conseguente ordine all'azienda ospedaliera resistente di attribuire alle ricorrenti le mansioni della categoria formale di inquadramento.
Premesso che la modifica in peius delle mansioni era potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute, e considerato che nella specie l'accertato demansionamento aveva comportato l'attribuzione di compiti di qualità significativamente inferiore a quelli del livello di appartenenza (categoria D), giacché propri di lavoratori inquadrati in categoria Bs (O.S.S.), rilevava che, dato il carattere non patrimoniale del danno accertato, la misura del risarcimento poteva essere stabilita attraverso l'utilizzo di un criterio equitativo.
Riteneva quindi equo e ragionevole utilizzare come parametro di riferimento ai fini della determinazione del quantum debeatur la retribuzione mensile prevista contrattualmente per la qualifica rivestita dalle ricorrenti nel periodo di riferimento e quantificava il danno nella misura del 10% del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto tempo per tempo alle ricorrenti nel periodo di permanenza ed effettiva presenza presso l'U.O.C. di chirurgia toracica (ad esclusione, dunque, dei periodi di assenza per ferie, maternità o altra legittima ragione di sospensione della prestazione).
Quanto alla prescrizione osservava che era applicabile l'ordinaria prescrizione decennale, trattandosi di una ipotesi di responsabilità contrattuale della datrice di lavoro. Precisava infine che il risarcimento andava limitato al periodo dall'1.8.2009 (decennio anteriore al primo atto interruttivo costituito dalla lettera di messa in mora inoltrata a mezzo pec in data 1.8.2019) o dalla successiva data di assegnazione delle ricorrenti all toracica e Parte_2
sino alla data di deposito del ricorso.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l ospedaliera Pt_1
soccombente, con ricorso depositato il 13 settembre 2023; resistevano al gravame le appellate.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza dell'8 maggio
2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L'azienda appellante svolge in via preliminare una disamina del profilo professionale sia dell'operatore socio sanitario che dell'infermiere nonché dell'evoluzione normativa del ruolo e delle mansioni di entrambe le figure, al fine di evidenziare che le attività poste in carico agli O.S.S. non possono essere degradate alla stregua di compiti dequalificanti, concettualmente estranei all'assistenza infermieristica, in quanto costituiscono attività strumentali funzionali alla rilevazione e al soddisfacimento dei bisogni personali dell'assistito. Ribadisce che le mansioni “dequalificanti” che le odierne appellate hanno dedotto di avere svolto non sono mansioni degradanti o meramente operative, costituendo una porzione essenziale dell'attività di cura del paziente affidata al personale infermieristico, e che pertanto l'attività dell'infermiere può estendersi allo svolgimento di mansioni strumentali e accessorie senza che ciò determini un demansionamento.
1.2. Evidenzia poi le ragioni della necessità di assegnare tali mansioni, ausiliarie a quelle tipiche delle infermiere, a seguito dei ritardi e delle inefficienze della Regione Sicilia nell'attivazione dei percorsi formativi regionali per gli O.S.S. e dell'attuazione della legislazione nazionale in tema di “spending review”.
1.3. Rileva ancora che tra infermieri e O.S.S. sussiste una ineludibile connessione funzionale che rende le due figure, in precedenza ricondotte ad un unico ruolo infermieristico, strutturalmente omogenee, seppure nella diversità delle rispettive competenze medico - scientifiche.
1.4. In ordine al danno l'azienda appellante eccepisce l'errato calcolo dei termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno rivendicato dalle controparti. In particolare, censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha attribuito efficacia interruttiva alla missiva inviata all'azienda ospedaliera dal legale delle appellate in data 1.8.2019, omettendo di considerare che nessun effetto interruttivo poteva essere riconosciuto a tale missiva, essendo la stessa genericamente formulata, priva della quantificazione delle eventuali somme spettanti alle ricorrenti nonché di una chiara e inequivoca messa in mora dell'azienda resistente e contenente un mero “invito” a cessare la condotta asseritamente demansionante e una generica richiesta di risarcimento.
Assume che il primo atto interruttivo della prescrizione va individuato nella notifica del ricorso introduttivo, avvenuta il 24.4.2020.
1.5. Con ulteriore motivo di gravame l'azienda ospedaliera lamenta la mancanza in concreto del denunciato demansionamento, sotto il profilo qualitativo. Evidenzia al riguardo che alle appellate non sono mai state sottratte, nemmeno in via parziale, le mansioni proprie della categoria del ruolo di appartenenza, essendo state occasionalmente affiancate alle funzioni infermieristiche le mansioni rientranti anche nella competenza della figura dell'O.S.S.
Precisa, infatti, che da un attento esame del DM 739/1994 e del codice deontologico del personale infermieristico emerge che, contrariamente a quanto dichiarato dal giudice di primo grado, le c.d. attività assistenziali, con esecuzione di compiti anche materiali, non sono del tutto estranee al profilo professionale dell'infermiere e le appellate hanno svolto tali attività unitamente a quelle proprie dell'infermiere e ciò si è verificato senza svilimento e depauperamento della professionalità e delle competenze acquisite dalle lavoratrici. Evidenzia al riguardo che si è verificato, per esigenze organizzative, soltanto un incremento occasionale dei compiti prettamente materiali di assistenza, che in ogni caso rientrano nelle mansioni residue del profilo professionale di appartenenza, senza che ciò abbia comportato il venir meno degli ulteriori compiti di responsabilità assegnati alle appellate.
1.6. Con ulteriore doglianza eccepisce l'insussistenza del demansionamento anche sotto il profilo quantitativo, evidenziando l'assenza del requisito della prevalenza.
Impugna in particolare il capo della sentenza in cui il giudice ha ritenuto lo svolgimento delle mansioni di assistenza abituale e ricorrente.
Anche qualora si ritenesse che tali mansioni siano qualitativamente inferiori rispetto a quelle di inquadramento, l ospedaliera evidenzia che le Pt_1
stesse non sono state in ogni caso svolte con prevalenza, e che la sentenza sul punto è contraddittoria, avendo il giudice da una parte riconosciuto che l'attività infermieristica è sempre rimasta prevalente, e dall'altra, invece, considerato non marginale lo svolgimento delle attività ausiliarie. Rileva che nell'U.O.C. di chirurgia toracica lo svolgimento delle attività di assistenza materiale o alberghiera non ricadeva soltanto sugli infermieri, in quanto l'azienda ospedaliera, durante l'assenza del personale O.S.S., aveva assunto ausiliari, dipendenti da ditte appaltatrici esterne, presenti in reparto nel numero di tre unità al giorno, che coadiuvavano gli infermieri ed era rimasto impregiudicato l'esercizio in via prevalente delle mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza.
