Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 37.
L' articolo 156 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 156 - Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi. - Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entita' di tale somministrazione e' determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione puo' imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice puo' disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, puo' disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti".
L' articolo 156 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 156 - Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi. - Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entita' di tale somministrazione e' determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione puo' imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice puo' disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, puo' disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti".
Commentario • 1
- 1. L’ex moglie può iscrivere ipoteca sulla casa del marito?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 gennaio 2023 · 0.96704
Cass. civ., sez. I, ord., 16 gennaio 2022, n. 1076 Presidente Genovese – Relatore Caprioli Svolgimento del processo Con sentenza nr 647/2020 la Corte di appello di Milano accoglieva l'appello proposto da P.R. nei confronti di A.F.D. avverso la decisione del Tribunale di Busto Arsizio disponendo che fosse iscritta(o mantenuta l'iscrizione già eseguita)dall'appellante ipoteca su tutti i beni immobili dell'appellato nella misura di Euro 139.200,00 a garanzia delle obbligazioni di mantenimento dei figli minori. La Corte distrettuale riteneva che per l'iscrizione ipotecaria ad opera del creditore non era richiesto l'esistenza e la permanenza nel tempo di un pericolo di inadempimento del …
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Giurisprudenza • 16
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 20/09/1978, n. 4224Provvedimento: Il coniuge, tenuto alla prestazione di mantenimento ex art 37 della legge n 151 del 1975, non e esonerato da tale Obbligo ove altro familiare provveda, nella sua inerzia, alla prestazione degli alimenti.*Leggi di più...
- esonero del coniuge dall'obbligo di prestare il mantenimento·
- famiglia·
- separazione personale dei coniugi·
- effetti·
- matrimonio·
- esclusione·
- prestazione degli alimenti da parte di altro familiare·
- assegno di mantenimento