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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6369 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] c.f in Parte_2 C.F._2
proprio e quali genitori esercitanti la responsabilità genitoriale su nato a Persona_1
Prato (PO) il 29/08/2016, cf , elettivamente domiciliati in C.F._3
Montecatini Terme (PT) al Corso Matteotti 210 presso lo studio dell'avv.to FRANCESCO
MARIA MENICOCCI dal quale sono rappresentati e difesi unitamente all'avv. TINTORI
SAMUELA;
ATTORI
CONTRO
, rappresentante pro tempore, p.iva Controparte_1
, elettivamente domiciliato in PIAZZA SANTA MARIA NUOVA N. 1 P.IVA_1
FIRENZE, rappresentata e difesa dall'avv. LAURA BROGI;
CONVENUTA avente per OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa da intendersi in questa sede richiamate e trascritte, accogliere la domanda attrice e per l'effetto, accertata e dichiarata la civile responsabilità della convenuta per i fatti di causa, a) condannare la medesima Controparte_1
convenuta al risarcimento dei danni biologici e patrimoniali patiti e patiendi dal minore
[...]
e quindi al pagamento a favore della parte attrice della somma di euro Per_1 Persona_1
150.000,00 o di quella maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
procedimento, oltre interessi su detta somma al tasso legale ad anno erivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'errore medico fino al pagamento b) condannare la medesima convenuta al risarcimento dei parentali indiretti e riflessi sofferti in proprio dai genitori e e quindi al pagamento a favore delle suddette parti Parte_1 Parte_2
attrici e della somma di euro 25.000,00 ciascuno o di quella Parte_1 Parte_2
maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente procedimento, oltre interessi su detta somma al tasso legale ad anno e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'errore medico fino al pagamento. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i procedimenti (espressamente comprese le spese di CTU e CTP del procedimento di ATP RG
3798/2023) oltre Iva e Cpa come per Legge.
PARTE CONVENUTA: “in via principale, respingere le domande proposte dai ricorrenti in quanto infondate e, comunque, non provate;
in via subordinata, ridurre e limitare il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale richiesto dai ricorrenti Per_ e nei confronti dell' a quanto effettivamente Parte_2 Controparte_1
subito e che risulterà provato in corso di causa;
- in via ulteriormente subordinata, voglia accertare la congruità della somma omnicomprensiva di € 93.000,00 offerta dall'Azienda in via conciliativa, e limitare a ciò il risarcimento in favore dei Sigg.ri Persona_1 Pt_1
e . In ragione della congruità della somma offerta, l' convenuta
[...] Parte_2 CP_1
chiede che venga disposta la compensazione integrale delle spese del presente procedimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281 decies c.p.c. depositato il 30/05/2024 Pt_1
, in proprio e quali genitori di ha convenuto
[...] Parte_2 Persona_1
in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1
da loro asseritamente subiti in occasione del parto di Persona_1
In particolare, gli attori hanno esposto che in data 29 Agosto 2016 Parte_2
, ricoverata presso l'Ospedale Santo Stefano di Prato (PO) per portare a termine la sua
[...]
terza gravidanza, partoriva il figlio . Persona_1
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Tuttavia il neonato presentava sin da subito una ipotonia dell'arto superiore Dx che era
“in posizione addotta ed intraruotata”.
A seguito di accertamenti clinici, si rilevava che il minore era affetto da una ipocinesi dell'arto superiore destro derivante da stiramento del plesso brachiale omolaterale.
Proprio per questa ragione – e data l'insufficienza della fisioterapia nel recupero della piena funzionalità dell'arto - in data 27 Giugno 2017 il minore veniva ricoverato presso
AULSS Polesana Dipartimento di Neuroscienze UOC Neurochirurgia per essere sottoposto ad un intervento chirurgico.
Anche a seguito dell'intervento però si rilevava la scarsa ripresa funzionale, e si tentava quindi un trattamento con tossina botulinica eseguito in data 27 Marzo 2018.
Raggiunta una certa stabilità del quadro clinico del leso, i genitori sottoponevano il minore ad una valutazione medico legale dalla quale è emerso che durante l'espletamento del parto con apposizione di VE, la lesione subita dal minore non era un semplice stiramento quanto piuttosto una lacerazione del plesso brachiale comportante uno stato di invalidità permanente con conseguente lesione della sua integrità psicofisica.