1.7. Con altro motivo di gravame l'azienda appellante censura la sentenza per le carenze sul piano probatorio delle pretese risarcitorie avanzate dalle odierne appellate.
Lamenta che la natura “collettiva” del ricorso di primo grado ha pregiudicato l'onere delle ricorrenti, odierne appellate, di allegare circostanze specifiche individualmente riferite a ciascuna di esse, ovvero nel dettaglio i termini temporali e quantitativi dell'asserito demansionamento, con riferimento ad ognuna delle ricorrenti. Assume che, conseguentemente, l'azienda ospedaliera, a fronte di tale pretesa “collettiva”, generica e indistinta, si è limitata a ribadire che le mansioni di pertinenza del ruolo non sono state in alcun modo pregiudicate, come risulta incontestato, a detta dell'appellante, persino alla luce della sentenza di primo grado.
Reitera, poi, l'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. della teste , Tes_3
collega delle ricorrenti presso la medesima e Controparte_4
pertanto portatrice di un interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio ex art. 100 c.p.c.
Aggiunge ancora che gli unici documenti idonei a soddisfare l'onere di allegazione incombente sulle ricorrenti sarebbero state le “cartelle infermieristiche” ed evidenzia che queste ultime non sono mai state prodotte né risultano in atti e che, in assenza delle stesse, i termini del presunto inadempimento sono rimasti vaghi, generici e insufficienti a determinare gli esiti cui è giunto il giudice di primo grado.
1.8. In subordine, qualora la Corte confermi quanto statuito in primo grado, eccepisce che il lamentato demansionamento è dipeso da impossibilità della prestazione dipendente da causa non imputabile al debitore ex art. 1218 c.c., ovvero dal divieto posto in capo alle aziende sanitarie siciliane di procedere a qualsiasi nuova assunzione a partire dal 2012, e dunque da circostanze estranee alla volontà dell'azienda ospedaliera.
1.9. In ulteriore subordine, l'appellante con riferimento alle pretese risarcitorie evidenzia che il danno da demansionamento non è in re ipsa e deve essere adeguatamente allegato e provato. Lamenta sul punto che le appellate nulla hanno affermato, allegato e provato in ordine a: frustrazione di precise e ragionevoli aspettative di progressione professionale, impoverimento del bagaglio professionale, riduzione dell'attitudine lavorativa, impossibilità di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo professionale, ostacoli alla carriera patiti, difficoltà a trovare nuovi impieghi, deterioramento della qualità della vita lavorativa, insorgere di patologie mediche. Lamenta che le appellate non hanno allegato né provato in primo grado il presunto danno patrimoniale o non patrimoniale patito quale diretta conseguenza dell'asserita dequalificazione professionale subita. A tale difetto non può sopperire l'uso delle presunzioni, in quanto la valutazione equitativa del danno presuppone la previa allegazione e dimostrazione dello stesso.
Rileva ancora che lo stesso giudice parte dalla giusta premessa, ovvero la necessaria specifica allegazione del danno non patrimoniale, per poi riconoscere tale danno in assenza di allegazione delle parti.
1.12. In via ulteriormente gradata, chiede che il risarcimento del danno sia ridotto rispetto al parametro del 10% del trattamento mensile omnicomprensivo indicato dal giudice di primo grado.
Chiede pertanto alla Corte: di rideterminare la data in cui si è verificato l'evento interruttivo della prescrizione, identificandola con la data di notifica del ricorso di primo grado (24.4.2020); nel merito, di ritenere insussistente il demansionamento;
in subordine, di accertare che il demansionamento sarebbe riconducibile a causa non imputabile all'azienda ospedaliera ex art. 1218 c.c.; in ulteriore subordine, di accertare che nessun risarcimento è dovuto alle appellate, dato il difetto di allegazione del danno lamentato;
di condannare le appellate alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza, oltre interessi legali dalla data di ricezione al saldo effettivo;
in via gradata, di ridurre la misura del risarcimento riconosciuto, con condanna in ogni caso delle appellate al pagamento delle spese del grado.
2. L'appello è infondato perle ragioni di seguito esposte.
I motivi relativi all'inesistenza del lamentato demansionamento possono esaminarsi congiuntamente.
Il giudice di primo grado ha dato atto che l'azienda non ha contestato che le odierne appellate svolgessero le attività indicate in ricorso consistenti nel a) nel rifacimento del letto per consentire l'ospedalizzazione ed il ricovero del paziente nonché nel cambio lenzuola;
b) nell'abbassare ed alzare, all'occorrenza, lo schienale del letto;
c) nel cambio del pannolone del paziente d) nel dotare il paziente, all'occorrenza, del contenitore per consentire l'orinazione e nello svuotare il medesimo;
e) nel fornire il paziente, all'occorrenza, dello strumento per l'evacuazione delle feci e nel disimpegno del medesimo;
f) nell'accompagnare il paziente al bagno;
g) nell'aiutare il paziente a vestirsi a vestirsi;
h) nel cambiare i sacchetti delle urine dei malati cateterizzati;
i) nel rispondere ai campanelli;
l) nel rispondere al citofono;
m) rispondere al telefono;
m) nell'occuparsi dell'igiene personale del paziente;
n) nella mobilizzazione in sedia;
o) nella rimozione drenaggi e cateteri vescicali e cateteri venosi periferici;
p) nell'accoglimento pazienti che salgono dalla sala operatoria;
q) nella sistemazione dei carrelli di reparto con reintegro del materiale mancante;
r) nella sistemazione e disinfezione del broncoscopio;
s) sistemazione carrelli del reparto con reintegro del materiale mancante”, limitandosi a dedurre che tali compiti rientravano nella qualifica di appartenenza delle lavoratrici addette al reparto di chirurgia toracica, reparto nel quale – secondo l'assunto della difesa dell'azienda datrice di lavoro -le attività sopra indicate devono essere svolte dal personale infermieristico “data la complessità clinico assistenziale dei pazienti”.
