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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/02/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 29/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8015/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. ) Parte_1 Parte_1
opponente
CONTRO
Controparte_1
(Avv. TRIGONA GIOVANNI)
[...]
opposti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso in opposizione;
◊ per l'effetto, annulla l'opposta intimazione di pagamento n. 29620249017638730000 in riferimento alla cartella di pagamento n. 29620200001172451000;
◊ condanna i convenuti opposti al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 341,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge;
◊ compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti. E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. depositato in data 27/05/2024, l'opponente – premesso di avere ricevuto in data 23/04/2024 da parte dell' , quale AdR di Palermo, a mezzo posta Controparte_1
elettronica certificata, l'intimazione di pagamento n. 29620249017638730000 in questa sede opposta,
mediante la quale l'Ente intimava di corrispondere, immediatamente e comunque entro cinque giorni, il complessivo importo di euro 446,18, ivi inclusi interessi e sanzioni, in relazione alla cartella di pagamento n.
29620200001172451000, notificata in data 24/02/2020, per obbligazioni contributive afferenti l'annualità
2015 – ha rappresentato l'illegittimità della pretesa creditoria azionata per intervenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria, avendo egli provveduto alla corresponsione della somma richiesta, e ha concluso chiedendo, quindi, al Tribunale adito di volere “… ritenere legittima in fatto oltre che in diritto la presente
azione giudiziaria, accogliendo, per la forma e per il merito, le argomentazioni esposte e le seguenti
conclusioni, dichiarando, a tal fine, l'integrale pagamento della Cartelle di pagamento n.
29620200001172451000 e, conseguentemente, la cancellazione del ruolo e l'estinzione del debito contributivo
in riferimento all'annualità 2015 richiesta dall' e, conseguentemente, dichiarare la nullità, Controparte_2
l'illegittimità e la carenza di titolo legittimante e/o del ruolo iscritto all'AdR pronunciando la nullità e/o
annullamento dell'Intimazione di Pagamento n. 29620200001172451000 e di ogni titolo presupposto,
dichiarando, in ogni caso, non dovuto il pagamento richiesto in quanto estinto con ogni statuizione
consequenziale”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 04/10/2024, l' ha Controparte_3
chiesto rigettarsi l'opposizione, precisando che, in verità, il pagamento indicato dall'opponente, essendo stato eseguito nell'arco temporale (25/06/2020 – 07/10/2020) in cui la Controparte_1
aveva provveduto alla sospensione della citata cartella di pagamento n. 29620200001172451000, è stato contabilizzato in suo favore su altre cartelle.
La , sebbene ritualmente e tempestivamente evocata in giudizio, Controparte_1
non si è costituita.
Istruita la causa attraverso la documentazione versata in atti dalle parti e fissata udienza di discussione e decisione, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte, viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia della , che, Controparte_4
ritualmente evocata in giudizio, ha deciso di non costituirsi. Nel merito giova in primo luogo richiamare le disposizioni normative utili ai fini della decisione.
Orbene, l'art. 31 del D.P.R. n. 602/1973 dispone che: “L'esattore non può rifiutare pagamenti parziali di rate
scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute. Tuttavia se il contribuente è debitore
di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza
sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore dell'esattore.
Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito
d'imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai
diritti ed alle spese maturati a favore dell'esattore se non dopo la completa estinzione del debito per le rate
scadute e relative indennità di mora. Per i debiti di imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza
alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con
precedenza a quella più remota. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme
degli articoli 1193 e 1194 del codice civile”.
Ed ancora, l'art. 1193 del codice civile prevede che: “
1. Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa
persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
2. In mancanza di tale dichiarazione,
il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più
debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico.
Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
Alla luce della disciplina normativa in materia di imputazione di pagamento sopra richiamata, dunque, emerge incontestabilmente che, soltanto qualora il debitore non si avvalga della facoltà, riconosciutagli dalla legge, di dichiarare al momento del pagamento quale debito intenda soddisfare, il creditore potrà, nello stesso documento di quietanza, dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati (cfr. Cass., sez.