In ragione di ciò i genitori adivano l'intestato Tribunale con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., ove si costituiva l'Azienda convenuta contestando la ricostruzione medicolegale dei ricorrenti. Esaurita la fase di consulenza tecnica preventiva le parti non addivenivano ad un accordo stragiudiziale e gli odierni attori – conseguentemente – instauravano il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'asserito errore medico.
Costituitasi con memoria del 23.12.2024 l' Controparte_1
contestava le risultanze della consulenza medico legale in particolare affermando che data la scarsità di informazioni provenienti dalla cartella clinica non fosse possibile ricostruire con certezza cosa fosse successo durante il parto, nonché evidenziavano come non fossero state individuate condotte alternative che i medici in sala parto avrebbero potuto tenere. In ogni caso contestavano la quantificazione dei danni nonché la loro prova da parte degli attori.
Concesse le memorie integrative di cui all'art 281 undecies c.4 c.p.c. all'udienza del
07.1.2025, la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per discussione orale
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
all'udienza del 10.06.2025 ove il giudice riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art
281 sexies c. 3 c.pc.
Orbene fatti non contestati della presente controversia sono sia la lesione riportata dal minore sia che la madre abbia partorito presso un Persona_1 Parte_2
nosocomio gestito dall'azienda convenuta. Nemmeno contestata – in modo specifico e puntuale – è stata la negligenza della condotta dei sanitari
Quello che invece viene contestato dall' convenuta – in merito di an della CP_1
fattispecie risarcitoria – è il profilo relativo al nesso causale. Dette contestazioni possono schematizzarsi in due macro aree: la prima afferisce all'insussistenza di un legame causale – adeguatamente motivato e logico secondo il criterio del più probabile che non – tra la condotta dei sanitari e le lesioni;
mentre la seconda afferisce alla mancata individuazione, da parte del collegio peritale in sede di ATP – di condotte alternative.
Orbene, analizzando la consulenza tecnica emerge che sebbene sia vero che “non è possibile stabilire esattamente cosa sia avvenuto durante il parto che possa avere determinato la lesione in oggetto” (cfr. p. 22 della Ctu allegata al ricorso) è parimenti vero che nel caso di specie debba ritenersi che la condotta dei sanitari sia stata la causa più probabile che non del danno.
Tale conclusione si giustifica in primo luogo alla luce dell'insufficiente e lacunosa tenuta della cartella clinica.
“In tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata
l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno” (Cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16737 del 17/06/2024).
Ora, nel caso di specie è proprio l'incompletezza della cartella clinica che non consente di dire con certezza assoluta cosa sia successo nel momento del parto. È infatti vero che a
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
fronte di lesioni della spalla come quella riportata da la letteratura scientifica Per_1
afferma che essa può “avvenire prima della espulsione per scivolamento della spalla posteriore oppure in conseguenza delle forze esercitata dalla spinta materna e dalle contrazioni” (cfr p. 28 della consulenza). Tuttavia, i sanitari – al fine di andare esenti da un addebito di responsabilità - avrebbero dovuto descrivere in modo dettagliato in cartella sia la diagnosi che le manovre effettuate. E ciò a maggior ragione nel caso di specie ove
[...]
era una paziente “a rischio di distocia di spalla per vari motivi: per Parte_2
precedente distocia di spalla (definita lieve e senza conseguenze vedi manuale sala parto pag
148 91), per peso e per presenza di diabete gestazionale” (cfr. . 27 della CTU).
La carenza di informazioni in cartella soprattutto con riferimento alla valutazione clinica al momento nel quale si decide di applicare la ventosa, all'indice di presentazione, al livello della parte presentata rendono pur rendendo impossibile ricostruire cosa sia avvenuto in sala parto, mettono in luce una condotta dei sanitari astrattamente idonea a provocare il danno.
Giova infatti evidenziare che– prendendo a riferimento il partogramma –a fronte del peso del neonato (di oltre 4,4kg) e in ragione del tipo di lesione del muscolo sternocleidomastoideo, lesione non sia spiegabile, facilmente, con un evento spontaneo in utero, quanto piuttosto con una errata tecnica nell'esecuzione del parto.