Inoltre, l'istruttoria svolta ha confermato lo svolgimento di tali attività da parte degli infermieri e l'assenza di operatori OSS inquadrati nel livello BS addetti al reparto, ove operavano, oltre agli infermieri, gli ausiliari, dipendenti di una ditta esterna, addetti esclusivamente alla pulizia dei locali (e non all'igiene dei malati) e al trasporto di pazienti e di materiale biologico.
2.3.Il rilievo di parte appellante relativo alle allegazioni unitarie uguali per le tre lavoratrici non può trovare accoglimento: le odierne appellate sono tutte infermiere inquadrate nel livello D e hanno lavorato nello stesso reparto svolgendo tutte le medesime mansioni, in attuazione dell'organizzazione del reparto, nel quale come è pacifico , nel periodo in cui le stesse hanno lavorato, non operava personale addetto alle attività c.d. alberghiere e all'igiene dei malati e dunque l'allegazione unitaria, relativa all'assegnazione in modo ordinario a mansioni inferiori, in mancanza del personale che avrebbe dovuto svolgere quelle mansioni, rappresenta la situazione nella quale hanno lavorato le tre lavoratrici.
2.4.Le censure relative all'acquisizione della prova, da esaminarsi congiuntamente, sono infondate. Premesso, con valore assorbente, che nella memoria di costituzione in primo grado la difesa di parte appellata non ha specificamente contestato le specifiche allegazioni in ordine all'attività svolta contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, con la conseguenza che le stesse devono ritenersi provate a norma dell'art. 115 c.p.c., il collegio richiama il condiviso e consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “l'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina
l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto” (Cassazione civile sez. lav., 05/11/2024,
n.28419; Cass., sez. lav., 7.9.2023, n. 26044).
Le testimonianze rese non presentano profili di intrinseca contraddittorietà, ma al contrario trovano reciproco riscontro e sono specifiche e puntuali.
Peraltro, sarebbe stato onere del datore di lavoro – onere nel caso in esame non assolto – provare di avere assegnato le mansioni proprie del profilo di appartenenza e che le mansioni inferiori non erano svolte o erano svolte in modo marginale dalle appellate. Nella memoria di costituzione in primo grado l'azienda datrice di lavoro non ha contestato le allegazioni delle lavoratrici in ordine all'attività ordinariamente svolta, ma ha affermato che tale attività veniva svolta dal personale infermieristico in considerazione “della peculiarità e della delicatezza dei ricoverati in , la cui gestione , anche nella Controparte_4
normale cura delle attività quotidiane non può che essere svolta dal personale in possesso di specifiche competenze”.
Le allegazioni non contestate sono state corroborate dalle convergenti dichiarazioni testimoniali, non essendo necessaria la prova scritta, come sembra adombrare la difesa appellante.
2.5.La normativa sulla spending review e i relativi limiti di spesa imposti– contrariamente a quanto assume parte appellante – non può scriminare la dequalificazione dei lavoratori non potendo la mancanza di risorse comportare legittimamente l'utilizzazione del personale in mansioni inferiori.
Peraltro, la parte appellante non ha documentato in concreto l'impossibilità di un diverso impiego delle risorse e una diversa organizzazione del personale che avrebbe evitato l'ordinario demansionamento praticato.
Come esattamente ritenuto dal giudice di primo grado, in conformità al CCNL in atti e alla normativa secondaria richiamata, L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta
l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto [...]”.
L'operatore socio sanitario svolge le seguenti attività: "a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo e, secondo quanto indicato nella tabella A allegata all'accordo del 22 febbraio 2001 tra il
Ministro della Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale, le Regioni e le
Province autonome, svolge le seguenti mansioni: a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: “Assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale”; b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale: "Osserva
e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con
l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale”; c) supporto gestionale, organizzativo e formativo:
“Utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora alla verifica della qualità del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici”.
Dalle norme sopra richiamate emerge con chiarezza che le attività di assistenza c.d. alberghiera e di igiene personale del paziente non rientrano nei compiti dell'infermiere inquadrato nella categoria D e neanche degli ausiliari addetti alle pulizie (unici presenti nel reparto) che non possono occuparsi dell'assistenza in genere e in particolare dell'igiene personale dei pazienti ma soltanto della pulizia dei locali.
Le attività di assistenza ai malati riferite dai testi, svolte ordinariamente dalle odierne appellate, non rientrano tra le mansioni del personale con qualifica di infermiere inquadrato nel livello D del CCNL, ma sono proprie dell'operatore socio sanitario inquadrato nel livello BS del CCNL, che provvede all'assistenza alberghiera e all'igiene del malato in autonomia o su indicazione dell'infermiere, a seconda della condizione del paziente.
Poiché è accertato che al reparto non erano addetti operatori OSS inquadrati nel livello BS e, tenuto conto che le attività descritte dai testi non sono attività occasionali, ma rappresentano l'ordinaria e continua assistenza prestata dalle infermiere ai pazienti, sia operati che non operati, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto integrato il demansionamento, trattandosi di attività non marginale né occasionale. In tal senso si è pronunciata la Corte di cassazione in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio (cfr. ex multis Cassazione civile sez. lav. 11/7/2022, n 21924, Cassazione civile sez. lav.7/2/2023, n. 3700, Cassazione civile sez. lav.21/12/2024, n. 33772;
Cassazione civile sez. lav.22/3/2025, n. 7683).
2.6. La censura relativa alla efficacia interruttiva della prescrizione riconosciuta alla missiva dell'agosto 2019 è infondata: a norma dell'art. 2943
c.c. un atto ha efficacia interruttiva della prescrizione quanto contiene l'indicazione del soggetto obbligato, l'indicazione della pretesa e la richiesta di adempimento, Tali elementi sono presenti nella missiva inviata che contiene una richiesta di risarcimento del danno, sia pure non quantificato nel quantum, derivante dal demansionamento e dalla lesione dell'immagine con l'espresso avviso che in mancanza di pagamento si procederà giudizialmente;
tali elementi sono sufficienti ai fini dell'interruzione della prescrizione ( cfr. “in tema di atti interruttivi della prescrizione, l'atto (di costituzione in mora) non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese”
Cassazione civile sez. lav., 7/12/2024, n.31458; Cassazione civile sez. II,
18/08/2022, n.24913).
