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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/09/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente relatore
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 466/2025 R.G.V.G., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 giugno 2025, vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Corigliano Rossano (CS), a.u. Corigliano, alla Via San Giovanni Evangelista n. 37, presso e nello studio dell'Avv. Emanuela Cofone, che li rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
RICORRENTI
E con la partecipazione del P.G. presso la Corte di Appello di Catanzaro sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “Chiedono che la Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita voglia:
1. dichiarare l'efficacia civile della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Calabro in data 29 settembre 2017, così come ha decretato la esecutività il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 08 ottobre 2024;
1
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corigliano Rossano (CS) di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.”
Per il P.G.: “Parere favorevole.”
FATTO E DIRITTO
I. Con ricorso congiunto, presentato, telematicamente, in data 9 aprile 2025, Parte_1
(nato in [...] il [...]) e (nata a [...] il
[...] Parte_3
14 aprile 1984) hanno chiesto che, ai sensi della Legge 25 marzo 1985 n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, modificativo del Concordato dell'11 febbraio 1929), venga dichiarata, nell'ordinamento italiano, l'efficacia della sentenza ecclesiastica che ha pronunciato la nullità del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti, in data 27 agosto 2011, nel Comune di Corigliano
Calabro (CS) debitamente trascritto nei registri di matrimonio del Comune.
A tal fine hanno esposto:
- che il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro – adito da con libello Parte_3
presentato in data 14 dicembre 2016 – con sentenza del 29 settembre 2017, pubblicata il 2 marzo 2018, ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e a norma del can. 1101 § 2 del CIC, ossia “per esclusione della
[...] Parte_3
prole da parte della donna attrice”;
- che la pronuncia è stata dichiarata esecutiva con decreto del giorno 8 ottobre 2024 pronunciato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica;
-che ricorrono tutte le condizioni di legge per l'invocato provvedimento.
Hanno prodotto all'uopo, a corredo del ricorso congiunto, la necessaria documentazione.
Il Procuratore Generale ha formulato parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con decreto dell'11 aprile 2025, il presidente della prima sezione civile ha fissato per la discussione l'udienza del 26 giugno 2025.
Sostituita l'udienza del 26 giugno 2025 con il deposito telematico di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c,p,.c., la causa è stata trattenuta dal collegio per la decisione con ordinanza del 9 luglio 2025 comunicata alle parti il 17 luglio 2025.
II. La domanda di delibazione può trovare accoglimento.
Ed infatti, nel caso in esame, ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 legge n.
121/1985, derogativo, in quanto legge speciale, alla Legge 31 maggio 1995 n. 218 (che, del resto, non include la disposizione tra quelle abrogate) per accogliere la domanda giacché:
2 a) il Giudice Ecclesiastico poteva conoscere della causa secondo i principi sulla giurisdizione e sulla competenza propri dell'ordinamento italiano;
b) è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e, più in generale, dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) la pronuncia di nullità del matrimonio è stata notificata con l'avvertenza di proporre eventualmente appello nei termini previsti dalla legge canonica;
d) la pronuncia di nullità, passata in giudicato, non è contraria ad altra sentenza statuita da un Giudice italiano passata in giudicato;
e) non risulta pendente alcun giudizio dinanzi ad un Giudice italiano con il medesimo oggetto e tra le medesime parti, che abbia avuto inizio prima del procedimento ecclesiastico.
Deve, inoltre, evidenziarsi che, nella concreta fattispecie, dall'istruttoria espletata in sede ecclesiastica – articolatasi nell'escussione di ambo le parti e di quattro testimoni, indotti dalla parte attrice –, di cui è dato specificamente conto nella sentenza di nullità, emerge chiaramente che il era in condizione di avvedersi del difetto del consenso Parte_1
matrimoniale.
In proposito è sufficiente richiamare il narrato testimoniale, come pedissequamente riportato nella sentenza ecclesiastica.
