Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5591 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6524/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria
Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6524/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di opposizione ad avviso di accertamento ex art. 1 co
792 L. 160/19 e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosa Capuozzo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Quarto (Na), alla Via Masullo 3/a in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ) in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rapp.to e difeso, in virtù di determina N. 455 del 27.03.2024, nonché di procura speciale del 27.03.2024 in atti dall'Avv. Prof. Maurizia Venezia e dall'Avv. Prof. Riccardo E. Di Vizio, e con loro elett.te dom.to presso il loro domicilio digitale costituito dalla casella pec e Email_1
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OPPOSTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, l'opponente in epigrafe impugnava l'avviso di accertamento ex art.1, co. 792, l. 160/2019
L'opponente esponeva, in fatto, di essere proprietario/assegnatario dell'immobile sito in Quarto (Na), alla Via Dorando Pietri n. 12 al quale è legato un box quale sua pertinenza, distinto al Catasto del Comune di Quarto
(Na), al foglio 14-particella 255-sub 13-mq 30; e che fin dal primo momento in cui il aveva consegnato le chiavi dei box quali Controparte_1 pertinenze di immobili venduti/assegnati ai privati, non aveva mai avanzato alcuna richiesta di pagamento di eventuali canoni per l'utilizzo degli stessi, né tantomeno i canoni erano mai stati quantificati.
In diritto, l'opponente eccepiva: 1) il difetto dei requisiti dell'avviso di accertamento ex art.1, co. 792, l. 160/2019 lett. A;
2) il difetto del titolo esecutivo;
3) l'inesistenza del titolo esecutivo;
4) la nullità dell'avviso di accertamento;
5) la prescrizione e mancata osservanza degli obblighi procedurali.
In conclusione, l'opponente chiedeva: “in via preliminare: -disporre
l'immediata sospensione del provvedimento opposto Prot. 5713 del
19.2.2024; -dichiarare l'illegittimità del provvedimento opposto Prot. 5713 del 19.2.2024, per difetto di motivazione. nel merito: -annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato per i motivi espressi nel corpo dell'atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, in qualità di Avvocato Antistatario. in via subordinata -in caso di mancato accoglimento, chiede ammettersi la prescrizione dei crediti delle annualità dal 2004 al 2019, in virtù del fatto che la prima richiesta da parte del
è stata avanzata solo nell'anno 2019; in alternativa, l'applicarsi CP_1 della previsione ex art. 2948 c.c.; -il rigetto delle richieste creditorie per gli anni dal 2004 al 2007, per la mancata osservanza delle procedure previste”
Si costituiva il che, contestando l'avverso dedotto in Controparte_1 giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conferma dell'impugnata ingiunzione. In via subordinata, il Comune chiedeva accertarsi e dichiararsi l'occupazione sine titulo dell'immobile comunale
(box) sito in Quarto alla Via Dorando Pietri n. 12, censito al foglio 14- particella 255-sub 13-mq 30 da parte dell'opponente, a far data dall'anno
- 2 - 2003, condannando la stessa al pagamento in suo favore, a titolo di indennità per detta occupazione sine titulo dall'anno 2003 sino all'effettivo rilascio, di una somma determinata in misura corrispondente al valore locativo medio del cespite immobiliare eventualmente parametrata ai dati OMI, moltiplicata per ciascuna mensilità di abusiva occupazione dall'anno 2003 sino all'effettivo rilascio, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU o ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino all'effettivo soddisfo
Accolta l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato, ritenuta superflua l'istruttoria, trattandosi in buona misura di controversia di natura documentale, il Giudice, concessi i termini di cui all'art 189 c.p.c., rinviava la causa all'udienza dell'8/05/2025 per la decisione. In tale udienza, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., il Giudice riservava in decisione la causa.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'opposizione è fondata e, per tale ragione, va accolta