2.7.Il motivo di appello relativo alla prova e alla quantificazione del danno è infondato. Il danno da demansionamento non è certamente in re ipsa e, tuttavia, nel caso in esame, risulta provato dalla prolungata, quotidiana e non marginale, assegnazione alle odierne appellate inquadrate nel livello D di mansioni inferiori, proprie del personale inquadrato nel livello B. Così come il danno all'immagine derivante dallo svolgimento delle mansioni inferiori in presenza dei pazienti e dei frequentatori del reparto. La quantificazione del danno è stata operata correttamente con un criterio presuntivo. Il collegio richiama le argomentazioni esposte dalla Corte di cassazione in fattispecie analoghe che fanno riferimento all'accertamento del danno “attraverso la prova per presunzioni, fondata su elementi del tutto concludenti rispetti al fatto da accertare, quali le circostanze concrete della dequalificazione, foriera di uno stato di mortificazione del lavoratore” e ha ritenuto che il giudice “ritenuto provato nell'an il danno all'immagine ed alla dignità professionale, ha fatto correttamente ricorso al criterio equitativo per la sua liquidazione, trattandosi di danno il cui preciso ammontare non è suscettibile di prova ed ha utilizzato un criterio oggettivo, quale è quello della misura percentuale della retribuzione e ciò in conformità con l'orientamento di questa Corte, per cui l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito, restando, poi, inteso che al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, occorre che il giudice indichi, anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti, per determinare
l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum, senza però che egli sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Cass. 13 aprile 2022, n. 12095 e giurisprudenza ivi citata)” (Cassazione civile sez. lav.
- 28/12/2023, n. 36206; cfr anche Cassazione civile sez. lav. - 21/12/2024, n.
33772 In materia di risarcimento del danno per l'attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle in relazione alle quali era stato assunto,
l'ammontare di tale risarcimento può essere determinato dal giudice facendo ricorso ad una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche in mancanza di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato, in quanto la liquidazione può essere operata in base all'apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all'entità ed alla durata del demansionamento, nonché alle altre circostanze del caso concreto” e Cassazione civile sez. lav. - 28/12/2023, n. 36206 “la Corte territoriale, ritenuto provato nell'an il danno all'immagine ed alla dignità professionale, ha fatto correttamente ricorso al criterio equitativo per la sua liquidazione, trattandosi di danno il cui preciso ammontare non è suscettibile di prova ed ha utilizzato un criterio oggettivo, quale è quello della misura percentuale della retribuzione e ciò in conformità con l'orientamento di questa Corte, per cui l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito, restando, poi, inteso che al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, occorre che il giudice indichi, anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti, per determinare
l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum, senza però che egli sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Cass. 13 aprile 2022, n. 12095 e giurisprudenza ivi citata).
La quantificazione del danno nella misura del 10% della retribuzione è congrua, considerata la durata del demansionamento e l'entità dello stesso, avendo operato le odierne appellate per dieci anni in reparti privi di personale
OSS ed avendo svolto continuativamente in via suppletiva le funzioni di tale figura professionale.
3. In definitiva l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare le spese processuali del grado che liquida in
€ 9750,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, disponendo la distrazione in favore del difensore.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 769/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Bruno Caruso, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_3
), tutte rappresentate e difese dall'avv. Domenico De C.F._3
Angelis, giusta procura in atti;
Appellate
OGGETTO: dequalificazione professionale - risarcimento danni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 958/2023 del 13.3.2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania accoglieva il ricorso proposto da , CP_1 CP_2
e nei confronti dell
[...] Controparte_3 [...]
e, per l'effetto, accertava il Parte_1
demansionamento lamentato dalle ricorrenti e condannava l'azienda ospedaliera resistente ad attribuire alle stesse le mansioni della categoria formale di inquadramento, a risarcire il danno commisurato al 10% del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto alle ricorrenti nel periodo di permanenza ed effettiva presenza presso l'U.O.C. di chirurgia toracica (ad esclusione dei periodi di assenza per ferie, maternità o altra legittima ragione di sospensione della prestazione), per ciascun mese a decorrere dall'1.8.2009 o dalla successiva data di assegnazione presso la predetta U.O.C. e sino alla data di deposito del ricorso (24.4.2020), oltre interessi come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice rigettava preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto cumulativamente proposto dalle ricorrenti, sia perché tardiva, essendo stata formulata per la prima volta nelle note da ultimo depositate in data 27.2.2023, sia perché infondata anche nel merito, avendo le ricorrenti fatto valere le medesime situazioni sostanziali e processuali con conseguente identità del petitum.
Richiamati la normativa di riferimento e l'orientamento della Suprema
Corte sul riparto dell'onere probatorio in materia, osservava che non era stato oggetto di contestazione specifica il fatto che le ricorrenti svolgevano attività lavorativa presso l'azienda resistente con la qualifica di “infermiere categoria
D” presso l'U.O.C. di chirurgia toracica, con decorrenza dall'1.1.2002 per
, dall'1.7.2002 per dal 22.4.2012 per CP_1 Controparte_2
, né che le stesse avevano svolto le mansioni ausiliarie Controparte_3
descritte nel ricorso introduttivo ed elencate dettagliatamente in sentenza. Riteneva che l'esito dell'espletata istruttoria consentisse di considerare provato lo svolgimento delle mansioni ausiliarie descritte dalle ricorrenti, avendo i testi escussi confermato quanto dedotto in ricorso con dichiarazioni concordanti. Precisava che tali dichiarazioni risultavano coerenti e attendibili, non potendosi escludere la genuinità delle stesse soltanto in ragione di un ipotetico interesse dei testimoni a un determinato esito della controversia, come sostenuto dall'azienda resistente.
Evidenziava altresì che lo svolgimento delle mansioni ausiliarie confermate dai testi delle ricorrenti non era stato nemmeno oggetto di specifica e tempestiva contestazione, ed era stato confermato anche dai testi di parte resistente. Alla luce della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie in atti, non risultava adeguatamente provata la tesi sostenuta dall'azienda ospedaliera dell'insussistenza dell'avvenuto demansionamento. Richiamate al riguardo le dichiarazioni rese dai testi e precisava Tes_1 Tes_2
ancora che non aveva trovato efficace riscontro probatorio il fatto che le peculiari esigenze di assistenza proprie dei pazienti ricoverati presso l'UOC chirurgia toracica imponevano che fosse sempre un infermiere a occuparsi delle mansioni indicate in ricorso. I testi escussi avevano fatto riferimento soltanto ai pazienti sottoposti a intervento chirurgico e non erano nemmeno state indicate quali specifiche esigenze di assistenza sarebbero state sottese ad attività quali il cambio delle lenzuola o lo svuotamento dei contenitori di feci e urine.