Deve quindi ritenersi sussistente un nesso di causalità tra la condotta dei medici e la lesione riportata da e ciò in forza sia della insufficiente tenuta della cartella clinica e Per_1
sia in ragione dei dati obiettivi come sopra riportati. Né può accogliersi l'osservazione secondo cui i consulenti non avrebbero individuato alternative per i sanitari, dato che l'impossibilità di ricostruire con precisone gli eventi del parto – in presenza di cause astrattamente idonee a determinare le lesioni riportate da – non consente Per_1
nemmeno di valutare le alternative a disposizione dei sanitari, le quali non vengono nemmeno puntualmente individuate dall'azienda convenuta.
Ritenuto quindi sussistente il legame causale tra il comportamento dei sanitari e la lesione riportata da , può passarsi alla valutazione del danno nel caso di specie. Per_1
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale occorre rilevare che gli errori medici oggetto della presente controversia hanno cagionato in come Parte_3
accertato dalla consulenza medicolegale disposte nel corso del giudizio, una “lesione temporanea e permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica incidenza negativa sulla attività quotidiane e su aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito”
(cfr. art. 138 7 settembre 2005, n. 209).
Tuttavia, prima di procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale subito da occorre premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione Persona_1
hanno affermato il principio in forza del quale “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che
è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.” (cfr. Cass. Civ. Sez. U,
Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).
Conseguentemente la liquidazione del danno alla salute deve essere integrale - cioè rappresentare una effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittime in conseguenza dell'illecito – ma al contempo deve evitare duplicazioni, cioè liquidare più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
inoltre, deve anche evitare sperequazioni, cioè trattare in modo analogo casi dissimili;
oppure liquidare in modo diverso danni simili.
Di ciò il giudice deve necessariamente tenere conto nella scelta del metodo equitativo che intende adottare in concreto ex art. 1226 c.c. e pertanto per poter liquidare un danno non
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
patrimoniale da lesione della salute, seguendo l'orientamento oggi prevalente della Suprema
Corte occorre fare riferimento al “metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona. Tale valore poi “può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27482 del
30/10/2018).
In tal senso questo Tribunale ritiene di applicare, secondo quanto affermato dalla
Suprema Corte, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che per un verso sono quelle a maggiore diffusione sul territorio nazionale e quindi rappresentano la media dei precedenti giurisprudenziali, e per altro consentono di meglio soddisfare le esigenze di integralità e non duplicazione del risarcimento sopra individuate. (v. Cass. Civ. Sent. 7/6/2011 n. 12408).
Ciò posto, in base alle risultanze della consulenza tecnica esperita nel corso del giudizio le conseguenze pregiudizievoli possono essere liquidate prendendo quali parametri un tasso di invalidità permanente pari al 17%, 60 giorni di invalidità temporanea ad un tasso del 50%, e 180 giorni di invalidità temporanea ad un tasso del 25%.
Inoltre, occorre osservare che la parte ha richiesto anche il risarcimento del danno da capacità lavorativa generica. Al riguardo occorre osservare che “in tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo,
è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico” (cfr. Cass. Civ. Sez.
3 - , Ordinanza n. 12605 del 10/05/2023).
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Considerata la peculiarità del danno neonatale quindi il pregiudizio – attualmente apprezzabile - subito da e quello c.d. della "cenestesi lavorativa", che consiste nella Per_1
maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Esso “si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12572 del 22/05/2018) e giustifica nel caso di specie l'incremento della somma a titolo di personalizzazione del danno, nel massimo tabellare (42% del danno biologico).
Pertanto, si stima equa quale ristoro del pregiudizio del danno non patrimoniale complessivamente considerato la somma di €111.292,00, oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
Devono invece essere risarcite le spese mediche in quanto congrue e necessarie per un valore di €203,20 ed anche in questo caso oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
Infine, quanto alle spese di consulenze tecniche di parte, come ha rilevato la giurisprudenza di legittimità esse hanno natura di allegazione difensiva tecnica, e rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate quali esborsi ex art. 92 c.p.c.
(cfr. Cass., civ. sez. II, 18 maggio 2015, n. 10173).
In ultimo, resta da analizzare la domanda di risarcimento dei danni riflessi svolta dai genitori di . Per_1
Al riguardo è opportuno osservare che la Suprema Corte ha da tempo affermato il principio secondo cui “Nel caso in cui dall'illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale) derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto
"iure proprio" dai genitori va risarcito come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle S.U. della Cassazione (nelle sentenze n. 9556 del 2002 e n. 26972 del 2008) come principio informatore della materia;
tale risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cod. civ.), tenendosi conto che anche per il danno morale il
8 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
risarcimento deve essere integrale e tanto più elevato quanto maggiore é la lesione che determina la doverosità dell'assistenza familiare e il sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso.” (Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n.469/2009).
