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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/07/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza del 26.6.2025 fissata ex art. 281-sexies c.p.c., nella controversia civile iscritta al n°
4582/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via
A. Diaz n. 11;
E
, nato il [...], a [...], C.F. , Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca De Lorenzo ed elettivamente domiciliato in San Giuseppe
Vesuviano (NA) alla via Pianillo Traversa Cupa n. 12;
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 legale in Roma, Via G. Grezar, 14, c.f. e p. iva n. rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pica P.IVA_2 ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via F. Flora n. 31;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 01.12.2022, la ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 596/2022 del Giudice di Pace di , con cui veniva accolta l'opposizione proposta da Pt_1 Pt_2
avverso la cartella di pagamento n. 07100220210003952278000 di € 629,46, emessa dalla
[...] [...]
, relativa ad infrazioni al codice della strada, per omessa notifica del supposto Controparte_1 verbale. La parte appellante ha denunciato l'omesso esame della documentazione attestante la regolarità della notificazione del verbale consegnato in data 14.09.2017 alla controparte evidenziando, altresì, che risultava
1 infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa, tenuto conto anche della sospensione del relativo decorso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per ragioni connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19, in virtù del Decreto IO (DL n. 34/2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020.
Si è costituito in giudizio in data 23.05.2023 , eccependo, in via preliminare, la non Parte_2 appellabilità della sentenza ex art. art. 339 co. 3 del c.p.c., pronunciata secondo equità e relativa a procedimenti contenuti per valore nei limiti di € 1.100,00, ed evidenziando la correttezza del ragionamento del giudice di prime cure e l'infondatezza delle avverse censure, per non aver controparte prodotto documentazione idonea a dimostrare la regolarità della notifica e per aver mostrato acquiescenza al punto del decisum in cui il giudice si
è espresso anche nel merito, accogliendo l'opposizione.
In data 06.06.2023 si è costituita l insistendo per il rigetto di tutti i motivi Controparte_1 di ricorso proposti in primo grado avverso la cartella di pagamento.
Con note del 14.06.2023 depositate per l'udienza di comparizione del 22.06.2023 ha eccepito Parte_2 la tardiva notificazione dell'atto di appello, intervenuta oltre i dieci giorni stabili dal decreto di fissazione d'udienza.
Ciò premesso, in via preliminare si osserva che il termine di dieci giorni previsto per la notifica del ricorso in appello non è perentorio. Ne deriva che l'eccezione in esame risulta infondata. Inoltre, risulta infondata l'eccezione relativa alla non appellabilità della sentenza ex art. 339, 3 comma, c.p.c. perché pronunciata secondo equità ex art. 113 c.p.c., non applicandosi tali norme alla pronuncia gravata, che ha ad oggetto l'opposizione avverso la cartella esattoriale, proposta ex D.lgs. n. 150/2011 per omessa notifica del verbale presupposto di violazione al codice della strada. Infatti, l'art 7, comma 10, della normativa in esame prevede espressamente l'inapplicabilità dell'art. 113 c.p.c. alla sentenza con cui il giudice decide sull'opposizione
(Cassazione civile sez. III, 22/09/2021, n. 25747).
Quanto al merito, vale rilevare che la contestata omessa notifica del verbale di accertamento risulta sconfessata dalla prova del ricevimento dello stesso da parte dell'appellato il 14.09.2017 e, quindi, entro il termine di novanta giorni dall'accertamento e che la pretesa creditoria non risulta prescritta risultando la cartella di pagamento notificata il 23.3.2022. In assenza di altre contestazioni da parte dell'appellato in ordine della violazione commessa (cfr. atto introduttivo del giudizio di primo grado) l'appello deve essere accolto evidenziando, a fini di completezza, che alcuna statuizione in merito alla pretesa creditoria è stata resa dal giudice di pace che ha accolto l'opposizione unicamente per omessa notifica del verbale di accertamento e che dall'esame della cartella impugnata si evincono tutti gli elementi.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono liquidate tenuto conto del valore della Parte_2 causa e dei valori minimi indicati nel dm 2024 n 147.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
2 - accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. Parte_1
596/2022, emessa dal giudice di pace di Avellino a definizione del giudizio recante R.G. n. 1340/2022, rigetta l'opposizione con riferimento alla cartella di pagamento n. 07100220210003952278000;
- condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante , delle Parte_2 Parte_1 spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi 370,00 euro per compensi oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso all'esito dell'udienza del 26.6.2025 il 25.7.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza del 26.6.2025 fissata ex art. 281-sexies c.p.c., nella controversia civile iscritta al n°
4582/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via
A. Diaz n. 11;
E
, nato il [...], a [...], C.F. , Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca De Lorenzo ed elettivamente domiciliato in San Giuseppe
Vesuviano (NA) alla via Pianillo Traversa Cupa n. 12;
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 legale in Roma, Via G. Grezar, 14, c.f. e p. iva n. rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pica P.IVA_2 ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via F. Flora n. 31;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 01.12.2022, la ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 596/2022 del Giudice di Pace di , con cui veniva accolta l'opposizione proposta da Pt_1 Pt_2
avverso la cartella di pagamento n. 07100220210003952278000 di € 629,46, emessa dalla
[...] [...]