Riteneva quindi che le varie attività indicate dalle ricorrenti a supporto del dedotto demansionamento non potevano considerarsi di competenza degli infermieri professionali in ragione del particolare tipo di assistenza richiesto nel reparto, della normativa contrattuale di riferimento e cioè le declaratorie relative alle figure degli O.S.S. (inquadrati nella categoria B super) e degli infermieri (inquadrati nella categoria D), nonché del richiamo alla disciplina secondaria vigente allegata dalle ricorrenti. Dichiarava pertanto che lo svolgimento delle mansioni descritte in ricorso integrava la fattispecie del demansionamento, non essendo tali mansioni ricollegabili al profilo di appartenenza, considerato anche che le ricorrenti erano state adibite alle mansioni deteriori per parte significativa del loro orario di lavoro, in ragione del numero dei posti letto, del numero di infermieri nel reparto e dell'incontestata assenza di O.S.S. nel periodo di riferimento.
Richiamava, anche testualmente, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c., condividendole, le motivazioni rese dal medesimo ufficio in precedenti relativi a fattispecie analoghe, in particolare la sentenza n. 2063/2021 emessa il 27.4.2021, richiamata dalle ricorrenti nelle note del 13.2.2023, in cui, elencate le mansioni rientranti nei diversi profili di O.S.S. e infermiere, alla luce delle diverse competenze proprie di tali figure professionali, era stato escluso che le mansioni di assistenza di base ai pazienti (ossia alberghiera, igienica, di trasporto, di mobilizzazione e accompagnamento) rientrassero tra i compiti degli infermieri professionali.
Ritenuto quindi provato che le ricorrenti avevano espletato attività che esulavano da quelle proprie dell'inquadramento di infermiere professionale e rientravano invece in quelle del profilo professionale inferiore di OSS, e che tale svolgimento non aveva assunto carattere marginale, essendo stato abituale e ricorrente, data la mancanza in reparto di personale avente la qualifica di
OSS, concludeva che la maggior parte delle mansioni espletate in aggiunta a quelle infermieristiche erano risultate completamente estranee alla professionalità propria degli infermieri professionali di categoria D, trattandosi di operazioni materiali, quali ad esempio il cambio delle lenzuola, che non potevano nemmeno reputarsi connesse o strumentali ad altre di competenza del personale infermieristico.
Dava poi atto della irrilevanza della documentazione prodotta dall'azienda resistente soltanto in seno alle note del 27.2.2023, a supporto della tesi di assenza di responsabilità del datore di lavoro per essere in ogni caso il demansionamento derivante da cause non imputabili.
Dichiarava pertanto provato il demansionamento delle ricorrenti e dunque l'illegittimità della condotta posta in essere dalla datrice di lavoro, in violazione dell'art. 52 d.lgs. n.165/2001, con conseguente ordine all'azienda ospedaliera resistente di attribuire alle ricorrenti le mansioni della categoria formale di inquadramento.
Premesso che la modifica in peius delle mansioni era potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute, e considerato che nella specie l'accertato demansionamento aveva comportato l'attribuzione di compiti di qualità significativamente inferiore a quelli del livello di appartenenza (categoria D), giacché propri di lavoratori inquadrati in categoria Bs (O.S.S.), rilevava che, dato il carattere non patrimoniale del danno accertato, la misura del risarcimento poteva essere stabilita attraverso l'utilizzo di un criterio equitativo.
Riteneva quindi equo e ragionevole utilizzare come parametro di riferimento ai fini della determinazione del quantum debeatur la retribuzione mensile prevista contrattualmente per la qualifica rivestita dalle ricorrenti nel periodo di riferimento e quantificava il danno nella misura del 10% del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto tempo per tempo alle ricorrenti nel periodo di permanenza ed effettiva presenza presso l'U.O.C. di chirurgia toracica (ad esclusione, dunque, dei periodi di assenza per ferie, maternità o altra legittima ragione di sospensione della prestazione).
Quanto alla prescrizione osservava che era applicabile l'ordinaria prescrizione decennale, trattandosi di una ipotesi di responsabilità contrattuale della datrice di lavoro. Precisava infine che il risarcimento andava limitato al periodo dall'1.8.2009 (decennio anteriore al primo atto interruttivo costituito dalla lettera di messa in mora inoltrata a mezzo pec in data 1.8.2019) o dalla successiva data di assegnazione delle ricorrenti all toracica e Parte_2
sino alla data di deposito del ricorso.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l ospedaliera Pt_1
soccombente, con ricorso depositato il 13 settembre 2023; resistevano al gravame le appellate.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza dell'8 maggio
2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L'azienda appellante svolge in via preliminare una disamina del profilo professionale sia dell'operatore socio sanitario che dell'infermiere nonché dell'evoluzione normativa del ruolo e delle mansioni di entrambe le figure, al fine di evidenziare che le attività poste in carico agli O.S.S. non possono essere degradate alla stregua di compiti dequalificanti, concettualmente estranei all'assistenza infermieristica, in quanto costituiscono attività strumentali funzionali alla rilevazione e al soddisfacimento dei bisogni personali dell'assistito. Ribadisce che le mansioni “dequalificanti” che le odierne appellate hanno dedotto di avere svolto non sono mansioni degradanti o meramente operative, costituendo una porzione essenziale dell'attività di cura del paziente affidata al personale infermieristico, e che pertanto l'attività dell'infermiere può estendersi allo svolgimento di mansioni strumentali e accessorie senza che ciò determini un demansionamento.
1.2. Evidenzia poi le ragioni della necessità di assegnare tali mansioni, ausiliarie a quelle tipiche delle infermiere, a seguito dei ritardi e delle inefficienze della Regione Sicilia nell'attivazione dei percorsi formativi regionali per gli O.S.S. e dell'attuazione della legislazione nazionale in tema di “spending review”.