Un primo teste ha dichiarato che “Dell'argomento della procreazione parlavamo spesso ed era chiara l'intenzione da parte di mia sorella, accolta da , di non avere figli perché Pt_1
prima bisognava raggiungere degli obiettivi. teneva tanto a realizzarsi Pt_3
professionalmente e dunque poneva questo come condizione, aggiunto ad altri obiettivi quali una buona posizione economica, un rapporto coniugale più stabile. Cose queste che Pt_3
voleva realizzare dopo il matrimonio e finché non le avesse realizzate non avrebbe voluto figli. Tutto ciò era a tempo indeterminato.”
Altro teste ha affermato: “Circa la procreazione dei figli aveva le idee molto chiare, Pt_3
non avrebbe voluto avere figli fino a quando non avrebbe realizzato nella sua vita quelli che erano i suoi obiettivi e cioè: doveva realizzarsi professionalmente, doveva avere una stabilità economica e per un lavoro che dava più sicurezza economica. Se non si Pt_1
fossero realizzati questi obiettivi, non avrebbe mai voluto avere figli. Si trattava di un rinvio
a tempo indeterminato.”
È pertanto evidente il difetto del consenso della coniuge, non celato ma esternato.
Deve, pertanto, escludersi che, nella concreta fattispecie, si possa configurare una violazione del principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento e che, pertanto,
3 si versi in un'ipotesi di contrarietà all'ordine pubblico italiano con conseguente esclusione della declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario.
Ed invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità solo qualora la riserva mentale rispetto al vincolo matrimoniale non sia stata esternata, né era conoscibile da parte dell'altro coniuge, la delibazione è impedita dalla contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole del coniuge1.
Gli esposti rilievi consentono di delibare la sentenza ecclesiastica di nullità oggetto di causa.
La presente pronuncia, quando trascorsa in giudicato, dovrà essere:
- trascritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Corigliano-Rossano ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. g) e h), D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ed annotata a margine dell'atto di matrimonio trascritto, a mente del successivo art. 69 lett. d);
- annotata con la dichiarazione della sua efficacia nel territorio della Repubblica Italiana a margine degli atti di nascita di , nato a [...] il 5 aprile Parte_1
1980, e di nata a Corigliano Calabro il [...], in [...] Parte_3 all'art. 49, lett. h), del richiamato D.P.R. n. 396/2000.
III. Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese di giudizio avendo le parti proposto la domanda con ricorso congiunto.
P.Q.M.
4 La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da con l'intervento del P.G., ogni Parte_1 Parte_3
contraria stanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara l'efficacia nello Stato Italiano della sentenza emessa il 29 settembre 2017, dal
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, e pubblicata il 2 marzo 2018, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto in Corigliano Calabro (CS) il 27 agosto 2011, ed ivi trascritto, da , nato a [...] il Parte_1
5 aprile 1980, e da nata a [...] il [...], dichiarata Parte_3
esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto dell'8 ottobre 2024;
-dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Corigliano-Rossano, e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese di lite del giudizio;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati significativi, a norma del d.lgs. 30 giugno
2003 n. 196, art. 52.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro, Prima
Sezione Civile, tenuta il 9 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Anna Maria Raschellà
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. ord. n. 18492/2022: “ In tema di delibazione delle sentenze canoniche dichiarative della nullità del matrimonio concordatario, costituisce principio di ordine pubblico la tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, cosicché non può essere delibata la sentenza ecclesiastica che abbia accertato l'esclusione dei "bona matrimonii" da parte di uno dei coniugi, quando sia rimasta a livello di riserva mentale di uno di essi e sia stata accertata l'assenza del consenso o quanto meno la presa d'atto dell'altro. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di delibazione della sentenza canonica che aveva accertato l'esclusione unilaterale del "bonum sacramenti" e del "bonum prolis" da parte del marito, con una riserva mentale mai portata
a conoscenza della moglie, né dalla stessa conoscibile”; Cass. n. 15143/2023: “In caso di apposizione al vincolo matrimoniale di una condizione "pro futuro", ex art. 1102, par. 1, del codice canonico (nella specie consistente nella maggiore affettività "post nuptias" dell'altro coniuge),
l'esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario postula che la condizione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero sia stata da questi conosciuta o non colpevolmente ignorata;
in mancanza, la delibazione è impedita dalla contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento del coniuge incolpevole”.