La controversia in esame affonda le sue radici nell'anno 2003, quando il ha acquisito la proprietà di alcuni immobili, fra cui quello Controparte_1 per cui è causa, in virtù di un atto di cessione gratuita proveniente dall'Agenzia del Demanio (atto n.r.333 del 22-12-2003). Tali beni sono stati precedentemente trasferiti allo Stato tramite un atto pubblico amministrativo, in conformità alla Legge n. 219 del 14 maggio 1981, che prevedeva interventi a favore delle popolazioni colpite dai terremoti del novembre 1980 e febbraio
1981. Successivamente detti immobili sono stati inclusi nel patrimonio indisponibile dello Stato e, in seguito, del , in virtù della Controparte_1 loro destinazione a fini di pubblica utilità. Tali alloggi sono stati assegnati dall'Intendenza di Finanza ai senza tetto a seguito degli eventi sismici e del bradisismo del 23-11- 1980, mediante la sottoscrizione di verbali di consegna, con esclusione, però, dei magazzini e autorimesse che sarebbero stati in seguito occupati sine titulo dagli assegnatari degli immobili. Ed infatti, nei verbali di consegna degli alloggi, le rimesse e i magazzini sono stati espressamente esclusi dalla consegna (nel verbale di consegna si legge:
“Prendo atto che dalla consegna restano esclusi i box garage e le cantinole esistenti nel fabbricato fino a quando l'Amministrazione del Demanio non ne avrà determinato le modalità di utilizzazione ed il relativo canone”). Infine, le pertinenze in esame sono state, poi, oggetto del Piano di dismissione e
- 3 - valorizzazione dei beni comunali approvato con delibera di C.C. n. 32 del
2009.
Sulla scorta di tali brevi premesse di fatto, utili a comprendere il contesto nel quale è maturata l'impugnata ingiunzione, occorre, ora analizzare il merito della controversia, precisando, sin da subito, che l'oggetto della contesa è la sussistenza del credito fatto valere dalla Pubblica Amministrazione tramite il proprio potere di autotutela esecutiva, credito qualificabile come risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un immobile.
Per ciò che concerne i motivi di opposizione da 1 a 4, essi, in buona misura, muovono dal comune presupposto secondo cui il non Controparte_1 avrebbe potuto utilizzare l'avviso di accertamento ex art.1, co. 792, l.
160/2019 lett. A, privo dei requisiti essenziali, difettando il titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e le relative motivazioni, nonché la certezza del credito richiesto.
Orbene, l'avviso di accertamento esecutivo è stato introdotto dall'art. 1, comma 792, Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che ha previsto per gli enti locali la possibilità di adottare a decorrere dal 1 gennaio del 2020 per il recupero dei tributi e più in generale dell'entrate patrimoniali dell'ente un atto impoesattivo, che cumula in un unico provvedimento la fase dell'accertamento e quella dell'intimazione ad adempiere entro il termine previsto per la presentazione del ricorso o, per le entrate patrimoniali entro il termine di sessanta giorni dalla notifica. In particolare, l'atto impoesattivo deve contenere: la espressa indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo
“idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari” e l'indicazione del soggetto che, alla scadenza del termine per adempiere, provvederà in concreto alla riscossione delle somme indicate nel titolo. Una volta decorso il termine per impugnare l'atto, o quello di sessanta giorni, lo stesso acquista l'efficacia di titolo esecutivo (salvo il caso previsto dal comma 794: e cioè che l'importo da recuperare sia pari o inferiore ad euro 10,00), «senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale». Decorso l'ulteriore termine di trenta giorni, la riscossione delle somme è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata ovvero agli stessi Enti e ai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.lgs. 446/1997 che sono legittimati ad avvalersi della procedura di riscossione a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con la sola esplicita esclusione della fattispecie prevista all'art. 48-bis. Pertanto, l'idoneità dell'avviso di accertamento ad acquisire efficacia di titolo esecutivo comporta che il credito
- 4 - debba presentare i requisiti previsti dall'art 474 c.p.c., ovvero debba risultare certo, liquido ed esigibile.