1.3. Rileva ancora che tra infermieri e O.S.S. sussiste una ineludibile connessione funzionale che rende le due figure, in precedenza ricondotte ad un unico ruolo infermieristico, strutturalmente omogenee, seppure nella diversità delle rispettive competenze medico - scientifiche.
1.4. In ordine al danno l'azienda appellante eccepisce l'errato calcolo dei termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno rivendicato dalle controparti. In particolare, censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha attribuito efficacia interruttiva alla missiva inviata all'azienda ospedaliera dal legale delle appellate in data 1.8.2019, omettendo di considerare che nessun effetto interruttivo poteva essere riconosciuto a tale missiva, essendo la stessa genericamente formulata, priva della quantificazione delle eventuali somme spettanti alle ricorrenti nonché di una chiara e inequivoca messa in mora dell'azienda resistente e contenente un mero “invito” a cessare la condotta asseritamente demansionante e una generica richiesta di risarcimento.
Assume che il primo atto interruttivo della prescrizione va individuato nella notifica del ricorso introduttivo, avvenuta il 24.4.2020.
1.5. Con ulteriore motivo di gravame l'azienda ospedaliera lamenta la mancanza in concreto del denunciato demansionamento, sotto il profilo qualitativo. Evidenzia al riguardo che alle appellate non sono mai state sottratte, nemmeno in via parziale, le mansioni proprie della categoria del ruolo di appartenenza, essendo state occasionalmente affiancate alle funzioni infermieristiche le mansioni rientranti anche nella competenza della figura dell'O.S.S.
Precisa, infatti, che da un attento esame del DM 739/1994 e del codice deontologico del personale infermieristico emerge che, contrariamente a quanto dichiarato dal giudice di primo grado, le c.d. attività assistenziali, con esecuzione di compiti anche materiali, non sono del tutto estranee al profilo professionale dell'infermiere e le appellate hanno svolto tali attività unitamente a quelle proprie dell'infermiere e ciò si è verificato senza svilimento e depauperamento della professionalità e delle competenze acquisite dalle lavoratrici. Evidenzia al riguardo che si è verificato, per esigenze organizzative, soltanto un incremento occasionale dei compiti prettamente materiali di assistenza, che in ogni caso rientrano nelle mansioni residue del profilo professionale di appartenenza, senza che ciò abbia comportato il venir meno degli ulteriori compiti di responsabilità assegnati alle appellate.
1.6. Con ulteriore doglianza eccepisce l'insussistenza del demansionamento anche sotto il profilo quantitativo, evidenziando l'assenza del requisito della prevalenza.
Impugna in particolare il capo della sentenza in cui il giudice ha ritenuto lo svolgimento delle mansioni di assistenza abituale e ricorrente.
Anche qualora si ritenesse che tali mansioni siano qualitativamente inferiori rispetto a quelle di inquadramento, l ospedaliera evidenzia che le Pt_1
stesse non sono state in ogni caso svolte con prevalenza, e che la sentenza sul punto è contraddittoria, avendo il giudice da una parte riconosciuto che l'attività infermieristica è sempre rimasta prevalente, e dall'altra, invece, considerato non marginale lo svolgimento delle attività ausiliarie. Rileva che nell'U.O.C. di chirurgia toracica lo svolgimento delle attività di assistenza materiale o alberghiera non ricadeva soltanto sugli infermieri, in quanto l'azienda ospedaliera, durante l'assenza del personale O.S.S., aveva assunto ausiliari, dipendenti da ditte appaltatrici esterne, presenti in reparto nel numero di tre unità al giorno, che coadiuvavano gli infermieri ed era rimasto impregiudicato l'esercizio in via prevalente delle mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza.
1.7. Con altro motivo di gravame l'azienda appellante censura la sentenza per le carenze sul piano probatorio delle pretese risarcitorie avanzate dalle odierne appellate.
Lamenta che la natura “collettiva” del ricorso di primo grado ha pregiudicato l'onere delle ricorrenti, odierne appellate, di allegare circostanze specifiche individualmente riferite a ciascuna di esse, ovvero nel dettaglio i termini temporali e quantitativi dell'asserito demansionamento, con riferimento ad ognuna delle ricorrenti. Assume che, conseguentemente, l'azienda ospedaliera, a fronte di tale pretesa “collettiva”, generica e indistinta, si è limitata a ribadire che le mansioni di pertinenza del ruolo non sono state in alcun modo pregiudicate, come risulta incontestato, a detta dell'appellante, persino alla luce della sentenza di primo grado.
Reitera, poi, l'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. della teste , Tes_3
collega delle ricorrenti presso la medesima e Controparte_4
pertanto portatrice di un interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio ex art. 100 c.p.c.
Aggiunge ancora che gli unici documenti idonei a soddisfare l'onere di allegazione incombente sulle ricorrenti sarebbero state le “cartelle infermieristiche” ed evidenzia che queste ultime non sono mai state prodotte né risultano in atti e che, in assenza delle stesse, i termini del presunto inadempimento sono rimasti vaghi, generici e insufficienti a determinare gli esiti cui è giunto il giudice di primo grado.
1.8. In subordine, qualora la Corte confermi quanto statuito in primo grado, eccepisce che il lamentato demansionamento è dipeso da impossibilità della prestazione dipendente da causa non imputabile al debitore ex art. 1218 c.c., ovvero dal divieto posto in capo alle aziende sanitarie siciliane di procedere a qualsiasi nuova assunzione a partire dal 2012, e dunque da circostanze estranee alla volontà dell'azienda ospedaliera.
1.9. In ulteriore subordine, l'appellante con riferimento alle pretese risarcitorie evidenzia che il danno da demansionamento non è in re ipsa e deve essere adeguatamente allegato e provato. Lamenta sul punto che le appellate nulla hanno affermato, allegato e provato in ordine a: frustrazione di precise e ragionevoli aspettative di progressione professionale, impoverimento del bagaglio professionale, riduzione dell'attitudine lavorativa, impossibilità di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo professionale, ostacoli alla carriera patiti, difficoltà a trovare nuovi impieghi, deterioramento della qualità della vita lavorativa, insorgere di patologie mediche. Lamenta che le appellate non hanno allegato né provato in primo grado il presunto danno patrimoniale o non patrimoniale patito quale diretta conseguenza dell'asserita dequalificazione professionale subita. A tale difetto non può sopperire l'uso delle presunzioni, in quanto la valutazione equitativa del danno presuppone la previa allegazione e dimostrazione dello stesso.
