Art. 1. Art. 1-bis. - Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni degli esami di maturita', il Ministero della pubblica istruzione trasmette l'elenco dei docenti i quali, pur avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti.
Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditori agli studi provvederanno a nominare i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne abbiano fatto domanda - ove possibile - nell'ambito degli elenchi trasmessi.
All'articolo 3, il primo comma e' sostituito dal seguente:
Ai componenti le commissioni di esami di qualifica negli istituti professionali di Stato e di licenza negli istituti d'arte statali, ai componenti le commissioni di esami di ammissione, di promozione e di idoneita' negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, nonche' ai componenti le commissioni degli esami dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici e' corrisposto il compenso giornaliero di L. 1.500. Ai presidenti e' corrisposto il compenso giornaliero di L. 2.500.
All'articolo 8, le parole: anno finanziario 1983, sono sostituite dalle seguenti: anno finanziario 1981.
Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditori agli studi provvederanno a nominare i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne abbiano fatto domanda - ove possibile - nell'ambito degli elenchi trasmessi.
All'articolo 3, il primo comma e' sostituito dal seguente:
Ai componenti le commissioni di esami di qualifica negli istituti professionali di Stato e di licenza negli istituti d'arte statali, ai componenti le commissioni di esami di ammissione, di promozione e di idoneita' negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, nonche' ai componenti le commissioni degli esami dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici e' corrisposto il compenso giornaliero di L. 1.500. Ai presidenti e' corrisposto il compenso giornaliero di L. 2.500.
All'articolo 8, le parole: anno finanziario 1983, sono sostituite dalle seguenti: anno finanziario 1981.