Orbene, nel caso di specie, il credito di cui all'avviso di accertamento esecutivo si fonda sulla pretesa risarcitoria avanzata dal sul CP_1 CP_1 presupposto del mancato godimento dell'immobile (box) occupato abusivamente dall'opponente determinato, a dire dell'opposto, sulla base dei valori OMI (Agenzia delle Entrate). Parte opposta non ha fornito indicazioni certe e dettagliate circa i criteri di calcolo dell'indennità richiesta mediante atti normativi e regolamentari.
Il credito, di natura risarcitoria (e non sanzionatoria), non è, dunque, certo, né esigibile, pertanto, il ricorso all' ingiunzione ex art. 1, comma 792, Legge 27 dicembre 2019 n. 160 appare illegittimo per carenza di potere di autoaccertamento della P.A.
Come nel caso dell'ingiunzione fiscale, infatti, il recupero coattivo non è ammesso con riguardo al preteso pagamento dell'indennità per l'occupazione illegittima di immobile abusivo, laddove, semmai, solo l'esistenza di un'obbligazione di pagamento di canoni di concessione avrebbe potuto costituire oggetto dell'impugnata ingiunzione;
mentre, l'occupazione abusiva del bene in parola, costituendo un vero e proprio illecito di natura extracontrattuale, non integra un fatto predeterminato dal quale potersi accertarsi ipso facto, l'an e il quantum dovuto dal trasgressore (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 15.6.2000, n. 8162).
Tuttavia, si deve ritenere che, analogamente a quanto previsto per l'ingiunzione fiscale RD 639/1910, la natura di atto complesso con efficacia accertativa della pretesa erariale e funzione di atto di invito al pagamento diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale, che il thema decidendum di tale controversia non si esaurisca nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela (sicché sarebbe inammissibile, per difetto di interesse, un'opposizione ad ingiunzione proposta deducendo unicamente il difetto dei presupposti per l'adozione di essa oppure vizi relativi ai requisiti di forma- contenuto dell'atto: così Cass. 20/06/2016, n. 12674), ma si estende necessariamente all'accertamento sul merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A. In altre parole, l'opposizione all'atto impoesattivo come per
- 5 - l'ingiunzione ex RD 639/1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge comunque, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito.
Si deve tener conto, peraltro, che, nella controversia in esame, il CP_1
ha chiesto, in via subordinata, l'accertamento del credito azionato,
[...] motivo per cui vieppiù s'impone la necessità di scendere nel merito della pretesa avanzata, sul presupposto che incontestata, nonché documentalmente provata è l'occupazione dell'immobile de quo in carenza di titolo. E', infatti, la stessa opponente che eccepisce la mancanza di un contratto di locazione intercorrente tra le parti in causa, ed è noto che nei contratti con P.A. è imposta la forma scritta ad substantiam con conseguente inammissibilità di una conclusione del contratto per fatti concludenti. Inoltre, come emerge dagli atti, nei verbali di consegna degli alloggi, i box, garage e le cantinole furono espressamente esclusi dalla consegna (“Prendo atto che dalla consegna restano esclusi i box garage e le cantinole esistenti nel fabbricato fino a quando l'Amministrazione del Demanio non ne avrà determinato le modalità di utilizzazione ed il relativo canone”).
Passando, quindi, al merito della controversia, va evidenziato che, nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno risarcibile non può essere identificato nel c.d. danno-evento, cioè nella mera lesione dell'interesse protetto dall'ordinamento, ma ciò che rileva ai fini risarcitori è il c.d. danno- conseguenza (Cass. n. 13071/2018), che deve essere allegato e provato (Cass.
SU n. 26972/2008). Ne deriva che il danno da occupazione senza titolo non può rientrare nella categoria del danno in re ipsa;
poiché ciò snaturerebbe la funzione del risarcimento, che sarebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, al fine di eliminare gli effetti della condotta illecita, secondo la funzione riparatoria tipica del risarcimento del danno, ma quale punizione per un comportamento lesivo. È stato stabilito, quindi, che nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 26972 del
2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-
- 6 - conseguenza, che deve essere allegato e provato. Conseguentemente il danno da occupazione sine titulo, siccome particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. n.