, relativa ad infrazioni al codice della strada, per omessa notifica del supposto Controparte_1 verbale. La parte appellante ha denunciato l'omesso esame della documentazione attestante la regolarità della notificazione del verbale consegnato in data 14.09.2017 alla controparte evidenziando, altresì, che risultava
1 infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa, tenuto conto anche della sospensione del relativo decorso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per ragioni connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19, in virtù del Decreto IO (DL n. 34/2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020.
Si è costituito in giudizio in data 23.05.2023 , eccependo, in via preliminare, la non Parte_2 appellabilità della sentenza ex art. art. 339 co. 3 del c.p.c., pronunciata secondo equità e relativa a procedimenti contenuti per valore nei limiti di € 1.100,00, ed evidenziando la correttezza del ragionamento del giudice di prime cure e l'infondatezza delle avverse censure, per non aver controparte prodotto documentazione idonea a dimostrare la regolarità della notifica e per aver mostrato acquiescenza al punto del decisum in cui il giudice si
è espresso anche nel merito, accogliendo l'opposizione.
In data 06.06.2023 si è costituita l insistendo per il rigetto di tutti i motivi Controparte_1 di ricorso proposti in primo grado avverso la cartella di pagamento.
Con note del 14.06.2023 depositate per l'udienza di comparizione del 22.06.2023 ha eccepito Parte_2 la tardiva notificazione dell'atto di appello, intervenuta oltre i dieci giorni stabili dal decreto di fissazione d'udienza.
Ciò premesso, in via preliminare si osserva che il termine di dieci giorni previsto per la notifica del ricorso in appello non è perentorio. Ne deriva che l'eccezione in esame risulta infondata. Inoltre, risulta infondata l'eccezione relativa alla non appellabilità della sentenza ex art. 339, 3 comma, c.p.c. perché pronunciata secondo equità ex art. 113 c.p.c., non applicandosi tali norme alla pronuncia gravata, che ha ad oggetto l'opposizione avverso la cartella esattoriale, proposta ex D.lgs. n. 150/2011 per omessa notifica del verbale presupposto di violazione al codice della strada. Infatti, l'art 7, comma 10, della normativa in esame prevede espressamente l'inapplicabilità dell'art. 113 c.p.c. alla sentenza con cui il giudice decide sull'opposizione
(Cassazione civile sez. III, 22/09/2021, n. 25747).
Quanto al merito, vale rilevare che la contestata omessa notifica del verbale di accertamento risulta sconfessata dalla prova del ricevimento dello stesso da parte dell'appellato il 14.09.2017 e, quindi, entro il termine di novanta giorni dall'accertamento e che la pretesa creditoria non risulta prescritta risultando la cartella di pagamento notificata il 23.3.2022. In assenza di altre contestazioni da parte dell'appellato in ordine della violazione commessa (cfr. atto introduttivo del giudizio di primo grado) l'appello deve essere accolto evidenziando, a fini di completezza, che alcuna statuizione in merito alla pretesa creditoria è stata resa dal giudice di pace che ha accolto l'opposizione unicamente per omessa notifica del verbale di accertamento e che dall'esame della cartella impugnata si evincono tutti gli elementi.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono liquidate tenuto conto del valore della Parte_2 causa e dei valori minimi indicati nel dm 2024 n 147.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
2 - accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. Parte_1
596/2022, emessa dal giudice di pace di Avellino a definizione del giudizio recante R.G. n. 1340/2022, rigetta l'opposizione con riferimento alla cartella di pagamento n. 07100220210003952278000;
- condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante , delle Parte_2 Parte_1 spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi 370,00 euro per compensi oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso all'esito dell'udienza del 26.6.2025 il 25.7.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
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