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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/04/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 387 /2024
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. nr. 387 /2024 tra
) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, 3.4.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso per la ricorrente
[...]
l'avv. BERETTA DANIELE ANGELO in sost. avv.ti LIMBLICI e Parte_1
PALUMBO; nesso compare per il Controparte_2
.
[...]
Il difensore, su invito del giudice, procede alla discussione della causa, insiste nell'accoglimento del ricorso. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo,
c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 387/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti LIMBLICI GIUSEPPE e PALUMBO FRANCESCA e domicilio eletto in Indirizzo
Telematico
-ricorrente-
contro
Controparte_3
) con il patrocinio del funzionario delegato dott. CONTI
[...] P.IVA_1
GIAMPIEWRO e domicilio eletto in via Leonardo da Vinci 1 CP_2
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.2.2024, esponeva di Parte_1 essere insegnante di ruolo dal 2014, attualmente in servizio presso l'Istituto comprensivo Statale di Via Foscolo di Monza;
quale docente immessa in ruolo entro l'a.s. 2014/15, di aver partecipato per l'a.s. 2016/17 al piano straordinario di mobilità indetto con la L. 107/15 chiedendo il trasferimento interprovinciale e prendendo parte alla fase B, sottofase B.1 con un punteggio di 62 (+6 per il comune di ricongiungimento); di aver presentato domanda indicando tra le preferenze espresse 13 ambiti territoriali (tutti ricompresi nel territorio siciliano) e 16 istituti scolastici;
di aver appreso di non aver ottenuto il movimento richiesto;
di aver constatato che - all'esito delle operazioni di mobilità- in un ambito della provincia di richiesto in CP_2 domanda (Sicilia 003) erano residuati dei posti disponibili incomprensibilmente assegnati su conciliazione a docenti di fase C.
pagina 2 di 7 Deduceva pertanto la violazione del CCNL sulla mobilità, e in generale delle disposizioni, che regolano i trasferimenti del personale docente: in base alla previsione della legge 107/15, era stato avviato per l'anno scolastico 2016/2027 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. In base al dato normativo, il personale suddetto ha la possibilità di partecipare alle operazioni di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria al personale docente assunto nelle fasi B e C da GAE, e solo all'esito della fase B
– e nel corso della successiva fase C – si può procedere all'assegnazione in ambito nazionale sui posti residuati dalla fase precedente e previso soddisfacimento della domanda di cui alla fase precedente. Nel caso di specie, queste disposizioni non erano state osservate, risultando che in ambiti territoriali, indicati con priorità dalla ricorrente. erano stati assegnati posti a personale docente con punteggio inferiore, nonché partecipante a una fase successiva della mobilità. L'assegnazione della sede avrebbe dovuto seguire l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento e lo scorrimento in graduatoria. La procedura di mobilità suddivisa in varie fasi, comporta che i partecipanti a una fase successiva possano proporre domanda nel limite dei posti vacanti e disponibili residuati dalla fase precedente. Questi criteri non avevano avuto applicazione nei confronti della ricorrente, la quale aveva appreso che nell'ambito territoriale Sicilia 003 – – indicato tra le preferenze espresse in domanda, erano CP_2 residuati posti disponibili, non assegnati nelle varie fasi della mobilità, bensì attribuiti, a seguito di conciliazione, a docenti, che avevano partecipato alla successiva fase C, nonché dotati di punteggio inferiore a quello della ricorrente, i quali tuttavia avevano avuto un'assegnazione più favorevole. Emergeva altresì che i docenti interessati da tale assegnazione non erano state immesse in ruolo entro l'anno scolastico 2014/2015, avevano partecipato a una fase successiva e possedevano un punteggio inferiore a quello della ricorrente.