VI, ordinanza n. 2672/2013).
Aggiungasi che “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non
anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al
debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata
esigenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un
determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato
dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a
quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso …” (Cass.,
sez. II, sentenza n. 19527/2012). In conseguenza – tenuto conto della sopra richiamata disciplina legislativa, speciale ed ordinaria, operante in materia di imputazione del pagamento;
tenuto conto dei chiarimenti offerti sul punto dalla Suprema Corte di
Cassazione e testé detti;
tenuto conto, altresì, del fatto che il ricorrente ha dimostrato, producendo la relativa documentazione (vedasi allegati al ricorso nn. 3, 4, 5, 6 e 7), di avere non solo provveduto al pagamento della cartella di pagamento n. n. 29620200001172451000, ma anche di essersi avvalso della facoltà riconosciutagli dal legislatore di imputare il pagamento eseguito proprio al debito di cui alla detta cartella (emergendo dalle ricevute di pagamento versate in atti l'indicazione, specifica ed inequivocabile, del numero della cartella di pagamento in questione); tenuto conto, altresì, della circostanza che l' non ha Controparte_3
adempiuto al proprio onere probatorio relativo alla esistenza dei diversi crediti ai quali sarebbe stato imputato il pagamento del ricorrente (rappresentando e costituendo l'estratto di ruolo piena prova del credito, ma non della notifica della cartella di pagamento); tenuto conto, infine, sia della circostanza che l' CP_3
ha proceduto alla dedotta imputazione del debito senza effettuare preventivamente alcuna
[...]
comunicazione nei confronti del ricorrente, sia dell'ulteriore circostanza che non risulta dimostrata l'intervenuta notifica nei confronti del ricorrente del provvedimento di sospensione della cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta adottato dalla;
- il ricorso non può Controparte_1
che essere accolto.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore inferiore ad euro 1.100,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 3/02/2025.
IL GOP
EMANUELA IA RI LA FE
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 29/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8015/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. ) Parte_1 Parte_1
opponente
CONTRO
Controparte_1
(Avv. TRIGONA GIOVANNI)
[...]
opposti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso in opposizione;
◊ per l'effetto, annulla l'opposta intimazione di pagamento n. 29620249017638730000 in riferimento alla cartella di pagamento n. 29620200001172451000;
◊ condanna i convenuti opposti al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 341,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge;
◊ compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti. E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. depositato in data 27/05/2024, l'opponente – premesso di avere ricevuto in data 23/04/2024 da parte dell' , quale AdR di Palermo, a mezzo posta Controparte_1
elettronica certificata, l'intimazione di pagamento n. 29620249017638730000 in questa sede opposta,
mediante la quale l'Ente intimava di corrispondere, immediatamente e comunque entro cinque giorni, il complessivo importo di euro 446,18, ivi inclusi interessi e sanzioni, in relazione alla cartella di pagamento n.
29620200001172451000, notificata in data 24/02/2020, per obbligazioni contributive afferenti l'annualità
2015 – ha rappresentato l'illegittimità della pretesa creditoria azionata per intervenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria, avendo egli provveduto alla corresponsione della somma richiesta, e ha concluso chiedendo, quindi, al Tribunale adito di volere “… ritenere legittima in fatto oltre che in diritto la presente
azione giudiziaria, accogliendo, per la forma e per il merito, le argomentazioni esposte e le seguenti
conclusioni, dichiarando, a tal fine, l'integrale pagamento della Cartelle di pagamento n.