Rileva ancora che lo stesso giudice parte dalla giusta premessa, ovvero la necessaria specifica allegazione del danno non patrimoniale, per poi riconoscere tale danno in assenza di allegazione delle parti.
1.12. In via ulteriormente gradata, chiede che il risarcimento del danno sia ridotto rispetto al parametro del 10% del trattamento mensile omnicomprensivo indicato dal giudice di primo grado.
Chiede pertanto alla Corte: di rideterminare la data in cui si è verificato l'evento interruttivo della prescrizione, identificandola con la data di notifica del ricorso di primo grado (24.4.2020); nel merito, di ritenere insussistente il demansionamento;
in subordine, di accertare che il demansionamento sarebbe riconducibile a causa non imputabile all'azienda ospedaliera ex art. 1218 c.c.; in ulteriore subordine, di accertare che nessun risarcimento è dovuto alle appellate, dato il difetto di allegazione del danno lamentato;
di condannare le appellate alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza, oltre interessi legali dalla data di ricezione al saldo effettivo;
in via gradata, di ridurre la misura del risarcimento riconosciuto, con condanna in ogni caso delle appellate al pagamento delle spese del grado.
2. L'appello è infondato perle ragioni di seguito esposte.
I motivi relativi all'inesistenza del lamentato demansionamento possono esaminarsi congiuntamente.
Il giudice di primo grado ha dato atto che l'azienda non ha contestato che le odierne appellate svolgessero le attività indicate in ricorso consistenti nel a) nel rifacimento del letto per consentire l'ospedalizzazione ed il ricovero del paziente nonché nel cambio lenzuola;
b) nell'abbassare ed alzare, all'occorrenza, lo schienale del letto;
c) nel cambio del pannolone del paziente d) nel dotare il paziente, all'occorrenza, del contenitore per consentire l'orinazione e nello svuotare il medesimo;
e) nel fornire il paziente, all'occorrenza, dello strumento per l'evacuazione delle feci e nel disimpegno del medesimo;
f) nell'accompagnare il paziente al bagno;
g) nell'aiutare il paziente a vestirsi a vestirsi;
h) nel cambiare i sacchetti delle urine dei malati cateterizzati;
i) nel rispondere ai campanelli;
l) nel rispondere al citofono;
m) rispondere al telefono;
m) nell'occuparsi dell'igiene personale del paziente;
n) nella mobilizzazione in sedia;
o) nella rimozione drenaggi e cateteri vescicali e cateteri venosi periferici;
p) nell'accoglimento pazienti che salgono dalla sala operatoria;
q) nella sistemazione dei carrelli di reparto con reintegro del materiale mancante;
r) nella sistemazione e disinfezione del broncoscopio;
s) sistemazione carrelli del reparto con reintegro del materiale mancante”, limitandosi a dedurre che tali compiti rientravano nella qualifica di appartenenza delle lavoratrici addette al reparto di chirurgia toracica, reparto nel quale – secondo l'assunto della difesa dell'azienda datrice di lavoro -le attività sopra indicate devono essere svolte dal personale infermieristico “data la complessità clinico assistenziale dei pazienti”.
Inoltre, l'istruttoria svolta ha confermato lo svolgimento di tali attività da parte degli infermieri e l'assenza di operatori OSS inquadrati nel livello BS addetti al reparto, ove operavano, oltre agli infermieri, gli ausiliari, dipendenti di una ditta esterna, addetti esclusivamente alla pulizia dei locali (e non all'igiene dei malati) e al trasporto di pazienti e di materiale biologico.
2.3.Il rilievo di parte appellante relativo alle allegazioni unitarie uguali per le tre lavoratrici non può trovare accoglimento: le odierne appellate sono tutte infermiere inquadrate nel livello D e hanno lavorato nello stesso reparto svolgendo tutte le medesime mansioni, in attuazione dell'organizzazione del reparto, nel quale come è pacifico , nel periodo in cui le stesse hanno lavorato, non operava personale addetto alle attività c.d. alberghiere e all'igiene dei malati e dunque l'allegazione unitaria, relativa all'assegnazione in modo ordinario a mansioni inferiori, in mancanza del personale che avrebbe dovuto svolgere quelle mansioni, rappresenta la situazione nella quale hanno lavorato le tre lavoratrici.
2.4.Le censure relative all'acquisizione della prova, da esaminarsi congiuntamente, sono infondate. Premesso, con valore assorbente, che nella memoria di costituzione in primo grado la difesa di parte appellata non ha specificamente contestato le specifiche allegazioni in ordine all'attività svolta contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, con la conseguenza che le stesse devono ritenersi provate a norma dell'art. 115 c.p.c., il collegio richiama il condiviso e consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “l'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina
l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto” (Cassazione civile sez. lav., 05/11/2024,
n.28419; Cass., sez. lav., 7.9.2023, n. 26044).
Le testimonianze rese non presentano profili di intrinseca contraddittorietà, ma al contrario trovano reciproco riscontro e sono specifiche e puntuali.
Peraltro, sarebbe stato onere del datore di lavoro – onere nel caso in esame non assolto – provare di avere assegnato le mansioni proprie del profilo di appartenenza e che le mansioni inferiori non erano svolte o erano svolte in modo marginale dalle appellate. Nella memoria di costituzione in primo grado l'azienda datrice di lavoro non ha contestato le allegazioni delle lavoratrici in ordine all'attività ordinariamente svolta, ma ha affermato che tale attività veniva svolta dal personale infermieristico in considerazione “della peculiarità e della delicatezza dei ricoverati in , la cui gestione , anche nella Controparte_4
normale cura delle attività quotidiane non può che essere svolta dal personale in possesso di specifiche competenze”.
Le allegazioni non contestate sono state corroborate dalle convergenti dichiarazioni testimoniali, non essendo necessaria la prova scritta, come sembra adombrare la difesa appellante.
2.5.La normativa sulla spending review e i relativi limiti di spesa imposti– contrariamente a quanto assume parte appellante – non può scriminare la dequalificazione dei lavoratori non potendo la mancanza di risorse comportare legittimamente l'utilizzazione del personale in mansioni inferiori.
Peraltro, la parte appellante non ha documentato in concreto l'impossibilità di un diverso impiego delle risorse e una diversa organizzazione del personale che avrebbe evitato l'ordinario demansionamento praticato.