Ne consegue quindi che data la lesione accertata in capo a , deve essere Per_1
risarcito il danno non patrimoniale iure proprio anche in favore dei genitori.
Detto danno deve essere risarcito secondo le specifiche tabelle elaborate dal Tribunale di Roma nel 2023 e in ragione di ciò si stima equa – alla luce della percentuale di invalidità permanente riportata da , quale ristoro del pregiudizio del danno non patrimoniale Per_1 complessivamente considerato la somma di € 25.000,00 per ciascun genitore, oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico della convenuta e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore degli attori, in solido, in complessivi €14.000,00, per onorari di avvocato, di cui €
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, €5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.150,00per la fase decisoria, oltre € 2.616,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in sede di ATP, definitivamente a carico della convenuta e ne ordina la rifusione in favore degli attori, ove da questi anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e contro Parte_1 Parte_2 Persona_1
: Controparte_1
1. Accoglie le domande risarcitorie proposte da Parte_1
e contro Parte_2 Persona_1 Controparte_1
per le motivazioni esposte in parte narrativa;
[...]
9 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
2. E per l'effetto condanna al Controparte_1
pagamento in favore di e , in solido, quali Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale su della complessiva Persona_1 somma di € 111.292,00, oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento
3. E per l'effetto condanna al Controparte_1
pagamento in favore di , della complessiva Parte_1 Parte_2 somma di € 25.000,00 ciascuno oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento
4. E per l'effetto condanna al Controparte_1
pagamento in favore di e , in solido, quali Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale su ella complessiva Persona_1 somma di €203,20 oltre interessi sulla sorte capitale, dalla data della domanda di atp sino a soddisfo;
5. condanna al pagamento in favore Controparte_1
di e , in solido, delle spese di lite che Parte_1 Parte_2
quantifica in €14.000,00, per onorari di avvocato, oltre € 2.616,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
6. Pone le spese ed onorari della C.T.U., liquidata in sede di atp, definitivamente a carico della convenuta e ne ordina la refusione agli attori.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 16/06/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6369 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] c.f in Parte_2 C.F._2
proprio e quali genitori esercitanti la responsabilità genitoriale su nato a Persona_1
Prato (PO) il 29/08/2016, cf , elettivamente domiciliati in C.F._3
Montecatini Terme (PT) al Corso Matteotti 210 presso lo studio dell'avv.to FRANCESCO
MARIA MENICOCCI dal quale sono rappresentati e difesi unitamente all'avv. TINTORI
SAMUELA;
ATTORI
CONTRO
, rappresentante pro tempore, p.iva Controparte_1
, elettivamente domiciliato in PIAZZA SANTA MARIA NUOVA N. 1 P.IVA_1
FIRENZE, rappresentata e difesa dall'avv. LAURA BROGI;
CONVENUTA avente per OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa da intendersi in questa sede richiamate e trascritte, accogliere la domanda attrice e per l'effetto, accertata e dichiarata la civile responsabilità della convenuta per i fatti di causa, a) condannare la medesima Controparte_1
convenuta al risarcimento dei danni biologici e patrimoniali patiti e patiendi dal minore
[...]
e quindi al pagamento a favore della parte attrice della somma di euro Per_1 Persona_1
150.000,00 o di quella maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
procedimento, oltre interessi su detta somma al tasso legale ad anno erivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'errore medico fino al pagamento b) condannare la medesima convenuta al risarcimento dei parentali indiretti e riflessi sofferti in proprio dai genitori e e quindi al pagamento a favore delle suddette parti Parte_1 Parte_2
attrici e della somma di euro 25.000,00 ciascuno o di quella Parte_1 Parte_2
maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente procedimento, oltre interessi su detta somma al tasso legale ad anno e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'errore medico fino al pagamento. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i procedimenti (espressamente comprese le spese di CTU e CTP del procedimento di ATP RG
3798/2023) oltre Iva e Cpa come per Legge.
PARTE CONVENUTA: “in via principale, respingere le domande proposte dai ricorrenti in quanto infondate e, comunque, non provate;
in via subordinata, ridurre e limitare il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale richiesto dai ricorrenti Per_ e nei confronti dell' a quanto effettivamente Parte_2 Controparte_1
subito e che risulterà provato in corso di causa;
- in via ulteriormente subordinata, voglia accertare la congruità della somma omnicomprensiva di € 93.000,00 offerta dall'Azienda in via conciliativa, e limitare a ciò il risarcimento in favore dei Sigg.ri Persona_1 Pt_1
e . In ragione della congruità della somma offerta, l' convenuta
[...] Parte_2 CP_1
chiede che venga disposta la compensazione integrale delle spese del presente procedimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281 decies c.p.c. depositato il 30/05/2024 Pt_1
, in proprio e quali genitori di ha convenuto
[...] Parte_2 Persona_1
in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1
da loro asseritamente subiti in occasione del parto di Persona_1
In particolare, gli attori hanno esposto che in data 29 Agosto 2016 Parte_2
, ricoverata presso l'Ospedale Santo Stefano di Prato (PO) per portare a termine la sua
[...]
terza gravidanza, partoriva il figlio . Persona_1
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Tuttavia il neonato presentava sin da subito una ipotonia dell'arto superiore Dx che era
“in posizione addotta ed intraruotata”.
A seguito di accertamenti clinici, si rilevava che il minore era affetto da una ipocinesi dell'arto superiore destro derivante da stiramento del plesso brachiale omolaterale.
Proprio per questa ragione – e data l'insufficienza della fisioterapia nel recupero della piena funzionalità dell'arto - in data 27 Giugno 2017 il minore veniva ricoverato presso
AULSS Polesana Dipartimento di Neuroscienze UOC Neurochirurgia per essere sottoposto ad un intervento chirurgico.
Anche a seguito dell'intervento però si rilevava la scarsa ripresa funzionale, e si tentava quindi un trattamento con tossina botulinica eseguito in data 27 Marzo 2018.
Raggiunta una certa stabilità del quadro clinico del leso, i genitori sottoponevano il minore ad una valutazione medico legale dalla quale è emerso che durante l'espletamento del parto con apposizione di VE, la lesione subita dal minore non era un semplice stiramento quanto piuttosto una lacerazione del plesso brachiale comportante uno stato di invalidità permanente con conseguente lesione della sua integrità psicofisica.
In ragione di ciò i genitori adivano l'intestato Tribunale con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., ove si costituiva l'Azienda convenuta contestando la ricostruzione medicolegale dei ricorrenti. Esaurita la fase di consulenza tecnica preventiva le parti non addivenivano ad un accordo stragiudiziale e gli odierni attori – conseguentemente – instauravano il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'asserito errore medico.
Costituitasi con memoria del 23.12.2024 l' Controparte_1
contestava le risultanze della consulenza medico legale in particolare affermando che data la scarsità di informazioni provenienti dalla cartella clinica non fosse possibile ricostruire con certezza cosa fosse successo durante il parto, nonché evidenziavano come non fossero state individuate condotte alternative che i medici in sala parto avrebbero potuto tenere. In ogni caso contestavano la quantificazione dei danni nonché la loro prova da parte degli attori.
Concesse le memorie integrative di cui all'art 281 undecies c.4 c.p.c. all'udienza del
07.1.2025, la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per discussione orale
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
all'udienza del 10.06.2025 ove il giudice riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art
281 sexies c. 3 c.pc.
Orbene fatti non contestati della presente controversia sono sia la lesione riportata dal minore sia che la madre abbia partorito presso un Persona_1 Parte_2
nosocomio gestito dall'azienda convenuta. Nemmeno contestata – in modo specifico e puntuale – è stata la negligenza della condotta dei sanitari
Quello che invece viene contestato dall' convenuta – in merito di an della CP_1
fattispecie risarcitoria – è il profilo relativo al nesso causale. Dette contestazioni possono schematizzarsi in due macro aree: la prima afferisce all'insussistenza di un legame causale – adeguatamente motivato e logico secondo il criterio del più probabile che non – tra la condotta dei sanitari e le lesioni;
mentre la seconda afferisce alla mancata individuazione, da parte del collegio peritale in sede di ATP – di condotte alternative.
Orbene, analizzando la consulenza tecnica emerge che sebbene sia vero che “non è possibile stabilire esattamente cosa sia avvenuto durante il parto che possa avere determinato la lesione in oggetto” (cfr. p. 22 della Ctu allegata al ricorso) è parimenti vero che nel caso di specie debba ritenersi che la condotta dei sanitari sia stata la causa più probabile che non del danno.
Tale conclusione si giustifica in primo luogo alla luce dell'insufficiente e lacunosa tenuta della cartella clinica.
“In tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata
l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno” (Cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16737 del 17/06/2024).
Ora, nel caso di specie è proprio l'incompletezza della cartella clinica che non consente di dire con certezza assoluta cosa sia successo nel momento del parto. È infatti vero che a
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fronte di lesioni della spalla come quella riportata da la letteratura scientifica Per_1
afferma che essa può “avvenire prima della espulsione per scivolamento della spalla posteriore oppure in conseguenza delle forze esercitata dalla spinta materna e dalle contrazioni” (cfr p. 28 della consulenza). Tuttavia, i sanitari – al fine di andare esenti da un addebito di responsabilità - avrebbero dovuto descrivere in modo dettagliato in cartella sia la diagnosi che le manovre effettuate. E ciò a maggior ragione nel caso di specie ove
[...]
era una paziente “a rischio di distocia di spalla per vari motivi: per Parte_2
precedente distocia di spalla (definita lieve e senza conseguenze vedi manuale sala parto pag
148 91), per peso e per presenza di diabete gestazionale” (cfr. . 27 della CTU).
La carenza di informazioni in cartella soprattutto con riferimento alla valutazione clinica al momento nel quale si decide di applicare la ventosa, all'indice di presentazione, al livello della parte presentata rendono pur rendendo impossibile ricostruire cosa sia avvenuto in sala parto, mettono in luce una condotta dei sanitari astrattamente idonea a provocare il danno.
Giova infatti evidenziare che– prendendo a riferimento il partogramma –a fronte del peso del neonato (di oltre 4,4kg) e in ragione del tipo di lesione del muscolo sternocleidomastoideo, lesione non sia spiegabile, facilmente, con un evento spontaneo in utero, quanto piuttosto con una errata tecnica nell'esecuzione del parto.
Deve quindi ritenersi sussistente un nesso di causalità tra la condotta dei medici e la lesione riportata da e ciò in forza sia della insufficiente tenuta della cartella clinica e Per_1
sia in ragione dei dati obiettivi come sopra riportati. Né può accogliersi l'osservazione secondo cui i consulenti non avrebbero individuato alternative per i sanitari, dato che l'impossibilità di ricostruire con precisone gli eventi del parto – in presenza di cause astrattamente idonee a determinare le lesioni riportate da – non consente Per_1
nemmeno di valutare le alternative a disposizione dei sanitari, le quali non vengono nemmeno puntualmente individuate dall'azienda convenuta.
Ritenuto quindi sussistente il legame causale tra il comportamento dei sanitari e la lesione riportata da , può passarsi alla valutazione del danno nel caso di specie. Per_1
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Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale occorre rilevare che gli errori medici oggetto della presente controversia hanno cagionato in come Parte_3
accertato dalla consulenza medicolegale disposte nel corso del giudizio, una “lesione temporanea e permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica incidenza negativa sulla attività quotidiane e su aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito”
(cfr. art. 138 7 settembre 2005, n. 209).
Tuttavia, prima di procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale subito da occorre premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione Persona_1
hanno affermato il principio in forza del quale “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che
è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.” (cfr. Cass. Civ. Sez. U,
Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).
Conseguentemente la liquidazione del danno alla salute deve essere integrale - cioè rappresentare una effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittime in conseguenza dell'illecito – ma al contempo deve evitare duplicazioni, cioè liquidare più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
inoltre, deve anche evitare sperequazioni, cioè trattare in modo analogo casi dissimili;
oppure liquidare in modo diverso danni simili.
Di ciò il giudice deve necessariamente tenere conto nella scelta del metodo equitativo che intende adottare in concreto ex art. 1226 c.c. e pertanto per poter liquidare un danno non
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patrimoniale da lesione della salute, seguendo l'orientamento oggi prevalente della Suprema
Corte occorre fare riferimento al “metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona. Tale valore poi “può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27482 del
30/10/2018).
In tal senso questo Tribunale ritiene di applicare, secondo quanto affermato dalla
Suprema Corte, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che per un verso sono quelle a maggiore diffusione sul territorio nazionale e quindi rappresentano la media dei precedenti giurisprudenziali, e per altro consentono di meglio soddisfare le esigenze di integralità e non duplicazione del risarcimento sopra individuate. (v. Cass. Civ. Sent. 7/6/2011 n. 12408).
