Articolo 7 della Legge 11 febbraio 1952, n. 75
Articolo 6Articolo 8
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18 marzo 1952
Art. 7.
Per le navi che approdano nel punto franco o che ne partono saranno applicate le disposizioni del capo II, titolo II, della legge doganale concernente i manifesti.
Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto, da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate ai rimanere a bordo.
Agli effetti delle stesse disposizioni le navi provenienti dal punto franco di Napoli sono considerate presso gli altri porti dello Stato come provenienti direttamente dall'estero.
Entrata in vigore il 18 marzo 1952