Come esattamente ritenuto dal giudice di primo grado, in conformità al CCNL in atti e alla normativa secondaria richiamata, L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta
l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto [...]”.
L'operatore socio sanitario svolge le seguenti attività: "a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo e, secondo quanto indicato nella tabella A allegata all'accordo del 22 febbraio 2001 tra il
Ministro della Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale, le Regioni e le
Province autonome, svolge le seguenti mansioni: a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: “Assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale”; b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale: "Osserva
e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con
l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale”; c) supporto gestionale, organizzativo e formativo:
“Utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora alla verifica della qualità del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici”.
Dalle norme sopra richiamate emerge con chiarezza che le attività di assistenza c.d. alberghiera e di igiene personale del paziente non rientrano nei compiti dell'infermiere inquadrato nella categoria D e neanche degli ausiliari addetti alle pulizie (unici presenti nel reparto) che non possono occuparsi dell'assistenza in genere e in particolare dell'igiene personale dei pazienti ma soltanto della pulizia dei locali.
Le attività di assistenza ai malati riferite dai testi, svolte ordinariamente dalle odierne appellate, non rientrano tra le mansioni del personale con qualifica di infermiere inquadrato nel livello D del CCNL, ma sono proprie dell'operatore socio sanitario inquadrato nel livello BS del CCNL, che provvede all'assistenza alberghiera e all'igiene del malato in autonomia o su indicazione dell'infermiere, a seconda della condizione del paziente.
Poiché è accertato che al reparto non erano addetti operatori OSS inquadrati nel livello BS e, tenuto conto che le attività descritte dai testi non sono attività occasionali, ma rappresentano l'ordinaria e continua assistenza prestata dalle infermiere ai pazienti, sia operati che non operati, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto integrato il demansionamento, trattandosi di attività non marginale né occasionale. In tal senso si è pronunciata la Corte di cassazione in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio (cfr. ex multis Cassazione civile sez. lav. 11/7/2022, n 21924, Cassazione civile sez. lav.7/2/2023, n. 3700, Cassazione civile sez. lav.21/12/2024, n. 33772;
Cassazione civile sez. lav.22/3/2025, n. 7683).
2.6. La censura relativa alla efficacia interruttiva della prescrizione riconosciuta alla missiva dell'agosto 2019 è infondata: a norma dell'art. 2943
c.c. un atto ha efficacia interruttiva della prescrizione quanto contiene l'indicazione del soggetto obbligato, l'indicazione della pretesa e la richiesta di adempimento, Tali elementi sono presenti nella missiva inviata che contiene una richiesta di risarcimento del danno, sia pure non quantificato nel quantum, derivante dal demansionamento e dalla lesione dell'immagine con l'espresso avviso che in mancanza di pagamento si procederà giudizialmente;
tali elementi sono sufficienti ai fini dell'interruzione della prescrizione ( cfr. “in tema di atti interruttivi della prescrizione, l'atto (di costituzione in mora) non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese”
Cassazione civile sez. lav., 7/12/2024, n.31458; Cassazione civile sez. II,
18/08/2022, n.24913).
2.7.Il motivo di appello relativo alla prova e alla quantificazione del danno è infondato. Il danno da demansionamento non è certamente in re ipsa e, tuttavia, nel caso in esame, risulta provato dalla prolungata, quotidiana e non marginale, assegnazione alle odierne appellate inquadrate nel livello D di mansioni inferiori, proprie del personale inquadrato nel livello B. Così come il danno all'immagine derivante dallo svolgimento delle mansioni inferiori in presenza dei pazienti e dei frequentatori del reparto. La quantificazione del danno è stata operata correttamente con un criterio presuntivo. Il collegio richiama le argomentazioni esposte dalla Corte di cassazione in fattispecie analoghe che fanno riferimento all'accertamento del danno “attraverso la prova per presunzioni, fondata su elementi del tutto concludenti rispetti al fatto da accertare, quali le circostanze concrete della dequalificazione, foriera di uno stato di mortificazione del lavoratore” e ha ritenuto che il giudice “ritenuto provato nell'an il danno all'immagine ed alla dignità professionale, ha fatto correttamente ricorso al criterio equitativo per la sua liquidazione, trattandosi di danno il cui preciso ammontare non è suscettibile di prova ed ha utilizzato un criterio oggettivo, quale è quello della misura percentuale della retribuzione e ciò in conformità con l'orientamento di questa Corte, per cui l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito, restando, poi, inteso che al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, occorre che il giudice indichi, anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti, per determinare
l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum, senza però che egli sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Cass. 13 aprile 2022, n. 12095 e giurisprudenza ivi citata)” (Cassazione civile sez. lav.
- 28/12/2023, n. 36206; cfr anche Cassazione civile sez. lav. - 21/12/2024, n.
33772 In materia di risarcimento del danno per l'attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle in relazione alle quali era stato assunto,
l'ammontare di tale risarcimento può essere determinato dal giudice facendo ricorso ad una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche in mancanza di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato, in quanto la liquidazione può essere operata in base all'apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all'entità ed alla durata del demansionamento, nonché alle altre circostanze del caso concreto” e Cassazione civile sez. lav. - 28/12/2023, n. 36206 “la Corte territoriale, ritenuto provato nell'an il danno all'immagine ed alla dignità professionale, ha fatto correttamente ricorso al criterio equitativo per la sua liquidazione, trattandosi di danno il cui preciso ammontare non è suscettibile di prova ed ha utilizzato un criterio oggettivo, quale è quello della misura percentuale della retribuzione e ciò in conformità con l'orientamento di questa Corte, per cui l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito, restando, poi, inteso che al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, occorre che il giudice indichi, anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti, per determinare
l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum, senza però che egli sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Cass. 13 aprile 2022, n. 12095 e giurisprudenza ivi citata).
La quantificazione del danno nella misura del 10% della retribuzione è congrua, considerata la durata del demansionamento e l'entità dello stesso, avendo operato le odierne appellate per dieci anni in reparti privi di personale
OSS ed avendo svolto continuativamente in via suppletiva le funzioni di tale figura professionale.
3. In definitiva l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare le spese processuali del grado che liquida in
€ 9750,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, disponendo la distrazione in favore del difensore.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi