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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1959/2024, avente ad oggetto: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IANNACONE Parte_1 C.F._1
FILOMENA GIULIANA e dell'avv. VINCITORIO MASSIMILIANO ( ), con C.F._2 studio in VIA MARIA SS DI STIGNANO N.1, 71014, SAN MARCO IN LAMIS;
elettivamente domiciliato in VIA B.DO PARTIGIANI 5, NOVARA, presso il difensore avv. IANNACONE FILOMENA GIULIANA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
RICCIARDI SALVATORE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RICCIARDI SALVATORE
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte conclusionali depositate in atti. Il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza cartolare celebrata il 12.2.2025, le parti con le note conclusionali ritualmente depositate in atti, hanno ribadito la concorde volontà di addivenire ad una pronuncia parziale sullo status, rimettendo al prosieguo lo svolgimento della attività istruttoria eventualmente ammessa.
In conformità, deve essere accolta la domanda di divorzio.
pagina 1 di 2 Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Foggia nel procedimento di separazione, terminato con sentenza parziale di separazione personale n. 1857/2023, pubblicata in data 5.7.2023, nell'ambito del giudizio distinto al n. 5592/2020 R.G..
D'altronde, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. La pronuncia del divorzio non esaurisce la materia del contendere, dovendosi ancora istruire, e quindi decidere le questioni accessorie alla pronuncia in tema di status.
Deve, quindi, disporsi la prosecuzione del giudizio.
Trattandosi di pronuncia che non definisce il giudizio, la regolamentazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. nei Parte_1 confronti della sig.ra come indicati in epigrafe, così provvede: Controparte_1
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in San Marco in
Lamis, tra il sig. e la sig.ra in data 25.4.1989 (atto n. 38, Parte_1 Controparte_1 parte II, Serie A, anno 1989); b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Marco in Lamis per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) Spese al definitivo.
d) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza. Così deciso in Foggia in camera di consiglio il 5.3.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Antonio Buccaro
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1959/2024, avente ad oggetto: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IANNACONE Parte_1 C.F._1
FILOMENA GIULIANA e dell'avv. VINCITORIO MASSIMILIANO ( ), con C.F._2 studio in VIA MARIA SS DI STIGNANO N.1, 71014, SAN MARCO IN LAMIS;
elettivamente domiciliato in VIA B.DO PARTIGIANI 5, NOVARA, presso il difensore avv. IANNACONE FILOMENA GIULIANA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
RICCIARDI SALVATORE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RICCIARDI SALVATORE
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte conclusionali depositate in atti. Il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza cartolare celebrata il 12.2.2025, le parti con le note conclusionali ritualmente depositate in atti, hanno ribadito la concorde volontà di addivenire ad una pronuncia parziale sullo status, rimettendo al prosieguo lo svolgimento della attività istruttoria eventualmente ammessa.
In conformità, deve essere accolta la domanda di divorzio.
pagina 1 di 2 Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Foggia nel procedimento di separazione, terminato con sentenza parziale di separazione personale n. 1857/2023, pubblicata in data 5.7.2023, nell'ambito del giudizio distinto al n. 5592/2020 R.G..
D'altronde, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. La pronuncia del divorzio non esaurisce la materia del contendere, dovendosi ancora istruire, e quindi decidere le questioni accessorie alla pronuncia in tema di status.
Deve, quindi, disporsi la prosecuzione del giudizio.
Trattandosi di pronuncia che non definisce il giudizio, la regolamentazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. nei Parte_1 confronti della sig.ra come indicati in epigrafe, così provvede: Controparte_1
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in San Marco in
Lamis, tra il sig. e la sig.ra in data 25.4.1989 (atto n. 38, Parte_1 Controparte_1 parte II, Serie A, anno 1989); b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Marco in Lamis per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) Spese al definitivo.
d) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza. Così deciso in Foggia in camera di consiglio il 5.3.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Antonio Buccaro
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