13071/2018). Se da un lato, pertanto, non si deve escludere il ricorso alla prova per presunzioni - che costituiscono una prova piena alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva – dall'altro lato tale alleggerimento dell'onere probatorio non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. 7280/2021).
Tali assunti risultano in sostanza confermati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sentenza n. 33645/2022), che hanno precisato che la locuzione danno in re ipsa va sostituita con quella di danno presunto o danno normale, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. n. 39/2021; n. 4936/2022; n.
12865/2022). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, risponde pienamente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. Le
Sezioni Unite, partendo dalla differenza con l'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, ribadiscono che “nella comune fattispecie di occupazione abusiva immobile è al contrario richiesta, come si è visto,
l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento.
L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato
- 7 - dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa.
Sulla base di tali considerazioni le Sezioni Unite hanno stabilito i seguenti principi di diritto: nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Non può prescindersi, dunque, dall'allegazione della specifica modalità di godimento del bene impedita dall'altrui occupazione, atteso che “il non uso”, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria. Pertanto, il proprietario che agisce per il risarcimento dall'occupazione senza titolo dovrà allegare la perdita della concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento: a tali condizioni, il danno emergente è presunto e, quindi, pur, se non provato nel suo specifico ammontare (e non efficacemente contestato dal convenuto), può essere liquidato in via equitativa dal Giudice (se del caso, adottando come parametro il canone di locazione di mercato).
- 8 - Tanto chiarito, la domanda del deve essere rigettata. Controparte_1
Se, come detto, il danno non deve intendersi come danno in re ipsa, ma come danno presunto o normale, con l'onere, comunque, per la parte che lo richiede di allegare specifiche circostanze dalle quali desumere la perdita di una concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante la concessione del godimento del bene ad altri dietro corrispettivo, ossia che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato, nella fattispecie in esame il si è limitato a Controparte_1 quantificare il danno da occupazione abusiva rifacendosi proprio alla vieta teoria del danno in re ipsa, per cui l'evento dannoso sarebbe immanente alla violazione del diritto stesso ed alla indisponibilità del cespite.
Parte opposta non ha sufficientemente effettuato la detta attività di allegazione, atteso che la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile è stata formulata, da un punto di vista deduttivo prima ancora che probatorio, in modo generico, non avendo allegato le circostanze dalle quali far discendere, anche in via presuntiva, l'esistenza del pregiudizio patrimoniale. In altri termini, non ha specificato se il danno subito in ragione dell'altrui occupazione del bene è da godimento diretto oppure indiretto, e pertanto non ha adeguatamente indicato la concreta possibilità di godimento perduta ossia di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato. E' mancata l'attività di allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto, la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo. Il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del lucro cessante, si ricorda, è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato. In mancanza, pertanto, di una deduzione specifica circa l'utilizzo concreto a cui l'immobile illegittimamente occupato dall'opponente avrebbe dovuto essere destinato, il danno paventato in linea astratta dall'opposta non può ritenersi provato neppure in via presuntiva.
Infatti, nel caso di specie, il ha dedotto unicamente che “il box CP_1 occupato illegittimamente dall'attrice, come detto, fa parte di quella serie di immobili che il ha inserito nel Piano di dismissione e Controparte_1
- 9 - valorizzazione triennale 2009-2011” tanto dimostrerebbe da un lato
“l'intenzione del di mettere a frutto l'immobile svincolandolo CP_1 all'uopo persino dalla sua destinazione pubblica” dall'altro “l'esistenza di un danno conseguente alla illecita sua occupazione da parte dell'attrice, che ha impedito all'Ente la concreta possibilità di esercizio del diritto proprietario”.