Se ciò era dipeso dallo strumento di assegnazione e ripartizione, costituito dal cd. algoritmo, utilizzato dall'Amministrazione, questo si era rivelato fallace, non solo perché non osservante delle illustrate disposizioni, ma anche perché non rispettoso del principio di scorrimento della graduatoria, determinando di fatto un trattamento più favorevole a soggetti titolari di punteggio inferiore, assegnati a sedi più vicine, diversamente da quelli titolari di punteggi superiori, destinati a sedi più lontane. Muovendo dal presupposto che l'assegnazione presso le sedi prioritariamente richieste, poteva essere effettuata anche in sovrannumero, la ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a essere trasferita in uno degli ambiti della Provincia di , con condanna del CP_2
convenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti. CP_1 Il Controparte_3
si è costituiva con memoria difensiva, nella quale chiedeva
[...] il rigetto del ricorso, assumendo la regolarità della procedura, avendo la mobilità straordinaria, relativa all'anno scolastico 2016/2017, comportato, con la prevista articolazione della procedura in più fasi, il trattamento di posizioni differenziate, individuate dal legislatore secondo i parametri di cui al CCNL mobilità 2016/2017. Era altresì legittima la procedura di conciliazione, che aveva interessato i tre docenti indicati da controparte, le quali avevano avuto esito positivo per la Provincia di . CP_2
La causa, chiamata all'udienza del 3.4.2025, previa verifica della regolare citazione dei controinteressati ai sensi del'art.102 c.p.c., in considerazione della natura documentale, veniva contestualmente discussa e decisa con pronuncia di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c..
pagina 3 di 7 Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto.
La questione prospettata è quella già resa oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, afferenti al tema delle assegnazioni dei docenti, che avevano partecipato al piano di mobilità straordinaria di cui all'art. 1 comma 108 legge 107/2015, con specifico riferimento alla mobilità prevista per l'anno scolastico 2016/2017, i quali si erano visti, nella individuazione della sede di destinazione, pretermessi rispetto a docenti muniti di punteggio inferiore, nonché appartenenti a una fase sottostante nell'ordine di quelle previste ed elencate dal CCNL sulla mobilità a.s. 2016/2017. E' questo il caso dell'odierna ricorrente, che si presenta analogo a quello affrontato e risolto dalla Corte di Appello di Milano con sentenza nr.816/2023, le cui argomentazioni si ritiene di dover condividere e testualmente si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.: “per quanto qui interessa, l'art. 1 comma 108 L. 107/2015 stabilisce che “Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 Aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal
nel limite dei posti di organico Controparte_4 dell'autonomia disponibili e autorizzati”. Poiché in materia di mobilità, un ruolo centrale è riservato dal legislatore alla contrattazione collettiva –ai sensi dell'art. 462 VII comma D. Lgs. 297/1994 – il riferimento è al c.c.n.i. 8 aprile 2016 - recepito da una ordinanza ministeriale in pari data - che disciplina compiutamente la fase della mobilità, distinguendo 4 sotto fasi. L'art. 6 (“fasi dei trasferimenti e dei passaggi”) al riguardo prevede quanto segue:
“1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi: (…) FASE B 1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti
e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A.
Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;
2. gli assunti nell'a. s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.
pagina 4 di 7 FASE C 1.Gli assunti nell'a. s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza “. Dalla lettura delle disposizioni appena riportate si ricava che l'intera procedura di mobilità è stata articolata in fasi successive, nel senso che ai docenti partecipanti ad una certa fase sono attribuiti i posti vacanti che residuano all'esito delle operazioni delle fasi precedenti. Ora, l'odierna appellante sin dall'originario ricorso ha sostenuto il mancato rispetto dell'ordine di priorità delle fasi previsto dalla normativa di riferimento, sotto il profilo che, con la nota n.11055 , dopo i movimenti della fase B ed all'esito della stessa, è stata resa CP_5 nota la disponibilità di tre posti che sono stati assegnati in sede di conciliazione a docenti che avevano partecipato alla fase C in luogo di essere attribuiti a coloro che avevano parteci partecipato alla fase B, come la per quell'ambito territoriale. Parte_2
Dal canto suo, il ministero non contesta tale circostanza, peraltro documentale, limitandosi ad affermare che il trasferimento delle insegnanti , e Persona_1 Controparte_6
, altrettanto incontestabilmente partecipanti alla successiva fase C, era Persona_2 avvenuto a seguito di conciliazione, con una procedura valutata legittima.
Tale osservazione, tuttavia, non coglie nel segno: se pure è indiscutibile che la procedura di conciliazione sia legittima, la stessa avrebbe potuto portare all'assegnazione di una posizione alle tre partecipanti alla fase C solo “nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti” come recita il citato art.6 c.c.n.i., ovvero all'esito dell'assegnazione dei posti ai docenti partecipanti alla precedente fase B. Come puntualmente osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 23 novembre 2021
n.36356 - ed in altre decisioni relative ad analoghe fattispecie (cfr.: Cass. 20 gennaio 2023
n.1850, n.1849, n.1848; Cass. 25 ottobre 2022 n. 31537) - la pretesa della lavoratrice, finalizzata a ottenere la declaratoria della spettanza a sé di uno dei posti ancora disponibili in una sede della regione Sicilia durante e dopo la fase B dei trasferimenti interprovinciali, ha la natura propria di un'azione di adempimento, in quanto impostata per ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione delle graduatorie coerente con le regole di legge e della contrattazione collettiva che ne regolano l'attribuzione e che definiscono i conseguenti obblighi datoriali che si assumono non osservati.
In particolare, rispetto al caso concreto, la causa petendi consiste nella deduzione dell'inosservanza di regole della procedura di attribuzione del bene perseguito, in concreto pacificamente dedotta attraverso l'affermazione che erano state assunte, accogliendo le loro istanze di conciliazione, tre persone della fase C ad , mentre la ricorrente, ammessa CP_2 alla precedente fase B, non era stata utilmente selezionata. Ora, “poichè l'intero assetto normativo quale richiamato nella stessa sentenza di appello rende evidente che, sulla base del dato di fondo di cui al D.Lgs. n. 107 del 2015, art. 1, comma 108, è palese che i docenti di cui alle fasi A e B, in quanto come la ricorrente assunti prima dell'anno scolastico 2014/2015, avessero precedenza sui docenti della fase C” (così espressamente: Cass. 20 gennaio 2023 n.1848), grava sul datore di lavoro pubblico l'onere di provare che la procedura seguita è stata rispettosa di quanto previsto dal citato comma 108 e dal c.c.n.i., ovvero che i posti assegnati in sede di conciliazione erano stati previamente posti a disposizione dei docenti partecipanti alla
pagina 5 di 7 fase B, laddove, nella fattispecie in esame, il ministero nulla ha allegato o provato sul punto e risulta provato il contrario. Ciò in quanto se tale messa a disposizione vi fosse stata, la Parte_2 avrebbe ottenuto il trasferimento all'ambito di , richiesto tra le proprie preferenze, e – CP_2 almeno- un posto dei tre assegnati nel corso della fase C non sarebbe stato disponibile all'esito delle operazioni della fase B. Ogni altra questione è assorbita.
In conclusione, la sentenza del Tribunale di Milano n. 273/23 deve essere integralmente riformata, accertando il diritto dell'appellante al trasferimento interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017 alla provincia di , anche in soprannumero secondo l'ordine delle CP_2 preferenze espresse e del relativo punteggio, con condanna dell'amministrazione appellata all'adozione dei provvedimenti consequenziali in tal senso”. Nella situazione delineata in ricorso, la ricorrente si è trovata effettivamente nella condizione sopra descritta, di colei che, pur essendovi una concreta disponibilità di posti nella Provincia di
, oggetto della sua scelta in via prioritaria, non ha conseguito l'assegnazione a uno di CP_2 questi, diversamente assegnati a docenti con punteggio inferiore (nella specie, 15, 15 e 6) e collocazione nella fase di mobilità successiva alla sua (C rispetto a alla propria B, sottofase B 1).
Il diritto della predetta è stato pertanto leso in difetto di valida giustificazione ovvero margini di discrezionalità, che, quand'anche riconosciuti all'Amministrazione, non devono comunque risolversi nella violazione dei principi basilari di imparzialità e di buona amministrazione;
violazione, che, nel caso in esame, si ravvisa con riguardo non solo al tenore delle disposizioni sopra richiamate, ma anche al principio di scorrimento della graduatoria, violato nella sua declinazione principale, che è quella di attribuire la giusta preferenza ai docenti con punteggio superiore, non invertendo l'ordine con una collocazione deteriore rispetto ad altri con punteggio più basso.
Soffermandosi ulteriormente sulla scelta operata dal convenuto, non riveste valenza CP_1 dirimente l'intervenuta conciliazione con i docenti, assegnatari dei posti da cui invece la ricorrente è stata esclusa, dovendosi considerare la peculiarità dell'istituto che è un negozio di natura privatistica, non opponibile a terzi (art. 1372 c.c.) e non valevole nell'ambito della procedura di mobilità, ove si verifichino le distorsioni sopra descritte. Infine, il diritto riconosciuto alla ricorrente, nell'ambito territoriale richiesto, comporta l'assegnazione eventualmente anche in soprannumero. La natura della controversia, contrassegnata da interventi giurisprudenziali non sempre conformi e omogenei, giustifica la definizione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: accerta il diritto della ricorrente al trasferimento interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017 alla Provincia di anche in soprannumero, secondo l'ordine delle preferenze espresse CP_2 e del punteggio, e per l'effetto condanna l'Amministrazione resistente all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
compensa le spese di lite.
Monza 3.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. nr. 387 /2024 tra
) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, 3.4.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso per la ricorrente
[...]
l'avv. BERETTA DANIELE ANGELO in sost. avv.ti LIMBLICI e Parte_1
PALUMBO; nesso compare per il Controparte_2
.
[...]
Il difensore, su invito del giudice, procede alla discussione della causa, insiste nell'accoglimento del ricorso. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo,
c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 387/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti LIMBLICI GIUSEPPE e PALUMBO FRANCESCA e domicilio eletto in Indirizzo
Telematico
-ricorrente-
contro
Controparte_3
) con il patrocinio del funzionario delegato dott. CONTI
[...] P.IVA_1
GIAMPIEWRO e domicilio eletto in via Leonardo da Vinci 1 CP_2
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.2.2024, esponeva di Parte_1 essere insegnante di ruolo dal 2014, attualmente in servizio presso l'Istituto comprensivo Statale di Via Foscolo di Monza;
quale docente immessa in ruolo entro l'a.s. 2014/15, di aver partecipato per l'a.s. 2016/17 al piano straordinario di mobilità indetto con la L. 107/15 chiedendo il trasferimento interprovinciale e prendendo parte alla fase B, sottofase B.1 con un punteggio di 62 (+6 per il comune di ricongiungimento); di aver presentato domanda indicando tra le preferenze espresse 13 ambiti territoriali (tutti ricompresi nel territorio siciliano) e 16 istituti scolastici;
di aver appreso di non aver ottenuto il movimento richiesto;
di aver constatato che - all'esito delle operazioni di mobilità- in un ambito della provincia di richiesto in CP_2 domanda (Sicilia 003) erano residuati dei posti disponibili incomprensibilmente assegnati su conciliazione a docenti di fase C.
pagina 2 di 7 Deduceva pertanto la violazione del CCNL sulla mobilità, e in generale delle disposizioni, che regolano i trasferimenti del personale docente: in base alla previsione della legge 107/15, era stato avviato per l'anno scolastico 2016/2027 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. In base al dato normativo, il personale suddetto ha la possibilità di partecipare alle operazioni di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria al personale docente assunto nelle fasi B e C da GAE, e solo all'esito della fase B
– e nel corso della successiva fase C – si può procedere all'assegnazione in ambito nazionale sui posti residuati dalla fase precedente e previso soddisfacimento della domanda di cui alla fase precedente. Nel caso di specie, queste disposizioni non erano state osservate, risultando che in ambiti territoriali, indicati con priorità dalla ricorrente. erano stati assegnati posti a personale docente con punteggio inferiore, nonché partecipante a una fase successiva della mobilità. L'assegnazione della sede avrebbe dovuto seguire l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento e lo scorrimento in graduatoria. La procedura di mobilità suddivisa in varie fasi, comporta che i partecipanti a una fase successiva possano proporre domanda nel limite dei posti vacanti e disponibili residuati dalla fase precedente. Questi criteri non avevano avuto applicazione nei confronti della ricorrente, la quale aveva appreso che nell'ambito territoriale Sicilia 003 – – indicato tra le preferenze espresse in domanda, erano CP_2 residuati posti disponibili, non assegnati nelle varie fasi della mobilità, bensì attribuiti, a seguito di conciliazione, a docenti, che avevano partecipato alla successiva fase C, nonché dotati di punteggio inferiore a quello della ricorrente, i quali tuttavia avevano avuto un'assegnazione più favorevole. Emergeva altresì che i docenti interessati da tale assegnazione non erano state immesse in ruolo entro l'anno scolastico 2014/2015, avevano partecipato a una fase successiva e possedevano un punteggio inferiore a quello della ricorrente.
Se ciò era dipeso dallo strumento di assegnazione e ripartizione, costituito dal cd. algoritmo, utilizzato dall'Amministrazione, questo si era rivelato fallace, non solo perché non osservante delle illustrate disposizioni, ma anche perché non rispettoso del principio di scorrimento della graduatoria, determinando di fatto un trattamento più favorevole a soggetti titolari di punteggio inferiore, assegnati a sedi più vicine, diversamente da quelli titolari di punteggi superiori, destinati a sedi più lontane. Muovendo dal presupposto che l'assegnazione presso le sedi prioritariamente richieste, poteva essere effettuata anche in sovrannumero, la ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a essere trasferita in uno degli ambiti della Provincia di , con condanna del CP_2
convenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti. CP_1 Il Controparte_3
si è costituiva con memoria difensiva, nella quale chiedeva
[...] il rigetto del ricorso, assumendo la regolarità della procedura, avendo la mobilità straordinaria, relativa all'anno scolastico 2016/2017, comportato, con la prevista articolazione della procedura in più fasi, il trattamento di posizioni differenziate, individuate dal legislatore secondo i parametri di cui al CCNL mobilità 2016/2017. Era altresì legittima la procedura di conciliazione, che aveva interessato i tre docenti indicati da controparte, le quali avevano avuto esito positivo per la Provincia di . CP_2
La causa, chiamata all'udienza del 3.4.2025, previa verifica della regolare citazione dei controinteressati ai sensi del'art.102 c.p.c., in considerazione della natura documentale, veniva contestualmente discussa e decisa con pronuncia di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c..
pagina 3 di 7 Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto.
La questione prospettata è quella già resa oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, afferenti al tema delle assegnazioni dei docenti, che avevano partecipato al piano di mobilità straordinaria di cui all'art. 1 comma 108 legge 107/2015, con specifico riferimento alla mobilità prevista per l'anno scolastico 2016/2017, i quali si erano visti, nella individuazione della sede di destinazione, pretermessi rispetto a docenti muniti di punteggio inferiore, nonché appartenenti a una fase sottostante nell'ordine di quelle previste ed elencate dal CCNL sulla mobilità a.s. 2016/2017. E' questo il caso dell'odierna ricorrente, che si presenta analogo a quello affrontato e risolto dalla Corte di Appello di Milano con sentenza nr.816/2023, le cui argomentazioni si ritiene di dover condividere e testualmente si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.: “per quanto qui interessa, l'art. 1 comma 108 L. 107/2015 stabilisce che “Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 Aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal
nel limite dei posti di organico Controparte_4 dell'autonomia disponibili e autorizzati”. Poiché in materia di mobilità, un ruolo centrale è riservato dal legislatore alla contrattazione collettiva –ai sensi dell'art. 462 VII comma D. Lgs. 297/1994 – il riferimento è al c.c.n.i. 8 aprile 2016 - recepito da una ordinanza ministeriale in pari data - che disciplina compiutamente la fase della mobilità, distinguendo 4 sotto fasi. L'art. 6 (“fasi dei trasferimenti e dei passaggi”) al riguardo prevede quanto segue:
“1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi: (…) FASE B 1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti
e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A.
Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;
2. gli assunti nell'a. s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.
pagina 4 di 7 FASE C 1.Gli assunti nell'a. s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza “. Dalla lettura delle disposizioni appena riportate si ricava che l'intera procedura di mobilità è stata articolata in fasi successive, nel senso che ai docenti partecipanti ad una certa fase sono attribuiti i posti vacanti che residuano all'esito delle operazioni delle fasi precedenti. Ora, l'odierna appellante sin dall'originario ricorso ha sostenuto il mancato rispetto dell'ordine di priorità delle fasi previsto dalla normativa di riferimento, sotto il profilo che, con la nota n.11055 , dopo i movimenti della fase B ed all'esito della stessa, è stata resa CP_5 nota la disponibilità di tre posti che sono stati assegnati in sede di conciliazione a docenti che avevano partecipato alla fase C in luogo di essere attribuiti a coloro che avevano parteci partecipato alla fase B, come la per quell'ambito territoriale. Parte_2
Dal canto suo, il ministero non contesta tale circostanza, peraltro documentale, limitandosi ad affermare che il trasferimento delle insegnanti , e Persona_1 Controparte_6
, altrettanto incontestabilmente partecipanti alla successiva fase C, era Persona_2 avvenuto a seguito di conciliazione, con una procedura valutata legittima.
Tale osservazione, tuttavia, non coglie nel segno: se pure è indiscutibile che la procedura di conciliazione sia legittima, la stessa avrebbe potuto portare all'assegnazione di una posizione alle tre partecipanti alla fase C solo “nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti” come recita il citato art.6 c.c.n.i., ovvero all'esito dell'assegnazione dei posti ai docenti partecipanti alla precedente fase B. Come puntualmente osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 23 novembre 2021
n.36356 - ed in altre decisioni relative ad analoghe fattispecie (cfr.: Cass. 20 gennaio 2023
n.1850, n.1849, n.1848; Cass. 25 ottobre 2022 n. 31537) - la pretesa della lavoratrice, finalizzata a ottenere la declaratoria della spettanza a sé di uno dei posti ancora disponibili in una sede della regione Sicilia durante e dopo la fase B dei trasferimenti interprovinciali, ha la natura propria di un'azione di adempimento, in quanto impostata per ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione delle graduatorie coerente con le regole di legge e della contrattazione collettiva che ne regolano l'attribuzione e che definiscono i conseguenti obblighi datoriali che si assumono non osservati.
In particolare, rispetto al caso concreto, la causa petendi consiste nella deduzione dell'inosservanza di regole della procedura di attribuzione del bene perseguito, in concreto pacificamente dedotta attraverso l'affermazione che erano state assunte, accogliendo le loro istanze di conciliazione, tre persone della fase C ad , mentre la ricorrente, ammessa CP_2 alla precedente fase B, non era stata utilmente selezionata. Ora, “poichè l'intero assetto normativo quale richiamato nella stessa sentenza di appello rende evidente che, sulla base del dato di fondo di cui al D.Lgs. n. 107 del 2015, art. 1, comma 108, è palese che i docenti di cui alle fasi A e B, in quanto come la ricorrente assunti prima dell'anno scolastico 2014/2015, avessero precedenza sui docenti della fase C” (così espressamente: Cass. 20 gennaio 2023 n.1848), grava sul datore di lavoro pubblico l'onere di provare che la procedura seguita è stata rispettosa di quanto previsto dal citato comma 108 e dal c.c.n.i., ovvero che i posti assegnati in sede di conciliazione erano stati previamente posti a disposizione dei docenti partecipanti alla
pagina 5 di 7 fase B, laddove, nella fattispecie in esame, il ministero nulla ha allegato o provato sul punto e risulta provato il contrario. Ciò in quanto se tale messa a disposizione vi fosse stata, la Parte_2 avrebbe ottenuto il trasferimento all'ambito di , richiesto tra le proprie preferenze, e – CP_2 almeno- un posto dei tre assegnati nel corso della fase C non sarebbe stato disponibile all'esito delle operazioni della fase B. Ogni altra questione è assorbita.
In conclusione, la sentenza del Tribunale di Milano n. 273/23 deve essere integralmente riformata, accertando il diritto dell'appellante al trasferimento interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017 alla provincia di , anche in soprannumero secondo l'ordine delle CP_2 preferenze espresse e del relativo punteggio, con condanna dell'amministrazione appellata all'adozione dei provvedimenti consequenziali in tal senso”. Nella situazione delineata in ricorso, la ricorrente si è trovata effettivamente nella condizione sopra descritta, di colei che, pur essendovi una concreta disponibilità di posti nella Provincia di
, oggetto della sua scelta in via prioritaria, non ha conseguito l'assegnazione a uno di CP_2 questi, diversamente assegnati a docenti con punteggio inferiore (nella specie, 15, 15 e 6) e collocazione nella fase di mobilità successiva alla sua (C rispetto a alla propria B, sottofase B 1).
Il diritto della predetta è stato pertanto leso in difetto di valida giustificazione ovvero margini di discrezionalità, che, quand'anche riconosciuti all'Amministrazione, non devono comunque risolversi nella violazione dei principi basilari di imparzialità e di buona amministrazione;
violazione, che, nel caso in esame, si ravvisa con riguardo non solo al tenore delle disposizioni sopra richiamate, ma anche al principio di scorrimento della graduatoria, violato nella sua declinazione principale, che è quella di attribuire la giusta preferenza ai docenti con punteggio superiore, non invertendo l'ordine con una collocazione deteriore rispetto ad altri con punteggio più basso.
Soffermandosi ulteriormente sulla scelta operata dal convenuto, non riveste valenza CP_1 dirimente l'intervenuta conciliazione con i docenti, assegnatari dei posti da cui invece la ricorrente è stata esclusa, dovendosi considerare la peculiarità dell'istituto che è un negozio di natura privatistica, non opponibile a terzi (art. 1372 c.c.) e non valevole nell'ambito della procedura di mobilità, ove si verifichino le distorsioni sopra descritte. Infine, il diritto riconosciuto alla ricorrente, nell'ambito territoriale richiesto, comporta l'assegnazione eventualmente anche in soprannumero. La natura della controversia, contrassegnata da interventi giurisprudenziali non sempre conformi e omogenei, giustifica la definizione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: accerta il diritto della ricorrente al trasferimento interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017 alla Provincia di anche in soprannumero, secondo l'ordine delle preferenze espresse CP_2 e del punteggio, e per l'effetto condanna l'Amministrazione resistente all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
compensa le spese di lite.
Monza 3.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta
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