TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 766/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 766 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del tre maggio 2025 avente ad oggetto: Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 33 7 ter c.c. e vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], residente in Parte_1
Teverola (CE) alla via Campanello n. 24 CF.: e C.F._1
nata a [...], il [...] residente in Controparte_1
Teverola, alla via Marco Polo, 40 C.F.: C.F._2
elettivamente domiciliati in Aversa, alla via Cilea n° 14 presso lo studio dell' Avv.to Luigi dello Vicario che rispettivamente li rappresenta e difende giusta procura agli atti,
RICORRENTI
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha confermato di voler regolamentare i rapporti inerenti la figlia minore alle condizioni indicate in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter c.c. depositato il 25/02/2025 i ricorrenti premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nata la FI (nata ad [...] il [...]) regolarmente riconosciuta da Per_1
entrambi i genitori, chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni in atti indicate.
Il PM con visto del 07/05/2025 nulla opponeva.
I ricorrenti comparivano innanzi alla Giudice relatrice in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti e la relatrice, con provvedimento depositato il 03/05/2025
, riservava la causa al Collegio p er la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori in regime di Per_1
affidamento condiviso, i quali si impegnano a curarla, educarla ed istruirla con costanza e continuità. Tuttavia, pattuiscono di comune accordo che la sua residenza privilegiata resterà presso la casa mat erna sita in Teverola
(CE), alla via Marco Polo, 40 dove vivrà unitamente alla madre. Eventuali ulteriori cambi di residenza o domicilio andranno comunicati all'altro coniuge con lettera raccomandata a/r entro 30 giorni
INCONTRI Parte_2
Il padre potrà prelevare la minore dalla scuola il giovedì, nella prima e terza settimana del mese dalle ore 13.30 riaccompagnandola alle ore
20,00 presso la casa materna, prevedendo il pernottamento presso la casa paterna esclusivamente al compimento dei 6 anni della minore.
FESTIVITA' NATALIZIE E PASQUALI
La minore trascorrerà, ad anni alterni, a partire da questo:
- il giorno 24 dicembre con la madre, ed il giorno 25 dicembre con il padre che preleverà la minore dalla casa materna alle ore 11,00 per ivi riaccompagnarla alle ore 20,00.
- il giorno 31 dicembre con la madre ed il 01 gennaio con il padre che la preleverà dalla casa materna alle ore 11,00 ivi riaccompagnandola alle ore
20,00;
-il giorno 05 gennaio con la madre e il giorno 06 gennaio con il padre dalle ore 11,00 alle ore 20,00 prelevandola e riaccompagnandola presso la casa materna;
- il giorno di Pasqua con la madre e il lunedì in Albis con il padre dalle ore 10,00 alle ore 20,00 prelevandola e riaccompagnandola presso la casa materna;
- la minore resterà con il padre i giorni del compleanno dello stesso e quelli dei nonni paterni e viceversa con la madre nei giorni del compleanno della stessa e della nonna materna, considerando che i genitori si accorderanno per un recupero dei giorni d i visita, quando queste ultime festività corrispondono ai giorni in cui la minore dovrebbe incontrare il padre.
- Le parti si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la figlia minore ed i nonni paterni e la nonna materna.
- Le parti hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore. - Le decisioni di ordinaria amministrazione rimangono riservate al genitore presso il quale la minore di volta in volta si trova, mentre le decisioni straordinarie, ossia di maggior interesse per la figlia (istruzione, educazione e salute), verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori.
- Il padre si impegna a somministrare le terapie mediche che la minore sta eseguendo, nei giorni in cui la stessa è con lui;
- Il padre potrà procedere a telefonare alla minore, attraverso il cellulare della madre della stessa, quando non è con lui, per poterle parlare e Per_1
salutarla, concentrando questa telefonata esclusivamente nell'orario in cui la piccola è uscita da scuol a, intorno alle ore 16,30/17,00 circa.
FESTIVITA' ESTIVE
Per le vacanze estive, ad anni alterni, nel rispetto della volontà della minore, e a cominciare da quest'anno, le parti concordano che, anche in modo non continuativo, la minore sarà con il padre per 15 giorni, dalla chiusura della scuola a conclusione del periodo estivo. Il padre potrà prelevare la minore dalla casa materna alle ore 10,00 ivi riaccompagnandola alle ore 21,00, fino al 5 anno di età della stessa, anno in cui è previsto il pernottamento della bambina presso la casa paterna o in altro luogo di vacanza previamente comunicato alla madre.
Il padre è tenuto a comunicare alla madre, i giorni che vorrà trascorrere con la minore entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO
A titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, il sig.
[...]
verserà alla signora - entro il giorno 27 Pt_1 Controparte_1
di ogni mese, la somma di euro 100,00 rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% dell'assegno unico che la madre già percepisce di euro 240,00 per precedenti accordi.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, non prevedibili e non riconducibili all'ordinaria amministrazione valutata e compresa nell'assegno di mantenimento concordato, saranno suddivisi tra entrambi i genitori nella misura del 50%, così come indicate e suddivise dal CNF nel documento allegato.
Le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio per la minore.”
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della figlia minore (il cui ascolto non è, pertanto, necessario) possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
) alle condizioni indicate in parte motiva, da C.F._2
intendersi richiamate e trascritte;
b) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 27/5/2025.
La Giudice est.
Veronica Vernetti
La Presidente
Nadia Zampogna