Alla generica allegazione dell'ente si contrappongono le specifiche contestazione sollevate dall'opponente secondo cui l'opposto proprietario mai avrebbe esercitato il diritto di godimento. Nell'atto di opposizione, infatti, si legge che “il prima dell'anno 2019, non si è mai Controparte_1 interessato della gestione di tali box, e mai ha provveduto a notificare alcunchè” (v. atto di opposizione), che “fin dal primo momento in cui il ha consegnato le chiavi dei box quali pertinenze di Controparte_1 immobili venduti/assegnati ai privati, non ha mai avanzato alcuna richiesta di pagamento di eventuali canoni per l'utilizzo degli stessi, ne tantomeno i canoni sono mai stati quantificati” (v. atto di opposizione); nella memoria n.
1 ex art 171 ter cpc si legge che “tali immobili si trovano all'interno di un
Parco chiuso nel quale sono presenti gli immobili ad uso abitativo che sono stati assegnati e poi acquistati da privati, oltre la presenza adiacente di tali box in qualità di pertinenze delle abitazioni appena citate, questo rende ancora più interessante comprendere quale utilità il avrebbe CP_1 intenzione di attribuirgli considerando che sono posizionati in un parco circoscritto in cui vi risiedono privati cittadini senza possibilità di accesso ad estranei come da regolamenti condominiali”.
Orbene, ai fini della specifica allegazione e prova, si osserva che la delibera consiliare, risalente al lontano anno 2009, avente ad oggetto l'approvazione del Piano di dismissione e valorizzazione dei beni comunali (v. all.3), costituisce, invero, un atto di natura programmatica, dal quale non sono poi scaturiti, almeno, processualmente non ve ne è prova, provvedimenti attuativi
(bandi, avvisi pubblici, progetti di utilizzazione dei box) da cui trarre la concreta volontà dell'ente di mettere a frutto l'immobile mediante il godimento diretto o indiretto mediante la concessione del godimento dei box ad altri dietro corrispettivo. Tutt'al più dalla stessa potrebbe trarsi l'astratta volontà di vendere il bene ma non concederlo in godimento a terzi dietro corrispettivo, come richiesto nella specie. Il comune dopo tale atto ha, quindi, continuato nel non uso dell'immobile.
Inoltre, a fronte delle suesposte specifiche contestazioni il nulla ha CP_1 dedotto e provato limitandosi a contestare (ma non provare) la mancata
- 10 - consegna delle chiavi ed a dedurre come note all'opponente l'ordinanza di sgombero n. 20 del 23.04.2019; la sentenza n. 1524/2019, le diffide ad adempiere prot. n. 17025 del 06.05.2019 e prot. n. 15129 del 27.04.2023, anch'esse notificate all'opponente, ove anche in tal caso il danno è considerato in re ipsa.
Risulta, peraltro, dagli atti, dalle sentenze avverso le ordinanza di sgombero emesse dal comune di Quarto, con cui si chiedeva esclusivamente il rilascio dell'immobile occupato, senza nessun riferimento alle necessità che ne chiedevano la restituzione, che prima del 2019 non vi era stata nessuna richiesta da parte dell'Amministrazione proprietaria del bene occupato sine titulo di restituzione, il che induce ulteriormente a presumere che l'ente non avesse necessità di destinarlo a specifici utilizzi e, quindi, che in concreto non ha subito nessun danno. Relativamente alle lettere di diffida innanzi indicate si osserva che anche in esse non vi è alcuna richiesta di restituzione del bene e delle necessità che ne determinavano la restituzione per un utilizzo concreto diretto o indiretto tramite la concessione del godimento del bene ad altri dietro corrispettivo, limitandosi a richiedere, l'ente, il danno subito considerato in re ipsa, quale “punizione” per un comportamento lesivo.