Ciò posto, in base alle risultanze della consulenza tecnica esperita nel corso del giudizio le conseguenze pregiudizievoli possono essere liquidate prendendo quali parametri un tasso di invalidità permanente pari al 17%, 60 giorni di invalidità temporanea ad un tasso del 50%, e 180 giorni di invalidità temporanea ad un tasso del 25%.
Inoltre, occorre osservare che la parte ha richiesto anche il risarcimento del danno da capacità lavorativa generica. Al riguardo occorre osservare che “in tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo,
è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico” (cfr. Cass. Civ. Sez.
3 - , Ordinanza n. 12605 del 10/05/2023).
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Considerata la peculiarità del danno neonatale quindi il pregiudizio – attualmente apprezzabile - subito da e quello c.d. della "cenestesi lavorativa", che consiste nella Per_1
maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Esso “si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12572 del 22/05/2018) e giustifica nel caso di specie l'incremento della somma a titolo di personalizzazione del danno, nel massimo tabellare (42% del danno biologico).
Pertanto, si stima equa quale ristoro del pregiudizio del danno non patrimoniale complessivamente considerato la somma di €111.292,00, oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
Devono invece essere risarcite le spese mediche in quanto congrue e necessarie per un valore di €203,20 ed anche in questo caso oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
Infine, quanto alle spese di consulenze tecniche di parte, come ha rilevato la giurisprudenza di legittimità esse hanno natura di allegazione difensiva tecnica, e rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate quali esborsi ex art. 92 c.p.c.
(cfr. Cass., civ. sez. II, 18 maggio 2015, n. 10173).
In ultimo, resta da analizzare la domanda di risarcimento dei danni riflessi svolta dai genitori di . Per_1
Al riguardo è opportuno osservare che la Suprema Corte ha da tempo affermato il principio secondo cui “Nel caso in cui dall'illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale) derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto
"iure proprio" dai genitori va risarcito come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle S.U. della Cassazione (nelle sentenze n. 9556 del 2002 e n. 26972 del 2008) come principio informatore della materia;
tale risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cod. civ.), tenendosi conto che anche per il danno morale il
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risarcimento deve essere integrale e tanto più elevato quanto maggiore é la lesione che determina la doverosità dell'assistenza familiare e il sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso.” (Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n.469/2009).
Ne consegue quindi che data la lesione accertata in capo a , deve essere Per_1
risarcito il danno non patrimoniale iure proprio anche in favore dei genitori.
Detto danno deve essere risarcito secondo le specifiche tabelle elaborate dal Tribunale di Roma nel 2023 e in ragione di ciò si stima equa – alla luce della percentuale di invalidità permanente riportata da , quale ristoro del pregiudizio del danno non patrimoniale Per_1 complessivamente considerato la somma di € 25.000,00 per ciascun genitore, oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico della convenuta e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore degli attori, in solido, in complessivi €14.000,00, per onorari di avvocato, di cui €
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, €5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.150,00per la fase decisoria, oltre € 2.616,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in sede di ATP, definitivamente a carico della convenuta e ne ordina la rifusione in favore degli attori, ove da questi anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e contro Parte_1 Parte_2 Persona_1
: Controparte_1
1. Accoglie le domande risarcitorie proposte da Parte_1
e contro Parte_2 Persona_1 Controparte_1
per le motivazioni esposte in parte narrativa;
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2. E per l'effetto condanna al Controparte_1
pagamento in favore di e , in solido, quali Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale su della complessiva Persona_1 somma di € 111.292,00, oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento
3. E per l'effetto condanna al Controparte_1
pagamento in favore di , della complessiva Parte_1 Parte_2 somma di € 25.000,00 ciascuno oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento
4. E per l'effetto condanna al Controparte_1
pagamento in favore di e , in solido, quali Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale su ella complessiva Persona_1 somma di €203,20 oltre interessi sulla sorte capitale, dalla data della domanda di atp sino a soddisfo;
5. condanna al pagamento in favore Controparte_1
di e , in solido, delle spese di lite che Parte_1 Parte_2
quantifica in €14.000,00, per onorari di avvocato, oltre € 2.616,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
6. Pone le spese ed onorari della C.T.U., liquidata in sede di atp, definitivamente a carico della convenuta e ne ordina la refusione agli attori.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 16/06/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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