29620200001172451000 e, conseguentemente, la cancellazione del ruolo e l'estinzione del debito contributivo
in riferimento all'annualità 2015 richiesta dall' e, conseguentemente, dichiarare la nullità, Controparte_2
l'illegittimità e la carenza di titolo legittimante e/o del ruolo iscritto all'AdR pronunciando la nullità e/o
annullamento dell'Intimazione di Pagamento n. 29620200001172451000 e di ogni titolo presupposto,
dichiarando, in ogni caso, non dovuto il pagamento richiesto in quanto estinto con ogni statuizione
consequenziale”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 04/10/2024, l' ha Controparte_3
chiesto rigettarsi l'opposizione, precisando che, in verità, il pagamento indicato dall'opponente, essendo stato eseguito nell'arco temporale (25/06/2020 – 07/10/2020) in cui la Controparte_1
aveva provveduto alla sospensione della citata cartella di pagamento n. 29620200001172451000, è stato contabilizzato in suo favore su altre cartelle.
La , sebbene ritualmente e tempestivamente evocata in giudizio, Controparte_1
non si è costituita.
Istruita la causa attraverso la documentazione versata in atti dalle parti e fissata udienza di discussione e decisione, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte, viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia della , che, Controparte_4
ritualmente evocata in giudizio, ha deciso di non costituirsi. Nel merito giova in primo luogo richiamare le disposizioni normative utili ai fini della decisione.
Orbene, l'art. 31 del D.P.R. n. 602/1973 dispone che: “L'esattore non può rifiutare pagamenti parziali di rate
scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute. Tuttavia se il contribuente è debitore
di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza
sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore dell'esattore.
Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito
d'imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai
diritti ed alle spese maturati a favore dell'esattore se non dopo la completa estinzione del debito per le rate
scadute e relative indennità di mora. Per i debiti di imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza
alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con
precedenza a quella più remota. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme
degli articoli 1193 e 1194 del codice civile”.
Ed ancora, l'art. 1193 del codice civile prevede che: “
1. Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa
persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
2. In mancanza di tale dichiarazione,
il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più
debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico.
Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
Alla luce della disciplina normativa in materia di imputazione di pagamento sopra richiamata, dunque, emerge incontestabilmente che, soltanto qualora il debitore non si avvalga della facoltà, riconosciutagli dalla legge, di dichiarare al momento del pagamento quale debito intenda soddisfare, il creditore potrà, nello stesso documento di quietanza, dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati (cfr. Cass., sez.
VI, ordinanza n. 2672/2013).
Aggiungasi che “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non
anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al
debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata
esigenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un
determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato
dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a
quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso …” (Cass.,
sez. II, sentenza n. 19527/2012). In conseguenza – tenuto conto della sopra richiamata disciplina legislativa, speciale ed ordinaria, operante in materia di imputazione del pagamento;
tenuto conto dei chiarimenti offerti sul punto dalla Suprema Corte di
Cassazione e testé detti;
tenuto conto, altresì, del fatto che il ricorrente ha dimostrato, producendo la relativa documentazione (vedasi allegati al ricorso nn. 3, 4, 5, 6 e 7), di avere non solo provveduto al pagamento della cartella di pagamento n. n. 29620200001172451000, ma anche di essersi avvalso della facoltà riconosciutagli dal legislatore di imputare il pagamento eseguito proprio al debito di cui alla detta cartella (emergendo dalle ricevute di pagamento versate in atti l'indicazione, specifica ed inequivocabile, del numero della cartella di pagamento in questione); tenuto conto, altresì, della circostanza che l' non ha Controparte_3
adempiuto al proprio onere probatorio relativo alla esistenza dei diversi crediti ai quali sarebbe stato imputato il pagamento del ricorrente (rappresentando e costituendo l'estratto di ruolo piena prova del credito, ma non della notifica della cartella di pagamento); tenuto conto, infine, sia della circostanza che l' CP_3
ha proceduto alla dedotta imputazione del debito senza effettuare preventivamente alcuna
[...]
comunicazione nei confronti del ricorrente, sia dell'ulteriore circostanza che non risulta dimostrata l'intervenuta notifica nei confronti del ricorrente del provvedimento di sospensione della cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta adottato dalla;
- il ricorso non può Controparte_1
che essere accolto.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore inferiore ad euro 1.100,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 3/02/2025.
IL GOP
EMANUELA IA RI LA FE
(firmato digitalmente a margine)