D'altro canto, l'originaria concessione gratuita del bene all'istante dall'Intendenza di Finanza mediante la consegna delle chiavi (v. sentenza Tribunale di Napoli n. 1524 del 2023 in cui si legge” emerge che al di CP_1
Quarto venivano trasferiti a titolo gratuito dall'Agenzia del Demanio i box per cui oggi è causa, quali originarie pertinenze degli alloggi appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, costruiti da ditte private ed acquisiti dallo Stato in base a leggi speciali nell'ambito dei provvedimenti previsti dal
DL829/1982 per sopperire ad esigenze abitative pubbliche allo scopo di dare sistemazione ai nuclei familiari rimasti senza tetto a causa dei Parte_2 fenomeni di bradisismo…. dall'esame della sentenza n 8422/2021 emessa dal
Tribunale di Napoli, emerge che Le unità immobiliari detenute dagli attori sono state inserite nel piano di dismissione del patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica, il cui schema è stato adottato con la delibera di
Giunta comunale n. 94 del 08.04.2009 e successivamente approvato dal
Consiglio comunale con delibera n. 32 del 27.4.2009 e poi rimodulato con delibera del Consiglio n. 78 del 12.10.2009 perdendo in tal modo al loro natura indisponibile SOLO nel 2009”….. Ancora, va osservato che gli stessi attori ammettono e comprovano, con il deposito della copia degli atti di assegnazione, che i box oggetto di lite non furono assegnati ma di essi fu
- 11 - consegnata la chiave e quindi la detenzione anche se a titolo ( temporaneamente) gratuito), dallo Stato al sempre a titolo gratuito (il CP_1 quale solo nel 2019 chiedeva l'indennità di occupazione), dimostra come già in precedenza il bene non fosse destinato a reddito, ma utilizzato per altre finalità pubbliche e, quindi, avvalora ulteriormente la necessità di un'allegazione puntuale circa le specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio subito per l'occupazione sine titulo.
Infine, la circostanza, non contestata, che il bene immobile sia ubicato all'interno di un Parco privato, precluso a terzi, avrebbe ancor più necessitato allegazioni puntuali e specifiche, nonché la prova, sulla concreta modalità di godimento del bene mettendolo a frutto, sulla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa e dello specifico e concreto pregiudizio derivante dall'impossibilità di utilizzarlo, ossia del pregiudizio derivante dall'impossibilità di locarlo a terzi verso un corrispettivo ovvero di utilizzarlo direttamente.
Il comune non ha, quindi, provato il danno neanche con l'allegazione di semplici presunzioni, in merito all'utilità che avrebbe potuto ritrarre dalla disponibilità del bene, mancando ogni prova – anche a livello indiziario – in ordine alla possibilità di locazione a terzi, ovvero al verificarsi di occasioni di vendita od anche alla possibilità di utilizzazione diretta.
Fatto costitutivo del diritto al risarcimento, si ricorda, non è la detenzione sine titulo in sè bensì la indicazione specifica della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. L'ente comunale non ha provato né adeguatamente allegato le circostanze idonee a fondare il danno derivante dall'occupazione sine titulo dell'immobile da parte della sua controparte essendosi limitato, come detto, ad allegare il “valore del canone di locazione" dell'immobile, “senza mai dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali, lasciando così la sua pretesa sfornita di allegazione e prova (v. ordinanza Cass. n.39/2021).
Se sussiste solo il fatto lesivo ma non vi è danno conseguenza, non vi è obbligazione risarcitoria.
La mancata prova dell'effettivo pregiudizio subito non consente al giudice neppure la liquidazione equitativa parametrata ai canoni di locazione non conseguiti.
- 12 - Sulla scorta di quanto precede, si deve, dunque, concludere che alcun danno ha sofferto il dall'occupazione sine titulo perpetrata Controparte_1 dall'opponente con la conseguenza che, anche sotto il profilo sostanziale, la pretesa azionata con l'impugnata ingiunzione non può trovare accoglimento, assorbita ogni altra questione
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla luce dei parametri medi previsti dal DM 55/2014, come aggiornato al DM
147/22, per lo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate e di tutti gli altri criteri previsti dal suddetto decreto. Tali spese sono attribuite in favore dell'avv. Rosa
Capuozzo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10 a civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento impugnata;
b) Rigetta la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo avanzata dal;
Controparte_1
c) Condanna la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite che si liquidano in €. 264 per esborsi ed in €. 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA
e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. Rosa Capuozzo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 5.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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